Proposta di legge regionale n. 491 presentata il 16 novembre 2007
Norme per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing.

Art. 1 
(Finalità e oggetto)
1. 
La Regione, in attuazione dell' articolo 32, comma 1, della Costituzionee nel rispetto delle competenze stabilite dall' articolo 117 della Costituzione, tutela la salute dei cittadini e delle cittadine piemontesi, riconoscendo il diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.
2. 
Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina le attività di tatuaggio e piercing.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo, ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.
2. 
Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano, ad esclusione del lobo dell'orecchio, allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura.
Art. 3 
(Divieti e percorso formativo)
1. 
Nell'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, è vietato:
a) 
utilizzare sostanze anestetiche locali o sistemiche da parte di persone non abilitate alla professione medica;
b) 
eseguire tatuaggi e piercing ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente da un esercente la patria potestà, espresso secondo le modalità indicate dal regolamento regionale di cui all'articolo 4;
c) 
svolgere attività di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio, oppure in locali privi dei requisiti minimi strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 4;
d) 
utilizzare attrezzature e strumenti privi dei requisiti indicati nel regolamento regionale di cui all'articolo 4;
e) 
detenere animali all'interno dei locali in cui si svolgono le attività di tatuaggio e piercing.
2. 
Tutti coloro che esercitano le attività di tatuaggio e piercing devono frequentare un apposito corso di formazione, con esame finale, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dal regolamento regionale di cui all'articolo 4, al fine di acquisire adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo che possono derivare dall'effettuazione delle tecniche in questione.
Art. 4 
(Funzioni della Regione. Regolamento regionale)
1. 
La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, un regolamento attuativo che disciplina in particolare:
a) 
le modalità di espressione del consenso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
b) 
i requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari dei locali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
c) 
i requisiti delle attrezzature e degli strumenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
d) 
le modalità e procedure di utilizzo delle attrezzature, degli strumenti, dei materiali e dei prodotti utilizzati per l'esecuzione del tatuaggio o piercing in condizioni di sicurezza;
e) 
le modalità di svolgimento del corso di formazione, e del relativo esame finale, di cui all'articolo 3, comma 2.
2. 
La Regione finanzia il percorso formativo per tatuatori e piercers di cui all'articolo 3, comma 2.
3. 
La Regione finanzia, altresì, una specifica campagna informativa, rivolta in particolare ai giovani, sui rischi connessi alle pratiche non corrette di tatuaggio e piercing e sulle precauzioni da adottare nei giorni successivi al trattamento.
Art. 5 
(Compiti delle Aziende sanitarie locali)
1. 
Alle Aziende sanitarie locali spettano i seguenti compiti:
a) 
attività di controllo sui requisiti minimi strutturali e igienico-sanitari dei locali previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 4 e sulle modalità e procedure di utilizzo delle attrezzature, degli strumenti, dei materiali e dei prodotti utilizzati per l'esecuzione del tatuaggio o piercing;
b) 
organizzazione dei corsi di formazione di cui all'articolo 3, comma 2.
Art. 6 
(Norma transitoria)
1. 
Coloro che già esercitano l'attività di tatuaggio e piercing hanno l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni stabilite dal regolamento regionale di cui all'articolo 4 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso.
Art. 7 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2008-2009, alla spesa annuale di 500.000,00 euro, in termini di competenza, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA29061 (Controllo delle attività sanitarie Organizzazione personale risorse umane Tit.I spese correnti), si provvede secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dell' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).