Art. 41
1.
La servitù, coattiva o volontaria, comporta le seguenti facoltà:
a)
eseguire le opere di sbancamento, livellamento e bonifica, di disboscamento, taglio degli alberi e dei rami necessari per il miglior esercizio di pista, in conformità al progetto approvato;
b)
eseguire opere a difesa delle piste in relazione al rischio di distacco di valanghe;
c)
apporre sui margini della pista cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;
d)
l'uso del terreno di sedime della pista o di quello comunque necessario per la costruzione e l'utilizzo dei manufatti utili all'esercizio di sistemi di produzione di neve previsti dal progetto approvato (spazi per l'accumulo della neve, stazioni per la produzione della neve, relative condutture di aria, di energia elettrica e di acqua comprensive di pozzetti);
e)
tollerare il passaggio delle tubazioni di pertinenza delle opere di cui alla lett. d), comprensive dei relativi pozzetti;
f)
usare il terreno per il passaggio degli sciatori, la produzione della neve e la manutenzione del manto durante il normale periodo di esercizio;
g)
la sistemazione, durante il periodo di non innevamento, dei terreni comunque interessati dalla pista e dalle sue pertinenze al fine di garantirne la perfetta efficienza;
h)
usare il terreno per la realizzazione di sentieri pedonali durante il periodo estivo;
i)
usare il terreno per il passaggio delle mountain bike, la realizzazione, la gestione e la manutenzione dei tracciati adibiti al transito delle stesse durante il periodo estivo;
j)
l'accesso, durante ogni periodo dell'anno, ai terreni comunque interessati dalla pista o dalle sue pertinenze a piedi e con i veicoli necessari per l'esecuzione delle opere previste dal presente articolo;
k)
inibire a chiunque, nel corso dell'esercizio e durante i lavori di manutenzione, battitura e riassetto, l'accesso della pista, impedendo altresì ogni altra attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio della pista.