Proposta di legge regionale n. 531 presentata il 02 aprile 2008
Recupero, tutela e valorizzazione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata del Piemonte.

Titolo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 
(Oggetto)
1. 
La Regione Piemonte, nell'ambito degli indirizzi definiti dalla legislazione comunitaria e nazionale, disciplina con la presente legge il recupero la tutela e la valorizzazione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata del Piemonte.
Art. 2 
(Principi)
1. 
La Regione Piemonte, in attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, e 9 dello Statuto, nel quadro delle azioni tese alla conoscenza, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio naturale e paesaggistico e delle tradizioni locali, storiche e devozionali delle zone rurali ed in funzione dello sviluppo del turismo sostenibile e più in generale dell'economia locale, promuove il recupero, la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata regionali.
Art. 3 
( Finalità )
1. 
La Regione Piemonte, in attuazione dei principi di cui all'articolo 2, si propone, in particolare di:
a) 
Definire la rete sentieristica regionale quale strumento di programmazione e pianificazione degli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio sentieristico regionale;
b) 
Attivare il catasto regionale dei sentieri, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata per rilevare lo stato e la consistenza delle infrastrutture anche ai fini della individuazione dei soggetti deputati alla gestione;
c) 
Organizzare il sistema di gestione della rete sentieristica regionale, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata per garantirne adeguata valorizzazione e fruizione in sicurezza;
d) 
Orientare la realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali che utilizzino tecniche a basso impatto ambientale;
e) 
Promuovere la ricerca per accrescere le conoscenze tecnico-scientifiche e l'innovazione collegate alla gestione degli interventi infrastrutturali ed alla informazione agli utenti, anche attraverso la divulgazione;
f) 
Favorire l'attività di quegli imprenditori dei diversi settori che prevedano interventi di recupero e manutenzione dei sentieri ed orientare l'azione dei club e delle associazioni che, a titolo volontaristico, operano per valorizzare i sentieri, le strade ferrate e i siti di arrampicata;
g) 
Contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche dei territori montani, promuovendo e migliorando la fruizione turistica di tale aree, attraverso la valorizzazione di itinerari escursionistici di tipo regionale, nazionale ed internazionale in linea con la programmazione turistica regionale, favorendo a livello locale l'integrazione intersettoriale per contribuire allo sviluppo locale;
h) 
Aumentare la sensibilità e la consapevolezza sociale circa il valore culturale, ambientale ed economico del patrimonio sentieristico regionale, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata.
2. 
Le azioni per il raggiungimento delle finalità del presente articolo prevedono:
a) 
la rilevazione ed il censimento dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata regionali;
b) 
il recupero, la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata, mediante interventi di pianificazione, di manutenzione e di promozione;
c) 
l'allestimento e la successiva manutenzione di un'adeguata e specifica segnaletica che, nel rispetto dell'ambiente, consenta un'agevole e sicura fruibilità dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata;
d) 
la realizzazione di itinerari escursionistici integrati con la programmazione turistica regionale.
Art. 4 
(Definizioni)
1. 
