Proposta di legge regionale n. 530 presentata il 01 aprile 2008
Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche.

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 
(Finalità)
1. 
La presente legge disciplina, nell'ambito di una sempre maggiore valorizzazione della montagna e di un equilibrato utilizzo dell'ambiente montano, nel rispetto della cultura alpinistica e della garanzia di sicurezza per i suoi frequentatori, le categorie di strutture fruibili dagli alpinisti, dagli escursionisti, nonché dagli altri utenti della montagna stessa a scopo ricreativo, sportivo, culturale e di studio.
2. 
La legge disciplina, altresì, le diverse forme di organizzazione che comprendono l'autorizzazione al funzionamento e alla gestione delle strutture di cui sopra.
3. 
Vengono, inoltre, previste forme di finanziamento per il sostegno, il funzionamento e lo sviluppo delle strutture di montagna.
Art. 2 
(Classificazione delle strutture ricettive alpinistiche)
1. 
Le strutture ricettive alpinistiche sono così classificate:
a) 
Rifugi escursionistici;
b) 
Rifugi alpini gestiti o non gestiti;
c) 
Bivacchi fissi.
2. 
Sono definiti rifugi escursionistici tutte quelle strutture idonee ad offrire accoglienza e ristoro agli utenti della montagna in zone montane con altitudine non inferiore a 700 metri, che risultano situati in luoghi accessibili con strade aperte al traffico ordinario oppure impianti di risalita a fune o cremagliera. Sono considerati rifugi escursionistici anche quelli raggiungibili solo alla quota tra 700 e 1000 metri.
3. 
Sono definiti rifugi alpini tutte quelle strutture, poste oltre i 1000 metri di altitudine, convenientemente predisposte ed organizzate al fine di fornire ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi, che siano ubicate in luoghi tali da costituire utili basi di appoggio per l'attività alpinistica e non accessibili in nessun periodo dell'anno con strade aperte al traffico ordinario o con linee funiviarie in servizio pubblico, fatta eccezione per gli impianti scioviari.
4. 
Sono definiti rifugi alpini non gestiti le strutture in muratura ubicate in luoghi isolati di montagna, a quota superiore a 1500 metri, non gestite, né custodite, appositamente attrezzate con area cucina per l'autocottura di pasti da parte dei fruitori, di area di pernottamento, dotati di servizi igienici inclusi o collocati accanto alla struttura, normalmente chiusi, ma con la possibilità di reperibilità delle chiavi presso un posto pubblico.
5. 
Sono definiti bivacchi tutte quelle strutture di uso pubblico, ubicate in luoghi di montagna molto isolati, ad un'altitudine superiore a 2000 metri, per la maggior parte incustodite e aperte in permanenza, talora con dotazione di materiale piuttosto ampia e con possibilità di approvvigionamento di acqua, più spesso attrezzate solo con quanto essenziale per un ricovero di fortuna.
Capo II. 
ASSETTO FUNZIONALE E CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE
Art. 3 
(Strutture e dotazioni essenziali dei rifugi alpini)
1. 
I rifugi alpini devono possedere strutture, dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie idonee per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti.
2. 
