Proposta di legge regionale n. 493 presentata il 19 novembre 2007
Interventi relativi alla sicurezza, regolamentazione e sostegno dell'impiantistica invernale di risalita e delle piste da fondo.

Sommario:            

Capo I. 
FINALITÀ
Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nel recepire la normativa nazionale della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), riconosce e valorizza l'alto valore ambientale e l'essenziale valenza socioeconomica dei territori montani e di tutte le aree sciabili e sviluppa le attività connesse alla pratica dello sci e di ogni altra attività sportiva invernale ed estiva.
Art. 2 
(Oggetto della legge e ambito di applicazione)
1. 
Al fine di riqualificare, razionalizzare le aree sciistiche ed assicurarne adeguate condizioni di agibilità nonché di garantire la salvaguardia ambientale, la presente legge disciplina la realizzazione, le modificazioni e l'esercizio delle piste di sci, con particolare riguardo all'aspetto della sicurezza nella pratica non agonistica dello sci di discesa e dello sci di fondo e allo sviluppo delle attività economiche nelle località montane.
2. 
Sono definite aree sciabili, ai sensi della l. 363/2003, tutte le superfici innevate anche artificialmente aperte al pubblico e comprendenti piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve quali: lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve "snowboard", lo sci da fondo, la slitta e lo slittino ed altri eventuali sport da neve. Le aree di cui al presente comma sono individuate in base alle seguenti tipologie:
a) 
pista di discesa: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, anche non battuto, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato, ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;
b) 
pista di fondo: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di fondo, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato, ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;
c) 
piste destinate ad altri sport sulla neve, quali la slitta e lo slittino;
d) 
aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard;
e) 
percorsi di trasferimento (skiweg);
f) 
costituisce altresì itinerario sciistico un percorso fuoripista o misto, anche non compreso nell'area sciabile attrezzata, che può essere segnalato con paletti indicatori di percorso (es. percorsi balisée) e normalmente accessibile; per tale itinerario valgono le disposizioni di cui all'articolo 28 e pertanto viene percorso dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo.
3. 
Le piste di cui al comma 2, lettere a) e b), normalmente adibite alla pratica non agonistica dello sci di discesa nelle sue varie articolazioni e dello sci di fondo, o parti di esse, possono essere riservate allo svolgimento di allenamenti e competizioni agonistiche, secondo le disposizioni della Federazione italiana sport invernali (FISI) e della Fédération internationale de ski (FIS). In tal caso le aree interessate, da individuarsi a cura dei comuni territorialmente competenti ai sensi dell' articolo 2, comma 4, della l. 363/2003 in accordo con il gestore delle piste, si intendono chiuse al pubblico per la durata dell'allenamento o della competizione.
4. 
Gli organizzatori di gare o allenamenti autorizzati sono tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per l'uso agonistico.
5. 
La Regione e i comuni, in ossequio al disposto dell'articolo 2, commi 2 e 5, della l. 363/2003, potranno individuare aree a specifica destinazione per la pratica di attività con attrezzi quali slitta e slittino, nonché per evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark), comma 2 lettere c) e d). Tali aree dovranno essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste ed accessibili nei limiti indicati dalla normativa nazionale.
6. 
L'individuazione ai sensi del comma 2 da parte della Regione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibile ed urgente e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione delle medesime aree, previo pagamento di indennità ai proprietari dei terreni soggetti a servitù.
7. 
Riconosciuta la valenza di pubblica utilità delle aree sciabili, l'indennità di servitù è ad esclusivo carico dell'amministrazione comunale o intercomunale sui cui confini territoriali sorgono le medesime superfici adibite alla pratica degli sport invernali.
8. 
La Regione riconosce alle amministrazioni comunali o intercomunali un contributo a parziale copertura delle spese (fino al 50%) di servitù.
Capo II. 
CLASSIFICAZIONE DELLE PISTE DI SCI DI DISCESA E DI FONDO
Art. 3 
(Facoltà dei comuni ed associazioni fra comuni)
1. 
I comuni possono accordarsi o associarsi secondo le forme previste dalla normativa vigente al fine di programmare e perseguire le finalità di cui alla presente legge.
2. 
I comuni, singolarmente o in forma associata, possono costituire o partecipare a società, anche con altri enti pubblici o con privati, che abbiano come oggetto sociale il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge o, comunque, lo sviluppo delle attività connesse all'oggetto della stessa.
Art. 4 
(Piano regolatore generale comunale o intercomunale delle aree sciabili)
1. 
Ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), il Piano regolatore generale comunale o intercomunale (PRGC) indica e regola:
a) 
le aree di cui all'articolo 2, comma 2, lettere da a) a f);
b) 
le aree sciistiche non attrezzate, destinate alla realizzazione di nuove piste da sci;
c) 
le aree sciistiche parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti;
d) 
le aree sciistiche già attrezzate e destinate ad interventi di ristrutturazione o di riordino;
e) 
le zone nelle quali sia possibile la realizzazione dei bacini idrici necessari per l'innevamento programmato.
2. 
Nelle aree sciistiche il Piano regolatore impone le limitazioni all'edificazione e all'uso del suolo necessarie alla realizzazione ed alla modificazione della pista da sci e fissa le relative modalità d'intervento.
3. 
La previsione di nuove piste, o di significative modifiche di tracciati esistenti sono considerate varianti allo strumento urbanistico da adottarsi ed approvarsi con le procedure di cui all' articolo 17, comma 7, della l.r. 56/1977 e successive modificazioni e integrazioni.
4. 
La realizzazione delle piste da sci e di qualsiasi altra opera ricompresa nelle aree sciabili a ciò destinate dal piano regolatore è condizionata al rilascio di concessione edilizia gratuita ai sensi dell' articolo 5 della legge 28 febbraio 1977, n. 10 (Norme in materia di edificabilità dei suoli).
5. 
È, comunque, fatta salva la necessità della conformità della pista alle norme urbanistiche ulteriori rispetto al PRGC.
6. 
Sui terreni gravati di uso civico la realizzazione e la modifica significativa di piste esistenti non costituiscono cambio di uso del suolo, a condizione che il diritto di cui sopra sia comunque assicurato agli aventi titolo nel periodo dell'anno durante il quale non viene praticata l'attività sciistica o non viene praticato l'uso estivo delle stesse.
7. 
Le piste da sci, gli impianti di risalita e tutte le relative opere connesse costituiscono opere di urbanizzazione indotta ai sensi dell' articolo 51 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5 
(Catasto comunale delle aree sciabili)
1. 
È obbligo delle amministrazioni comunali costituire un Catasto comunale o intercomunale delle aree sciabili.
2. 
La Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 10, su mandato della Regione, ha il compito di verificare l'istituzione del suindicato Catasto ed, annualmente, del suo aggiornamento.
Art. 6 
(Definizione delle piste da sci)
1. 
Agli effetti della presente legge sono considerate piste di sci le aree innevate naturalmente o artificialmente, ad uso pubblico, anche non battute, appositamente adibite alla circolazione degli sciatori e dei mezzi necessari per la preparazione e manutenzione e nei confronti delle quali siano intervenuti, da parte dell'Amministrazione regionale, il riconoscimento, la classificazione e l'iscrizione nell'elenco regionale delle piste, previsti ai successivi articoli del presente capo.
2. 
A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali le piste sono suddivise in piste di discesa e piste di fondo, a loro volta distinte, in base a requisiti tecnici, nelle categorie individuate all'Allegato A della presente legge.
Art. 7 
(Realizzazione delle piste da sci)
1. 
La concessione per la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico è rilasciata dalle province ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale n. 74 del 14 dicembre 1989 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone).
2. 
Hanno titolo a presentare domanda di concessione di pista da sci:
a) 
il concessionario ai sensi, per la costruzione per la gestione dell'impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista nonché le persone fisiche o giuridiche da esso delegate;
b) 
coloro che dimostrino di avere la completa e totale disponibilità dei terreni sui quali la pista deve essere realizzata e ciò limitatamente a piste di raccordo che si dipartono dalla rimanente zona sciabile con lo scopo di far raggiungere allo sciatore zone di particolare interesse turistico, punti di ristoro, rifugi o zone ove si possono praticare attività complementari allo sci;
c) 
il titolare di infrastrutture turistiche funzionali od accessorie alla pista di fondo;
d) 
i comuni, le associazioni di comuni e le comunità montane.
