Disegno di legge regionale n. 517 presentato il 20 febbraio 2008
Modifiche alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato).

Sommario:            

Art. 1 
1. 
Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 della regionale 29 agosto 1994, n. 38, è inserita la seguente:
" c bis) individuazione delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato da proporre al Presidente del Consiglio regionale per la nomina prevista all'articolo 13, comma 3, di quattro componenti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato di cui all' articolo 15 della l. 266/1991."
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2. 
Il comma 3 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
" 3. Il Presidente del Consiglio regionale nomina, ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato, maggiormente presenti e operanti sul territorio regionale, scelti in una rosa di almeno dodici organizzazioni individuate dal Consiglio regionale del volontariato, quali componenti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato di cui all' articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato). Tali componenti non possono ricoprire cariche negli organi direttivi dei Centri di servizio previsti all' articolo 15 della l. 266/1991."
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3. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 13 è aggiunto, infine, il seguente:
" 4 bis. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, rappresenta la Regione nel Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato di cui all' articolo 15 della l. 266/1991."
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