Proposta di legge regionale n. 507 presentata il 13 dicembre 2007
Misure a sostegno dell'occupazione e del reinserimento nel mondo del lavoro per coloro che hanno superato quarantacinque anni di età.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione favorisce il reinserimento lavorativo di persone disoccupate che abbiano superato i quarantacinque anni di età, attraverso un sistema di appositi incentivi alle imprese e al termine di idonei percorsi individuali di formazione e riqualificazione professionale.
Art. 2 
(Incentivi)
1. 
La Regione concede incentivi alle imprese e a consorzi di imprese, nei limiti della quota "de minimis" ai sensi della normativa comunitaria, che assumano personale con contratti a tempo indeterminato in possesso del requisito anagrafico di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 3.
Art. 3 
(Criteri e modalità di erogazione dei benefici)
1. 
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare permanente, disciplina con apposito provvedimento i criteri e le modalità di erogazione degli incentivi di cui all'articolo 2 e adotta lo schema di convenzione, da sottoscrivere con le imprese beneficiarie, che contiene tra l'altro:
a) 
tempi, contenuti e modalità di svolgimento dell'attività di formazione e riqualificazione professionale, che in ogni caso non può superare i sei mesi;
b) 
le modalità di controllo della Regione, che ha il compito di accertare l'attuazione effettiva dei contenuti formativi del progetto e verificare l'avvenuta assunzione del personale con contratto a tempo indeterminato.
Art. 4 
(Revoca del contributo)
1. 
La Regione provvede alla revoca dei benefici e procede al recupero delle somme liquidate qualora il periodo formativo e di riqualificazione non venga ultimato ovvero non venga stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato al temine del percorso formativo individuale.
2. 
Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto di lavoro l'impresa è tenuta a trasmettere alla Regione la documentazione relativa all'assunzione.
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è previsto nel biennio 2008-2009, uno stanziamento annuo di due milioni di euro, in termini di competenza, nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA19011 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio-assistenziale Tit. I spese correnti) del bilancio regionale.
2. 
Alla copertura della spesa prevista nel biennio 2008-2009 si provvede con risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).