Proposta di modifica all'
articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio di Difensore civico).
Primo firmatario
Altri firmatari
CHIEPPA VINCENZO GHIGLIA AGOSTINO PICHETTO FRATIN GILBERTO PLACIDO ROBERTO SPINOSA MARIA CRISTINA
Art. 1
(Modifiche all'
art. 20 della l.r. 50/1981)
1.
L'
articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico) è così sostituito:
"
"
Art. 20. (Indennità, rimborsi spese e di trasferta)
1. Al Difensore civico è corrisposta un'indennità pari alla metà dell'indennità nell'entità corrisposta ai Consiglieri regionali alla data di entrata in vigore della legge.
2. Al Difensore civico sono corrisposti gli stessi rimborsi spesa e trattamento di missione spettanti ai Consiglieri regionali.