Proposta di legge regionale n. 53 presentata il 16 giugno 2005
Disciplina degli interventi diretti alle popolazioni nomadi.

Art. 1 
(Oggetto e finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nel rispetto della legislazione vigente e fatte salve le limitazioni che la legge stabilisce per motivi di sanità e sicurezza, riconosce il diritto al nomadismo ed alla sosta sul territorio regionale e ne disciplina l'esercizio, secondo le modalità previste dalle disposizioni seguenti.
2. 
La Regione assicura il coordinamento e la programmazione degli interventi diretti alle popolazioni nomadi, intesi a:
a) 
favorire i rapporti con le comunità locali ed a migliorarne le relazioni anche con le istituzioni pubbliche;
b) 
promuovere l'accesso all'istruzione e la partecipazione ai corsi di formazione professionale al fine del possibile inserimento dei nomadi nel tessuto sociale e nel mondo del lavoro.
3. 
Destinatari delle norme della presente legge sono i nomadi appartenenti ai gruppi Sinti, Rom ed alle altre etnie di nomadi comunque denominate.
Art. 2 
(Regolamentazione dell'accoglienza)
1. 
L'accoglienza dei nomadi e dei relativi mezzi di pernottamento autonomi é subordinata alla disponibilità di campi di sosta aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 3. Oltre i limiti di cui comma 6 ed all'esterno delle aree all'uopo adibite ovvero delle altre strutture ricettive autorizzate non é consentita la sosta sul territorio regionale ed in ogni caso il numero degli ospiti nei singoli campi non può superare la capacità ricettiva dei medesimi.
2. 
I comuni possono individuare sul proprio territorio uno o più siti da destinare, con spesa a carico dei rispettivi bilanci, alla realizzazione di aree attrezzate per l'ospitalità dei nomadi. Tali aree dovranno rispettare le destinazioni d'uso dello strumento urbanistico comunale: diversamente dovrà essere predisposta ed approvata motivata e specifica variante urbanistica.
3. 
Gli enti interessati adottano un regolamento contenente la disciplina dell'uso e delle modalità di accesso alle aree attrezzate esistenti sul proprio territorio e vigilano sul rispetto delle norme emanate al fine di garantire una dignitosa ed ordinata convivenza delle comunità nomadi anche con la popolazione residente. Il regolamento in particolare deve prevedere:
a) 
la capacità ricettiva di ogni area attrezzata, in relazione alla sua estensione;
b) 
le norme per la gestione e manutenzione dell'area;
c) 
i criteri per l'assegnazione delle piazzole;
d) 
le modalità per la registrazione delle presenze e per la segnalazione dei minori soggetti all'obbligo scolastico, nonché gli orari per l'accesso al campo;
e) 
il versamento, a scadenza almeno quindicinale, da parte di ciascun utente, di un contributo alle spese di gestione, fissato in misura tale da coprire almeno i costi dell'energia elettrica e dell'acqua potabile utilizzate, nonché la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle acque reflue;
f) 
le sanzioni, sino all'allontanamento dal campo, in caso di inosservanza delle disposizioni in esso contenute.
4. 
Copia del regolamento, redatto anche in lingua romanes, é affisso all'interno dell'area attrezzata.
5. 
Il godimento di servizi pubblici, da parte dei nomadi, é subordinato alla regolarità della loro presenza nel territorio nazionale ed all'esatto adempimento degli obblighi prescritti dalla legge. Sono, comunque, erogate le prestazioni di assistenza sanitaria urgenti ed indifferibili.
6. 
La presenza nomade, nelle aree di sosta situate nel territorio dei singoli comuni, non dovrà comunque superare l'uno per mille della popolazione ivi residente.
Art. 3 
(Aree di sosta)
1. 
Le aree attrezzate per la sosta dei nomadi sono dotate di delimitazione perimetrale, servizi igienici collegati alla rete fognaria ed idrica, acqua potabile calda e fredda e lavatoi, illuminazione pubblica ed impianti per l'allacciamento all'energia elettrica ad uso privato, aree verdi, contenitori per rifiuti solidi urbani adatti all'asporto operato dal servizio pubblico di raccolta e cabina telefonica. Tali attrezzature devono essere proporzionate alla capacità ricettiva dell'area e l'intera superficie di essa deve essere asfaltata.
2. 