3. 
I soggetti che intendono realizzare o modificare una pista da sci e che hanno la disponibilità dei relativi terreni e l'assenso preliminare del concessionario degli impianti funiviari di cui al comma 2, lettera a), devono presentare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, apposita istanza al comune, allegando il relativo progetto.
4. 
Il progetto, a firma di un tecnico abilitato ai sensi della vigente normativa, deve contenere:
a) 
gli elementi tecnici relativi alla realizzazione o alla modificazione della pista, comprese le descrizioni e gli schemi di eventuali opere accessorie, con particolare riguardo ai lavori di disboscamento e di preparazione delle superfici erbose, alla ricomposizione ambientale, alla segnaletica, alle opere atte a garantire la sicurezza degli utenti, nonché agli impianti per la produzione della neve;
b) 
relazione geologica, idrogeologica, geotecnica, floro faunistica e forestale;
c) 
documentazione cartofotografica dello stato originario dei luoghi interessati dall'intervento;
d) 
piano particellare dei beni, elenco dei proprietari e servitù di pista di cui si chiede la costituzione.
5. 
A conclusione dei lavori assentiti il comune deve verificare, in base alla relazione redatta dal direttore dei lavori e mediante apposito accertamento tecnico, la rispondenza dei lavori al progetto, la loro regolare esecuzione e l'idoneità della pista all'esercizio.
Art. 8 
(Classificazione delle piste di discesa e delle piste di fondo)
1. 
Il pubblico accesso alle piste di discesa e di fondo è subordinato alla classificazione delle piste stesse, previa verifica dei requisiti tecnici di cui all'Allegato A.
2. 
Domanda di classificazione:
a) 
per le piste di discesa, il soggetto titolare delle stesse che deve richiederne la classificazione è il gestore degli impianti di trasporto a fune al servizio delle piste stesse;
b) 
per le piste di fondo, può presentare la domanda di classificazione il soggetto che ne garantisce la preparazione e la manutenzione.
3. 
La domanda di classificazione, da presentarsi con le modalità indicate al successivo articolo 9, deve rispettare le disposizioni concernenti la compatibilità ambientale, previste dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).
4. 
Ottenuta la classificazione, il richiedente assume la funzione di gestore della pista classificata.
Art. 9 
(Istruttoria della domanda di classificazione di nuove piste)
1. 
La domanda di classificazione di nuove piste va presentata al competente ufficio della Regione, Assessorato al Turismo, Sport, Impianti di Risalita, Pari Opportunità, corredata della seguente documentazione in triplice copia:
a) 
planimetria a curve di livello, in scala 1:10.000, del comprensorio sciistico con indicazione del complesso delle piste, nonché degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi ad esse funzionali, con riferimento anche ad eventuali sviluppo programmati;
b) 
planimetria a curve di livello, in scala minima non minore a 1:5.000, di ogni singola pista sulla quale deve essere riportato:
1) 
l'esatto tracciato della pista e dei collegamenti ad altre piste, anche di soggetti differenti;
2) 
i tratti di pista soggetti all'utilizzo di più società di impianti di risalita;
3) 
gli impianti, le infrastrutture ed i servizi funzionali alle piste;
4) 
la localizzazione, la tipologia e i contenuti della segnaletica direzionale, la tipologia dei sistemi di delimitazione della pista;
5) 
i sistemi di protezione contro gli infortuni;
6) 
le indicazioni relative alle particolarità morfologiche della pista;
7) 
le tipologie e l'entità di opere eventualmente programmate (allargamenti, disboscamenti, spietramenti, inerbimenti, livellamenti, ecc.);
8) 
l'indicazione delle sezioni di cui alla lettera c);
c) 
sezioni trasversali;
d) 
carta delle pendenze in scala minima 1:5.000;
e) 
estratto delle tavole di azzonamento del PRGC riportanti il tracciato della pista;
f) 
carta e relazione geologica inerente la pista e le aree limitrofe;
g) 
relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti:
1) 
caratteristiche della pista (pendenza longitudinale media e massima, dislivelli, pendenze trasversali, larghezza media e minima, lunghezza orizzontale e inclinata sull'asse della pista, superfici, quote altimetriche, orientamento dei versanti, ecc.);
2) 
connotati dei siti attraversati (morfologia e struttura del terreno, colture in atto);
3) 
descrizioni di eventuali opere necessarie al completamento della pista e delle infrastrutture che la interessano (scavi, movimenti terra, reinerbimenti, rete di canali per la raccolta acque superficiali, ecc.);
4) 
valutazioni dimensionali della pista in relazione alla funzionalità del comprensorio;
5) 
proposta motivata di classificazione della pista;
h) 
per le piste di nuova realizzazione o per significativi interventi su piste esistenti, un progetto delle sistemazioni idrogeologiche.
2. 
L'ufficio competente, verificata la regolarità formale della domanda, provvede, entro sessanta giorni, all'inoltro della stessa alla Commissione di cui all'articolo 10, per il prescritto parere.
3. 
Acquisito il parere di cui all'articolo 10, comma 5, l'Assessore regionale al Turismo, Sport, Impianti di Risalita, Pari Opportunità provvede, entro trenta giorni, con proprio decreto, alla classificazione della pista.
Art. 10 
(Commissione tecnico-consultiva per le piste da sci)
1. 
Con decreto dell'Assessore regionale al Turismo, Sport, Impianti di Risalita, Pari Opportunità è istituita una Commissione tecnico-consultiva per le piste di sci, quale organo tecnico dell'Amministrazione regionale in materia.
2. 
Fanno parte della Commissione:
a) 
il dirigente dell'Ufficio regionale Sport, Impianti di Risalita, Pari Opportunità, con funzioni di coordinatore, o suo delegato;
b) 
un rappresentante dell'Assessorato regionale ai beni ambientali e alla montagna;
c) 
il dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica, o suo delegato;
d) 
il dirigente del Servizio regionale sistemazioni idrauliche e difesa del suolo, o suo delegato;
e) 
un rappresentante del servizio geologico regionale o dell'ARPA;
f) 
un funzionario dell'Ufficio regionale della protezione civile, Ufficio valanghe, designato dall'Assessore regionale competente, o suo delegato;
g) 
un rappresentante della comunità montana di competenza territoriale;
h) 
un esperto designato dall'Associazione piemontese esercenti impianti a fune e/o un rappresentante dell'Associazione piemontese enti gestori di piste di sci di fondo o suo delegato, a seconda degli argomenti trattati;
i) 
un rappresentante esperto medico di emergenze sanitarie;
j) 
un rappresentante del Collegio regionale piemontese delle guide d'alta montagna, o suo delegato;
k) 
un rappresentante del Collegio regionale dei maestri di sci e allenatori;
l) 
un rappresentante della FISI regionale (Federazione Italiana Sport Invernali AOC);
m) 
un rappresentante della FISD regionale (Federazione Italiana Sport Disabili);
n) 
un rappresentante del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, o suo delegato;
o) 
un rappresentante delle associazioni operanti nel soccorso piste.
3. 
Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede con proprio personale il servizio competente dell'Assessorato regionale del Turismo, Sport, Impianti di Risalita, Pari Opportunità.
4. 
L'Associazione piemontese esercenti impianti a fune designa inoltre un supplente destinato a sostituire in caso di assenza o impedimento, il commissario di cui alla lettera h) del comma 2.
5. 
La Commissione è convocata d'ufficio dal coordinamento ogni qualvolta sia chiamata ad esprimere parere. La Commissione deve emettere il proprio parere non oltre novanta giorni dal ricevimento della documentazione e, nel caso in cui esigenze istruttorie richiedano l'acquisizione di ulteriori documenti in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 9, comma 1, il termine ricomincia a decorrere, per una sola volta e per soli 30 giorni, dal momento della ricezione, da parte della Commissione stessa, della documentazione richiesta.
6. 
I pareri e le decisioni della Commissione sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. 
Ai lavori della Commissione possono essere invitati tecnici ed esperti, il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di singole questioni. La commissione, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni, può effettuare, comunque entro i termini previsti, ispezioni e sopralluoghi sulle aree interessate dalla richiesta di classificazione.