Per l'attuazione della presente legge si adottano le seguenti definizioni:
1) 
Escursionismo: attività di carattere turistico-ricreativo, naturalistico e culturale praticata nel tempo libero e finalizzata alla conoscenza del territorio in generale ed all'esplorazione degli ambienti naturali montani e collinari, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore;
2) 
Ferratismo: attività ludica, che consiste nel seguire un percorso tracciato su una parete rocciosa e attrezzato con cavi, gradini ed altri elementi destinati a permettere la progressione garantendo al contempo la sicurezza;
3) 
Arrampicata su roccia: attività che prevede la scalata di formazioni rocciose, generalmente poste in media e bassa quota, effettuata cercando di ridurre al minimo l'ausilio di mezzi artificiali;
4) 
Sentiero: una via stretta, a fondo naturale, tracciata fra prati, boschi, rocce, ambiti naturalistici o paesaggi antropici, in pianura, collina o montagna, non classificata nella viabilità ordinaria ed anche non rilevata cartograficamente, generatasi dal passaggio di uomini o animali, ovvero creata ad arte dall'uomo ai fini della viabilità;
5) 
Viabilità minore: la rete di mulattiere, strade ex militari, carrarecce, piste, strade di norma classificate come comunali e iscritte negli appositi elenchi del Comune, ovvero parte del Demanio Comunale e identificate nel Catasto Terreni, ovvero vicinali (suolo privato ma soggetto a servitù di passaggio) o interpoderali;
6) 
Sentiero attrezzato: corrisponde ad un sentiero che presenta brevi tratti attrezzati con infissi, quali funi corrimano o brevi scale, utili alla sicurezza della progressione, che però non snaturano la continuità del percorso;
7) 
Via ferrata: itinerario prevalentemente artificiale, segnalato in conformità alle direttive contenute nel regolamento di cui all'articolo 9, che conduce il fruitore su pareti rocciose o su creste, cenge e forre, preventivamente attrezzate, ai fini della progressione, con funi, scale o pioli, senza i quali il procedere costituirebbe, sulla prevalenza del percorso, una vera e propria arrampicata. Richiede adeguata preparazione e l'uso obbligatorio di attrezzatura specifica (casco, imbracatura e kit da ferrata);
8) 
Sito di arrampicata: insieme di aree di particolare interesse, attrezzate con infissi quali chiodi, fittoni e catene, in cui si svolgono vie di arrampicata di ogni genere e difficoltà. Richiede adeguata preparazione e, necessariamente, l'utilizzo di attrezzature alpinistiche;
9) 
Itinerario: percorso individuato da un soggetto gestore e segnalato, realizzato in ambiente naturale montano e collinare, anche antropizzato, unendo tratti di sentieri ovvero di viabilità minore esistenti, ai fini di un utilizzo turistico, naturalistico e culturale di un determinato territorio;
10) 
Itinerario di lunga percorrenza: itinerario caratterizzato da una considerevole lunghezza e dalla conseguente durata di più giorni, segnalato e dotato della necessaria ricettività lungo il percorso;
11) 
Percorso tematico: itinerario a tema naturalistico, storico, culturale o didattico, segnalato in conformità alle direttive contenute nel regolamento di cui all'articolo9, caratterizzato anche da specifici allestimenti, destinato alla valorizzazione di particolari caratteri territoriali e locali. È generalmente privo di difficoltà tecniche;
12) 
Difficoltà: In relazione alla tipologia ed al grado di impegno nella percorrenza della viabilità escursionistica, delle vie ferrate e delle vie di arrampicata ed in conformità alle diverse classificazioni individuate in particolare dal Club Alpino Italiano e dall'UIAA, si individuano le scale delle difficoltà così come espresse nell'Allegato A;
13) 
Pertinenze dei percorsi escursionistici: i muri di sostegno e di contenimento, la pavimentazione con pietre, il taglio delle rocce a gradoni e tutte le opere d'arte e i manufatti realizzati nel corso del tempo, anche se non più efficienti, direttamente funzionali all'uso dei percorsi escursionistici, nonché gli aspetti vegetali e naturalistici, quali ad esempio i filari di siepi o di alberi, che contribuiscono a determinare l'aspetto scenografico e paesaggistico del percorso;
14) 
Pertinenze dei sentieri attrezzati, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata: gli infissi, quali funi corrimano, scale, pioli, chiodi, fittoni e catene ed altri manufatti realizzati nel corso del tempo, anche se non più efficienti, direttamente funzionali all'uso dei sentieri attrezzati, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata;
15) 
