Proposta di legge regionale n. 492 presentata il 16 novembre 2007
Modifica della legge regionale 27 marzo 1985, n. 21 (Provvedimenti per la tutela e la difesa del Consumatore).

Art. 1 
1. 
L' articolo 4, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1985, n. 21 (Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore), è sostituito dal seguente:
"
Art. 4. (Criteri di ammissione delle Associazioni dei Consumatori)
1. Le Associazioni intenzionate ad accedere ai finanziamenti regionali devono contemplare i seguenti requisiti:
a) avere un'effettiva e valida rappresentatività nella vita sociale e politica;
b) essere presenti almeno nella metà delle Province piemontesi con sede propria o in regime di coabitazione;
c) operare da almeno due anni in Piemonte;
d) specificare orari di ricevimento e di apertura degli sportelli.
"