Art. 3
2.
La costruzione di ogni rifugio dovrà essere permanente, ubicata in modo da consentire sicuro asilo e ricettività adeguata alla cubatura, attrezzata con locali distinti per la sosta ed il ristoro e per il pernottamento. Devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
b)
Spazio per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande;
c)
Spazio attrezzato per il pernottamento;
d)
Alloggiamento separato per il gestore, qualora si tratti di un rifugio custodito;
e)
Servizi igienico-sanitari, di rifornimento idrico e mezzi di riscaldamento essenziali e proporzionati, per quanto tecnicamente realizzabile, alle capacità ricettive, nonché l'attrezzatura necessaria per la sosta ed il pernottamento;
f)
Materiale di pronto soccorso e medicazione (cassetta di pronto soccorso, barelle, corde, slitte,ecc¿);
g)
Locale di ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto ed accessibile dall'esterno;
h)
Impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue, per quanto tecnicamente realizzabile;
i)
Posto telefonico pubblico o, nel caso non sia possibile l'allacciamento, apparecchiature radio-telefoniche-cellulari o similari, tali comunque da consentire collegamenti permanenti con la più vicina stazione di soccorso alpino e/o della protezione civile;
l)
Piazzola per l'atterraggio degli elicotteri, situata nelle immediate vicinanze del rifugio, attrezzata con le caratteristiche stabilite dal Soccorso Alpino;
m)
Ove possibile, idoneo allacciamento alla rete elettrica ed idoneo impianto di produzione in loco di energia elettrica, con l'utilizzo, di norma, di energia rinnovabile.