Manutenzione ordinaria dei sentieri: gli interventi di pulizia, decespugliamento e sramatura del piano di calpestio e delle aree di pertinenza, il livellamento e la pulizia del sedime e la regimazione delle acque superficiali, nonché il mantenimento della segnaletica ed ogni altro intervento tendente a conservare lo stato d'uso dei percorsi escursionistici, dei sentieri attrezzati, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata;
16) 
Manutenzione straordinaria dei sentieri: il mantenimento della praticabilità mediante consolidamento statico, gli interventi di ripristino della funzione d'uso dei percorsi escursionistici, dei sentieri attrezzati, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata mediante costruzione o ricostruzione dei medesimi e delle loro pertinenze o attrezzature, anche mediante modifiche, da apportare esclusivamente nei casi di esigenza di messa in sicurezza e direttamente connesse all'uso dei percorsi, nonché l'adeguamento o il rifacimento di idonea segnaletica;
17) 
Segnaletica principale (o verticale): è generalmente costituita dalle tabelle, realizzate secondo le direttive tecniche contenute nel regolamento di cui all'articolo9, poste all'inizio del percorso ed agli incroci più importanti, nonché all'inizio delle vie ferrate e nel punto di accesso ai siti di arrampicata, che contengono informazioni sui siti, sulle località di posa e sulle destinazioni;
18) 
Segnaletica secondaria (o orizzontale o intermedia): è costituita da segnavia, realizzati secondo le direttive tecniche contenute nel regolamento di cui all'articolo9, posti lungo il percorso su elementi del territorio o manufatti, che garantiscono la continuità e la conferma del percorso stesso;
19) 
Segnaletica direzionale: è costituita dalla segnaletica principale e secondaria ed è finalizzata all'indicazione della continuità del percorso in entrambe le direzioni;
20) 
Segnaletica di richiamo: rappresenta l'insieme delle segnaletiche di identificazione degli itinerari e dei percorsi tematici, di indicazione locale e, in generale, la segnaletica turistica definita univocamente dalla Regione Piemonte. È complementare alla segnaletica direzionale e deve essere apposta all'interno di essa, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 9.
Titolo II. 
PIANIFICAZIONE DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI, DELLE VIE FERRATE E DEI SITI DI ARRAMPICATA
Art. 5 
(Pianificazione)
1. 
La pianificazione basata su una approfondita conoscenza del territorio è lo strumento indispensabile di indirizzo e di programmazione per gli interventi di individuazione, recupero, tutela e valorizzazione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata del Piemonte.
2. 
La pianificazione degli interventi di individuazione, recupero, tutela e valorizzazione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata del Piemonte si sviluppa attraverso il contributo delle Autonomie locali, nel perseguimento delle finalità definite all'articolo 3 della presente legge, in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, di cui all'articolo 3 dello Statuto.
3. 
La Regione Piemonte, ai fini della gestione e dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione e della conseguente organizzazione della gestione, sviluppa un sistema informativo sul patrimonio sentieristico regionale sulle vie ferrate e sui siti di arrampicata del Piemonte.
Art. 6 
(Rete regionale della viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata)
1. 
La rete regionale della viabilità escursionistica delle vie ferrate e dei siti di arrampicata rappresenta l'insieme dei percorsi presenti sul territorio regionale, inseriti nel catasto di cui al successivo articolo 7, che, complessivamente, rispondono all'esigenza di riequilibrare i bacini escursionistici locali attraverso:
a) 
la preferenza verso aree emarginate o scarsamente interessate dai flussi turistici;
b) 
la preferenza verso aree che conservano buoni valori di tradizione e osservano corretti criteri di tutela del paesaggio;
c) 
la tendenza al recupero della viabilità pedonale storica;
d) 
l'accessibilità con i mezzi di trasporto pubblico;
e) 
la preservazione o la limitazione dei flussi escursionistici nelle aree di particolare fragilità naturalistica, paesaggistica e storica, ottenuta anche attraverso la limitazione o la regolamentazione dell'accesso.
2. 
La rete regionale è costituita dall'insieme delle reti provinciali della viabilità escursionistica delle vie ferrate e dei siti di arrampicata. È funzionale allo sviluppo del turismo sostenibile e, più in generale, dell'economia locale, in coerenza con la programmazione turistica regionale. È considerata risorsa essenziale del territorio e, pertanto, inserita nel sistema informativo territoriale della Regione Piemonte. La rete regionale della viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata è approvata dalla Giunta Regionale, previo parere della Consulta regionale per sentieristica.
3. 
