Proposta di legge regionale n. 519 presentata il 27 febbraio 2008
Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7 (Attività della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della costituzione repubblicana).

Art. 1 
(Modifiche all' articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1976, n.7 (Attività della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana)
1. 
Dopo l' articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7 (Attività della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della costituzione repubblicana) è inserito il seguente:
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Art. 2 bis. (Istituti per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Asti, di Alessandria, di Cuneo, di Novara).
1. Sono istituiti gli Istituti per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Asti, di Alessandria, di Cuneo e di Novara.
2. Gli Istituti di cui al comma 1, sono Consorzi obbligatori, ai sensi dell' articolo 31 del d.lgs. 267/2000 tra le Province, i Comuni e le Comunità montane territorialmente interessati. Detti istituti hanno personalità giuridica, autonomia patrimoniale e gestionale e svolgono le seguenti funzioni:
a) studio e raccolta di materiale documentario e bibliografico inerente la storia contemporanea, con specifico riferimento alle vicende del territorio;
b) svolgimento, nell'ambito delle sue molteplici attività, di un ruolo di formazione e di educazione etico -civile basato sui valori espressi dalla Resistenza e recepiti dalla Costituzione repubblicana;
c) promozione di ricerche in campo storico, socio-antropologico ed economico;
d) adempimento di ogni altra funzione ad esso demandata dalle leggi regionali.
3. I soggetti pubblici, le Associazioni e le Fondazioni che perseguono obiettivi culturali e sociali compatibili con le attività di cui al comma 2 possono entrare a far parte del Consorzio con le modalità stabilite nello statuto del consorzio stesso.
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