8. 
Ai componenti della Commissione estranei all'Amministrazione regionale è corrisposto un gettone di presenza di Euro 100,00 per giornata di seduta; spetta altresì il rimborso di eventuali spese di trasferta nella misura e con le modalità previste dalle norme in vigore per il personale regionale, in quanto applicabili.
Art. 11 
(Compiti della Commissione tecnico-consultiva per le piste di sci)
1. 
La Commissione tecnico-consultiva per le piste di sci, sulla base della domanda presentata a norma dell'articolo 8 e dell'allegata documentazione, esprime pareri tecnici concernenti:
a) 
l'individuazione delle aree e delle piste di sci a garanzia della sicurezza degli utenti;
b) 
l'idoneità tecnica della pista in rapporto alla classificazione proposta;
c) 
la rispondenza della segnaletica prevista alle iscrizioni di cui all'articolo 22;
d) 
le prescrizioni, ivi compresa l'effettuazione di lavori, cui eventualmente subordinare l'esercizio della pista;
e) 
le materie ed i programmi didattici dei corsi di formazione e di aggiornamento.
Art. 12 
(Piste esistenti)
1. 
Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori degli impianti di risalita serventi sono tenuti a comunicare all'Ufficio competente della Regione le piste di sci esistenti e non classificate, aventi le caratteristiche di cui all'Allegato A, presentando la documentazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g).
2. 
Lo stesso obbligo, entro lo stesso termine, è posto a carico dei gestori di piste di sci fondo, esistenti e non classificate.
3. 
Nel termine di sei mesi dalla presentazione della comunicazione, la Regione provvede, con proprio decreto, udito il parere della Commissione per quanto concerne il disposto dell'articolo 11, comma 1, lettere b), c) e d), alla classificazione della pista esistente.
Art. 13 
(Assicurazione per responsabilità civile)
1. 
Il rilascio del provvedimento di classificazione è subordinato alla stipula, da parte del gestore della pista, di un contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette piste.
Art. 14 
(Elenco regionale delle piste. Catasto piste)
1. 
Le piste classificate ai sensi dell'articolo 8 sono incluse in apposito elenco regionale delle piste di sci, istituito presso l'Assessorato regionale del Turismo, Sport, Impianti di Risalita, Pari Opportunità, che provvede, attraverso il servizio competente, alla sua redazione, gestione e aggiornamento.
2. 
Nell'elenco regionale delle piste sono indicati:
a) 
le generalità del gestore e del direttore della pista;
b) 
la classificazione della pista.
3. 
L'aggiornamento dell'elenco regionale delle piste è curato dall'ufficio competente della Regione, sulla base delle indicazioni tempestivamente comunicate dal gestore della pista.
Capo III. 
GESTIONE DELLE PISTE DI SCI DI DISCESA E DI FONDO
Art. 15 
(Sicurezza sulle piste)
1. 
L'apertura al pubblico di una pista classificata è condizionata alla messa in sicurezza della stessa in considerazione di previsioni per la riduzione dei rischi connessi alle pratiche sportive ivi previste.
2. 
Gli interventi che si rendano necessari ai fini dell'aumento della sicurezza, se effettuati all'interno e in prossimità dei bordi delle piste classificate costituisce intervento manutentivo e non necessita della procedura di cui all'articolo 7, commi 4 e seguenti.
3. 
Il gestore della pista è tenuto a nominare un direttore delle piste cui sono demandati i compiti di cui all'articolo 19.
4. 
Il gestore deve altresì valutare la consistenza e funzionalità del servizio di primo soccorso sulle piste.
Art. 16 
(Gestori delle piste)
1. 
Nell'ambito delle piste classificate i gestori, individuati ai sensi dell'articolo 8, assicurano agli utenti la pratica dello sci in condizioni di sicurezza, curando che le stesse, durante il periodo di esercizio, mantengano le caratteristiche prescritte nell'elenco regionale delle piste.
2. 
In particolare, i gestori sono tenuti a:
a) 
garantire l'agibilità, la preparazione e la manutenzione delle piste, in relazione alle idonee condizioni meteorologiche, atmosferiche e di innevamento;
b) 
provvedere alla sistemazione della segnaletica di cui al successivo articolo 22;
c) 
assicurare e gestire un servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso;
d) 
nominare uno o più direttori delle piste, il cui nominativo dovrà essere comunicato al competente ufficio della Regione ai fini del suo inserimento nell'elenco regionale delle piste;
e) 
fornire annualmente al competente ufficio della Regione l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste di sci indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi, sulla base della specifica modulistica predisposta ed utilizzata dal SSN;
f) 
disporre la chiusura della pista, su segnalazione del direttore delle piste, nel caso in cui sulla stessa incomba un pericolo di distacco di valanghe o qualora non presenti le necessarie condizioni di agibilità e/o sicurezza ovvero presenti situazioni di pericolo atipico.
3. 
Il gestore può delegare le funzioni di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), al direttore delle piste.
4. 
La gestione del servizio di soccorso di cui al comma 3, lettera c), che può essere istituito anche a pagamento, può essere delegata dal gestore anche a terze persone od enti abilitati estranei all'organizzazione aziendale.
5. 
Differisce dalla gestione del servizio di soccorso l'eventuale servizio di recupero di persone a mezzo impianti, o comunque tramite il personale del servizio di soccorso, in accertati casi di negligenza degli utenti; tale servizio può essere istituito dal gestore anche a pagamento.
Art. 17 
(Responsabilità del gestore delle piste)
1. 
Fatte salve le disposizioni di legge nazionale, il gestore delle piste, nelle figure professionali da lui proposte, è responsabile del piano di sicurezza piste e dell'idoneità del servizio di soccorso.
2. 
La responsabilità del gestore, per quanto attiene al soccorso, cessa con l'affidamento dell'infortunato a ente o struttura di primo soccorso.
Art. 18 
(Figure professionali operanti nell'esercizio delle piste)
1. 
La Regione provvede, con stanziamento apposito, alla organizzazione di corsi per la formazione delle figure professionali operanti nell'esercizio delle piste da sci ed al rilascio di apposito attestato professionale.
2. 
Tali figure professionali sono:
a) 
il direttore delle piste;
b) 
l'operatore di primo soccorso (denominato anche pattugliatore-soccorritore);
c) 
le figure intermedie per la manutenzione, battitura, innevamento e preparazione delle piste.
3. 
Le figure che attualmente svolgono, ovvero hanno svolto negli ultimi due anni dall'entrata in vigore della presente legge gli incarichi e le mansioni di cui al comma 2, lettere a) e b), possono ottenere il previsto attestato professionale presentando domanda e curriculum agli enti individuati dalla Regione per la formazione del personale, previo superamento di un corso di aggiornamento tenuto dagli stessi enti formatori. Le modalità di questo corso sono determinate di concerto con la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 10.
4. 
In sede di prima applicazione l'attestato viene rilasciato a chi possa dimostrare, mediante certificazione del datore di lavoro o appartenenza a società, cooperative e/o associazioni operanti nel settore, di aver svolto gli incarichi e le mansioni di cui al comma 2 per almeno due stagioni invernali consecutive nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge.
Art. 19 
(Direttore delle piste)
1. 
Al Direttore delle piste sono demandati i seguenti compiti:
a) 
verificare lo stato di sicurezza delle piste in base alla loro preparazione, segnalazione e manutenzione provvedendo a quanto disposto dall'articolo 16, comma 2, lettera a);
b) 
coordinare la propria attività e collaborare con il responsabile del servizio di battitura e preparazione delle piste, ove presente;
c) 
coordinare e/o collaborare con il servizio di soccorso sulle piste;
d) 
segnalare tempestivamente al gestore, per l'adozione dei necessari provvedimenti, il pericolo di distacco di valanghe o la carenza delle necessarie condizioni di agibilità e/o sicurezza ovvero il verificarsi di eventuali situazioni di pericolo atipico ed eventualmente provvedervi in merito.
2. 
Al direttore delle piste possono essere delegate le funzioni di cui al comma 2, lettere a), b) ed e) dell'articolo 16.
3. 
Al direttore delle piste è altresì conferita la funzione di "pubblico ufficiale" nella sua attività di verbalizzante dei fatti accaduti in merito al soccorso.