Le Province, di concerto con gli Enti Parco, le Comunità Montane ovvero le Comunità Collinari ed i Comuni ove assenti i primi due enti, con le sezioni locali del Club Alpino Italiano, le Scuole Nazionali di alpinismo delle Guide Alpine e con gli altri enti ed associazioni interessate, nell'ambito della Consulta provinciale per la sentieristica di cui al successivo articolo 9, individuano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in prima applicazione, l'insieme dei percorsi e dei relativi soggetti gestori ed approvano la rete di viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata provinciale.
4. 
Le Province, nell'ambito delle funzioni esercitate dalle Consulte provinciali per la sentieristica, inviano alla Regione periodiche informazioni sulla consistenza e sullo stato manutentivo della Rete provinciale della viabilità escursionistica, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata, nonché le proposte di modifica ed implementazione della rete stessa ai fini dell'aggiornamento della Rete regionale e del Catasto regionale della viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata.
5. 
L'inserimento di nuovi percorsi ovvero di nuovi siti nella Rete regionale della viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata è subordinato al parere favorevole della Consulta regionale per la sentieristica, che deve verificare le proposte di aggiornamento alla luce della pianificazione in atto.
6. 
I percorsi, le vie ferrate ed i siti di arrampicata ricompresi nella rete regionale sono considerati di interesse pubblico, in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali ed ambientali, didattici e di assetto del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate.
7. 
Nei tratti di viabilità di uso privato inseriti nella rete regionale è consentito l'accesso ed il transito ai fini escursionistici nell'ambito della traccia segnalata a norma dell'articolo12. È consentito altresì l'accesso per gli interventi di manutenzione ed apposizione della segnaletica da parte dei soggetti attuatori degli interventi di cui all'articolo11.
8. 
L'accesso ed il transito sono consentiti, ai soli fini escursionistici non motorizzati, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina, non danneggino colture ed attrezzature, non raccolgano specie appartenenti alla flora protetta.
9. 
In deroga a quanto disposto all' articolo11 comma 3 della l.r. 32/82, i sentieri e le mulattiere ricompresi nella Rete regionale della viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata non possono essere individuati dai Comuni per l'attività di mezzi motorizzati. È ammessa la circolazione di altri mezzi meccanici non motorizzati su percorsi individuati nell'ambito della rete sentieristica regionale con determinate caratteristiche tecniche che saranno stabilite dalla Giunta regionale.
10. 
Con specifico regolamento, la Giunta regionale individua gli indirizzi tecnici per la definizione della rete sentieristica provinciale e regionale, nonché per l'implementazione del catasto regionale dei sentieri, vie ferrate e siti di arrampicata.
Art. 7 
(Catasto regionale dei sentieri, vie ferrate e siti di arrampicata)
1. 
È istituito, presso l'Assessorato sviluppo della montagna e foreste, opere pubbliche, difesa del suolo della Regione Piemonte, il Catasto regionale della viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata, quale strumento di conoscenza e di organizzazione della Rete di viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata regionali.
2. 
Sono catastati tutti i percorsi e i siti ricompresi nella Rete regionale di viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata, ovvero i percorsi e i siti individuati ai sensi dell'articolo 6 ed a seguito delle revisioni periodiche della Rete stessa.
3. 
Il Catasto regionale della viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata è gestito e implementato presso l'Assessorato sviluppo della montagna e foreste, opere pubbliche, difesa del suolo della Regione Piemonte nell'ambito della Consulta regionale per la sentieristica di cui al successivo articolo 8, comma 1, lettera b) con il supporto tecnico degli Enti Strumentali e del Club Alpino Italiano.
4. 
Le Province, nell'ambito delle Consulte provinciali di cui all'articolo8, comma 1, lettera a), provvedono all'implementazione del Catasto di pertinenza provinciale, raccogliendo e verificando, in collaborazione con i soggetti territoriali, i dati relativi ai percorsi ricompresi nella Rete provinciale della viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata.
5. 
Gli strumenti tecnici e le modalità organizzative per la gestione del Catasto regionale della viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata, definiti dalla Consulta regionale per la sentieristica, devono prevedere le caratteristiche tecniche definite nel regolamento di cui all'articolo 9.
Titolo III. 
