Proposta di legge regionale n. 48 presentata il 16 giugno 2005
Norme per la disciplina della pesca e la tutela dell'ittiofauna.

Sommario:      

Titolo I. 
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione, in attuazione dell'art. 5 del suo Statuto, ritiene l'ambiente naturale bene primario, riconosce la fauna ittica una componente essenziale di tale bene e la tutela nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.
2. 
La fauna acquatica è una componente fondamentale delle zone umide e ne caratterizza lo stato di qualità; le comunità ittiche costituiscono veri e propri indicatori biologici dei quali occorre tenere conto nell'ambito della redazione dei "Piani di Tutela" previsti dal Decreto Legge 152 dell'11 maggio 1999 (Capo I, Titolo IV).
3. 
La fauna ittica autoctona rappresenta un patrimonio di alto valore naturalistico, storico e culturale; la sua tutela è una fase importante nelle azioni di recupero degli equilibri ambientali caratterizzati dal più alto livello di biodiversità. Si riconosce pertanto ".... l'esigenza fondamentale ...." della "....conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali e ...." del ".... mantenimento e ...." della "....ricostituzione delle popolazioni di specie vitali nei loro ambienti naturali".
4. 
La gestione e la tutela delle zone umide e della fauna acquatica in generale e delle comunità ittiche in particolare, sono aspetti essenziali nell'ambito della più complessa gestione delle risorse idriche e a tale proposito si ribadisce che "tutte le acque superficiali .... sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà" (articolo 1, Capo I, Legge Nazionale 36 del 5/1/1994)2. Pertanto tutte le zone umide, naturali ed artificiali, esistenti nel territorio regionale piemontese, sono soggette alla disciplina prevista dalla presente legge.
5. 
Pertanto il danno provocato a qualsiasi titolo all'ittiofauna costituisce danno ambientale ed obbliga il suo autore al relativo risarcimento. La stima del danno dovrà seguire le procedure tecniche che saranno indicate dalla Giunta regionale, sulla base di elaborati tecnici che verranno predisposti dal Comitato Scientifico Regionale di cui all'articolo 4 della presente legge. L'azione risarcitoria può essere esercitata anche dalle Province.
6. 
A tali fini la Regione disciplina, mediante la presente legge, l'attività alieutica e persegue i seguenti obiettivi:
a) 
contribuire alla redazione dei piani di risanamento e di tutela ambientale e promuovere e coordinare interventi di recupero naturalistico, con particolare riferimento alle zone umide;
b) 
attuare programmi di tutela e di recupero della fauna ittica autoctona del Piemonte;
c) 
favorire la conservazione della naturale produttività ittiogenica delle zone umide naturali delle specie ittiche autoctone;
d) 
coinvolgere e corresponsabilizzare, a tali fini, il maggior numero di cittadini, in forma singola o associata;
e) 
finalizzare l'impegno dei pescatori e le risorse economiche agli scopi della presente legge;
f) 
promuovere la ricerca e la sperimentazione nei settori dell'idrobiologia ed in particolare della biologia e della gestione della fauna ittica;
g) 
promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative con finalità legate ad attività turistiche e ricreative, di tutela ambientale, di divulgazione e di didattica riguardanti gli ecosistemi acquatici, con particolare riferimento alle zone montane, alle aree protette ed agli ambienti di elevato valore naturalistico;
h) 
disciplinare l'esercizio dell'attività alieutica compatibilmente con l'esigenza della conservazione e della tutela della fauna ittica autoctona.
7. 
Per l'attuazione degli obiettivi indicati al precedente comma si tiene conto:
a) 
della conservazione delle specie ittiche autoctone della regione piemontese;
b) 
delle specie ittiche che possono subire riduzione delle popolazioni presenti nelle zone umide naturali della Regione piemontese per effetto delle alterazioni ambientali;
c) 
delle specie ittiche di elevato valore naturalistico o endemiche o comunque considerate rare in quanto le loro popolazioni sono scarsamente rappresentate o il loro areale di distribuzione è limitato;
d) 
di altre specie ittiche caratterizzate da elevata sensibilità nei confronti delle alterazioni ambientali e/o importanti per il mantenimento delle catene alimentari e degli equilibri ecologici.
8. 
La pesca nelle acque comuni dell'Italia e della Svizzera è disciplinata da apposita convenzione.