Art. 20 
(Requisiti del direttore delle piste)
1. 
Per esercitare l'attività di direttore delle piste di cui al precedente articolo 19 sono necessari i seguenti requisiti:
a) 
maggiore età;
b) 
cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea;
c) 
non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui all'articolo 11, comma 1, ed all'articolo 123, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni;
d) 
possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o possesso di un titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi di legge; il possesso della qualifica FISI di omologatore di piste di sci nazionali, della qualifica dell'Associazione interregionale neve e valanghe (AINEVA) di direttore della sicurezza o, in alternativa, l'avere svolto le funzioni di direttore di pista o l'avere esercitato la professione di guida alpina o di maestro di sci per almeno cinque anni;
e) 
idoneità psicofisica, risultante da apposito certificato rilasciato dalla competente struttura dell'Unità sanitaria locale in data non anteriore a tre mesi a decorrere dalla data di partecipazione al corso di abilitazione od a quelli di aggiornamento od accertamento;
f) 
abilitazione professionale, da conseguirsi con le modalità stabilite dall'articolo 35.
Art. 21 
(Delimitazione delle piste)
1. 
Le piste di sci di discesa e di fondo sono delimitate lateralmente tramite idonea palinatura, realizzata e posata al fine di consentire, anche in condizioni di scarsa visibilità, l'individuazione dei bordi della pista e del grado di difficoltà.
2. 
La palinatura di delimitazione deve essere realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista e può essere altresì integrata con dischi posti ad intervalli di circa 200 metri recanti la denominazione o la numerazione della pista.
3. 
Al fine di consentire una più agevole individuazione dei bordi della pista, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità, le paline poste sul bordo destro dovranno recare, nella parte terminale dell'asta, una colorazione arancione per l'altezza minima di 80 centimetri e per l'altezza minima di 30 centimetri sul lato sinistro.
4. 
Sulle piste di fondo con lunghezza superiore a 3 chilometri la palinatura deve essere integrata con dischi posti a intervalli di circa 500 metri recanti la distanza ancora da percorrere.
5. 
La palinatura può essere omessa:
a) 
nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali;
b) 
nei tratti in cui siano state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza;
c) 
nei tratti di raccordo o confluenza tra più piste.
6. 
La palinatura di cui ai commi precedenti deve essere realizzata in modo tale da consentirne l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.
Art. 22 
(Segnaletica delle piste)
1. 
Le piste di sci di discesa e di fondo devono essere dotate di apposita segnaletica a cura dei gestori delle stesse.
2. 
La segnaletica, realizzata ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20 dicembre 2005, ha lo scopo di fornire le necessarie indicazioni sull'agibilità e sulle caratteristiche delle piste, nonché di invitare gli sciatori ad uniformarsi alle regole di carattere comportamentale previste dalla l. 363/2003 e comunque al "Decalogo comportamentale dello sciatore" di cui all'Allegato 2 del d.m. Infrastrutture e dei Trasporti 20 dicembre 2005.
3. 
Le piste vengono segnate e suddivise secondo il loro grado di difficoltà come segue:
a) 
piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 25%, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate;
b) 
piste di media difficoltà, segnate in rosso: la loro pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 40%, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate;
c) 
piste difficili, segnate in nero: la loro pendenza supera i valori massimi delle "piste rosse".
4. 
Gli itinerari sciistici vengono segnati in arancione e non vengono suddivisi secondo gradi di difficoltà.
5. 
La segnaletica dovrà essere conforme ai requisiti della citata norma UNI; per le stazioni confinanti con altre stazioni di diverso Stato o Regione è ammesso comunque l'impiego della segnaletica uniforme a quella impiegata dalla stazione confinante.
6. 
In corrispondenza degli impianti di risalita che costituiscono punti di accesso ai comprensori sciistici ovvero delle biglietterie ed in prossimità dei luoghi di partenza delle piste di sci di fondo deve essere apposto un prospetto generale delle piste esistenti, riportante la denominazione, il numero ed il grado di difficoltà delle stesse.
7. 
In prossimità degli impianti di risalita serventi le piste di discesa deve essere apposto un cartello riguardante le piste servite, sul quale sia riportato il nome o il numero della pista, il grado di difficoltà, l'indicazione dell'apertura o della chiusura e l'orario di accesso.
8. 
In corrispondenza dei principali accessi alle piste di fondo deve essere indicato il relativo orario di apertura e chiusura.
9. 
Gli accessi alle piste chiuse, anche temporaneamente, devono essere protetti, per l'intera larghezza, con idoneo mezzo di segnalazione preceduto dal segnale di pericolo. La chiusura, anche temporanea, della pista deve inoltre essere tempestivamente segnalata nella stazione a valle dell'impianto servente ed all'inizio della stessa ed alle biglietterie.
10. 
In corrispondenza delle biforcazioni e degli incroci tra piste devono essere posizionati segnali riportanti la direzione, la denominazione e il grado di difficoltà delle piste interessate, nonché le destinazioni raggiungibili.
11. 
La segnaletica deve essere realizzata e posizionata considerando gli effetti di un eventuale urto da parte dello sciatore.
Art. 23 
(Orario delle piste)
1. 
Le piste di sci di discesa sono aperte al pubblico da 15 minuti dopo l'orario di apertura degli impianti di risalita serventi sino a 15 minuti dopo la loro chiusura.
2. 
Le piste di sci di fondo sono aperte al pubblico negli orari indicati sui pannelli di cui all'articolo 22, comma 8.
3. 
Il gestore non è in nessun modo responsabile per i sinistri verificatisi agli sciatori che utilizzano le piste al di fuori degli orari di apertura delle stesse.
Art. 24 
(Manutenzione delle piste)
1. 
Il gestore delle piste di discesa e di fondo provvede all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle stesse. In particolare, ha l'obbligo di curare che le piste conservino i requisiti tecnici e di sicurezza previsti, anche con l'impiego delle moderne tecniche di innevamento programmato, secondo l'assunto che una pista ben innevata è una pista più sicura. Al gestore compete pertanto la preparazione e la messa in sicurezza delle piste durante il periodo di utilizzo, compatibilmente con gli eventi meteorologici e atmosferici.
2. 
Le piste non battute, o che presentino cattive condizioni di fondo o che richiedano particolari capacità e tecniche di sciata ovvero l'utilizzo di attrezzature specifiche devono essere segnalate in corrispondenza degli accessi e delle stazioni di partenza degli impianti di risalita serventi.
3. 
Gli ostacoli presenti sulle piste che lo sciatore non può scorgere agevolmente vanno rimossi. Nel caso di impossibilità di rimozione, gli ostacoli vanno debitamente segnalati in modo tale da consentirne all'utente un margine di prevedibilità o di prevedibilità del pericolo e, se possibile, protetti.
4. 
I bordi delle piste in corrispondenza di dirupi, strapiombi o crepacci vanno segnalati e, se possibile, protetti a mezzo di adeguati sistemi di protezione.
5. 
Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste durante le operazioni di battitura con mezzi meccanici ed in caso di manifesto pericolo per gli utenti o di non agibilità.
6. 
Durante il periodo di non esercizio delle piste, la sistemazione dei terreni interessati va fatta in modo da conservare la loro eventuale copertura vegetativa, la stabilità ed evitare il verificarsi di fenomeni di erosione e di degrado delle superfici.
Art. 25 
(Mezzi meccanici)
1. 
Fatte salve le previsioni del presente articolo, è vietato l'uso di mezzi meccanici lungo le piste di sci.
2. 
I mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione degli impianti e delle piste possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura al pubblico delle stesse, salvo i casi di necessità ed urgenza e, comunque in questo caso, previa autorizzazione del direttore delle piste e con l'ausilio degli appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica.
3. 
Nei casi previsti dal comma 2, gli sciatori sono tenuti a dare la precedenza ai mezzi meccanici di servizio, consentendo la loro agevole e rapida circolazione.
4. 
Il gestore delle piste, su espressa richiesta da parte di terzi interessati e fuori dall'orario di apertura delle piste, può consentire accessi per raggiungere pubblici esercizi, o abitazioni private non altrimenti raggiungibili, nonché per ragioni di servizio o altra urgente necessità.
