Disegno di legge regionale n. 503 presentato il 11 dicembre 2007
Legge finanziaria per l'anno 2008.

Art. 1 
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. 
In applicazione di quanto previsto dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
2. 
Le disposizioni delle leggi regionali abrogate e citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti così come previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).
Art. 2 
(Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale)
1. 
Al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi di programma con gli enti locali previsti dall' articolo 9 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e dei contratti di servizio per i servizi ferroviari regionali, la Regione si impegna a stanziare per il periodo 2008 - 2013, le risorse necessarie per la definizione dei programmi triennali dei servizi di cui all' articolo 4 della l.r. 1/2000 (304 milioni di euro per l'anno 2008, 306 milioni di euro per l'anno 2009, 309 milioni di euro per l'anno 2010, 313 milioni di euro per l'anno 2011, 316 milioni di euro per l'anno 2012 e 320 milioni di euro per l'anno 2013).
2. 
Alla copertura della spesa si provvede ai sensi dell' articolo 30 della l.r. 2/2003.
Art. 3 
(Realizzazione di nuove infrastrutture viarie)
1. 
Al fine di assicurare una maggiore efficienza, funzionalità ed economicità nell'attività di programmazione, esecuzione e gestione di nuove infrastrutture autostradali o extraurbane principali, la Regione intende avviare procedure e modalità specifiche per la realizzazione di interventi individuati dalla programmazione regionale.
2. 
Nel caso di tratte autostradali o extraurbane principali di livello nazionale e regionale soggette a concessione la Regione Piemonte intende avvalersi anche della Finanza di Progetto, in conformità al D.Lgs.163/2006 Capo III.
3. 
Per gli interventi di livello nazionale la Regione Piemonte promuove la costituzione di una Società Mista con ANAS S.p.A. a cui la Regione può partecipare direttamente o attraverso sue Società partecipate o controllate.
4. 
La definizione delle procedure attuative del presente articolo è demandata ad un apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 4 
(Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8)
1. 
Dopo l' articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2006 n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi), è inserito il seguente:
"
Art. 2 bis. (Interventi per la difesa legale dei piccoli comuni)
1. La Regione può intervenire, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a favore dei piccoli comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti che siano privi di ufficio legale, sostenendo direttamente le spese per l'attività di difesa legale in cause riguardanti l'applicazione di leggi, regolamenti, provvedimenti, direttive della Regione Piemonte o valutate di interesse comune dalla Giunta regionale.
2. A tal fine la Giunta regionale individua, sentito il comune, il professionista cui affidare con scelta fiduciaria la difesa legale .
3. La spesa per ogni singolo incarico professionale non può essere superiore ai minimi tariffari vigenti.
4. Non possono essere assunte direttamente spese per l'assistenza legale a favore dei comuni in cause in cui la Regione è controparte
"
5. 
Alle spese previste dall'applicazione del presente articolo si provvede con lo stanziamento di cui all'UPB n. DA05071 (Affari Istituzionali ed Avvocatura).".
Art. 5 
(Acquisizione di partecipazioni azionarie in Torino Convention Bureau)
1. 
Al fine di favorire il coordinamento fra gli organismi che, a diverso titolo, si occupano di promozione ed organizzazione di attività congressuali e convegnistiche nel capoluogo regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire, al valore nominale, una partecipazione azionaria in Torino Convention Bureau Società consortile per azioni, di importo complessivo non superiore ad euro 70.000,00.
2. 
La sottoscrizione della partecipazione è subordinata alla previsione, nel Consiglio di amministrazione della società, di due rappresentanti della Regione.
3. 
La Regione contribuisce finanziariamente al funzionamento dell'organizzazione consortile secondo le modalità previste dallo Statuto della società ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile.
4. 
Gli oneri finanziari derivanti dalla sottoscrizione della partecipazione azionaria in Torino Convention Bureau, di cui al comma 1, trovano copertura mediante l'utilizzo delle somme iscritte nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 all'interno dell'UPB SA 01052 (Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale - Spese in conto capitale).
5. 
Gli oneri per il funzionamento dell'organizzazione consortile di cui all'articolo 2 comma 4, da commisurarsi proporzionalmente alla partecipazione azionaria della Regione, previsti in euro 150.000,00 per l'anno 2008, trovano copertura finanziaria nell'UPB DA17071 (Direzione Turismo Commercio Sport ) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 mentre per le annualità successive si provvederà con gli stanziamenti previsti dai rispettivi bilanci di previsione.