La costruzione di ogni rifugio dovrà essere permanente, ubicata in modo da consentire sicuro asilo e ricettività adeguata alla cubatura, attrezzata con locali distinti per la sosta ed il ristoro e per il pernottamento. Devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
a) 
Servizio di cucina;
b) 
Spazio per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande;
c) 
Spazio attrezzato per il pernottamento;
d) 
Alloggiamento separato per il gestore, qualora si tratti di un rifugio custodito;
e) 
Servizi igienico-sanitari, di rifornimento idrico e mezzi di riscaldamento essenziali e proporzionati, per quanto tecnicamente realizzabile, alle capacità ricettive, nonché l'attrezzatura necessaria per la sosta ed il pernottamento;
f) 
Materiale di pronto soccorso e medicazione (cassetta di pronto soccorso, barelle, corde, slitte,ecc¿);
g) 
Locale di ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto ed accessibile dall'esterno;
h) 
Impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue, per quanto tecnicamente realizzabile;
i) 
Posto telefonico pubblico o, nel caso non sia possibile l'allacciamento, apparecchiature radio-telefoniche-cellulari o similari, tali comunque da consentire collegamenti permanenti con la più vicina stazione di soccorso alpino e/o della protezione civile;
l) 
Piazzola per l'atterraggio degli elicotteri, situata nelle immediate vicinanze del rifugio, attrezzata con le caratteristiche stabilite dal Soccorso Alpino;
m) 
Ove possibile, idoneo allacciamento alla rete elettrica ed idoneo impianto di produzione in loco di energia elettrica, con l'utilizzo, di norma, di energia rinnovabile.
Art. 4 
(Adempimenti amministrativi per il funzionamento dei rifugi alpini)
1. 
L'apertura e la gestione dei rifugi alpini sono soggette ad autorizzazione da rilasciarsi da parte del Comune competente per il territorio, previo accertamento della rispondenza della struttura alle norme della presente legge.
2. 
La domanda di autorizzazione deve indicare, in particolare: altitudine della località, tipologia di costruzione, vie d'accesso, capacità ricettiva, periodi di apertura, tariffe per il vitto ed il pernottamento.
3. 
Alla domanda dovrà essere allegato un progetto (prospetto esterno, planimetrie e sezione) ed una relazione tecnico-descrittiva del fabbricato.
4. 
Nel caso si tratti di un rifugio con custodia, l'Ente o il privato proprietario della struttura, all'atto della richiesta di autorizzazione all'apertura, deve indicare il nominativo del custode o del gestore che deve sottoscrivere la domanda per accettazione.
5. 
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato ad esame preventivo e a parere favorevole del Comitato per le strutture ricettive alpinistiche di cui all'articolo 8 della presente legge.
Capo III. 
REGIME GESTIONALE E CONTROLLI
Art. 5 
(Gestione dei rifugi)
1. 
I rifugi, di norma, vengono affidati ad un gestore.
2. 
Si definisce gestore la persona fisica che abbia in corso di validità un contratto di gestione di un rifugio, ne sia il proprietario o abbia in affidamento la struttura della proprietà. Nel caso il titolare del contratto sia un Ente diverso dalla persona fisica, il gestore corrisponde alla persona indicata quale responsabile del rifugio.
3. 
I requisiti per svolgere l'attività di custode e di gestore dei rifugi sono individuati con il Regolamento di cui all'articolo 9, adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 6 
(Periodi di apertura dei rifugi)
1. 
Il periodo di esercizio minimo di apertura dei rifugi è compreso tra le date del 20 giugno e del 20 settembre di ogni anno.
2. 
Le parti contraenti o il proprietario possono liberamente determinare periodi di apertura più lunghi, previa segnalazione al Sindaco del Comune di competenza.
Art. 7 
(Finanziamenti)
1. 
La Regione Piemonte eroga finanziamenti ai soggetti residenti o con domicilio fiscale nel proprio territorio che abbiano la proprietà o la disponibilità dell'immobile per le seguenti iniziative:
a) 
Ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e straordinaria manutenzione dei rifugi escursionistici, dei rifugi alpini e dei bivacchi;
b) 
Acquisto di immobili adibiti a rifugi escursionistici, a rifugi alpini e a bivacchi e relative opere di ammodernamento e ristrutturazione;
c) 
Realizzazione di impianti, di strutture ed opere complementari o comunque necessarie al funzionamento regolare e alla manutenzione dei rifugi escursionistici, dei rifugi alpini e dei bivacchi;
d) 
Realizzazione di interventi per l'utilizzo di fonti di energia alternativa nei rifugi escursionistici, nei rifugi alpini e nei bivacchi;
e) 
Acquisto o locazione finanziaria di arredamenti e di attrezzature per rifugi escursionistici, per rifugi alpini e per bivacchi.