GESTIONE DELLA RETE REGIONALE DELLA VIABILITÀ ESCURSIONISTICA, VIE FERRATE E SITI DI ARRAMPICATA
Art. 8 
(Organi di gestione)
1. 
Sono organi di gestione della rete regionale della viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata:
Consulte provinciali per la sentieristica: sono istituite, presso ogni Amministrazione provinciale, le Consulte provinciali per la sentieristica. Le Consulte provinciali, presiedute dalle singole Amministrazioni provinciali che ne coordinano l'attività, sono composte dai rappresentanti degli Enti Parco, delle Comunità Montane e/o Collinari, delle Unioni di Comuni, del Club Alpino Italiano, del Collegio Regionale delle Guide Alpine e di altri soggetti eventualmente interessati e competenti in materia. È compito delle Consulte provinciali per la sentieristica;
indirizzare e coordinare, attraverso il confronto e la concertazione, e nell'ambito dell'attività di coordinamento della Consulta regionale per la sentieristica, la pianificazione della Rete provinciale della viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata, nonché la programmazione degli interventi di manutenzione da avviare sul territorio provinciale;
definire l'organizzazione della Rete provinciale della viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata in funzione dell'implementazione del Catasto regionale della viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata (così come definito all'articolo7);
verificare, con scadenza biennale, lo stato strutturale e manutentivo della Rete provinciale della viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata e trasmettere gli aggiornamenti alla Consulta regionale per la sentieristica;
proporre alla Giunta Provinciale iniziative per la tutela, la valorizzazione e la promozione della Rete della viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata a livello provinciale o interprovinciale in armonia con gli indirizzi e le iniziative definite a livello regionale. Le competenze in materia di sentieri attrezzati (per quanto riguarda le infrastrutture di sicurezza), vie ferrate e siti di arrampicata sono demandate ai rappresentanti del Collegio Regionale delle Guide Alpine in seno alle Consulte provinciali per la sentieristica;
Consulta regionale per la sentieristica: è istituita, presso l'Assessorato sviluppo della montagna e foreste, opere pubbliche, difesa del suolo della Regione Piemonte, la Consulta regionale per la sentieristica. La Consulta è composta dai rappresentanti degli organi regionali competenti in materia di montagna e foreste, turismo, sport, parchi, dai rappresentanti delle Consulte provinciali per la sentieristica, dell'UNCEM, ANCI, Club Alpino Italiano e Collegio Regionale delle Guide Alpine. La Consulta costituisce elemento di supporto alle attività di programmazione, di indirizzo e di coordinamento svolte dall'amministrazione regionale nel settore della viabilità escursionistica, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata in generale; rappresenta, inoltre, la sede propositiva di concertazione, coordinamento e programmazione in materia di viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata fra la Regione, le Province, gli Enti locali, gli organismi tecnici e professionali competenti. È compito della Consulta regionale per la sentieristica;
indirizzare e coordinare, attraverso il confronto, la concertazione, l'elaborazione di criteri e linee guida, la pianificazione della Rete regionale della viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata e la programmazione degli interventi di manutenzione e di valorizzazione della stessa;
gestire, attraverso un adeguato supporto tecnico, l'organizzazione, l'aggiornamento e la revisione della Rete regionale della viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata e del relativo Catasto regionale della viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata;
proporre alla Giunta Regionale iniziative per la tutela, la valorizzazione e la promozione della Rete della viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata piemontesi a livello regionale, nazionale e internazionale. La Consulta regionale per la sentieristica, nell'ambito della Rete regionale della viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata, può individuare quei percorsi che, per le loro caratteristiche, assumono valenza regionale. In particolare detti percorsi devono, a titolo di esempio, garantire il collegamento interprovinciale o far parte di itinerari a lunga percorrenza di portata regionale, nazionale o internazionale.
2. 
Le competenze in materia di sentieri attrezzati (per quanto riguarda le infrastrutture di sicurezza), vie ferrate e siti di arrampicata sono demandate ai rappresentanti del Collegio Regionale delle Guide Alpine in seno alla Consulta regionale per la sentieristica.