Art. 6 
(Finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale PSR 2007-2013)
1. 
L'autorizzazione di spesa per il cofinanziamento della quota regionale e per il finanziamento di aiuti di stato regionali di cui all' articolo 9, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007) è incrementata per ciascun esercizio a partire dal 2009 e sino al 2014 di Eur 6.000.000,00 da destinare al finanziamento di aiuti di stato regionali di cui al piano finanziario indicativo adottato al comma 1 del medesimo articolo 9.
Art. 7 
(Programma di meccanizzazione agricola)
1. 
Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006, può essere concesso un aiuto, sotto forma di concorso negli interessi per prestiti quinquennali, riguardanti l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole.
2. 
Possono beneficiare dell'aiuto le imprese agricole aventi sede operativa nel territorio regionale, condotte da imprenditori singoli o associati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 1 e 3 del d.lgs.99/2004, iscritte al registro delle Imprese presso la camera di Commercio competente ed alla gestione previdenziale ed assistenziale, che risultino altresì in possesso di partita IVA per il settore agricolo e che abbiano costituito il fascicolo aziendale.
3. 
Il concorso regionale negli interessi viene concesso in forma attualizzata, in modo tale che l'aiuto non superi l'equivalente di un contributo in conto capitale indicato all'articolo 4, comma 2 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
4. 
L'investimento deve perseguire i seguenti obiettivi:
a) 
riduzione dei costi di produzione;
b) 
miglioramento e riconversione della produzione;
c) 
miglioramento della qualità;
d) 
tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali.
5. 
Non sono ammissibili i semplici investimenti di sostituzione, così come definiti dall'articolo 2, comma 17 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
6. 
Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le disposizioni attuative di tale programma, precisando criteri, parametri, priorità, condizioni e procedure, tenuto conto delle funzioni attribuite con la legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).
7. 
Con apposite convenzioni verranno disciplinati i rapporti con gli istituti di credito.
8. 
Agli oneri stimati in un massimo di Eur 4.000.000,00 per l'anno 2008 ed anni successivi fino al 2010 si fa fronte con le disponibilità della UPB 11032 del bilancio di previsione per l'anno 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.
Art. 8 
(Aiuti alla Filiera corta)
1. 
La Regione Piemonte incentiva gli interventi a favore della filiera corta come attività volta a sviluppare il rapporto diretto fra consumatore e produttore.
2. 
Con provvedimento della Giunta regionale verrà stabilito un piano di iniziative a favore della filiera corta ove saranno indicati beneficiari, attività, modalità attuative e le condizioni di accesso ai finanziamenti.
3. 
Con riferimento all' articolo 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successivo decreto ministeriale attuativo, sono considerati prioritari gli interventi posti in essere da enti locali singoli od associati a favore dello sviluppo di mercati o spazi di vendita diretta su aree pubbliche o private, a cui hanno accesso imprenditori agricoli operanti nell'ambito territoriale ove sono istituiti le aree di vendita.
4. 
La Regione si riserva di estendere gli interventi a favore della filiera corta anche ad imprenditori agricoli singoli od associati.
5. 
All'onere previsto in euro 1.000.000,00 per l'anno 2008 ed anni successivi fino al 2010, si fa fronte con le con le disponibilità della UPB 11022 del bilancio di previsione per l'anno 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.
Art. 9 
(Presentazione delle domande per gli interventi di lotta alle zanzare)
1. 
Il termine di presentazione delle domande di contributo di cui all' articolo 4 della legge regionale 24 ottobre 1975, n 75 (Contributi agli Enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare) è stabilito annualmente dalla Giunta regionale.
Art. 10 
(Garanzie prestate dalla Regione)
1. 
È stabilito in euro 400.000,00 il limite massimo entro il quale può essere prestata, a partire dall'anno finanziario 2008, garanzia fidejussoria nell'interesse della Tenuta Cannona s.r.l., società controllata direttamente dalla regione a far tempo dall'entrata in vigore della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 18 (Scioglimento dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte).
2. 
Ai sensi dell' articolo 10, comma 13 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla regione e pubblicato in allegato al bilancio dell'ente, in ogni esercizio finanziario, sarà integrato con gli estremi dell'atto stipulato in base all'autorizzazione di cui al comma 1.