Art. 26 
(Accessi a pagamento sulle piste di sci di fondo)
1. 
L'accesso alle piste di sci di fondo può essere soggetto a pagamento.
2. 
Le tariffe sono determinate dal gestore.
Art. 27 
(Innevamento programmato)
1. 
Considerate le attuali situazioni climatiche comportanti la carenza di neve naturale nonché le esigenze di sviluppo economico postolimpiche del territorio regionale, con particolare riferimento al comparto turistico-sportivo invernale, l'attività di produzione della neve artificiale assume le caratteristiche di servizio di interesse pubblico regionale, considerata altresì la prevedibile carenza di neve naturale.
2. 
Data la particolare rilevanza del corretto innevamento per la sicurezza delle piste ed in considerazione del rilevante interesse pubblico che riveste, la Regione assume a proprio carico le spese relative all'innevamento programmato rimborsando ai gestori delle piste i costi sostenuti, permanendo comunque la responsabilità organizzativa e gestionale del servizio in capo agli stessi.
3. 
I gestori delle piste di sci possono realizzare sistemi per l'innevamento programmato sui terreni di sedime delle piste o su quelli confinanti.
4. 
Per sistema di innevamento programmato si intende l'insieme degli impianti, macchinari e attrezzature, sia fissi che mobili, compresi i fabbricati, i manufatti, opere e condotte di raccolta, accumulo e adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la piena fruibilità delle piste, aree e sistemi sciistici.
5. 
Nei sistemi di innevamento programmato è vietato l'uso di catalizzatori o additivi inquinanti atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l'innalzamento o l'abbassamento crioscopico dell'acqua e della neve.
6. 
La gestione degli impianti di innevamento programmato compete al gestore delle piste che può provvedere alla produzione della neve artificiale per garantire le necessarie condizioni di sicurezza anche durante l'orario di apertura al pubblico delle stesse; in questo caso al gestore compete però l'obbligo di segnalazione agli utenti, alla partenza a monte della pista, dello svolgimento delle operazioni di innevamento.
Art. 28 
(Sci fuori pista)
1. 
I gestori delle piste di sci non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista ancorché serviti dagli impianti medesimi, né sui percorsi individuati all'articolo 2, comma 2, lettera f), anche qualora tutti questi rientrino in un'offerta opportunamente pubblicizzata dal gestore dell'area sciistica.
2. 
I soggetti che praticano lo sci alpinismo ed il freeride devono sempre munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso.
Art. 29 
(Mountain bike)
1. 
Le aree di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), individuate nel PRGC di cui all'articolo 4, comma 1, possono essere impiegate anche per l'utilizzo estivo con la mountain bike. In questo caso, tali aree sono pertanto gravate delle servitù di cui agli articoli 41 e 42.
2. 
I gestori delle piste di sci non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi di cui sopra utilizzati dalle mountain bike, ancorché serviti dagli impianti medesimi, anche qualora questi rientrino in un'offerta opportunamente pubblicizzata dal gestore dell'area sciistica.
Capo IV. 
NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE PISTE DI SCI
Art. 30 
(Prescrizioni generali)
1. 
Nell'esercizio della pratica dello sci lo sciatore è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica e deve tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle sue attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità altrui e/o arrecare danno a persone e cose, nonché a se stesso.
2. 
Lo sciatore deve evitare di cimentarsi con piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata, deve adeguare la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali, allo stato della pista ed all'affollamento della stessa. In ogni caso la presenza sulle piste di segnaletica, piccole pietre, accumuli di neve artificiale e l'irregolarità del manto nevosa, causata da variazioni delle condizioni atmosferiche, dall'usura giornaliera, e da una parziale battitura della pista, non sono da considerarsi ostacoli e spetta quindi allo sciatore l'onere di evitarli. Lo sciatore che si immette su una pista deve dare precedenza a chi già la percorre. In caso di sinistro l'utente deve sempre prestare soccorso agli infortunati e fornire le proprie generalità sia che sia coinvolto nel sinistro, sia che ne abbia solo preso visione come spettatore.
3. 
Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di 14 anni di indossare un casco protettivo omologato, come previsto dall' articolo 8 della l. 363/2003.
4. 
È vietato percorrere le piste con mezzi diversi dagli sci, nelle sue varie articolazioni, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 25 relativo ai mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste e degli impianti.
5. 
È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità o salvo specifica autorizzazione del gestore a carattere temporaneo e transitorio; chi percorre a piedi la pista da sci deve, comunque, tenersene ai bordi facendo particolare attenzione agli utenti e dando la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.
6. 
In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l'esclusione dei soggetti individuati dall'organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
7. 
La risalita di piste con gli sci ai piedi è consentita solo previa autorizzazione del gestore della pista che ne deve dare avviso mediante appositi cartelli a monte delle piste stesse o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessità e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista, dando altresì la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.
8. 
Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 il gestore è comunque esonerato di qualsiasi responsabilità.
9. 
È fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche.
Art. 31 
(Prescrizioni particolari)
1. 
Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa lo sciatore è tenuto al rispetto delle norme sancite dagli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della l. 363/2003, nonché delle regole previste nel "Decalogo comportamentale dello sciatore" di cui all'Allegato 2 del d.m. Infrastrutture e dei Trasporti 20 dicembre 2005.
Capo V. 
SERVIZIO DI SOCCORSO SULLE PISTE DI SCI
Art. 32 
(Finalità e caratteristiche del servizio di soccorso)
1. 
Il servizio di soccorso, assicurato dal gestore ai sensi dell'articolo 16, deve provvedere al recupero, primo intervento e trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso.
2. 
Il personale addetto al servizio di soccorso deve essere composto da persone addestrate, abilitate e dotate di attrezzature ed equipaggiamenti necessari ed idonei.
3. 
L'intervento di primo soccorso e trasporto, e la conseguente responsabilità, termina con la consegna dell'infortunato al servizio medico o di trasporto dei feriti, anche privato, oppure in seguito ad esplicita richiesta dell'infortunato stesso o dei suoi familiari.
4. 
In considerazione del rilevante interesse pubblico che riveste il servizio di soccorso sulle piste di sci, la Regione assume a proprio carico le spese relative allo stesso, permanendo la responsabilità organizzativa e gestionale del servizio in capo ai gestori delle piste di sci.
5. 
Fatti salvi i compiti spettanti al servizio sanitario regionale ed alla protezione civile, i gestori delle piste, nell'ambito dei compiti organizzativi e gestionali loro affidati per finalità di soccorso e/o per la messa in sicurezza delle piste, possono ricorrere all'impiego dell'elicottero; possono altresì organizzare nelle aree sciabili da essi gestite e senza oneri a carico della Regione un'attività di trasporto non medicalizzato mediante l'uso di tale mezzo.
Art. 33 
(Organizzazione e coordinamento del servizio di soccorso sulle piste)
1. 
È fatto obbligo ai gestori delle piste di impiegare, per il servizio di soccorso, esclusivamente personale in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla presente legge.
2. 
Il gestore può individuare, nell'ambito del proprio comprensorio, uno o più pattugliatori-soccorritori, con esperienza non inferiore a tre anni, cui affidare funzioni di coordinamento e di capo-pattuglia.
3. 
Il gestore determina annualmente l'organico del servizio di soccorso del comprensorio di competenza, dandone comunicazione scritta, entro il 30 novembre di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di piste di sci.
4. 
La gestione ed il coordinamento del servizio di soccorso può essere demandato, ai sensi degli articoli 16 e 19, dal gestore al direttore delle piste.
5. 
Gli addetti al soccorso sulle piste, compatibilmente con l'espletamento del servizio, possono essere adibiti anche alla manutenzione e messa in sicurezza delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle stesse, alla verifica delle condizioni di sicurezza ed all'informazione agli utenti.
Art. 34 
(Pattugliatori-soccorritori)
1. 
È istituita la figura del pattugliatore-soccorritore, quale operatore addetto al recupero e al primo intervento di soccorso agli infortunati sulle piste di sci.
2. 
Al pattugliatore-soccorritore sono affidate anche mansioni di diversa natura, in relazione all'organizzazione aziendale di ogni singola località, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione e messa in sicurezza delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle stesse, alla verifica delle condizioni di sicurezza ed all'informazione agli utenti.