Titolo IV. 
INTERVENTI DI RECUPERO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI, DELLE VIE FERRATE E DEI SITI DI ARRAMPICATA DEL PIEMONTE
Art. 9 
(Programma biennale di intervento per il recupero, la tutela, il miglioramento e la conservazione della Rete regionale della viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata)
1. 
Le Province, su proposta delle Consulte provinciali, presentano alla Consulta regionale per la sentieristica, aggiornandolo con periodicità biennale, il Programma per gli interventi di recupero, tutela, miglioramento e conservazione della Rete provinciale della viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata.
2. 
Non sono consentiti interventi su percorsi ovvero siti non inseriti nella Rete regionale della viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata.
3. 
Gli interventi di ripristino di nuovi percorsi ovvero di adeguamento di quelli esistenti devono contemplare la posa della segnaletica regolamentare ovvero la sostituzione di quella non regolamentare eventualmente presente.
4. 
L'insieme dei programmi provinciali approvati costituisce il Programma regionale biennale di intervento per il recupero, la tutela, il miglioramento e la conservazione della Rete regionale della viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata.
5. 
Il Programma regionale biennale di intervento per il recupero, la tutela, il miglioramento e la conservazione della Rete regionale della viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata è approvato dalla Giunta Regionale su proposta della Consulta regionale per la sentieristica e previo parere della competente Commissione del Consiglio regionale. L'approvazione del Programma Regionale sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni previste per l'esecuzione degli interventi comprese tutte le eventuali autorizzazioni o permessi urbanistici ed edilizi previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., fatte salve, in ogni caso, le norme in materia di tutela paesaggistica ed ambientale.
6. 
Il Programma regionale biennale di intervento per il recupero, la tutela, il miglioramento e la conservazione della Rete regionale della viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
7. 
Con specifico regolamento la Giunta regionale definisce gli indirizzi tecnici per la gestione e l'organizzazione del catasto, per la formulazione dei programmi di intervento provinciale e regionale, per l'elaborazione ed attuazione dei progetti, per la definizione e l'unificazione della segnaletica da apporre sui percorsi, vie ferrate e siti di arrampicata, per gli standard di rilevamento dei dati territoriali relativi ai percorsi inseriti nella rete regionale.
Art. 10 
(Comunicazioni)
1. 
La Regione comunica alle Province, agli Enti Parco, ai Comuni, alle Comunità Montane o Collinari ed agli altri Enti interessati quali percorsi o siti, insistenti sui rispettivi territori di competenza, saranno interessati dagli interventi ricompresi nel Programma regionale di intervento per il recupero, la tutela, il miglioramento e la conservazione della Rete regionale della viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata di cui al precedente Articolo 9.
Art. 11 
(Attuazione degli interventi)
1. 
Sono soggetti preposti all'attuazione degli interventi e alla gestione dei percorsi ricompresi nella rete di cui all'articolo6 i Comuni, le Comunità Montane e le Comunità Collinari, le Province gli Enti Parco e la Regione Piemonte.
2. 
Le Province provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale e delle relative attrezzature e coordinano, nell'ambito della Consulta Provinciale per la sentieristica, gli interventi degli altri Enti locali.
3. 
I Parchi provvedono alla progettazione realizzazione e manutenzione della viabilità tracciata al loro interno e delle relative attrezzature.
4. 
Le Comunità Montane, le Comunità Collinari, le Unioni di Comuni progettano e realizzano gli interventi negli ambiti di rispettiva competenza. La progettazione degli interventi nelle aree territoriali non inserite negli ambiti giurisdizionali dei soggetti sopraindicati è effettuata dai Comuni interessati.
5. 
La Regione Piemonte progetta e realizza interventi sulla viabilità che insiste sul demanio regionale e si occupa, inoltre, dei percorsi della rete individuati di valenza regionale.
6. 
Nella eventualità che gli interventi interessino territori appartenenti alle altre Regioni, la Giunta regionale promuove le necessarie intese ai sensi dell' articolo 8 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.
7. 
