Istituzione del fondo regionale integrativo per il sostegno ai titolari di mutuo prima casa.
Primo firmatario
Altri firmatari
BURZI ANGELO EMILIO FILIPP LEO GIAMPIERO NASTRI GAETANO PEDRALE LUCA PICHETTO FRATIN GILBERTO
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione Piemonte, nel rispetto dell'articolo 10, comma 1, dello Statuto, istituisce il Fondo regionale per il sostegno ai titolari di mutuo stipulato per l'acquisto di immobile adibito a prima casa.
Art. 2
(Criteri di accesso)
1.
Le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 1 sono erogate in forma di contributo ai Comuni.
2.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce annualmente i criteri, le modalità e i limiti di reddito per l'accesso ai contributi di cui alla presente legge.
3.
La Giunta regionale determina annualmente la quota delle risorse regionali da assegnare al Fondo per il sostegno ai titolari di mutuo prima casa da destinare ad azioni di divulgazione della possibilità di accesso ai contributi.
Art. 3
(Norma finanziaria)
1.
Al finanziamento del fondo integrativo per i mutui per l'acquisto della prima casa, il cui stanziamento annuale nel biennio 2008-2009 è pari a dieci milioni di euro, in termini di competenza, nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 19011 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio assistenziale Tit.I spese correnti) del bilancio regionale si provvede con le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).