Proposta di legge regionale n. 50 presentata il 16 giugno 2005
Tutela ed uso del suolo per uno sviluppo sostenibile.

Sommario:      

Titolo I. 
PRINCIPI ED INDIRIZZI
Art. 1 
(Finalità della legge)
1. 
La presente legge disciplina l'attività urbanistica nel territorio della Regione Piemonte definendo i principi e le modalità dell'azione degli enti pubblici territoriali al fine di garantire:
a) 
uno sviluppo sostenibile in campo socioeconomico ed ambientale, in grado di trasmettere alle generazioni future una quantità di opzioni di sviluppo non inferiore all'attuale;
b) 
la realizzazione di un complessivo progetto di ricomposizione e di riassetto ambientale fondato sul recupero e la conservazione dei peculiari elementi qualitativi dei luoghi e della identità storico-culturale del paesaggio;
c) 
il rispetto del principio di sussidiarietà inteso quale attribuzione all'ente territoriale di livello superiore soltanto delle funzioni che non possono essere efficacemente svolte da altri enti pubblici territoriali di livello inferiore; nonchè l'attribuzione all'ente pubblico territoriale di livello inferiore di tutte le funzioni che non sono esplicitamente attribuite dalle leggi vigenti agli enti pubblici territoriali di livello superiore;
d) 
la trasparenza dei processi decisionali e la partecipazione dei cittadini alle scelte di governo dei territorio;
e) 
un'azione integrata e coordinata fra gli Enti titolari, ai diversi livelli, del potere di pianificazione territoriale.
Art. 2 
(Risorse disponibili)
1. 
Le risorse disponibili per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1 sono le risorse naturali del territorio (aria, acqua, suolo, gli ecosistemi della fauna e della flora), le città ed i sistemi insediativi, il paesaggio, i documenti materiali della cultura, i sistemi infrastrutturali e tecnologici.
Titolo II. 
STRUMENTI E STRUTTURE TECNICHE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
Art. 3 
(Dichiarazione di compatibilità ambientale)
1. 
I piani territoriali regionali, provinciali, comunali contengono la valutazione degli effetti ambientali delle loro previsioni, con particolare riferimento all'insieme delle risorse disponibili, condotte attraverso:
a) 
la individuazione delle aree e dei beni di rilevanza ambientale e paesistica;
b) 
la individuazione delle aree agricole e forestali, comprese le aree a coltivazione biologica ed a colture di pregio in genere, le aree di presidio ambientale;
c) 
l'analisi dello stato delle risorse soggette a modificazione unitamente all'indicazione delle finalità degli interventi previsti e dei motivi delle scelte rispetto ad altre alternative;
d) 
la descrizione delle azioni previste e dei loro prevedibili impatti sull'ambiente unitamente all'individuazione dei livelli di criticità delle aree e delle risorse interessate;
e) 
le misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi sull'ambiente causati da insediamenti industriali e di attività produttive in genere, nonchè delle risorse economiche a tal fine necessarie.
2. 
L'adeguatezza delle indagini è certificata dal tecnico abilitato che le ha effettuate e dal tecnico progettista dello strumento di piano.
3. 
Gli elaborati sono costituiti da relazioni illustrative delle indagini svolte, da rappresentazioni cartografiche secondo le scale di rappresentazione del piano cui si riferiscono, da simulazioni d'intervento e quant'altro sia ritenuto utile per meglio comprendere gli aspetti analizzati.
4. 
Gli elaborati della D.C.A. sono depositati, almeno 60 giorni prima della seconda convocazione della conferenza di cui all'art. 7, presso il competente ufficio dell'ente di livello immediatamente superiore che provvede, entro la stessa seduta, ad esprimere formalmente il proprio parere ed a dettare, ove occorra, le necessarie prescrizioni.
Art. 4 
(Studio di inserimento paesistico)
1. 
Per valorizzare l'identità dei luoghi interessati, ogni intervento edilizio di nuovo impianto, di ampliamento di volumi esistenti, ed ogni modificazione delle facciate esterne di edifici esistenti deve essere coerente con le prescrizioni regionali in materia di tipologie edilizie, materiali, finiture esterne.
2. 
Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.) che dimostri tale coerenza.
3. 
Lo S.I.P. sarà costituito da una relazione descrittiva dell'intervento in progetto (dimensioni, tipologia edilizia, materiali, finiture, colore) e della realtà immediatamente circostante che sarà illustrata anche da idonea documentazione fotografica e, per gli interventi di maggior consistenza, da fotoinserimenti dei manufatti in progetto nel contesto urbanistico circostante.
4. 
Lo S.I.P. è sottoscritto dal tecnico progettista dell'intervento.
Art. 5 
(Sistema Informativo Territoriale)
1. 
Regione, Province e Comuni singoli o associati partecipano alla formazione e alla gestione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) che costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per la predisposizione degli atti di governo del territorio e per la verifica dei loro effetti.
2. 
Il SIT dovrà garantire:
l'organizzazione della conoscenza necessaria al governo del territorio, articolata nelle fasi della individuazione e raccolta dei dati riferiti alle risorse essenziali del territorio, della loro integrazione con i dati statistici, della georeferenziazione, della certificazione e finalizzazione, della diffusione, conservazione e aggiornamento;
la definizione univoca, per tutti i livelli operativi, della documentazione informativa necessaria all'elaborazione di piani e programmi dei diversi soggetti interessati;
il monitoraggio sistematico e la registrazione degli effetti indotti dall'applicazione delle normative e dalle azioni di trasformazione dei territorio.
3. 
Nel rispetto dei principi fissati dalle leggi nazionali a tutela della riservatezza, i dati raccolti dal SIT sono accessibile a tutti i cittadini.
Art. 6 
(Agenzia urbanistica)
1. 
L'Agenzia Urbanistica (AU) è organo tecnico di consulenza della Regione, delle Province e dei Comuni ed ha il compito di:
garantire consulenza tecnica agli enti chiamati a predisporre piani territoriali e urbanistici, piani attuativi, progettare opere infrastrutturali di interesse comunale e sovracomunale;
realizzare periodici monitoraggi per verificare la rispondenza delle scelte di volta in volta fatte alle esigenze effettive delle attività che si esplicano sul territorio interessato e le tendenze in atto;
assicurare sistematici momenti di confronto, di valutazione delle politiche territoriali e momenti di sintesi necessari per una lettura, combinata delle esigenze di sviluppo della collettività locale;
2. 
L'AU si avvale di tecnici altamente qualificati e si articola in strutture provinciali e subprovinciali.
3. 
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione, sentite le Province e le rappresentanze regionali dei Comuni, istituisce l'AU stabilendone la composizione, le modalità di funzionamento e di finanziamento.