9. 
La presente legge è applicativa della legge 59 del 15 marzo 19974, nonchè, occorrente, la relativa disciplina esecutiva.
Art. 2 
(Eesercizio delle funzioni amministrative)
1. 
La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento ai fini della pianificazione ed orientamento nella materia di cui alla presente legge.
2. 
Le funzioni amministrative in materia di gestione degli ecosistemi acquatici e di organizzazione dell'attività di pesca, fatta eccezione per quelle espressamente riservate alla Regione, vengono esercitate dalle Province, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).
3. 
In caso di inadempienza da parte delle Province nell'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge, la Giunta regionale, trascorso il termine di novanta giorni dal formale sollecito, esercita il potere sostitutivo.
Art. 3 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende per:
areale - area geografica ove è naturalmente presente una determinata specie;
biotopo - insieme delle caratteristiche fisiche e chimiche dell'ambiente;
insieme di popolazioni che vivono in una determinata area o habitat fisico; costituisce una unità organizzata con caratteristiche che vanno al di là di quelle dei singoli individui e delle popolazioni che la compongono;
deflusso minimo vitale (DMV) - portata minima che, in un corso d'acqua naturale, deve essere rilasciata immediatamente a valle delle opere di captazioni e/o ritenzioni idriche al fine di mantenere efficaci i processi fisici, chimici e biologici dell'autodepurazione e di mantenere una accettabile qualità biologica delle acque;
ecosistema (ambiente, biogeocenosi, habitat) - unità che include tutti gli organismi in una data area (comunità), interagenti con l'ambiente fisico (biotopo) in modo tale che il flusso di energia porti a una ben definita struttura trofica, ad una diversità biotica e a una ciclizzazione della materia (scambi fra viventi e non viventi) all'interno del sistema;
endemica - categoria tassonomica (in genere la specie) peculiare di un'area circoscritta e più o meno limitata come estensione;
immissione - trasferimento, intenzionale od accidentale, di un'entità faunistica da un'area, o da condizioni di cattività, ad un'altra area. Le immissioni comprendono tre tipi di operazioni con differenti significati nettamente: reintroduzione, ripopolamento ed introduzione;
indicatore ecologico - parametro (fisico, chimico o biologico) in stretta relazione (razionale o empirica) con un fenomeno o una caratteristica ambientale di cui è in grado di riassumerne gli aspetti più importanti. Le strutture di popolazione delle comunità ittiche possono fornire indicazioni sullo stato di qualità delle zone umide;
indice ecologico - rappresentazione funzionale o integrata di uno o più indicatori; quando questi sono rappresentati da popolazioni costituenti comunità acquatiche si utilizza il termine "indice biologico"; se la comunità è costituita dai macroinvertebrati bentonici si intende, solitamente, l'Indice Biotico Esteso (I.B.E.), considerato come metodologia ufficiale dal D.L. 152 dell'11 maggio 1999;
introduzione - immissione di una entità faunistica in un'area al di fuori dell'areale nel quale la presenza è documentata in tempi storici;
popolazione - gruppo di organismi della stessa specie (o di individui fra i quali esiste la possibilità di scambio genetico) che occupano una data zona, con caratteristiche tipiche del gruppo e non dei singoli individui;
produttività ittiogenica - quantità di sostanza vivente prodotta dalla comunità ittica nell'unità di tempo e di superficie;
qualità biologica della acque - valutazione della qualità delle acque di una zona umida mediante indici biologici, cioè della idoneità dell'ambiente acquatico ad ospitare comunità equilibrate di organismi;
reintroduzione - immissione finalizzata a ristabilire una popolazione di una certa specie in una parte del suo areale, dove la presenza naturale della specie era documentata in tempi storici prima che si fosse localmente estinta;
ripopolamento - immissione di individui appartenenti ad una entità faunistica autoctona ancora presente nell'area di rilascio, al fine di incrementarne numericamente la popolazione;
specie alloctona (esotica) - specie introdotta dall'uomo in un'area geografica ove era assente;
specie autoctona (indigena) - specie tipica della regione piemontese (bacino occidentale del fiume Po), presente da epoche remote grazie ai processi evoluti naturali, mai oggetto di introduzioni (l'allegato quattro);
taglia minima legale - lunghezza di un pesce, misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, alla quale corrisponde l'età minima per il raggiungimento della maturità sessuale;
zona umida - ecosistema acquatico (la classificazione e l'elenco delle zone umide piemontesi è riportato nell'allegato cinque).
