Art. 4
1.
Per l'attuazione della presente legge si adottano le seguenti definizioni:
1)
Escursionismo: attività di carattere turistico-ricreativo, naturalistico e culturale praticata nel tempo libero e finalizzata alla conoscenza del territorio in generale ed all'esplorazione degli ambienti naturali montani e collinari, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore;
2)
Ferratismo: attività ludica, che consiste nel seguire un percorso tracciato su una parete rocciosa e attrezzato con cavi, gradini ed altri elementi destinati a permettere la progressione garantendo al contempo la sicurezza;
3)
Arrampicata su roccia: attività che prevede la scalata di formazioni rocciose, generalmente poste in media e bassa quota, effettuata cercando di ridurre al minimo l'ausilio di mezzi artificiali;
4)
Sentiero: una via stretta, a fondo naturale, tracciata fra prati, boschi, rocce, ambiti naturalistici o paesaggi antropici, in pianura, collina o montagna, non classificata nella viabilità ordinaria ed anche non rilevata cartograficamente, generatasi dal passaggio di uomini o animali, ovvero creata ad arte dall'uomo ai fini della viabilità;
5)
Viabilità minore: la rete di mulattiere, strade ex militari, carrarecce, piste, strade di norma classificate come comunali e iscritte negli appositi elenchi del Comune, ovvero parte del Demanio Comunale e identificate nel Catasto Terreni, ovvero vicinali (suolo privato ma soggetto a servitù di passaggio) o interpoderali;
6)
Sentiero attrezzato: corrisponde ad un sentiero che presenta brevi tratti attrezzati con infissi, quali funi corrimano o brevi scale, utili alla sicurezza della progressione, che però non snaturano la continuità del percorso;
7)
Via ferrata: itinerario prevalentemente artificiale, segnalato in conformità alle direttive contenute nel regolamento di cui all'articolo 9, che conduce il fruitore su pareti rocciose o su creste, cenge e forre, preventivamente attrezzate, ai fini della progressione, con funi, scale o pioli, senza i quali il procedere costituirebbe, sulla prevalenza del percorso, una vera e propria arrampicata. Richiede adeguata preparazione e l'uso obbligatorio di attrezzatura specifica (casco, imbracatura e kit da ferrata);
8)
Sito di arrampicata: insieme di aree di particolare interesse, attrezzate con infissi quali chiodi, fittoni e catene, in cui si svolgono vie di arrampicata di ogni genere e difficoltà. Richiede adeguata preparazione e, necessariamente, l'utilizzo di attrezzature alpinistiche;
9)
Itinerario: percorso individuato da un soggetto gestore e segnalato, realizzato in ambiente naturale montano e collinare, anche antropizzato, unendo tratti di sentieri ovvero di viabilità minore esistenti, ai fini di un utilizzo turistico, naturalistico e culturale di un determinato territorio;
10)
Itinerario di lunga percorrenza: itinerario caratterizzato da una considerevole lunghezza e dalla conseguente durata di più giorni, segnalato e dotato della necessaria ricettività lungo il percorso;
11)
Percorso tematico: itinerario a tema naturalistico, storico, culturale o didattico, segnalato in conformità alle direttive contenute nel regolamento di cui all'articolo9, caratterizzato anche da specifici allestimenti, destinato alla valorizzazione di particolari caratteri territoriali e locali. È generalmente privo di difficoltà tecniche;
12)
Difficoltà: In relazione alla tipologia ed al grado di impegno nella percorrenza della viabilità escursionistica, delle vie ferrate e delle vie di arrampicata ed in conformità alle diverse classificazioni individuate in particolare dal Club Alpino Italiano e dall'UIAA, si individuano le scale delle difficoltà così come espresse nell'Allegato A;
13)
Pertinenze dei percorsi escursionistici: i muri di sostegno e di contenimento, la pavimentazione con pietre, il taglio delle rocce a gradoni e tutte le opere d'arte e i manufatti realizzati nel corso del tempo, anche se non più efficienti, direttamente funzionali all'uso dei percorsi escursionistici, nonché gli aspetti vegetali e naturalistici, quali ad esempio i filari di siepi o di alberi, che contribuiscono a determinare l'aspetto scenografico e paesaggistico del percorso;
14)
Pertinenze dei sentieri attrezzati, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata: gli infissi, quali funi corrimano, scale, pioli, chiodi, fittoni e catene ed altri manufatti realizzati nel corso del tempo, anche se non più efficienti, direttamente funzionali all'uso dei sentieri attrezzati, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata;
15)
Manutenzione ordinaria dei sentieri: gli interventi di pulizia, decespugliamento e sramatura del piano di calpestio e delle aree di pertinenza, il livellamento e la pulizia del sedime e la regimazione delle acque superficiali, nonché il mantenimento della segnaletica ed ogni altro intervento tendente a conservare lo stato d'uso dei percorsi escursionistici, dei sentieri attrezzati, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata;
16)
Manutenzione straordinaria dei sentieri: il mantenimento della praticabilità mediante consolidamento statico, gli interventi di ripristino della funzione d'uso dei percorsi escursionistici, dei sentieri attrezzati, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata mediante costruzione o ricostruzione dei medesimi e delle loro pertinenze o attrezzature, anche mediante modifiche, da apportare esclusivamente nei casi di esigenza di messa in sicurezza e direttamente connesse all'uso dei percorsi, nonché l'adeguamento o il rifacimento di idonea segnaletica;
17)
Segnaletica principale (o verticale): è generalmente costituita dalle tabelle, realizzate secondo le direttive tecniche contenute nel regolamento di cui all'articolo9, poste all'inizio del percorso ed agli incroci più importanti, nonché all'inizio delle vie ferrate e nel punto di accesso ai siti di arrampicata, che contengono informazioni sui siti, sulle località di posa e sulle destinazioni;
18)
Segnaletica secondaria (o orizzontale o intermedia): è costituita da segnavia, realizzati secondo le direttive tecniche contenute nel regolamento di cui all'articolo9, posti lungo il percorso su elementi del territorio o manufatti, che garantiscono la continuità e la conferma del percorso stesso;
19)
Segnaletica direzionale: è costituita dalla segnaletica principale e secondaria ed è finalizzata all'indicazione della continuità del percorso in entrambe le direzioni;
20)
Segnaletica di richiamo: rappresenta l'insieme delle segnaletiche di identificazione degli itinerari e dei percorsi tematici, di indicazione locale e, in generale, la segnaletica turistica definita univocamente dalla Regione Piemonte. È complementare alla segnaletica direzionale e deve essere apposta all'interno di essa, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 9.