Revisione contabile delle aziende sanitarie regionali.
Primo firmatario
Altri firmatari
CAVALLERA UGO CIRIO ALBERTO COTTO MARIANGELA FERRERO CATERINA LEO GIAMPIERO NASTRI GAETANO PEDRALE LUCA PICHETTO FRATIN GILBERTO TOSELLI PIETRO FRANCESCO
Art. 1
(Obbligo di revisione contabile per le Aziende sanitarie locali)
1.
A far data dal 1 gennaio 2008, le Aziende sanitarie piemontesi, al fine di garantire l'omogeneità dell'attività gestionale, sono tenute all'obbligo di revisione contabile, con periodicità annuale, svolta da società esterne accreditate, individuate dalla Giunta regionale.
Art. 2
(Modalità della revisione contabile)
1.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità operative per lo svolgimento della revisione contabile di cui all'articolo 1.
Art. 3
(Norma finanziaria)
1.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il biennio 2008-2009, la spesa corrente annua di euro 1.000.000,00 in termini di competenza iscritta nell'unità previsionale di base (UPB) 28051 (Programmazione sanitaria Gestione e risorse finanziarie Tit. I spese correnti) alla cui copertura si provvede secondo le modalità dell'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).