Art. 7 
(Le conferenze di pianificazione)
1. 
La Regione, le Provincie ed i Comuni convocano, per la formazione o l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione, la Conferenza di Pianificazione cui partecipano:
a livello di pianificazione regionale le Provincie, le rappresentanze regionali dei Comuni, i Comuni direttamente interessati da progetti di rilevanza regionale;
a livello di pianificazione provinciale la Regione, le Comunità Montane ed i Comuni;
a livello di pianificazione comunale i Comuni confinanti, la Comunità Montana.
2. 
Alle conferenze, anche quando non espressamente citati al precedente comma, sono altresì invitati la Regione, gli Enti locali interessati, le Aziende Autonome della Stato, gli Enti di gestione rappresentativi degli interessi pubblici coinvolti, gli Enti e le Associazioni rappresentativi di interessi collettivi.
3. 
Le conferenze convocate dalla Regione e dalla Provincia hanno una durata massima di 90 giorni mentre quelle convocate dai comuni hanno una durata massima di 60 giorni.
Titolo III. 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Capo I. 
IL LIVELLO REGIONALE
Art. 8 
(La pianificazione regionale)
1. 
Sono strumenti della pianificazione regionale:
il Quadro Regionale di Riferimento (Q.R.R.) con il quale la Regione, in coerenza con le indicazioni del Programma Regionale di Sviluppo, individua gli obiettivi da perseguire per soddisfare gli interessi di livello regionale, contemperando le esigenze di sviluppo e la tutela delle risorse;
il Piano Territoriale Regionale d'Area (P.T.R.A.) avente ad oggetto gli ambiti individuati dal Q.R.R. come aree di preminente interesse regionale.
Art. 9 
(I contenuti del Quadro Regionale di Riferimento)
1. 
Il Quadro Regionale di Riferimento contiene la descrizione e l'interpretazione critica del territorio regionale considerato nei suoi aspetti morfologici, paesistico-ambientali, ecologici, insediativi ed organizzativi, con riguardo ai processi socioeconomici ed ai rapporti con i territori di relazione, al fine di cogliere l'identità ed il ruolo del territorio regionale unitariamente considerato, nonchè le peculiarità dei diversi sistemi territoriali che lo compongono, evidenziandone le potenzialità, le dinamiche evolutive, le situazioni di vulnerabilità e le condizioni di trasformazione compatibile nel tempo.
2. 
Il Quadro Regionale di Riferimento definisce le linee di assetto del territorio regionale in termini di tutela di funzioni, di livelli di prestazione e di priorità di intervento. A tal fine:
a) 
individua gli indirizzi per le scelte di interesse regionale che dovranno informare gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, compresi gli standard di qualità ambientale;
b) 
assicura il coordinamento dei programmi e dei piani di settore, dei progetti regionali e statali che incidono sul territorio regionale;
c) 
individua le aree di preminente interesse regionale da assoggettare a PTRA; individua altresì le subaree regionali da assoggettare a particolare disciplina per garantire la tutela di risorse primarie, un'adeguata azione di difesa dei suolo, la prevenzione e la difesa dall'inquinamento, la tutela e la valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali, dei parchi e delle riserve naturali, delle aree di interesse paesistico;
d) 
individua le parti del territorio per le quali l'attuazione delle previsioni è subordinata all'approvazione di progetti attuativi da parte della Regione con accordo di programma anche in variante agli strumenti urbanistici provinciali e comunali;
e) 
definisce gli indirizzi ed i criteri per la localizzazione delle reti infrastrutturali dei servizi, delle attrezzature e delle attività produttive, economiche e commerciali di interesse regionale, delle attività di cava, di smaltimento dei rifiuti, di uso delle risorse idriche;
f) 
indica le finalità, le priorità d'intervento ed i livelli di interazione nonchè i valori, le criticità e le compatibilità paesistico-ambientali definendo le strategie complessive, gli indirizzi e le prescrizioni finalizzate a guidare le azioni di riqualificazione dell'esistente e di nuova organizzazione territoriale;
g) 
indica le linee guida, di indirizzo e di coordinamento per la pianificazione territoriale di livello provinciale e comunale, oltre ad eventuali prescrizioni localizzative conseguenti a leggi o piani regionali di settore;
h) 
stabilisce i criteri volti ad assicurare l'omogeneità del linguaggio degli elaborati tecnici degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
i) 
stabilisce i termini per l'adeguamento degli strumenti di pianificazione a livello provinciale e comunale.
Art. 10 
(I contenuti del Piano Territoriale Regionale d'Area)
1. 
Il PTRA disciplina le attività volte alla tutela, alla valorizzazione ed alla trasformazione delle aree definite dal Q.R.R. di preminente interesse regionale, indicando ad un livello di maggior dettaglio gli elementi del Q.R.R. di cui all'art. 9, lettere d), e), f), g).
2. 
Per alcune sue parti, esplicitamente richiamate, il PTRA potrà avere carattere immediatamente prescrittivo.
Art. 11 
(Formazione, approvazione ed attuazione del QRR e dei PTRA)
1. 
La Giunta regionale predispone il progetto preliminare del Q.R.R. o degli eventuali PTRA e convoca la conferenza di pianificazione.
2. 
Nei sessanta giorni successivi alla conferenza, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e gli altri partecipanti presentano al Presidente della Giunta regionale eventuali osservazioni.
3. 
Decorso il termine di cui al comma precedente, il Consiglio regionale adotta il progetto di Q.R.R. o degli eventuali PTRA, e convoca nuovamente la conferenza di pianificazione.
4. 
Nei successivi novanta giorni i soggetti di cui all'art. 7 comma 2 possono presentare ulteriori osservazioni.
5. 
Il Q.R.R. o i PTRA sono definitivamente approvati con deliberazione del Consiglio regionale.
6. 
La Regione provvede all'aggiornamento dei Q.R.R. e dei PTRA almeno ogni dieci anni.
7. 
Il Q.R.R. è attuato con i Piani Territoriali Regionali e con gli atti di pianificazione delle Province e dei Comuni.
Capo II. 
IL LIVELLO PROVINCIALE
Art. 12 
(Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)
1. 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) garantisce il coordinamento tra pianificazione urbanistica regionale e comunale.
2. 