2. 
La Regione provvede, attraverso opportune forme di sostegno finanziario e normativo, al supporto dello sforzo logistico necessario per la realizzazione e l'esecuzione di trasporti in quota, finalizzati al rifornimento delle strutture alpine.
3. 
La Regione fornisce sostegno finanziario ed organizzativo alle iniziative volte a protrarre il periodo di apertura dei rifugi al fine di agevolare la frequentazione delle montagne piemontesi e favorire il turismo montano.
4. 
La Regione concede agevolazioni per la realizzazione di iniziative informative, editoriali e divulgative finalizzate a valorizzare e far conoscere il patrimonio alpinistico regionale promosse dal Club Alpino del Piemonte e dalle associazioni più rappresentative a livello regionale delle guide alpine e dei gestori dei rifugi alpini.
Art. 8 
(Istituzione di un Comitato per le strutture ricettive alpinistiche)
1. 
Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale istituisce il Comitato per le strutture alpinistiche così composto:
a) 
Assessore con delega alla montagna;
b) 
Assessore con delega al turismo;
c) 
Due Consiglieri regionali;
d) 
Presidente regionale delle Comunità montane;
e) 
Presidenti regionali del Club Alpino Piemonte e delle associazioni più rappresentative a livello regionale delle guide alpine;
f) 
Un rappresentante dell'Associazione gestori dei rifugi alpini ed escursionistici del Piemonte;
g) 
Un rappresentante del Collegio delle Guide Alpine della Regione Piemonte.
2. 
Il Comitato dura in carica cinque anni e i membri possono essere riconfermati.
3. 
Compiti del Comitato sono:
a) 
espressione di pareri e di autorizzazioni previste dalla presente legge;
b) 
proposta di iniziative di promozione, tutela e valorizzazione delle strutture alpinistiche ed escursionistiche;
c) 
predisposizione di linee guida ed interpretative delle norme che disciplinano la costruzione, la manutenzione, la sicurezza, l'igiene, la gestione dei rifugi e la qualificazione dei gestori attraverso azioni specifiche;
d) 
proposta di iniziative culturali, sportive e di solidarietà sociale concernenti;
e) 
la valorizzazione del territorio alpino, con particolare riguardo alle scoperte geologiche, paleontologiche e geografiche, nonché alla specifica storia del territorio;
f) 
educazione all'utilizzo corretto del territorio montano da parte di studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
4. 
La carica di componente del Comitato di cui al presente articolo è ricoperta esclusivamente a titolo onorifico ed esclude indennità o gettone di presenza.
Art. 9 
(Regolamento di attuazione)
1. 
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce, con Regolamento:
a) 
i requisiti per svolgere l'attività di custode e di gestore delle strutture ricettive alpinistiche di cui all'articolo 2;
b) 
le modalità di attuazione per l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 7.
Capo IV. 
NORME FINALI
Art. 10 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogati gli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere).
Art. 11 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 2008, sono previsti gli stanziamenti pari a 900.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, nell'unità previsionale di base (UPB) DA17072 (Turismo commercio e sport Off.turistica turismo sociale tempo libero Tit. II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e pari a 100.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, nell'unità previsionale di base (UPB) DA17071 (Turismo commercio e sport Off.turistica turismo sociale tempo libero Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse delle unità previsionali di base (UPB) DA09012 (Bilancio Bilanci Tit. II spese in conto capitale) e DA09011 (Bilancio Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
3. 
Per il biennio 2009-2010, agli oneri annui pari a 900.000,00 euro, in termini di competenza, iscritti nell'UPB DA17072 e agli oneri pari a 100.000,00 euro, in termini di competenza, iscritti nell'UPB DA17071 del bilancio pluriennale 2008-2010 si provvede secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).