3. 
Al personale suddetto è altresì conferita la funzione di "pubblico ufficiale" nella sua attività di verbalizzante dei fatti accaduti in merito al soccorso.
4. 
Per l'assunzione della qualifica di pattugliatore-soccorritore sono necessari i seguenti requisiti:
a) 
maggiore età;
b) 
cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea;
c) 
non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui all'articolo 11, comma 1, ed all'articolo 123, comma 2, del r.d. 773/1931 e successive modificazioni;
d) 
possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado o titolo equipollente conseguito all'estero e legalmente riconosciuto dalla competente autorità italiana;
e) 
idoneità psicofisica, risultante da apposito certificato rilasciato dalla competente struttura dell'Unità sanitaria locale in data non anteriore a tre mesi a decorrere dalla data di partecipazione al corso di abilitazione od a quelli di aggiornamento;
f) 
abilitazione professionale di pattugliatore-soccorritore, da conseguirsi con le modalità stabilite dall'articolo 35.
Art. 35 
(Abilitazione professionale per direttore delle piste e pattugliatore-soccorritore)
1. 
All'abilitazione professionale dei direttori delle piste e dei pattugliatori-soccorritori si perviene mediante la frequenza degli specifici corsi di formazione ed il superamento dei relativi esami indetti e finanziati dall'Amministrazione regionale.
2. 
Coloro che risultano in possesso di un diploma od attestato di abilitazione o comunque di titolo equipollente, conseguito in Italia o in Stati esteri aderenti all'Unione europea, e che desiderano operare in Piemonte, sono tenuti a superare con profitto la prima prova di accertamento utile, organizzata dall'Amministrazione regionale.
3. 
Sono fatte salve le abilitazioni al servizio di soccorso rilasciate agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Guardia Forestale ed alla Polizia di Stato, provenienti dalle rispettive scuole di addestramento alpino, in divisa ed in servizio nei comprensori sciistici della regione, nonché ai soccorritori delle associazioni di volontariato che esercitano il servizio di soccorso sulle piste da sci da almeno tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e che risultano in possesso di abilitazione rilasciata dall'associazione di appartenenza.
4. 
Per l'organizzazione e l'espletamento dei corsi e degli esami di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i soggetti o gli organismi di particolare qualificazione di cui avvalersi, interni o esterni all'Amministrazione regionale.
5. 
Il conseguimento dell'abilitazione professionale di direttore delle piste è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di pattugliatore-soccorritore da almeno tre anni.
Art. 36 
(Obbligo di aggiornamento)
1. 
I soggetti abilitati all'esercizio delle professioni di direttore delle piste e di pattugliatore-soccorritore sono tenuti, pena la decadenza, a frequentare con profitto ogni triennio, anche senza averne continuamente svolto in detto periodo le mansioni, un corso di aggiornamento professionale indetto, a norma dell'articolo 37, dall'Amministrazione regionale.
2. 
Nel caso di impossibilità di frequenza debitamente documentata ad uno dei corsi entro il termine del triennio, gli interessati devono frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo, pena la revoca dell'abilitazione.
3. 
Per l'organizzazione e l'espletamento dei corsi di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i soggetti o gli organismi di particolare qualificazione di cui avvalersi, interni o esterni all'Amministrazione regionale.
Art. 37 
(Corsi ed aggiornamenti)
1. 
La preparazione agli esami per l'ottenimento dell'abilitazione professionale dei direttori di pista e dei pattugliatori-soccorritori, così come l'organizzazione delle sessioni di aggiornamento o di accertamento, sono assicurate dall'Amministrazione regionale.
2. 
Le materie ed i programmi didattici dei corsi di formazione e di aggiornamento, il calendario e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami e la composizione della commissione esaminatrice sono stabiliti ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale. Le condizioni d'ammissione sono stabilite ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale, sentita l'Associazione piemontese esercenti impianti a fune e la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 10.
3. 
I corsi di formazione per direttori di pista devono consistere in almeno novanta ore di lezione, mentre quelli per pattugliatori-soccorritori devono essere strutturati su almeno sessanta ore di insegnamento. I corsi di aggiornamento devono prevedere una durata di almeno quindici ore, per entrambe le categorie professionali.
4. 
I corsisti, quale compartecipazione alle spese necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi, devono versare una quota d'iscrizione. Detta quota, fissata nella misura massima del 30 per cento del costo pro capite del corso, è stabilita dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
Art. 38 
(Elenchi regionali dei direttori delle piste e dei pattugliatori-soccorritori)
1. 
I soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore delle piste e di pattugliatore-soccorritore operanti sul territorio regionale sono iscritti separatamente in appositi elenchi, alla cui gestione ed aggiornamento provvede la struttura regionale competente in materia di piste di sci.
Art. 39 
(Direttore delle piste e pattugliatori-soccorritori. Disposizioni transitorie)
1. 
I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge dimostrino di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di Direttore delle piste per almeno un triennio o funzioni corrispondenti a quelle di pattugliatore-soccorritore per almeno un triennio, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere d) e f), ed all'articolo 34, comma 4, lettere d) e f), sono tenuti a partecipare, per il conseguimento dell'abilitazione e l'inserimento negli elenchi di cui all'articolo 38, ai corsi con valutazione finale di abilitazione o non abilitazione, organizzati secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
2. 
La disposizione del comma 1 è applicabile per il periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 
L'applicazione delle norme della presente legge decorre dall'espletamento di quanto previsto dal comma 1.
Capo VI. 
SERVITÙ DI PISTA
Art. 40 
(Costituzione volontaria o coattiva di servitù)
1. 
I soggetti che intendono realizzare o modificare una pista da sci e che non hanno la disponibilità dei relativi terreni devono presentare al comune o ai comuni interessati il progetto dell'opera con richiesta di costituzione di servitù coattiva di pista.
2. 
Il soggetto che chiede la costituzione della servitù di pista deve comunque comprovare i propri requisiti tecnici, professionali e finanziari.
3. 
La costituzione coattiva di servitù di pista è disposta, previa comunicazione ai soggetti interessati ai sensi dell' articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con atto del dirigente comunale competente, che contestualmente determina l'estensione della servitù e la relativa indennità dovuta al proprietario del fondo gravato.
4. 
La determinazione dell'indennità è regolata a norma delle leggi in materia ed in ogni caso dovrà tener conto della diminuzione del valore del bene, duratura e/o transitoria, anche in rapporto alla sua destinazione.
5. 
L'indennità deve essere corrisposta mediante canone annuo anticipato, con previsione d'aggiornamento automatico secondo indici stabiliti localmente o mediante capitalizzazione in un'unica soluzione.
6. 
L'individuazione della pista e del relativo impianto di innevamento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza della medesima opera, ai sensi dell' articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione di tali impianti, previo pagamento della relativa indennità. La dichiarazione di pubblica utilità consente altresì l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237, i gestori delle aree sciabili sono pertanto titolati all'espletamento di tutte le iniziative ed attività necessarie per portare a compimento dette procedure.
Art. 41 
(Esercizio della servitù di pista)
1. 
La servitù, coattiva o volontaria, comporta le seguenti facoltà:
a) 
eseguire le opere di sbancamento, livellamento e bonifica, di disboscamento, taglio degli alberi e dei rami necessari per il miglior esercizio di pista, in conformità al progetto approvato;
b) 
eseguire opere a difesa delle piste in relazione al rischio di distacco di valanghe;
c) 
apporre sui margini della pista cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;
d) 
l'uso del terreno di sedime della pista o di quello comunque necessario per la costruzione e l'utilizzo dei manufatti utili all'esercizio di sistemi di produzione di neve previsti dal progetto approvato (spazi per l'accumulo della neve, stazioni per la produzione della neve, relative condutture di aria, di energia elettrica e di acqua comprensive di pozzetti);
e) 
tollerare il passaggio delle tubazioni di pertinenza delle opere di cui alla lett. d), comprensive dei relativi pozzetti;
f) 
usare il terreno per il passaggio degli sciatori, la produzione della neve e la manutenzione del manto durante il normale periodo di esercizio;
g) 
la sistemazione, durante il periodo di non innevamento, dei terreni comunque interessati dalla pista e dalle sue pertinenze al fine di garantirne la perfetta efficienza;
h) 
usare il terreno per la realizzazione di sentieri pedonali durante il periodo estivo;
i) 
usare il terreno per il passaggio delle mountain bike, la realizzazione, la gestione e la manutenzione dei tracciati adibiti al transito delle stesse durante il periodo estivo;
j) 
l'accesso, durante ogni periodo dell'anno, ai terreni comunque interessati dalla pista o dalle sue pertinenze a piedi e con i veicoli necessari per l'esecuzione delle opere previste dal presente articolo;
k) 
inibire a chiunque, nel corso dell'esercizio e durante i lavori di manutenzione, battitura e riassetto, l'accesso della pista, impedendo altresì ogni altra attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio della pista.
