Proposta di legge regionale n. 502 presentata il 11 dicembre 2007
Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione partecipa a iniziative di solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime di incidenti sul luogo di lavoro, al fine di contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti alle rispettive famiglie.
Art. 2 
(Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro)
1. 
La Regione istituisce il Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, finalizzato a erogare contributi a favore dei familiari delle persone che sono decedute a seguito di incidenti avvenuti per ragioni di lavoro.
2. 
La Giunta regionale stabilisce con regolamento, adottato previo parere della competente commissione consiliare, destinatari, criteri, modalità e termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. 
L'applicazione del Fondo riguarda gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Art. 3 
(Norma finanziaria)
1. 
Al Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, il cui stanziamento a partire dall'esercizio 2008 è pari a un milione di euro per ciascun anno, in termini di competenza, ed è iscritto nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) DA15001 (Formazione professionale lavoro Segreteria direzione 15 Tit. I spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007-2009, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 4 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.