Modifica
della legge regionale 27 marzo 1985, n. 21 (Provvedimenti per la tutela e la difesa del Consumatore).
Primo firmatario
Altri firmatari
BONIPERTI ROBERTO BOTTA MARCO CASONI WILLIAM VIGNALE GIAN LUCA
Art. 1
(Sostituzione dell'
articolo 4, comma 2, della l.r. 21/1985)
1.
L'
articolo 4, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1985, n. 21 (Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore), è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 4. (Criteri di ammissione delle Associazioni dei Consumatori)
1. Le Associazioni intenzionate ad accedere ai finanziamenti regionali devono contemplare i seguenti requisiti:
a) avere un'effettiva e valida rappresentatività nella vita sociale e politica;
b) essere presenti almeno nella metà delle Province piemontesi con sede propria o in regime di coabitazione;
c) operare da almeno due anni in Piemonte;
d) specificare orari di ricevimento e di apertura degli sportelli.