Il PTCP:
a) 
indica gli obiettivi da perseguire nel governo dei territorio e coordina le conseguenti azioni di trasformazione e di tutela;
b) 
localizza gli interventi di competenza provinciale nonchè, in applicazione delle prescrizioni della programmazione regionale, gli interventi di competenza regionale;
c) 
individua le aree agricole e forestali oggetto di tutela, nonchè le aree da destinare o conservare ad attività agricole, zootecniche, silvo-pastorali, agrituristiche;
d) 
individua le aree boscate e quelle soggette a dissesto sulle quali sono vietate nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione;
e) 
stabilisce criteri e parametri per la dichiarazione di compatibilità ambientale dei piani comunali;
f) 
definisce i principali livelli di prestazione funzionale della struttura insediativa individuando: il sistema del verde di livello provinciale, le attrezzature e gli impianti pubblici e di interesse pubblico di scala sovracomunale; i sistemi di rilievo sovracomunale delle strutture produttive agricole, industriali, direzionali, turistiche, terziarie e commerciali;
g) 
i casi nei quali i comuni, su loro richiesta, possono essere esentati dalla predisposizione del piano strutturale delegando al PTCP le relative competenze prevedendo, in tal caso, specifiche modalità di concertazione tra provincia e comuni interessati;
h) 
il quadro conoscitivo delle risorse del territorio, anche in ordine al loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità in riferimento ai sistemi ambientali locali, nonchè alle relative condizioni d'uso;
i) 
individua le parti del territorio provinciale atte a conferire organicità e unitarietà, sotto il profilo della rigenerazione ecologica, al disegno di tutela e di conservazione ambientale delineato dalla pianificazione regionale;
j) 
individua i bacini d'utenza in riferimento ai quali determinare il fabbisogno delle aree da riservare a verde, alla realizzazione di attrezzature per l'istruzione, gli impianti sportivi, le attrezzature sociosanitarie.
3. 
Il PTCP ha valore di piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431.
4. 
Il PTCP indica i termini per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle proprie prescrizioni.
Art. 13 
(Formazione ed approvazione del PTCP)
1. 
La Giunta provinciale predispone il quadro conoscitivo di cui all'art. 12, lettera h) nonchè il documento preliminare di definizione degli obiettivi e li trasmette ai soggetti indicati all'art. 7, comma 2, convocando la conferenza di pianificazione.
2. 
Nei sessanta giorni successivi alla conferenza, i soggetti partecipanti depositano le proprie osservazioni.
3. 
La Provincia predispone quindi il progetto preliminare di PTCP e convoca nuovamente la conferenza di pianificazione.
4. 
Il P.T.C.P. è adottato dal Consiglio Provinciale e depositato nella sede della Provincia per trenta giorni consecutivi. Dell'avvenuto deposito è data immediatamente notizia al pubblico mediante avviso sul bollettino ufficiale della Regione e pubblicazione sui 2 quotidiani di maggiore tiratura a livello provinciale; entro i successivi trenta giorni i soggetti indicati all'art. 7, comma 2 possono presentare osservazioni.
5. 
Il PTCP è quindi definitivamente approvato dal Consiglio Provinciale e pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione.
Art. 14 
(Varianti ed aggiornamenti al PTCP)
1. 
Le varianti al PTCP sono approvato con le stesse procedure di cui all'art. 13.
2. 
Alle varianti rese necessarie per l'adeguamento al QRR ed alle altre prescrizioni della programmazione regionale non si applicano i commi dal primo terzo dell'art. 13. La variante è adottata sentito il parere dei soli Comuni interessati.
3. 
La Provincia, avvalendosi dell'AUP, redige ogni tre anni una relazione sullo stato dei governo dei territorio provinciale, provvedendo all'aggiornamento degli elementi dei quadro conoscitivo del PTCP, nonchè alla verifica dell'efficacia delle prescrizioni del Piano, evidenziando altresì la eventuale necessità di procedere alla modifica del PTCP stesso.
4. 
L'aggiornamento del quadro conoscitivo che non comporti modifiche del PTCP è approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale.
5. 
La delibera di approvazione è comunicata alla Giunta regionale ed ai Comuni interessati ed è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione.
Capo III. 
IL LIVELLO COMUNALE
Art. 15 
(La pianificazione comunale)
1. 
La pianificazione urbanistica comunale individua il complesso delle prescrizioni e dei vincoli relativi alla trasformazione dei territorio e degli immobili, indicando anche quelli previsti da norme o piani di settore.
2. 
Sono strumenti della pianificazione comunale il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) ed il Piano Operativo Comunale (P.O.C.).
3. 
Il P.S.C. recepisce gli indirizzi e le previsioni della programmazione regionale e della pianificazione provinciale e predispone una azione che sia volta a tutelare l'integrità fisica e l'identità culturale del territorio, nonchè le linee fondamentali di organizzazione e infrastrutturazione.
4. 
Il P.O.C. recepisce le previsioni del P.S.C. nell'ambito delle quali individua le aree e gli immobili oggetto di trasformazione, stabilisce tutti gli elementi necessari per garantire gli interventi operativi di tutela, organizzazione e trasformazione del territorio comunale.
Art. 16 
(Contenuti del PSC)
1. 
Il Piano Strutturale contiene:
a) 
gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale;
b) 
il quadro conoscitivo delle peculiarità, degli eventuali squilibri e delle potenzialità dell'intero territorio comunale comprensivo: dello studio dei caratteri fisici e paesistici dei singoli luoghi, da quelli naturali a quelli storico-antropici nei loro aspetti geologici è geomorfologici, agronomici e pedologici, vegetazionali ed insediativi, nonchè dei principali fattori che costituiscono gli agroecosistemi ambientali locali e che ne determinano la vulnerabilità ed il limite di riproducibilità; dello studio dei processi storici di formazione delle organizzazioni territoriali ed insediative in atto; dello studio dei processi socio-economici in atto e delle reti di relazione di livello locale e di area vasta, con particolare riferimento alle dinamiche evolutivi ed alle potenzialità innovative; dello studio delle prestazioni delle reti di urbanizzazione dei servizi; dello studio del quadro di riferimento pianificatorio e dei vincoli territoriali oltre al bilancio dello stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente;
c) 
gli indirizzi e i parametri per la predisposizione del Piano Operativo Comunale costituiti: dalla individuazione delle invarianti ambientali e dalla definizione dei criteri e della disciplina degli aspetti paesistici e ambientali;
d) 
le salvaguardie, di durata comunque non superiore a tre anni, da rispettare sino all'approvazione del Piano Operativo Comunale;
e) 
l'indicazione delle norme per l'attuazione del piano immediatamente vincolanti e quelle la cui definizione è demandata al P.O.C.;
f) 
Il PSC contiene i criteri per la definizione di piani e programmi di settore di competenza comunale aventi effetti sull'uso e la tutela delle risorse del territorio;
g) 
l'individuazione delle unità territoriali elementari di cui all'art. 23;
h) 
L'individuazione degli standard urbanistici qualitativi e quantitativi nel rispetto dei parametri e degli indirizzi previsti dalla legge regionale.
Art. 17 
(Le unità territoriali elementari)
1. 