Art. 4 
(Comitato Scientifico Regionale)
1. 
È costituito il Comitato Scientifico Regionale, organo tecnico consultivo per la gestione e tutela delle zone umide e della fauna acquatica, composto dai seguenti membri:
a) 
l'Assessore regionale con delega in materia o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) 
due esperti in idrobiologia, biologia della pesca ed ittiologia;
c) 
un esperto in acquacoltura ed ittiopatologia;
d) 
un esperto in idrologia e idrogeologia;
e) 
un esperto in ingegneria naturalistica.
2. 
Gli esperti vengono designati dalla Università degli Studi, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall'Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. La designazione viene effettuata tenuto conto dei curricula dei candidati. Le designazioni devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali lo stesso Presidente provvede comunque alla nomina, applicando i poteri di surroga.
3. 
Le funzioni di segreteria del Comitato Scientifico Regionale sono svolte da un funzionario del competente Settore regionale. Il Segretario redige i processi verbali delle adunanze, ne cura le corrispondenze ed adempie ad ogni compito affidatogli dal Presidente.
4. 
Il Comitato Scientifico Regionale è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dura in carica cinque anni e, comunque, svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo Comitato Scientifico Regionale.
5. 
Il Comitato Scientifico regionale elegge, nella prima seduta, due rappresentanti, fra i suoi membri, delegati alla partecipazione delle sedute del Comitato Consultivo Regionale di cui al successivo articolo 5.
6. 
Il Comitato Scientifico Regionale viene convocato dal Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, per esprimere pareri tecnico - scientifici relativi alla applicazione della presente legge e con particolare riferimento:
a) 
alla gestione e conservazione delle popolazioni ittiche autoctone;
b) 
alla tutela delle specie endemiche e/o di particolare significato naturalistico;
c) 
alle azioni di contenimento o di eradicazione delle specie alloctone;
d) 
alle azioni di tutela, recupero e gestione delle zone umide e delle risorse idriche;
e) 
alla riduzione dei fattori di alterazione e di degrado ambientale;
f) 
ai contenuti tecnici di elaborati e/o regolamenti utili alla piena applicazione della presente legge;
g) 
ai contenuti tecnici del Piano Ittico Regionale (di cui al successivo articolo;
h) 
ai contenuti tecnici dei Piani Ittici Provinciali (di cui al successivo articolo 9).
7. 
In deroga alla legge regionale 33 del 2 luglio 1976 (Compensi ai componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione regionale), ai componenti del Comitato Scientifico regionale è corrisposto, in via forfettaria, un gettone di presenza nella misura di lire 300.000, oltre al rimborso delle spese di viaggio, come previsto dalla vigente normativa. Gli oneri per il funzionamento del Comitato sono a carico della Regione.
Art. 5 
(Comitato Consultivo Regionale)
1. 
È istituito il Comitato Consultivo Regionale per la gestione della fauna ittica, composto dai seguenti membri:
a) 
l'Assessore regionale con delega in materia o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) 
due rappresentanti del Comitato Scientifico regionale designati dallo stesso, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 4 della presente legge;
c) 
un rappresentante dell'Unione delle Province Piemontesi;
d) 
un rappresentante delle Comunità montane designato dall'U.N.C.E.M.;
e) 
un rappresentante del Servizio Veterinario regionale;
f) 
un rappresentante di ciascuna delle associazioni di pescatori riconosciute ai livello nazionale ai sensi della lettera a, comma 1, articolo 7 della presente legge;
g) 
un rappresentante delle associazioni di pescatori di carattere locale, riconosciute ai sensi della lettera b, comma 1 dell'art. 7 della presente legge;
h) 
un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione;
i) 
un rappresentante dei pescatori di professione;
j) 
un rappresentante dell'Associazione Piscicoltori Italiani.
2. 
Non possono far parte del Comitato Consultivo regionale coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile per reati in materia di pesca o relativi ad azioni che hanno provocato alterazioni ambientali.
3. 
Le funzioni di segreteria del Comitato Consultivo Regionale sono svolte da un funzionario del competente Settore regionale. Il Segretario redige i processi verbali delle adunanze, ne cura le corrispondenze ed adempie ad ogni compito affidatogli dal Presidente.
