Proposta di legge regionale n. 486 presentata il 12 novembre 2007
Tutela e salute degli animali da compagnia.

Art. 1 
(Finalità ed oggetto)
1. 
La Regione Piemonte, nell'esercizio delle proprie competenze, spettanti ai sensi dell' articolo 117 della Costituzione, in materia di tutela della salute umana ed animale ed in attuazione dell'Accordo 6 febbraio 2003 (Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy) e alla luce della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), interviene a disciplinare le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali.
2. 
Per tali finalità la presente legge disciplina in particolare le modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali da compagnia, le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, ivi compresa l'attività circense, il controllo delle popolazioni di sinantropi.
Art. 2 
(Definizione di animale da compagnia)
1. 
Ai fini della presente legge, per animale da compagnia s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari.
2. 
Sono compresi nella definizione di cui al comma 1:
a) 
gli animali che svolgono attività utili all'uomo, quali il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, nonché gli animali impiegati nella pubblicità;
b) 
gli esemplari tenuti per tali fini e appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973, e successive modifiche, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione,firmata a Washington il 3 marzo 1973) e dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.
Art. 3 
(Responsabilità e doveri generali del detentore)
1. 
Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.
2. 
In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:
a) 
a rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
b) 
ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
c) 
a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
d) 
a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
e) 
ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni;
f) 
ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
3. 
Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, così da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.
4. 
Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
5. 
Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della disciplina prevista dalle norme statali, dell'Unione Europea e della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).
Art. 4 
(Norme tecniche di attuazione)
1. 
La vigilanza in ordine all'attuazione delle disposizioni della presente legge è svolta dalle Aziende Sanitarie Locali, dalle province e dai comuni. Con uno o più atti, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, informate le associazioni interessate, emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite indicazioni tecniche, aventi ad oggetto:
a) 
le specifiche modalità di protezione e di tutela degli animali da compagnia, prevedendo in particolare le condizioni della loro esposizione alla luce naturale o artificiale e ad ambienti esterni, i requisiti delle strutture e dei ricoveri che li ospitano e gli obblighi nei confronti degli animali malati o feriti;
b) 
i criteri per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressività non controllata e i parametri per la sua rilevazione, nonché i percorsi di controllo e rieducazione dell'animale ai fini della prevenzione delle morsicature di cani di proprietà;
c) 
le condizioni minime di ricovero e contenzione di piccoli mammiferi, pesci ornamentali e animali da acquario, uccelli ornamentali, anfibi e rettili;
d) 
la determinazione di specifici requisiti per strutture e attività, nei casi e nei modi individuati dalla presente legge;
e) 
le indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare di equidi e altri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari di cui all'articolo 7, comma 3, e i requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense da parte dei comuni di cui all'articolo 7, comma 4, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione CITES del Ministero dell'Ambiente emanati il 10/05/2000.
2. 
Le indicazioni tecniche sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione. Di esse, la Regione, anche avvalendosi delle ASL, cura altresì la più ampia ed adeguata diffusione nei confronti dei detentori degli animali e degli altri soggetti interessati alla loro applicazione.
3. 
La Regione istituisce e tiene aggiornato un archivio informatizzato dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati a seguito di quanto previsto al punto b) del comma 1, al fine di garantire una registrazione degli episodi di aggressività.
Art. 5 
(Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia)
1. 
Per strutture connesse al commercio di animali da compagnia si intendono le attività economiche, quali i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.
2. 
Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.
3. 
Il comune autorizza l'apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia di cui ai commi 1 e 2, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici. L'autorizzazione deve esplicitamente indicare la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4. L'autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole espresso dal servizio veterinario della A.S.L. competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attività. Le dimensioni dei box che ospitano i cani nelle strutture utilizzate per le attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere conformi ai requisiti minimi indicati nelle indicazioni tecniche della Regione, in conformità alle misure stabilite nell'Accordo 6 febbraio 2003.
4. 
Le province riconoscono i corsi di formazione professionale sul benessere animale destinati ai responsabili delle attività di cui al comma 1. Le spese di tali corsi sono a carico dei partecipanti.
5. 
Il titolare di attività di cui al comma 1, a esclusione dell'attività di toelettatura, autorizzato per cani, gatti e furetti, è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figuri anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
6. 
Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i cani di proprietà delle Forze Armate e dei Corpi di Pubblica Sicurezza.
Art. 6 
(Doveri del venditore)
1. 
Il venditore di animali da compagnia deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto ed è tenuto a segnalare anche alla A.S.L. competente la vendita di cani ed i dati anagrafici dell'acquirente.
2. 
È fatto divieto a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi titolo animali da compagnia a minori di sedici anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale.
3. 
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
4. 
I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.
5. 
Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti e igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, a evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.
6. 
Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita e il cibo secondo le esigenze della specie. È comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.
7. 
Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo acqua e la giusta illuminazione.
8. 
Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso.
9. 
È vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. È parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.
10. 
È vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari; la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura. Il periodo di esposizione non dovrà comunque superare la metà delle ore di apertura dell'esercizio; si potrà derogare a quanto sopra qualora all'interno delle strutture posizionate in vetrina sia presente una zona rifugio ove gli animali possano sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento. Al fine di consentire la vigilanza nel rispetto del divieto, l'esercente affigge un apposito avviso, ben visibile dall'esterno, in cui vengono indicati gli orari di esposizione.
11. 
È vietato affiancare animali appartenenti a specie competitrici sia in esposizione che all'interno del negozio.
Art. 7 
(Esposizioni, competizioni, spettacoli)
1. 
La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi. Gli esemplari di età superiore possono partecipare a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali. Il divieto di partecipazione a manifestazioni espositive per cuccioli al di sotto dei quattro mesi di età non si applica a manifestazioni organizzate da associazioni ai fini della promozione delle adozioni di animali già ospitati in strutture di ricovero.
2. 
Gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati o esposti a titolo di richiamo o attrazione in ambienti o luoghi pubblici.
3. 
Lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari è autorizzato dal comune nel rispetto di apposite indicazioni tecniche emanate dalla Regione, che prevedano in particolare il materiale delle piste da corsa e i requisiti strutturali e di sicurezza del percorso di gara per persone ed animali.
4. 
L'attività circense è autorizzata dal comune in cui avviene la manifestazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti in apposite indicazioni tecniche della Regione che prevedano adeguate condizioni di tutela degli animali, nonché i requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati.
Art. 8 
(Tutela della fauna. Centri di custodia e recupero)
1. 
È vietato, salve specifiche autorizzazioni delle A.S.L. competenti per territorio, immettere allo stato libero esemplari di fauna alloctona ed autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualsiasi titolo.
2. 
L'opera di potatura ed abbattimento di alberi, arbusti e siepi, se svolta nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata con l'adozione di misure idonee a evitare la morte di nidiacei o comunque la distruzione dei nidi.
3. 
La Regione riconosce e promuove la realizzazione di Centri di custodia e di recupero, abilitati ad accogliere animali abbandonati, feriti, posti sotto custodia giudiziaria o sequestro cautelativo, finalizzati al recupero fisiologico ed all'eventuale reinserimento della fauna selvatica ed esotica.
4. 
Ai Centri di cui al comma 3 è fatto divieto di commercializzare animali o allevarli per il commercio.
Art. 9 
(Tutela dei volatili ornamentali)
1. 
Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali è tenuto a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo.
2. 
Al detentore, a qualunque titolo, di volatili è fatto divieto di:
a) 
amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario;
b) 
mantenere i volatili legati a trespoli.
Art. 10 
(Tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario)
1. 
I pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere mantenuti, da chiunque li detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, con ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della specie. I pesci ornamentali e gli animali da acquario, se trasportati, devono essere immersi in acqua.
2. 
Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano o animale.
Art. 11 
(Programmi di informazione e di educazione a tutela degli animali da compagnia)
1. 
La Giunta definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di programmi di informazione e di educazione diretti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi di rispetto degli animali e di tutela del loro benessere sia fisico che etologico.
2. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, alle associazioni di volontariato.
Art. 12 
(Sanzioni)
1. 
La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10, così come integrati e specificati nelle indicazioni tecniche della Regione previste all'articolo 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 300 euro.
2. 
La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 350 euro.
Art. 13 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Le attività di cui all'articolo 5, già in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore. I responsabili delle strutture interessate, a tal fine, presentano al comune domanda di autorizzazione entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e debbono partecipare ai corsi di formazione previsti all'articolo 5 entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.