Il P.S.C. individua nell'ambito del territorio comunale le Unità Territoriali Elementari, corrispondenti a subsistemi ambientali ed agricolo-forestali, insediativi, infrastrutturali e funzionali, definendo la relativa disciplina di trasformazione, uso, riqualificazione e conservazione nonchè le soglie massime e minime ammissibili degli insediamenti e delle funzioni, delle infrastrutture e dei servizi necessari in ciascuna unità territoriale.
2. 
Le Unità Territoriali Elementari sono raggruppate in:
a) 
distretti territoriali di conservazione e riqualificazione;
b) 
distretti territoriali di trasformazione;
c) 
sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici e d'uso pubblico;
d) 
aree agricole, disciplinate al successivo Capo V della presente legge;
e) 
aree di presidio ambientale.
Art. 18 
(Formazione ed approvazione del PSC)
1. 
La Giunta Comunale predispone il quadro conoscitivo di riferimento nonchè il documento preliminare di definizione degli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale di cui all'art. 16, comma 1, lettere a) e b) e li trasmette ai soggetti indicati all'art. 7, comma 2, convocando la conferenza di pianificazione.
2. 
Nei sessanta giorni successivi alla conferenza, i soggetti partecipanti trasmettono al Comune le loro eventuali osservazioni.
3. 
Decorso tale termine il Comune adotta il progetto preliminare di PSC ed indice nuovamente la conferenza di pianificazione.
4. 
Il progetto preliminare è quindi adottato dal Consiglio Comunale e pubblicato per estratto nell'Albo Pretorio per la durata di trenta giorni consecutivi; del deposito è data notizia al pubblico mediante avviso sul BUR e pubblicazione su due quotidiani. Nei successivi trenta giorni chiunque può far pervenire osservazioni.
5. 
Il PSC è quindi adottato dal Consiglio Comunale e trasmesso alla Provincia la quale, nei successivi trenta giorni esprime il proprio parere di conformità con le prescrizioni del PTCP. Il termine può essere interrotto per una sola volta per l'eventuale acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi.
6. 
Acquisito il parere della Provincia, ovvero decorso il termine di cui al comma precedente, il progetto è definitivamente approvato dal Consiglio Comunale.
7. 
Il PSC è depositato nella sede del Comune ed è trasmesso in copia alla Giunta regionale ed alla Giunta Provinciale.
8. 
Dell'approvazione è dato avviso sul bollettino ufficiale della Regione nei successivi trenta giorni.
Art. 19 
(Gli elaborati del PSC)
1. 
Il PSC è costituito dai seguenti elaborati:
a) 
Relazione Illustrativa dei criteri e delle scelte operate con riferimento anche allo stato dei luoghi, alle prescrizioni della pianificazione sovraordinata;
b) 
Allegati Tecnici costituiti dagli studi svolti, dalla dichiarazione di compatibilità ambientale, dalla relazione geomorfologica ed idrogeologica relativa all'intero territorio comunale, comprendente le relative rappresentazioni cartografiche;
c) 
Norme di Attuazione;
d) 
Elaborati cartografici in scala non inferiore a 1:5000 riportanti la situazione di fatto e quella di progetto oltre ai vincoli esistenti e previsti.
Art. 20 
(I distretti territoriali di conservazione e riqualificazione)
1. 
Sono distretti territoriali di conservazione e riqualificazione le unità territoriali per le quali non sono previste modificazioni quantitative o qualitative sostanziali del carico insediativo.
2. 
Il PSC individua il perimetro di tali distretti territoriali e definisce:
a) 
la disciplina paesistica di dettaglio;
b) 
gli obiettivi e le modalità della conservazione e della riqualificazione, in relazione ai caratteri dell'area ed alla dotazione di servizi ed infrastrutture;
c) 
la localizzazione e la configurazione dei servizi e delle infrastrutture pubbliche e di uso pubblico, sulla base della valutazione delle dotazioni esistenti;
d) 
le aree ed i casi in cui l'intervento è subordinato alla concessione edilizia convenzionata secondo i criteri indicati dall'articolo 32.
Art. 21 
(I distretti territoriali di trasformazione)
1. 
Sono distretti territoriali di trasformazione le unità territoriali per le quali è prevista una trasformazione urbanistica che comporta interventi destinati ad innovare in modo sostanziale l'assetto fisico e funzionale del distretto.
2. 
I distretti territoriali di trasformazione sono caratterizzati dall'esigenza di progettazione urbanistica unitaria e da una coordinata attuazione.
3. 
Il PSC individua il perimetro di tali distretti territoriali e definisce:
a) 
la disciplina paesistica di dettaglio;
b) 
la prefigurazione, di massima, della trasformazione prevista in termini di funzioni ammesse, di dotazione infrastrutturali, di servizi, di prestazioni ambientali;
c) 
la densità territoriale massima e minima dell'intero distretto, espressa dal rapporto tra la superficie lorda di solaio e la superficie territoriale, da utilizzare mediante la concentrazione nelle aree edificabili individuate dal PSC o dal POC con conseguente attribuzione alle singole unità territoriali comprese nel distretto della pertinente quota di potenzialità edificatoria;
d) 
tutti i parametri urbanistici ritenuti utili per la determinazione ed il controllo del carico urbanistico e dei suoi effetti ambientali;
e) 
le quantità di superficie di suolo o di superficie lorda di solaio da destinare a servizi pubblici e di uso pubblico ed a infrastrutture pubbliche che vengono espresse in percentuale sulla superficie territoriale o sulla superficie di solaio edificata od edificabile: tali quantità sono commisurate al carico urbanistico del distretto ed ai suoi effetti ambientali, nonchè al soddisfacimento di fabbisogni pregressi del territorio comunale, in coerenza con la configurazione complessiva del sistema delle infrastrutture e dei servizi individuato dal PSC.
Art. 22 
(Il sistema dei servizi)
1. 
Il PSC, in base ai criteri di fruibilità e di accessibilità, individua, con riferimento all'intero territorio comunale, il sistema principale delle infrastrutture e delle opere costituenti urbanizzazione pubblica o di uso pubblico a livello di quartiere, comunale e, quando previsto dal PTCP, a livello territoriale.
2. 
Configura altresì la rete delle infrastrutture della mobilità pubblica e privata e delle loro interconnessioni, dell'organizzazione delle reti tecnologiche fondamentali.
3. 
Indica infine, con riferimento ai distretti territoriali di trasformazione, le quantità di aree da destinare a servizi ed i criteri di riferimento per la loro localizzazione tenendo conto anche dei corrispondenti servizi privati esistenti o in previsione, dei quali sia disciplinata la fruizione pubblica.
Art. 23 
(Aree di presidio ambientale)
1. 
