Interventi regionali per la prevenzione del bullismo.
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione adotta e favorisce le iniziative di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo.
2.
Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge è istituita presso ogni consiglio di istituto scolastico di tutte le scuole del Piemonte una commissione formata da un sociologo, due psicoterapeuti, due docenti e due studenti rappresentanti del consiglio d'istituto, con il compito di predisporre piani d'intervento atti a prevenire e sanare i fenomeni di bullismo.
Art. 2
(Identificazione delle sanzioni)
1.
Alla commissione, di intesa con il dirigente scolastico, è affidato il compito di elaborare azioni ed interventi volti alla prevenzione e repressione del fenomeno, nonché proposte agli organi competenti di misure disciplinari adeguate alla gravità dell'illecito commesso dall'autore delle violenze avvenute in ambito scolastico.
Art. 3
(Svolgimento delle consulenze)
1.
I componenti della commissione forniscono consulenze gratuite con la funzione di fare da tramite tra la vittima della violenza, il consiglio di istituto e il dirigente scolastico.
2.
I componenti della commissione sono tenuti a non divulgare quanto acquisito.
Art. 4
(Frequentazione dei corsi)
1.
Sono previsti corsi che stabiliscono percorsi emotivo-relazionali nelle classi delle scuole medie inferiori e medie superiori in cui si rivelano fenomeni di bullismo.
2.
I corsi prevedono attività di informazione e conoscenza psicoeducativa e si svolgono al di fuori dell'orario scolastico.
3.
Ogni corso prevede 30 ore di lezione teorica.
Art. 5
(Contributi)
1.
La Regione concede contributi agli istituti scolastici che ne fanno richiesta per l'istituzione delle commissioni di cui all'articolo 1 e al fine di finanziare gli interventi previsti all'articolo 4.
2.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui alla presente legge.
Art. 6
(Norma finanziaria)
1.
Per l'attuazione della presente legge nel biennio 2008-2009, allo stanziamento annuo di 500.000,00 euro, in termini di competenza, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DA11019 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio-assistenziale Tit. I spese correnti) si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità dell'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).