Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della 'Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie ').
Art. 1
(Modifiche all' articolo 7 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 14/2007, n. 14 è sostituito dal seguente:
"
"
2. La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, interviene con:
a) erogazione di contributi per interventi volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai comuni;
b) concessione di garanzia fideiussoria a copertura dei prestiti e dei mutui richiesti per la realizzazione delle opere di adeguamento, nel limite del 75 per cento della spesa sostenuta;
c) riconoscimento delle priorità, nell'assegnazione delle misure e dei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali, a progetti che riguardano il riutilizzo a fini sociali di tali beni.