Le aree di presidio ambientale sono indicate dal PSC sulla base dei criteri forniti dal PTCP, quando:
a) 
siano in atto fenomeni di sottoutilizzo e/o di abbandono agro-silvo-pastorale e di marginalità economica;
b) 
si riscontrino precarie condizioni di equilibrio idrogeologico e vegetazionale;
c) 
siano in atto fenomeni di rinaturalizzazione spontanea e/o guidata;
d) 
si renda necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente o di nuova costruzione al perseguimento di finalità di presidio ambientale.
3. 
In tali aree il POC indica e regolamenta gli interventi ammissibili per garantire forme di presidio corrispondenti a finalità di recupero e riqualificazione del territorio sotto i diversi profili di tipo ecologico-ambientale, paesaggistico e socio-economico, con riguardo anche alle attività agricole di carattere marginale. È consentito l'insediamento di funzioni compatibili con l'ambiente, attraverso azioni di manutenzione e ripristino di manufatti esistenti e di quote di nuova edificazione opportunamente dimensionate anche in rapporto alle caratteristiche del territorio interessato nel rispetto dei caratteri paesistici dell'area.
4. 
Gli obblighi a tal fine previsti a carico del soggetto attuatore sono contenuti in apposita convenzione cui è subordinato il rilascio della concessione.
Art. 24 
(Il Piano Operativo Comunale)
1. 
Il P.O.C., nel rispetto delle previsioni contenute nel P.S.C., indica le prescrizioni relative all'utilizzazione pubblica e privata delle aree, agli usi del suolo, all'insieme delle condizioni e delle modalità da osservare nella trasformazione del suolo.
2. 
Il P.O.C. definisce i valori dei parametri edilizi, le tipologie edilizie, l'organizzazione dell'edificato e le modalità d'intervento.
3. 
Individua inoltre le aree sulle quali è possibile il completamento o l'ampliamento dell'edificato esistente, quelle destinate all'urbanizzazione primaria e secondaria; nonchè le infrastrutture da realizzare all'esterno dei centri abitati e la disciplina per il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente.
4. 
Il P.O.C. individua le parti del territorio in cui è ammesso l'intervento diretto e quelle in cui l'intervento è subordinato alla predisposizione di strumenti esecutivi.
5. 
Il P.O.C. ha la validità massima di cinque anni.
Art. 25 
(Gli elaborati del Piano Operativo Comunale)
1. 
Il P.O.C. è costituito dai seguenti elaborati:
a) 
Relazione Illustrativa che dimostri anche la conformità del P.O.C. al P.S.C.;
b) 
Analisi dello stato di fatto;
c) 
Tavole di piano a scala non inferiore a 1: 2.000 per le aree urbanizzate ed urbanizzande ed a 1: 5.000 per quelle esterne a queste;
d) 
Norme di attuazione;
e) 
Allegati tecnici comprendenti le necessarie indagini e verifiche geologiche e geologico-tecniche.
Art. 26 
(Formazione ed approvazione del Piano Operativo Comunale)
1. 
Il Sindaco pubblica all'Albo Pretorio e nelle ulteriori forme ritenute idonee l'avvio del procedimento per la formazione del P.O.C..
2. 
Nei trenta giorni successivi chiunque può presentare proposte.
3. 
Il Consiglio Comunale adotta il Piano che viene pubblicato per trenta giorni per estratto sull'Albo Pretorio, depositato presso la casa comunale e trasmesso alla Provincia ed alla Comunità Montana.
4. 
Nei trenta giorni successivi chiunque può presentare osservazioni.
5. 
Il Piano è quindi approvato dal Consiglio Comunale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è trasmesso alla Regione ed alla Provincia.
Art. 27 
(Titoli immobiliari)
1. 
La capacità edificatoria dei distretti di cui agli artt. 20 e 21 è quantificata in titoli immobiliari.
2. 
Un titolo immobiliare vale 250 mc. o 75 mq.
3. 
Il POC indica, per ogni distretto o porzione di esso, la quantità di titoli immobiliari attribuiti gratuitamente al comune sulla base delle esigenze di servizi e di infrastrutture, e la quantità di titoli immobiliari attribuita ai proprietari immobiliari.
4. 
I titoli immobiliari attribuiti ai proprietari immobiliari sono ripartiti tra gli stessi in misura pari al valore derivante dal rapporto tra i titoli immobiliari complessivamente determinati per il distretto e la superficie territoriale o fondiaria della singola proprietà.
5. 
La quantità minima di titoli immobiliari che devono essere attribuiti gratuitamente al comune per ciascun distretto o unità territoriale elementare è definita sulla base delle esigenze di servizi di livello comunale e sovracomunale e delle infrastrutture per la mobilità.
6. 
I titoli immobiliari sono attribuiti, in ogni unità territoriale, agli aventi titolo senza specifica localizzazione.
7. 
I titoli immobiliari possono essere ceduti dai proprietari ad altri soggetti pubblici e privati, tuttavia i titoli immobiliari attribuiti in un distretto o porzione di esso non sono trasferibili al di fuori dello stesso se non nei casi specificatamente normati dal POC..
8. 
I titoli immobiliari attribuiti al Comune possono essere trasferiti in altri distretti o porzione di distretto a condizione che le strutture edilizie eventualmente realizzate rispettino i caratteri del tessuto edilizio della zona.
9. 
Al fine di migliorare la fruibilità delle aree urbane centrali, il POC può attribuire titoli immobiliari ai bassi fabbricati presenti nei cortili interni ai centri storici o comunque nelle aree adiacenti a questi. Tali titoli, previo abbattimento della corrispondente quantità di bassi fabbricati, possono essere utilizzati in aree appositamente individuate dal P.O.C. stesso. Quando le aree liberate siano destinate a verde o parcheggio condominiale il P.O.C. potrà definire adeguati incentivi in termini di titoli riconosciuti.
Capo IV. 
GLI STRUMENTI ATTUATIVI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE
Art. 28 
(Attuazione della pianificazione comunale)
1. 
Lo strumento urbanistico attuativo del POC è il Piano Esecutivo (PE) che può essere di iniziativa pubblica o privata.
2. 
L'efficacia del P.E. si protrae per dieci anni, fatti salvi diversi termini previsti dalle vigenti leggi.
Art. 29 
(Piano Esecutivo di iniziativa pubblica)
1. 
Piani Particolareggiati (P.P.), Piani di Recupero (P. di R.), Piani per Insediamenti Produttivi (P.I.P), Piani di zona per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.), e tutti gli strumenti urbanistici esecutivi di pubblica iniziativa disciplinati dalle vigenti leggi costituiscono i P.E. di iniziativa pubblica.
2. 
