Nuove norme per l'istituzione di un Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.
Primo firmatario
Altri firmatari
BONIPERTI ROBERTO CASONI WILLIAM GHIGLIA AGOSTINO VIGNALE GIAN LUCA
Art. 1
(Fondo di solidarietà per mutui per l'acquisto della prima casa)
1.
È istituito presso Finpiemonte il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di seguito denominato "Fondo" con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Art. 2
(Modalità di intervento)
1.
Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere le agevolazioni di cui al comma 2, qualora dimostri di non essere in grado di provvedere al regolare pagamento delle rate del mutuo.
2.
In particolari condizioni, previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 6, il mutuatario può chiedere di accedere al Fondo per ricevere un finanziamento a fondo perduto pari ad un massimo dell'80% degli interessi della rata e per un numero di rate non superiore a un massimo di dodici.
3.
Le agevolazioni previste dal presente articolo non possono essere richieste dopo che sia iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.
Art. 3
(Condizioni di accesso al Fondo)
1.
Per usufruire dei benefici di cui all'articolo 2, l'immobile acquistato deve trovarsi in Piemonte ed avere un valore non superiore a 250.000 euro e non inferiore a 25.000 euro; non deve essere di lusso ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso); deve avere le caratteristiche per usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa; deve essere gravato di mutuo o finanziamento di durata non inferiore a cinque anni e di importo non superiore a 250.000 euro e non inferiore a 25.000 euro.
2.
Per usufruire dei benefici di cui all'articolo 2, il mutuatario non deve avere un reddito ISEE (indicatore di situazione economica equivalente) superiore a 40.000 euro annui al lordo delle imposte.
3.
Per usufruire dei benefici di cui all'articolo 2 Il mutuo deve essere a tasso variabile ed essere stato contratto prima del 30 giugno 2007.
Art. 4
(Richiesta accesso al Fondo)
1.
Per usufruire dei benefici di cui all'articolo 2, il mutuatario deve dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 6, di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo e di aver contratto il mutuo prima del 30 giugno 2007, oppure il tasso deve essersi discostato da quello iniziale almeno del 30%.
Art. 5
(Tavolo di concertazione)
1.
Secondo le modalità di cui all'articolo 6, è istituito un tavolo di concertazione tra i rappresentanti dell'Abi (Associazione bancaria italiana), la Regione Piemonte e le Associazioni di consumatori, per monitorare l'andamento degli ultimi mesi dei mutui contratti per l'acquisto della prima casa.
Art. 6
(Norme di attuazione)
1.
Con regolamento regionale, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della presente legge.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1.
Al finanziamento del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, il cui stanziamento annuale nel biennio 2008-2009 è pari a un milione di euro, in termini di competenza, nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 19011 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio assistenziale Tit.I spese correnti) del bilancio regionale si provvede con le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).