Modifica
della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato).
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1
(Modifica dell'
articolo 1, comma 4, della l.r. 39/1998)
1.
Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale
legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) sono abrogate le parole: "Il personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì individuato tra il personale di società a partecipazione pubblica. In tal caso, le modalità di utilizzo e di rimborso della spesa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, sono definite da apposita convenzione tra le parti".
Art. 2
(Abrogazione dell'
articolo 2 della l.r. 6/2006)
1.
L'
articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 6 (Modifica
della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale)) è abrogato.