2. 
Con diritto ad accedere ai fondi serventi per le fasi di montaggio, regolamentazione ed eventuali manutenzioni delle attrezzature e delle opere ivi ubicate.
3. 
Il proprietario del fondo servente non può in alcun modo limitare o rendere più oneroso l'uso della servitù.
4. 
La durata della servitù è la stessa dell'autorizzazione cui si riferisce. La servitù di pista, nel caso in cui questa non sia funzionalmente collegata ad un impianto di risalita, può essere imposta per un periodo non superiore ad anni trenta. Qualora la pista sia funzionalmente collegata ad un impianto di risalita, la servitù ha durata corrispondente alla durata della concessione dell'impianto di risalita ai sensi della l.r. 74/1989.
5. 
In caso di definitiva chiusura dell'esercizio della pista, il fondo servente rientra automaticamente nella immediata e piena disponibilità del proprietario nello stato di fatto in cui si trova.
Art. 42 
(Decadenza della servitù di pista)
1. 
La servitù di cui all'articolo 41 decade nei soli casi di:
a) 
mancato rinnovo della concessione;
b) 
rigetto alla domanda di nuova concessione.
Art. 43 
(Classificazione acustica)
1. 
Ai sensi del disposto della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) le aree sciistiche nuove o soggette a modifiche significative sono sottoposte a Valutazione di Impatto Acustico.
2. 
Le aree sciistiche devono essere oggetto di specifica classificazione acustica in base all'effettiva utilizzazione delle stesse nel periodo invernale ed estivo.
3. 
Nelle aree sciistiche, le stazioni funiviarie di partenza e di arrivo, le relative aree di pertinenza ed il tratto di infrastruttura di collegamento sono da classificarsi, sia in estate che in inverno, in classe IV. Analogamente le aree di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono da classificarsi in classe IV nei periodi di svolgimento della attività sciistica ed in una classe inferiore negli altri periodi. Le aree individuate al citato articolo 2, comma 2, lettera f), possono invece essere classificate in una classe inferiore, a seconda della fruizione e del paesaggio sonoro.
4. 
Il disposto di cui al comma 3 deve essere accompagnato dalla previsione di apposite fasce di pertinenza acustica, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell' articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447), Allegato 1, Tabella 1, punto C1.
5. 
Le aree sciistiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), e f), in quanto soggette al transito degli sciatori, dei mezzi per la manutenzione delle piste, dei mezzi di servizio, nonché caratterizzate dalla presenza degli impianti di risalita, sono da considerarsi ai fini della classificazione acustica assimilate alle infrastrutture stradali, ferroviarie e di trasporto e come tali non soggette all'applicazione dei valori limite differenziali di immissione.
Capo VII. 
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 44 
(Vigilanza)
1. 
La vigilanza sul rispetto delle norme della presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni sono affidate all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato, al Corpo Forestale dello Stato nonché ai corpi di polizia locali nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, ai sensi dell' articolo 21 della l. 363/2003.
2. 
Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui alla presente legge avvengono anche su segnalazione di maestri di sci, dei gestori e dei suoi collaboratori.
Art. 45 
(Sanzioni)
1. 
Fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della legislazione vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) 
la realizzazione, anche parziale, di piste da sci permanenti in mancanza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 7 è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 800,00 a euro 2.000,00;
b) 
la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 700,00 a euro 1.500,00;
c) 
la violazione del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 7 è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 800,00 a euro 1.800,00;
d) 
la violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 20.000,00.
2. 
In attuazione dell' articolo 18, comma 2, della l. 363/2003, le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori sono così determinate:
a) 
la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 5, comma 3, della l. 363/2003, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata ometta di esporre i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla legge, in modo da garantirne un'adeguata visibilità, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
b) 
la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 6 della l. 363/2003, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata non si avvalga della segnaletica individuata ai sensi della stessa norma, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
c) 
la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 9 della l. 363/2003, ove l'utente non ottemperi agli obblighi di moderazione della velocità ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
d) 
la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 10 della l. 363/2003, ove l'utente non ottemperi agli obblighi relativi alle precedenze ivi previste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
e) 
la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 11 della l. 363/2003, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di sorpasso ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
f) 
la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 12 della l. 363/2003, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di attraversamento di incroci ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
g) 
la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 13, della l. 363/2003, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da tenere nei casi di stazionamento, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
h) 
la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 15, della l. 363/2003, ove l'utente non ottemperi ai divieti di transito e di risalita a piedi o vi provveda al di fuori dei casi previsti, senza osservare i comportamenti opportuni o in mancanza di specifica autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
i) 
la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, della l. 363/2003, ove il conducente del mezzo meccanico acceda agli impianti negli orari in cui sussiste il divieto al di fuori delle condizioni di deroga o senza osservare le cautele ivi previste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
j) 
la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 16, comma 3, della l. 363/2003, ove l'utente non ottemperi alle prescrizioni ivi previste in relazione ai mezzi meccanici, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
k) 
la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 17, della l. 363/2003, ove l'utente, sussistendo le condizioni previste dalla norma, sia sprovvisto dei dispositivi di sicurezza ivi contemplati, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00.
3. 
Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, sono irrogate e riscosse dal comune sul cui territorio si trova la pista da sci; per le piste che si estendono sul territorio di più comuni, è competente la comunità montana di riferimento. Le modalità ed i tempi di riscossione sono stabiliti dall'ente irrogatore.
4. 
L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono effettuati secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
5. 
Salvo quanto previsto dalla legge penale, nei confronti degli utenti delle piste sorpresi con un abbonamento riconducibile ad una persona diversa viene disposto l'immediato ritiro del titolo, che verrà riconsegnato al gestore delle piste. Il titolare potrà ottenere il rilascio dell'abbonamento a fronte del pagamento, in favore del gestore, dell'intero valore nominale del titolo.
6. 
Il gestore delle piste, ai fini del controllo del regolare utilizzo dei biglietti ed abbonamenti per la risalita, ha la facoltà di richiedere, anche tramite personale a ciò delegato, l'esibizione dei titoli.
7. 
Nei casi in cui per l'utilizzo delle piste di sci di fondo è richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso, allo sciatore che ne è sprovvisto è comminata una sanzione amministrativa pari a due volte il prezzo del biglietto medesimo.
Art. 46 
(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza degli utenti)
1. 
A norma dell' articolo 18, comma 1, della l. 363/2003, la Giunta regionale definisce e finanzia con propria deliberazione ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti, oltre a quelle già definite dalla normativa nazionale.
2. 
In particolare, con la deliberazione di cui al comma 1, vengono definiti i criteri per la classificazione delle piste in base al livello di difficoltà e ulteriori oneri a carico dei gestori degli impianti sciistici, ivi compresi gli oneri di manutenzione invernale ed estiva, ordinaria e straordinaria, di sorveglianza e controllo sulle condizioni di sicurezza delle piste, di allestimento dei servizi di soccorso e dei servizi di pista, di posizionamento della segnaletica, della palinatura e delle difese fisiche contro i pericoli esistenti, di segnalazione, di posizionamento e di utilizzo degli impianti di innevamento programmato, di collocazione delle informazioni pubblicitarie e di espletamento dei corsi di sci.
3. 
La deliberazione di cui al comma 1 è adottata entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita l'Associazione Regionale Piemontese delle Imprese Esercenti Trasporto a Fune in Concessione (ARPIET).
Capo VIII. 
INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DELLE CAUTELE VOLTE ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
Art. 47 
(Interventi per l'informazione ed educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica e di comportamento degli utenti)
1. 
La Regione promuove e finanzia interventi per l'informazione e l'educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica nonché di comportamento degli utenti.
2. 
La Giunta regionale, allo scopo di realizzare le finalità di cui al comma 1, individua, con propri provvedimenti, specifici settori di intervento, privilegiando l'informazione rivolta ai giovani e l'informazione mirata a particolari aspetti della sicurezza nonché definisce le modalità dell'intervento. In particolare, l'informazione e l'educazione possono avvenire attraverso:
a) 
pubblicità radiofonica e televisiva;
b) 
inserzionistica;
c) 
cartellonistica;
d) 
attività editoriali;
e) 
altre idonee modalità di intervento.
3. 
Per la realizzazione delle singole campagne di informazione e di educazione la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di specialisti dell'informazione e della comunicazione.
Capo IX. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 48 
(Finanziamenti regionali)
1. 
Al fine di realizzare gli obiettivi previsti dai precedenti articoli la Regione concede finanziamenti in conto capitale ai seguenti soggetti: comunità montane, comuni, associazioni, cooperative e società che operino con o senza scopo di lucro nell'ambito degli sport invernali.
2. 
I criteri per l'attribuzione di tali finanziamenti sono previamente stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, di concerto con la Commissione tecnico-consultiva.
3. 
La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine di verificare la corretta attuazione delle opere finanziate e può, in caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli opportuni provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse e la conseguente restituzione delle somme erogate.
Art. 49 
(Definizione di impianti di interesse locale)
1. 
Per le finalità di cui alla presente legge, sono considerati di interesse locale i comprensori funiviari il cui bacino di utenza sia essenzialmente di prossimità.
2. 
La Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri per l'individuazione dei complessi funiviari di interesse locale, tenendo conto dei seguenti elementi:
a) 
la caratterizzazione, prevalentemente locale, dell'utenza in relazione, in particolare, al numero di skipass giornalieri rispetto al numero di utenti residenti;
b) 
la presenza nella zona di altre installazioni finalizzate al turismo.
Art. 50 
(Programma triennale di intervento)
1. 
La Regione, mediante programmi triennali d'intervento approvati dal Consiglio regionale, concede finanziamenti in conto capitale ai seguenti soggetti: comunità montane, comuni, associazioni, cooperative e società che operino con o senza scopo di lucro nell'ambito degli sport invernali per:
a) 
la sostituzione, la nuova realizzazione o il miglioramento qualitativo degli impianti di risalita per la pratica degli sport invernali e delle relative attrezzature;
b) 
la sostituzione, la nuova realizzazione o il miglioramento qualitativo delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato.
2. 
Gli impianti di innevamento programmato necessari per la produzione di neve di cui al comma 1 costituiscono pertinenza delle piste da sci e sono riconosciuti unitamente ad esse dalla Regione Piemonte per l'uso pubblico.
3. 
Gli impianti di risalita, le piste da sci e gli impianti di innevamento finanziati ai sensi del disposti del comma 1 che, ai sensi dell'articolo 49 della presente legge, sono realizzati in aree non di interesse locale sono di proprietà della Regione Piemonte, nel qual caso individuerà successivamente i soggetti gestori.
4. 
La Regione, relativamente agli impianti di risalita e di innevamento già esistenti, potrà eventualmente acquisire al proprio patrimonio anche quelli già esistenti nelle stazioni sciistiche, nel qual caso individuerà successivamente i soggetti gestori.
5. 
Durante il periodo di validità il programma può essere modificato con la stessa procedura prevista per l'approvazione.
Art. 51 
(Fideiussione regionale)
1. 
La Regione può garantire i finanziamenti erogati dagli istituti di credito ai soggetti di cui all'articolo 49, comma 1, tramite fideiussione.
2. 
I limiti e modalità di concessione delle garanzie fideiussorie sono previamente stabiliti dalla Regione, previo parere obbligatorio della Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 10.
3. 
La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine di verificare la corretta attuazione delle opere finanziate a tasso agevolato e può, in caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli opportuni provvedimenti fino alla revoca della fideiussione.
Art. 52 
(Criteri per l'erogazione di contributi per la messa in sicurezza delle piste)
1. 
In attuazione dell' articolo 7, comma 5, della l. 363/2003, la Giunta regionale concede contributi ai gestori delle aree sciabili attrezzate che devono provvedere alla messa a norma delle piste da sci in esse contenute, secondo quanto previsto dalla normativa e dalla disposizioni attuative statali e regionali.
2. 
I criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, sono determinati nel provvedimento di cui all'articolo 46, comma 1, e devono tenere conto, in ogni caso:
a) 
del numero di chilometri di pista messi a norma;
b) 
delle spese effettivamente sostenute e documentate dal gestore.
3. 
Rientrano nelle spese per la messa a norma ed in sicurezza delle piste da sci anche quelle sostenute per la produzione e la lavorazione della neve artificiale.
Art. 53 
(Fondo Spese di gestione)
1. 
La Regione Piemonte, in virtù della qualificazione turistica dei territori che gli impianti di risalita e le piste da fondo offrono, costituisce un apposito "Fondo per le spese di gestione annue".
2. 
A tali finanziamenti potranno accedere i soggetti individuati all'articolo 48 ovvero i soggetti gestori di comprensori.
3. 
Le stazioni sciistiche piccole o medie, così come definite al comma 4, godono di una maggiore priorità ai fini dell'individuazione dei destinatari dei finanziamenti regionali.
4. 
Sono definiti piccoli o medi tutti quei comprensori sciistici con non più di tredici impianti di risalita a fune.
5. 
I criteri per l'assegnazione dei finanziamenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 10 e previo parere della Commissione consiliare competente, e terranno in considerazione in particolare modo:
a) 
il numero di impianti di risalita a fune;
b) 
i chilometri di pista innevata e di impianti di innevamento programmato;
c) 
il numero di impianti di risalita a fune le cui piste siano per un minimo del 60% ad un'altezza non inferiore a 1.100 metri, per quanto riguarda le piste da discesa;
d) 
la superficie di estensione delle piste da fondo posizionate per un minimo del 60% ad un'altezza non inferiore a 1.000 metri, per quanto riguarda lo sci da fondo.
6. 
Il contributo annuale che i soggetti indicati all'articolo 49 possono ricevere non può inderogabilmente superare il 40% delle spese complessive sostenute per la gestione.
7. 
Le spese di gestione ammesse a contributo sono:
a) 
manutenzione impianti di risalita a fune;
b) 
manutenzione piste da sci;
c) 
messa in sicurezza piste da sci, compresa la bonifica da rischio valanghe;
d) 
lavori di ristrutturazione e di ammodernamento di eventuali locali macchine o rifugi di proprietà dei gestori degli impianti;
e) 
disbrigo di pratiche burocratiche e consulenze commerciali;
f) 
campagne pubblicitarie e comunicazione mediatica volta a promuovere il comprensorio sciistico interessato;
g) 
avviamento e sostegno della scuola sci, della scuola di alpinismo e dell'attività di ristorazione;
h) 
rimborso ad associazioni, cooperative o singoli soggetti che svolgono una delle attività di cui all'articolo 18, comma 2, lettere b) e c);
i) 
ogni altra voce di spesa che possa essere ricondotta alla naturale gestione e funzionamento di una stazione sciistica che rientri nei requisiti di cui al comma 4.
Art. 54 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2008-2009, è previsto uno stanziamento annuo di 15.000.000,00 euro, in termini di competenza, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DA21042 (Turismo sport parchi Sport Tit. II spese in conto capitale) del bilancio pluriennale 2007-2009, alla cui copertura si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
2. 
Allo stanziamento annuo della spesa corrente ammontante a 3.000.000,00 euro, in termini di competenza, nel biennio 2008-2009, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DA21041 (Turismo sport parchi Sport Tit. I spese correnti) del bilancio Pluriennale 2007-2009 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Capo XI. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 55 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge valgono la normativa quadro nazionale di cui alla l. 363/2003 e le disposizioni di legge regionale vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente.
Art. 56 
(Notifica dei provvedimenti attuativi)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.
Art. 57 
(Urgenza)
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.