Proposta di legge regionale n. 521 presentata il 29 febbraio 2008
Modifica alle leggi regionali 16 gennaio 1973, n. 4: 'Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo ', 2 dicembre 1992 n. 51: 'Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di Comuni, Circoscrizioni provinciali ' e istituzione del Comune di Mappano.
Primo firmatario

ROBOTTI LUCA

Altri firmatari

AUDDINO ANGELO CHIEPPA VINCENZO

Art. 1 
(Modifica della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4:"Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo")
1. 
Dopo il comma 3 dell' articolo 33 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 è aggiunto il seguente:
" 3 bis. Nel caso in cui la popolazione delle parti di territorio comunale che chiede l'autonomia sia già riconosciuta come fatto sociologicamente distinto e sia residente in un'area eccentrica rispetto ai capoluoghi, ed abbia quindi una sua caratterizzazione distintiva, il Consiglio regionale può limitare il referendum alla sola popolazione residente nella parte di territorio che intende costituirsi in Comune autonomo."
.
Art. 2 
(Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51: "Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di Comuni, Circoscrizioni provinciali")
1. 
Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 è sostituito dal seguente:
"
2. Non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti o la cui istituzione comporti come conseguenza che altri Comuni scendano sotto tale limite, salvo i casi seguenti:
a) fusione tra più Comuni di cui all'articolo 10 istituzione di un nuovo Comune, con una popolazione non inferiore a 5 mila abitanti, che consiste nell'unione di parti di territorio e popolazione appartenenti a due o più Comuni.
"
2. 
Al termine del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 sono aggiunte, in fine, le parole:"i pareri sono resi al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta della Commissione; decorso tale termine i pareri si intendono favorevoli.".
Art. 3 
(Istituzione del Comune di Mappano)
1. 
È istituito il comune di Mappano, nell'ambito della provincia di Torino, mediante distacco dai Comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese, Leinì e Torino delle porzioni di territorio identificate nella delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica allegato A alla presente legge.
Art. 4 
(Compiti della Provincia)
1. 
I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune sono definiti dalla Provincia di Torino, con deliberazione del Consiglio Provinciale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nell'ambito dei criteri generali di cui all' articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).

Allegato A. 
OMISSIS