Il procedimento per l'approvazione del P.E. di iniziativa pubblica è il seguente:
a) 
il piano è adottato dal Consiglio Comunale;
b) 
dell'adozione è data notizia con pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni, con indicazione dell'ufficio presso il quale il piano è depositato. Chiunque può prendere visione degli elaborati e far pervenire osservazioni entro i successivi trenta giorni;
c) 
scaduto il termine il Consiglio Comunale, dando atto del recepimento o meno delle osservazioni, approva il piano che entra in vigore con l'esecutività della delibera relativa.
3. 
La deliberazione di approvazione del P.E. costituisce dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche previste.
Art. 30 
(Piano Esecutivo di iniziativa privata)
1. 
I proprietari che, in base al reddito catastale, rappresentino almeno due terzi del valore complessivo degli immobili interessati, possono proporre il PE all'Amministrazione Comunale. Il P.E. fornisce indicazioni specifiche anche per le aree non direttamente interessate dal piano medesimo ma ricomprese nel perimetro dell'area assoggettata a strumento esecutivo.
2. 
Il procedimento per l'approvazione del P.E. di iniziativa privata è il seguente:
a) 
il Comune si pronuncia sulla completezza degli elaborati e sulla conformità al P.O.C. della proposta di P.E. entro 60 giorni dalla presentazione formale dello stesso;
b) 
dell'adozione è data notizia con pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni, con indicazione dell'ufficio presso il quale il piano è depositato. Chiunque può prendere visione degli elaborati e far pervenire osservazioni entro i successivi trenta giorni. Alla scadenza di tale termine il Consiglio Comunale, dando atto del recepimento o meno delle osservazioni, approva il piano che entra in vigore con l'esecutività della delibera relativa;
c) 
nel caso in cui il Consiglio Comunale ritenga di apportare modifiche al P.E. adottato, la deliberazione relativa è comunicata ai soggetti interessati i quali possono far pervenire, nei quindici giorni successivi, eventuali deduzioni. Alla scadenza di tale termine il Consiglio Comunale decide in ordine alle deduzioni eventualmente pervenute ed approva definitivamente il piano che entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera relativa.
Art. 31 
(Elaborati del Piano Esecutivo)
1. 
Il Piano Esecutivo è costituito dai seguenti elaborati:
a) 
la relazione illustrativa, che dimostri le coerenze con la pianificazione sovraordinata relativamente all'area interessata e contenga: le analisi e le ricerche svolte, l'individuazione delle aree da acquisire per destinazioni pubbliche, la relazione finanziaria, con la stima sommaria degli oneri derivanti dalla acquisizione ed urbanizzazione delle aree e la loro ripartizione tra il Comune ed i privati, i tempi previsti per l'attuazione, con indicazione delle relative priorità;
b) 
le norme tecniche di attuazione;
c) 
la planimetria delle previsioni di piano estesa anche alle aree immediatamente adiacenti all'area interessata per evidenziare le connessioni con le altre aree di piano;
d) 
la planimetria, su mappa catastale aggiornata e dotata delle principali quote plano-altimetriche, riportante le strade e gli altri spazi riservati alla viabilità ed ai parcheggi, con le rispettive caratteristiche tecniche; gli edifici e gli impianti pubblici esistenti ed in progetto; l'eventuale delimitazione di comparti edificatori; le prescrizioni relative all'arredo urbano;
e) 
il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria con i relativi allacciamenti;
f) 
il planovolumetrico degli interventi previsti, con profili e sezioni in scala adeguata e l' indicazione delle tipologie edilizie;
g) 
gli elenchi catastali delle proprietà interessate specificando quelle soggette ad esproprio;
h) 
la planimetria ridotta alla scala delle tavole del piano;
i) 
la valutazione di inserimento ambientale consistente in una relazione, corredata da foto e simulazioni, nella quale si dimostri: l'impatto positivo del progetto sul paesaggio urbano preesistente, la coerenza tra il tessuto edilizio in progetto e quello preesistente, tra i volumi di progetto e le preesistenze.
2. 
Nel caso di Piani Esecutivi di iniziativa privata agli elaborati di cui sopra deve aggiungersi lo schema di convenzione che i privati operatori debbono stipulare con il Comune.
Art. 32 
(Concessione edilizia convenzionata)
1. 
La concessione, in casi di particolare complessità degli interventi previsti, o quando si richiedano opere infrastrutturali eccedenti il semplice allacciamento ai pubblici servizi o il coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, o ricadano in aree di presidio ambientale, può essere subordinata alla stipula di una convenzione, o di un atto di impegno unilaterale da parte del richiedente, che disciplini modalità, requisiti e tempi di realizzazione degli interventi.
Capo V. 
LE AREE AGRICOLE
Art. 33 
(Le aree agricole nella pianificazione comunale)
1. 
Le trasformazioni del territorio nelle aree agricole individuate dal P.S.C. sono disciplinate dal P.O.C. in conformità a quanto previsto dai successivi articoli del presente Capo.
Art. 34 
(Nuove costruzioni rurali)
1. 
Le nuove costruzioni rurali necessarie alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse sono consentite secondo quanto disposto dai successivi commi, fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti.
2. 
Non sono consentite nuove costruzioni rurali nelle aziende agricole che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, siano state interessate da trasferimenti parziali di proprietà nei dieci anni precedenti la presentazione della domanda di concessione. Sono fatti salvi i trasferimenti che abbiano origine da risoluzione di contratti di mezzadria, da procedure espropriative o da successioni ereditarie, o derivanti obbligatoriamente dall'applicazione di normative comunitarie o nazionali.
3. 
Le concessioni per la edificazione delle residenze rurali sono rilasciate:
a) 
agli imprenditori agricoli ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e delle L.R. 12 maggio 1975, n. 27 e 23 agosto 1982, n. 18, anche quali soci di cooperative;
b) 
ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;
c) 
agli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo comma dell' articolo 2 della L.R. 63/78 e successive modificazioni e integrazioni e della lettera m) del secondo comma del presente articolo, che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata. Il POC stabilisce le norme operative per la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici rurali esistenti degli imprenditori non a titolo principale, riconosciuti ai sensi del penultimo e ultimo comma dell' articolo 2 della L.R. 63/78 e successive modificazioni e integrazioni.
4. 
Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali nelle zone agricole non possono superare i seguenti limiti:
a) 
terreni a colture protette in serre fisse: mc. 0,06 per mq.;
b) 
terreni a colture orticole o floricole specializzate: mc. 0,05 per mq.;
c) 
terreni a colture legnose specializzate: mc. 0,03 per mq.;
d) 
terreni a seminativo ed a prato: mc. 0,02 per mq.;
e) 
terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: mc. 0,01 per mq. in misura non superiore a 5 ettari per azienda;
f) 
terreni a pascolo e prato-pascolo di aziende silvo-pastorali: mc. 0,001 per mq. Per abitazioni non superiori a 500 mc. Per ogni azienda. In ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell'azienda non devono nel complesso superare un volume di 1.500 mc.