I soggetti di cui ai commi precedenti, nell'ambito dell'attuazione del Programma biennale di intervento per il recupero, la tutela, il miglioramento e la conservazione della Rete regionale della viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata, provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli ambiti territoriali di propria competenza direttamente o attraverso la stipula di apposite convenzioni con le sezioni del Club Alpino Italiano, con le Guide Alpine qualificate a norma di legge e con altre associazioni o soggetti interessati. Possono, inoltre, avvalersi di imprenditori agricoli singoli o associati nel rispetto delle specifiche normative vigenti.
8. 
La Regione Piemonte può avvalersi del Club Alpino Italiano Regione Piemonte per l'attuazione di iniziative collegate all'aggiornamento del catasto regionale dei sentieri, alla divulgazione dei dati agli utenti escursionisti, al mantenimento del catasto regionale dei sentieri.
9. 
La realizzazione esecutiva di sentieri attrezzati, vie ferrate e siti di arrampicata è affidata in via esclusiva a Guide Alpine, ovvero a figure esterne equivalenti, in possesso della specifica qualifica professionale riconosciuta in base al dispositivo di cui al D.Lgs. n. 319 del 2 maggio 1994 e deve essere eseguita con l'impiego delle tecnologie e dei materiali ritenuti più idonei ai fini della sicurezza.
10. 
La Regione e le Province promuovono e organizzano, per i rispettivi ambiti di competenza, periodici corsi di formazione e di aggiornamento rivolti ai soggetti che operano e concorrono al mantenimento, alla promozione ed alla programmazione dello sviluppo della Rete regionale della viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata.
Art. 12 
(Segnaletica)
1. 
Per la progressione in sicurezza lungo i sentieri, è fatto obbligo di apporre apposita segnaletica direzionale di tipo orizzontale e verticale, secondo le specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale del Piemonte nel regolamento di cui all'articolo9.
2. 
Qualora la segnaletica risulti difforme per tipologia, caratteristiche tecniche o posizionamento dalle indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo9, i soggetti responsabili per la manutenzione provvedono a rimuoverla ed a sostituirla con quella prevista a livello regionale.
3. 
I Comuni sui cui territori è presente una via ferrata o un sito di arrampicata, provvedono all'installazione ed all'adeguamento della segnaletica, nel rispetto delle indicazioni specifiche stabilite dalla Giunta Regionale e provvedono alla costante verifica circa il mantenimento in loco della segnaletica stessa.
Titolo V. 
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 13 
(Sanzioni amministrative)
1. 
Le funzioni di vigilanza e controllo concernenti il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono di competenza, rispettivamente delle Province, dei Comuni e dei Parchi che le esercitano in conformità alla L. 24 Novembre 1981 n. 689 e che ne introitano i relativi proventi.
2. 
È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad un massimo di euro 300 chiunque faccia uso di segnaletica difforme da quella definita dall'articolo 13 della presente legge e dal regolamento applicativo.
3. 
È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad un massimo di euro 2.000 chiunque danneggi la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i sentieri della Rete regionale della viabilità escursionistica, vie ferrate e siti di arrampicata.
4. 
È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad un massimo di euro 2.000 chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 6.
5. 
Chiunque commetta una delle infrazioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà, rispettivamente delle Province dei Comuni e dei Parchi, di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.
Art. 14 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 2008, sono previsti gli stanziamenti pari a 1.300.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, nell'unità previsionale di base (UPB) DA14182 (Opere pubbl.difesa del suolo economia montana e foreste Economia montana Tit. II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e pari a 200.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, nell'unità previsionale di base (UPB) DA14171 (Opere pubbl.difesa del suolo economia montana e foreste Politiche forestali Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse delle unità previsionali di base (UPB) DA09012 (Bilancio Bilanci Tit. II spese in conto capitale) e DA09011 (Bilancio Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
3. 
Per il biennio 2009-2010, agli oneri annui pari a 1.300.000,00 euro, in termini di competenza, iscritti nell'UPB DA14182 e agli oneri pari a 200.000,00 euro, in termini di competenza, iscritti nell'UPB DA14171 del bilancio pluriennale 2008-2010 si provvede secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).