Riduzione addizionale regionale all'IRPEF.
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2003, n. 2)
1.
L'
articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 1. (Aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2008 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'
articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n .446 e successive modifiche, è determinata nella misura dello 0,9 per cento per i redditi fino a euro 15.000 compresi e nella misura dell'1,4 per cento per i redditi superiori a euro 15.000.
2. Le aliquote sono applicate sul reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.