L'ampiezza dell'area di sosta non deve essere inferiore ai duemila e non superiore ai seimila metri quadrati. All'interno del campo di sosta ad ogni nucleo familiare deve essere assicurato uno spazio adeguato alla propria consistenza; a tale fine l'area é suddivisa in piazzole non inferiori a cento metri quadrati e comunque tali che ogni nomade possa disporre di almeno dieci metri quadri.
3. 
I comuni che intendono realizzare aree di sosta devono richiedere, sul progetto definitivo e relativamente all'opportunità ricettiva dell'iniziativa, alle caratteristiche ed alla ubicazione del campo, il preventivo parere dell'Amministrazione regionale. Quest'ultima potrà valutare la possibilità di concedere, in presenza di giustificate ragioni, specifiche e motivate deroghe ai limiti minimi e massimi di ampiezza dell'area fissati nel comma precedente. Il parere é reso nei novanta giorni successivi alla richiesta ed é vincolante.
4. 
L'azienda sanitaria competente per territorio garantisce, al campo di sosta, la vigilanza igienica e l'assistenza sanitaria.
Art. 4 
(Obblighi degli appartenenti alle comunità nomadi)
1. 
Gli appartenenti alle comunità nomadi, che intendono stabilire la loro provvisoria dimora nell'area attrezzata, sono tenuti al rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e pubblica sicurezza nonché di ogni altra disposizione di legge o di regolamento. Gli apolidi e i nomadi in possesso di cittadinanza diversa da quella italiana devono, altresì, uniformarsi alla legislazione statale in materia di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato.
2. 
Per accedere all'area attrezzata per la sosta ogni nomade, in particolare, dovrà:
a) 
esibire validi documenti di identità per la registrazione ed indicare il presunto periodo di permanenza;
b) 
versare, a titolo di deposito cauzionale, al gestore dell'area, una somma corrispondente a quindici giorni di sosta. Tale importo verrà restituito al termine dell'utilizzo dell'area attrezzata, sottratti gli importi per eventuali danni arrecati alle attrezzature esistenti, nonché quelli per il mancato pagamento dei contributi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e). Sono fatti salvi i maggiori importi a qualsiasi titolo dovuti e le conseguenti sanzioni previste dalla legge;
c) 
versare al gestore dell'area i contributi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e).
3. 
L'inosservanza della disposizione di cui alla precedente lettera c) comporta la decadenza dal diritto di sosta nell'area. Il gestore, entro i tre giorni successivi alla scadenza del termine per il pagamento del contributo, diffida ad adempiere il nomade obbligato; ove persista l'inadempienza il sindaco dovrà provvedere ad ordinarne l'immediato allontanamento dal campo. Copia della diffida é affissa nella bacheca del campo.
4. 
Coloro che siano incorsi nella sanzione dell'allontanamento dal campo di sosta per più di tre volte anche non consecutive e per campi diversi non potranno più essere accolti nelle aree di sosta ubicate sul territorio regionale. A tal fine la Regione, sulla base dei dati di cui al comma 4 dell'articolo 5 cura la trasmissione periodica ai comuni dell'elenco di coloro che sono incorsi in tale sanzione.
Art. 5 
(Obblighi a carico dei comuni)
1. 
I comuni che realizzano aree attrezzate di cui all'articolo 3 provvedono alla gestione e manutenzione direttamente o mediante convenzione stipulata con soggetti pubblici o privati, redatta sulla base di una convenzione tipo, deliberata dalla Giunta regionale, che tra l'altro preveda:
a) 
la durata ed il divieto di rinnovo tacito della convenzione;
b) 
l'indicazione del personale di cui il soggetto convenzionato potrà avvalersi;
c) 
gli impegni finanziari assunti dal comune a seguito della convenzione;
d) 
la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato per la trasmissione al comune di informazioni sull'attività svolta.
2. 
Nel caso di gestione mediante convenzione il gestore viene individuato a seguito dell'espletamento di gara d'appalto ad evidenza pubblica. Il gestore annualmente fissa l'importo che ogni nomade deve versare per l'accesso e l'uso dell'area attrezzata, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, lettera e).
3. 
Nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 2 ed al fine del rispetto dei limiti ivi fissati, i comuni predispongono censimenti e controlli mensili degli insediamenti ubicati sul proprio territorio ed in caso di inosservanza della presente normativa nonché di quella regolamentare provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste.
4. 
