Proposta di legge regionale n. 497 presentata il 22 novembre 2007
Istituzione del fondo regionale per la creazione di orti per i cittadini anziani.
Primo firmatario

CAVALLERA UGO

Altri firmatari

NASTRI GAETANO

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, al fine di valorizzare le aree rurali incolte, di salvaguardare le tradizioni agricole popolari, di potenziare il rapporto tra l'uomo e l'ambiente, di valorizzare il ruolo della popolazione anziana nella società, nonché di qualificare il legame tra l'anziano e il giovane, istituisce il Fondo per la creazione degli orti per gli anziani.
Art. 2 
(Destinatari degli interventi)
1. 
Le dotazioni del fondo di cui all'articolo 1 sono erogate, in forma di contributo, ai comuni con popolazione compresa tra 15.000 e 100.000 abitanti.
2. 
Accedono ai benefici della presente legge i cittadini di età superiore ai 65 anni residenti nei comuni della Regione.
Art. 3 
(Modalità di applicazione degli interventi)
1. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui alla presente legge.
2. 
I comuni adottano idonei regolamenti per l'istituzione e la gestione degli orti.
3. 
I comuni destinatari del presente provvedimento individuano idonee aree di terreno demaniale agli stessi assegnate, su cui creare appezzamenti adibiti a coltivazioni.
4. 
Le aree adibite ad orti sono divise in unità di coltivazione con superficie massima di 150 metri quadrati.
5. 
Le porzioni di terreno demaniale individuate ai sensi dei commi precedenti sono assegnate in comodato gratuito ai cittadini di cui all'articolo 2 che ne facciano richiesta e secondo le modalità previste nei regolamenti di gestione.
6. 
Le superfici complessive di terreno da destinare ad orti sono individuate da ciascun comune sul proprio territorio.
7. 
La Regione Piemonte eroga a ciascun comune destinatario dell'intervento un contributo massimo di Eur 10.000 per la gestione degli interventi di cui alla presente legge.
Art. 4 
(Requisiti)
1. 
I comuni adottano i regolamenti di cui all'articolo 3 entro nove mesi dall'entrata in vigore dalla presente legge.
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2008-2009, allo stanziamento pari a 500.000,00 euro, in termini di competenza, di cui 200.000,00 euro iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DA11081 (Sviluppo dell'agricoltura Servizi di sviluppo agricolo Tit. I spese correnti) e 300.000,00 euro iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DA11082 (Sviluppo dell'agricoltura Servizi di sviluppo agricolo Tit. II spese in conto capitale), si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).