5. 
L'edificazione di nuove costruzioni ad uso abitativo è consentita, fermo quanto previsto dal comma 2, se riferita esclusivamente all'esercizio delle attività e alle esigenze abitative degli imprenditori agricoli, impegnati nella conduzione del fondo.
6. 
La costruzione di annessi agricoli è consentita qualora risulti commisurata alla capacità produttiva del fondo o alle reali necessità delle attività connesse. Il P.O.C. definisce le dimensioni massime degli annessi che possono essere realizzati dalle aziende agricole anche in assenza del programma di cui all'art. 36.
7. 
La costruzione di annessi agricoli non è sottoposta al rispetto delle superfici minime fondiarie previste dal comma 2 per le aziende che esercitano in via prevalente l'attività di coltivazione in serra fissa. Gli annessi devono essere commisurati alle dimensioni dell'attività dell'azienda. La prevalenza delle attività di cui al presente comma è verificata quando tali attività determinano almeno l'80% del prodotto lordo vendibile.
Art. 35 
(Riorganizzazione dell'edificato nelle aree agricole)
1. 
Al fine di consentire una riorganizzazione funzionale dell'azienda o quando ciò sia funzionale alla valorizzazione ambientale dell'area su cui sorgono, il POC potrà prevedere la possibilità di rilocalizzare, anche in aree urbane, attraverso interventi di demolizione-ricostruzione, quei volumi edilizi che, individuati cartograficamente, non rivestano interesse architettonico-testimoniale.
2. 
Quando la collocazione in altre aree agricole sia funzionale alla valorizzazione ambientale dell'area su cui sorgono i volumi edilizi del nuovo insediamento possono essere aumentati in misura non superiore al 20.
3. 
Nel caso di edifici di tipo industriale con superficie utile coperta superiore ai 200 mq. la superficie rilocalizzabile sarà pari a 200 mq. cui dovrà sommarsi il 30% di quella eccedente.
Art. 36 
(Programma di sviluppo agricolo-ambientale)
1. 
Gli interventi di cui al precedente articolo 34 sono consentiti a seguito dell'approvazione di un programma aziendale di sviluppo agricolo-ambientale che metta in evidenza le esigenze di realizzazione degli interventi edilizi o di trasformazione territoriale necessari allo sviluppo aziendale.
2. 
Il programma contiene:
a) 
una descrizione dello stato di fatto dell'azienda e degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricole nonchè degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;
b) 
una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonchè al potenziamento delle strutture produttive;
c) 
l'individuazione dei fabbricati esistenti e da realizzare e dei relativi fondi collegati agli stessi;
d) 
l'individuazione dei fabbricati presenti nell'azienda ritenuti non più necessari e coerenti con le finalità economiche e strutturali descritte dal programma;
e) 
la definizione dei tempi e le fasi di realizzazione del programma stesso.
3. 
Il programma ha durata pluriennale e comunque non inferiore a 10 anni, e può essere modificato su richiesta dell'azienda agricola dopo il primo triennio a scadenze biennali.
4. 
Il programma è approvato dal Comune, previo parere dell'Ente delegato in materia di agricoltura e Foreste.
5. 
Tale parere è rilasciato nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune.
6. 
L'approvazione del programma costituisce condizione preliminare per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie. La realizzazione del programma è garantita da una apposita convenzione che stabilisca in particolare l'obbligo per il richiedente:
a) 
di effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;
b) 
di non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del programma;
c) 
di non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente da realizzare, per almeno 20 anni dall'ultimazione della costruzione;
d) 
di non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le stesse;
e) 
di realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze individuata degli edifici eventualmente non più utilizzabili a fini agricoli;
f) 
di assoggettarsi alle sanzioni definite dalle leggi vigenti e dal POC in caso di inadempimento. In ogni caso le sanzioni non devono essere inferiori al maggior valore determinato dalla inadempienza.
Art. 37 
(Interventi sul patrimonio edilizio esistente)
1. 
Sono consentiti i seguenti interventi, che non comportano mutamento della destinazione d'uso agricola, sul patrimonio edilizio esistente:
a) 
manutenzione;
b) 
restauro e risanamento conservativo;
c) 
ristrutturazione edilizia senza aumento di superfici e delle unità abitative;
d) 
ristrutturazione urbanistica senza aumento delle superfici e delle unità abitative;
e) 
ampliamenti, "una tantum", non superiori al 10% del volume o della superficie utile del fabbricato oggetto della richiesta di concessione, fino ad un massimo di 300 mc. e comunque entro i limiti dimensionali previsti dallo strumento urbanistico comunale, purchè tali interventi non comportino un aumento delle unità abitative.
2. 
Sugli immobili con destinazione d'uso non agricola sono consentiti interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia e, nei limiti del 10% del volume edificato esistente, di ristrutturazione urbanistica.
3. 
Sono consentiti, previa approvazione del programma aziendale di miglioramento agricolo-ambientale di cui all'articolo 36 e fermo restando il rispetto delle superfici fondiarie minime di cui all'art. 34, gli interventi relativi a:
a) 
ristrutturazione edilizia con aumento di superfici o delle unità abitative agricole;
b) 
ristrutturazione urbanistica;
c) 
ampliamenti volumetrici eccedenti i limiti di cui al 1 comma, lettera e) o comunque con aumento di unità abitative agricole;
d) 
mutamento della destinazione d'uso agricola degli immobili che fanno parte di aziende agricole di dimensioni superiori a quelle fissate dal precedente art. 34, comma 2.
4. 
Gli immobili che mutano la destinazione d'uso agricola, sono computati ai fini del dimensionamento degli strumenti urbanistici generali.
Titolo VI. 
COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE
Art. 38 
(Accordo di pianificazione)
1. 
Il Presidente della Regione, i presidenti delle Provincia o i sindaci, possono promuovere la conclusione di un accordo di pianificazione nei casi in cui risulti necessaria, ai fini del coordinamento delle azioni, la contestuale definizione o variazione di più atti di programmazione o pianificazione territoriale disciplinati dalla presente legge e attribuiti alla competenza di amministrazioni diverse.
2. 
L'accordo di pianificazione è promosso dall'Amministrazione alla quale fa capo l'atto di pianificazione da formare o variare. L'Amministrazione promotrice presenta il relativo progetto nel corso di una conferenza dei servizi alla quale partecipano gli Enti, gli Organismi e gli Uffici competenti a pronunciarsi a vario titolo sugli atti suddetti, mediante l'espressione di pareri, intese, nulla-osta.
3. 