Con la medesima periodicità di cui al comma precedente, i comuni interessati trasmettono alla Regione i dati raccolti, la documentazione comprovante i controlli effettuati e quella attestante le violazioni riscontrate e le relative sanzioni comminate.
Art. 6 
(Tutela dell'infanzia e scolarizzazione)
1. 
In applicazione della legge regionale 29 aprile 1985, n. 49 (Diritto allo studio - Modalità per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai Comuni a norma dell' art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed attuazione di progetti regionali) concernente il diritto allo studio e del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione) i comuni, d'intesa con le competenti autorità scolastiche, adottano iniziative idonee per favorire l'inserimento dei bambini nomadi nella scuola materna e dell'obbligo, vigilando, per il periodo di permanenza nel campo di sosta, sulla regolare frequenza scolastica e altresì sul rispetto dei diritti del fanciullo.
2. 
I comuni possono, inoltre, realizzare iniziative per il compimento dell'obbligo scolastico e di educazione permanente per i nomadi adulti.
Art. 7 
(Formazione professionale)
1. 
La Regione nell'ambito dei programmi di formazione professionale, attuati secondo le modalità ed i criteri di cui alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e tenuto conto dei finanziamenti previsti dal Fondo sociale europeo, favorisce la partecipazione dei nomadi alle attività formative, al fine della qualificazione e riconversione professionale per l'inserimento nel mondo lavorativo. I comuni che promuovono tali corsi di formazione possono richiedere i contributi di cui all'articolo successivo.
Art. 8 
(Erogazione dei contributi)
1. 
Per la realizzazione delle iniziative e delle attività previste dagli articoli 6 e 7, la Regione eroga contributi sino al 50 per cento della spesa sostenuta dai comuni, sulla base di programmi annuali di intervento sottoposti a preventiva approvazione regionale e soltanto dopo che sia stata verificata l'effettiva frequenza.
2. 
Gli enti interessati devono presentare domanda entro il 31 marzo di ogni anno allegando i progetti per favorire la scolarizzazione e quelli di formazione professionale, da svolgere durante l'anno scolastico successivo, con la documentazione della presunta spesa da sostenere.
3. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvederà a stabilire le modalità ed i criteri per la erogazione dei contributi.
4. 
Il mancato adeguamento da parte dei comuni alle disposizioni previste dalla presente legge comporta la decadenza dai contributi assegnati ed il recupero delle somme erogate dalla Regione, nonché l'esclusione dai finanziamenti per i due anni successivi.
Art. 9 
(Abrogazione di norme)
1. 
La legge regionale 10 giugno 1993, n. 26 (Interventi a favore delle popolazioni zingare) é abrogata. Sono altresì abrogate tutte le altre norme regionali incompatibili con le disposizioni della presente legge.
Art. 10 
(Norma transitoria)
1. 
La legge regionale 10 giugno 1993, n. 26 continua ad applicarsi sino all'esaurimento dei rapporti sorti e degli impegni di spesa assunti in forza dell'abrogata normativa.
2. 
I campi di sosta già esistenti dovranno essere uniformati, da parte dei comuni competenti per territorio, alla presente disciplina entro tre anni dall'entrata in vigore.
3. 
Le eventuali convenzioni per la gestione stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disciplina, cessano i loro effetti alla prima scadenza naturale: esse non possono essere rinnovate tacitamente.
Art. 11 
(Norma di rinvio)
1. 
Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente normativa si fa riferimento:
a) 
per la sosta sul territorio regionale: alle norme relative al diritto di ingresso, circolazione e soggiorno sul territorio nazionale;
b) 
per i criteri di realizzazione dei campi di sosta: alle norme in materia di realizzazione di aree destinate al campeggio ed alla ricezione di autocaravan, roulotte e veicoli analoghi;
c) 
per gli interventi di scolarizzazione e formazione professionale: alla normativa statale e regionale in materia.
Art. 12 
(Norma Finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata per il triennio 2005-2007 la spesa di 690.000,00 euro.
2. 
All'onere previsto al comma 1 si provvede stanziando nell'UPB n. 30011 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio-assistenziale Tit.I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 la dotazione finanziaria pari a euro 250.000,00, in termini di competenza e di cassa.
3. 
Alla copertura della spesa per l'anno 2005 si provvede riducendo di pari importo l'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2005.
4. 
Per gli anni 2006 e 2007, agli oneri per ciascun anno pari a 220.000,00, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse delle UPB 09011 e 09021 del bilancio pluriennale 2005-2007.