Proposta di legge regionale n. 49 presentata il 16 giugno 2005
Misure per favorire il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, per favorire il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, allo scopo di ottenere l'eliminazione di rischi e, ove ciò non è possibile, la loro riduzione al minimo, in attuazione delle norme vigenti ed in particolare del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni ed altresì dei contenuti programmatici della Carta 2000 per la sicurezza e la salute, definisce obiettivi per la riduzione dei rischi. A tal fine individua modalità e strumenti per favorire l'informazione e la formazione professionale dei datori di lavoro e del personale addetto, nonchè per garantire l'osservanza delle norme a tutela della salute dei lavoratori.
Art. 2 
(Sportello sulla Sicurezza)
1. 
La Regione, in attuazione dell' articolo 24 del Decreto Legislativo 626/94, istituisce presso ciascuna A.S.L. uno Sportello per la Sicurezza, che garantisca l'accesso, a tutti i soggetti interessati, alle attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, erogate da strutture appartenenti al S.S.N..
2. 
Le attività d'informazione, consulenza ed assistenza, di cui al comma 1, sono rivolte ai lavoratori singoli ed associati, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai datori di lavoro, singoli ed associati (in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese), e alle amministrazioni pubbliche.
3. 
L'istituzione dello Sportello per la sicurezza in ciascuna ASL avviene sulla base di un atto d'indirizzo, emanato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, nel quale sono indicati i compiti, le modalità, le strutture, le risorse umane e finanziarie necessarie per garantire l'operatività dello Sportello medesimo. In particolare dovranno essere coinvolti, sulla base di progetti regionali, tutti i servizi delle A.S.L./A.O. che si occupano di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, Servizi di Medicina del Lavoro Ospedalieri, Servizi di Prevenzione e Protezione, Servizi del Medico Competente), sulla base delle rispettive competenze e nel rispetto delle norme vigenti.
4. 
Nell'atto di indirizzo di cui al comma 3 dovranno altresì essere indicate le forme di collaborazione con gli organismi indicati all'art. 24 del D.L.gs. 626/94. o con altri Enti che siano dotati o che intendano dotarsi dello Sportello unico per le attività produttive, di cui all' articolo 24 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, per utilizzare in quella sede l'attività si supporto e informazione dello Sportelli per la sicurezza.
Art. 3 
(Obblighi e disposizioni contrattuali per la sicurezza)
1. 
La Regione e gli Enti dalla stessa dipendenti, ivi comprese le Aziende Sanitarie locali, nei capitolati speciali diretti all'affidamento di lavori o alla fornitura di servizi, prevedono, nel caso d'inosservanza di norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e di disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nelle stesse materie, la detrazione in percentuale sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso, o la sospensione dei pagamenti a saldo, se i lavori sono ultimati; per i casi più gravi può essere prevista la risoluzione del contratto.
2. 
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, a determinare quanto previsto dal comma 1.
3. 
La Regione promuove altresì l'attuazione di quanto previsto al comma 1 da parte degli Enti pubblici operanti in Piemonte.
Art. 4 
(Requisito per la concessione di contributi o finanziamenti)
1. 
Il rispetto da parte delle imprese delle disposizioni a tutela dei lavoratori di cui all'articolo 3 è condizione per la concessione da parte della Regione di contributi per la realizzazione d'opere o svolgimento di servizi, anche nel caso in cui il contributo regionale intervenga come quota parte di un finanziamento pubblico.
2. 
A tal fine la domanda di contributo deve essere corredata dalla dichiarazione, effettuata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3.
Art. 5 
(Formazione scolastica e professionale, educazione alla salute)
1. 
La Regione, nel rispetto delle autonomie scolastiche, favorisce la predisposizione di progetti di formazione scolastica con specifico riferimento alla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. 
La formazione professionale deve necessariamente comprendere la conoscenza delle norme e delle specifiche modalità di tutela relative ai particolari rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
3. 
La Regione, nell'ambito delle azioni relative all'educazione alla salute, favorisce iniziative volte alla diffusione della più ampia conoscenza delle problematiche inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro, avvalendosi del personale delle ASL.
Art. 6 
(Contributi regionali per le imprese)
1. 
La Regione concede contributi alle imprese artigiane e alle piccole imprese, anche agricole, edilizie e di servizi, per spese di miglioramento delle strutture e delle attrezzature destinate ad accrescere la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e per attività di formazione sui rischi.
2. 
I criteri per accedere ai finanziamenti sono definiti dalla Giunta regionale, sentiti il Comitato regionale di coordinamento, di cui all' articolo 27 del D.lgs. 626/94, e la competente Commissione del Consiglio regionale.
Art. 7 
(Ammontare del contributo)
1. 
I contributi di cui all'articolo 6 sono concessi nei limiti dello stanziamento di bilancio in conto interessi in misura pari al 100 per cento degli interessi dovuti per un periodo massimo di 5 annualità, sulla base d'appositi contratti con istituti di credito stipulati per finanziamenti non superiori a 200.000.000 di lire.
Art. 8 
(Liquidazione del contributo)
1. 
Entro trenta giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge il Dirigente della competente struttura della Giunta regionale individua con proprio decreto la documentazione necessaria a corredo della richiesta di contributo.
2. 
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al comma 1 da parte dei soggetti interessati, concede il contributo secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Art. 9 
(Direttive regionali)
1. 
Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Regione emana una direttiva vincolante alle ASL per l'attuazione degli obiettivi di prevenzione, al fine di conseguire la riduzione dei particolari rischi e del numero degli infortuni e delle malattie professionali, nonchè per la realizzazione dei contenuti operativi della Carta 2000 per la sicurezza.
2. 
La direttiva di cui al comma 1 è soggetta al parere del Comitato regionale di coordinamento, di cui all' articolo 27 del Decreto legislativo 626/94, ed è emanata previa consultazione con le organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori e delle imprese e altresì delle strutture operative competenti delle ASL.
3. 
Con la direttiva di cui al comma 1 sono definiti i criteri d'utilizzo della quota di Fondo Sanitario Nazionale finalizzata al dipartimento di prevenzione, ivi compresi gli incrementi di risorse umane.
Art. 10 
(Sessioni del Comitato di coordinamento)
1. 
Il Comitato di coordinamento di cui all' articolo 27 del D.lgs. 626/94 si articola anche in sessioni operative provinciali. Periodicamente redige una relazione sullo stato d'attuazione del D. lgs. 626/94 in Piemonte, previa consultazione con le parti sociali, e la invia alla Giunta e al Consiglio regionali.
Art. 11 
(Norma transitoria)
1. 
Gli effetti dell'articolo 6 decorrono dalla data di pubblicazione nel B.U.R. Piemonte dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato di Roma.
Art. 12 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede meditante istituzione nel bilancio di previsione per l'anno 2001 dei seguenti capitoli, i quali verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio:
a) 
"Contributi alle ASL per la costituzione e il funzionamento dello Sportello per la sicurezza";
b) 
"Contributi per favorire la predisposizione di progetti di formazione scolastica e educazione alla salute in materia di sicurezza sul lavoro";
c) 
"Contributi regionali alle imprese per favorire la sicurezza sul lavoro".
2. 
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi di bilancio.