Il progetto presentato, che deve avere i caratteri ed essere costituito dagli elaborati prescritti con riferimento all'atto di pianificazione da approvare, deve comunque garantire il rispetto delle finalità della presente legge, l'adeguatezza del quadro conoscitivo di riferimento e la coerenza complessiva del sistema di programmazione e pianificazione territoriale.
4. 
Acquisiti i pronunciamenti positivi delle Amministrazioni partecipanti il progetto è sottoposto all'adozione da parte del competente organo dell'Amministrazione promotrice e la deliberazione relativa, corredata dei rispettivi allegati, è depositata a cura dei Comuni interessati all'albo pretorio per un periodo di sessanta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R. e su almeno un quotidiano tra quelli a maggior diffusione regionale e locale. Nello stesso periodo chiunque può prendere visione del progetto e presentare osservazioni.
5. 
Alla scadenza dei 60 giorni di cui al comma precedente viene convocata una nuova conferenza nella quale le Amministrazioni interessate valutano il progetto definitivo, anche considerando le osservazioni presentate, per poi concludere l'accordo che sarà formalizzato dal legale rappresentante di tutte le Amministrazioni partecipanti, autorizzato dal rispettivo organo competente.
6. 
L'accordo concluso, unitamente all'atto di pianificazione con esso approvato, è sottoposto a cura dell'Amministrazione promotrice alle forme di pubblicità previste dalla presente legge per l'atto cui si riferisce.
Art. 39 
(Accordo di programma e programmi integrati)
1. 
Gli accordi di programma ed i programmi integrati, che devono essere coerenti con il Q.R.R. ed il PTCP, sono disciplinati dalle vigenti disposizioni statali e regionali.
Titolo VII. 
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
Art. 40 
(Attività edilizia)
1. 
L'attività edilizia è disciplinata dalle vigenti norme statali e regionali.
Art. 41 
(Misure di salvaguardia)
1. 
Dalla data di adozione del progetto di PTRA da parte del Consiglio regionale i Comuni interessati sospendono, fino all'approvazione del piano, ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione che siano in contrasto con le specifiche indicazioni contenute nel progetto di PTRA.
2. 
Dalla data di adozione del PTCP da parte del Consiglio Provinciale i Comuni interessati sospendono, fino all'approvazione del piano, ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione che siano in contrasto con le specifiche indicazioni contenute nel progetto di PTCP.
3. 
Dalla data di adozione del P.S.C. da parte del Consiglio Comunale il Comune sospende, fino all'approvazione del piano, ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione che siano in contrasto con le specifiche indicazioni contenute nel progetto di PSC.
4. 
Dalla data di adozione del POC da parte del Consiglio Comunale il Comune sospende, fino all'approvazione del piano, ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione che siano in contrasto con le specifiche indicazioni contenute nel progetto di POC.
5. 
Dalla data di adozione del PE da parte del Consiglio Comunale il Comune, per le aree interessate, sospende, fino all'approvazione del piano, ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione che siano in contrasto con le specifiche indicazioni contenute nel progetto di PE.
Titolo VIII. 
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 42 
(Fasce e zone di rispetto)
1. 
Le fasce di rispetto da corsi d'acqua, laghi, pozzi di captazione, viabilità, aeroporti, ferrovie, cimiteri, discariche, sono disciplinate dalle vigenti leggi statali e regionali.
Art. 43 
(Studio di Inserimento Paesistico)
1. 
Nei sei mesi successivi all'approvazione della presente legge, il Consiglio regionale, nomina una commissione di esperti che, nei diciotto mesi successivi, predispone, per ciascun ambito territoriale regionale avente caratteri paesistici omogenei, un'apposita manualistica che stabilisca criteri di riferimento in ordine alle tipologie edilizie, ai materiali, alle finiture esterne.
2. 
Le normative della pianificazione locale ed i Regolamenti Edilizi dovranno essere coerenti con le indicazioni di tale manualistica.
3. 
Ogni manuale potrà definire specifici elaborati e criteri per la redazione del SIP.
Art. 44 
(Standard a servizi di livello comunale e sovracomunale)
1. 
Nei sei mesi successivi all'approvazione della presente legge, il Consiglio regionale, nomina una commissione di esperti che, nei diciotto mesi successivi, definisce nuovi parametri in grado di connettere standard quantitativi e standard qualitativi ed introduce standard per la tutela della qualità ambientale nelle aree urbane.
2. 
In attesa delle determinazioni di cui al precedente comma, il fabbisogno di aree è verificato sulla base dei seguenti parametri:
a) 
per gli insediamenti residenziali, deve essere assicurata una dotazione di aree pari a 25 metri quadrati per ogni abitante insediato o insediabile di questi, 7 mq/ab possono ricavarsi in aree private assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico;
b) 
nei Comuni ad economia turistica la dotazione di cui alla precedente lettera a) è commisurata ad una popolazione residente teorica determinata sommando la popolazione turistica a quella residente;
3. 
Dovranno inoltre assicurarsi aree pubbliche o di uso pubblico:
per gli insediamenti produttivi: 20% della superficie territoriale per aree di nuovo impianto, 10% della superficie fondiaria se trattasi di aree di riordino;
per gli insediamenti direzionali e commerciali: 100% della superficie lorda di pavimento per aree di nuovo impianto e 80% della superficie lorda di pavimento negli altri casi. Per gli insediamenti commerciali al dettaglio con superficie di vendita superiore ai limiti stabiliti dalle leggi statali, debbono osservarsi gli standards a parcheggi pubblici, previsti dalle indicazioni Programmatiche e di Urbanistica Commerciale.
Art. 45 
(Sistema informativo Territoriale)
1. 
La Regione, d'intesa con Province e Comuni provvederà, entro un anno dall'approvazione della presente legge, alla costituzione ed alla disciplina del SIT assicurando la possibilità che siano introdotte anche informazioni provenienti da enti pubblici diversi e dalla comunità scientifica.
Art. 46 
(Strumenti urbanistici vigenti, previsti dalla lr. 56/77 e s.m.i.)
1. 
Gli strumenti urbanistici vigenti rimangono in vigore fino all'approvazione degli strumenti urbanistici di livello corrispondente, previsti dalla presente legge. Gli strumenti di livello inferiore dovranno comunque essere applicati in conformità agli strumenti di livello superiore già approvato.
2. 
La Regione provvede all'approvazione del QRR entro un anno dall'approvazione della presente legge, entro il successivo anno la Regione provvede all'approvazione degli eventuali PTRA.
3. 
La provincia provvede all'approvazione del PTCP entro un anno dall'approvazione del QRR.
4. 
Entro un anno dall'approvazione del PTCP i comuni provvedono all'approvazione del PSC.
5. 
Decorsi i termini di cui sopra è sospeso il rilascio di ogni concessione edilizia avente ad oggetto nuova edificazione.