4. 
Il Comitato Consultivo Regionale è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dura in carica cinque anni e, comunque, svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo Comitato.
5. 
Il Comitato Consultivo Regionale elegge, nella prima seduta, il Vicepresidente, scelto fra i rappresentanti di cui al comma 1 del presente articolo.
6. 
Il Comitato Consultivo Regionale viene convocato dal Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, quando ritenuto necessario ai fini dell'attuazione della presente legge, con riferimento alle finalità indicate dalla presente legge per esprimere pareri sull'attuazione dei provvedimenti indicati dalla Regione.
7. 
In deroga alla legge regionale 33 del 2 luglio 1976 (Compensi ai componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione regionale), ai componenti del Comitato Scientifico regionale è corrisposto, in via forfettaria un gettone di presenza nella misura di lire 200.000, oltre al rimborso delle spese di viaggio, come previsto dalla vigente normativa. Gli oneri per il funzionamento del Comitato sono a carico della Regione.
Art. 6 
(Comitato Consultivo Provinciale)
1. 
Presso ogni Provincia è istituito un Comitato Consultivo Provinciale, costituito dai seguenti membri:
a) 
l'Assessore provinciale con delega in materia, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) 
il Dirigente del competente Servizio;
c) 
un esperto (nei settori dell'idrobiologia, ittiologia ed acquacoltura) nominato dalla Provincia;
d) 
un rappresentante del Servizio di vigilanza dipendente della Provincia;
e) 
un rappresentante di ciascuna delle associazioni di pescatori riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione;
f) 
un rappresentante delle associazioni alieutiche riconosciute, ai sensi del comma 1 (lettere a e b) dell'articolo 7 della presente legge;
g) 
un rappresentante dei Comitati dei Bacini di Pesca se costituiti ai sensi dell'articolo 11 della presente legge;
h) 
un rappresentante delle Comunità montane territorialmente interessate;
i) 
un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti in provincia;
j) 
un rappresentante degli Enti Parco presenti sul territorio provinciale.
2. 
Non possono far parte del Comitato Consultivo Provinciale coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile per reati in materia di pesca o relativi ad azioni che hanno provocato alterazioni ambientali.
3. 
Le funzioni di segreteria del Comitato Consultivo Provinciale sono svolte da un funzionario del competente Settore regionale. Il Segretario redige i processi verbali delle adunanze, ne cura le corrispondenze ed adempie ad ogni compito affidatogli dal Presidente.
4. 
Il Comitato Consultivo Provinciale è costituito con decreto del Presidente della Giunta provinciale entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dura in carica cinque anni e, comunque, svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo Comitato Consultivo Provinciale.
5. 
Il Comitato Consultivo provinciale elegge, nella prima seduta, il Vicepresidente, scelto fra i rappresentanti di cui al comma 1 del presente articolo.
6. 
Il Comitato Consultivo Provinciale viene convocato dal Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, quando ritenuto necessario ai fini dell'attuazione della presente legge, con particolare riferimento alle finalità indicate dalla presente legge e per esprimere pareri sull'attuazione dei provvedimenti indicati dalla Provincia con particolare riferimento alle materie relative alla tutela, valorizzazione e gestione delle zone umide e del patrimonio ittico.
7. 
La Provincia corrisponde a ciascun componente del Comitato Consultivo Provinciale, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, in quanto spettante, un gettone di presenza oltre al rimborso delle spese di viaggio ai sensi della normativa vigente in materia.
8. 
Il Comitato Consultivo Provinciale può avvalersi di professionalità esterne su singoli problemi, su richiesta dei membri dello stesso.
Art. 7 
(Associazioni alieutiche e del volontariato)
1. 
Verranno riconosciute, agli effetti della presente legge, le associazioni alieutiche e del volontariato, non perseguenti fini di lucro ed istituite con atto pubblico:
a) 
di carattere nazionale presenti in almeno quattro province;
b) 
di carattere locale, o sezioni di organizzazioni nazionali non presenti in quattro Province e che abbiano almeno 500 soci;
c) 
i Comitati di bacino, organizzati nelle forme dei sodalizi per il volontariato (secondo quanto previsto dalla "Legge quadro sul volontariato" 266 dell'11 agosto 1991) ed ai sensi dell'articolo 11 della presente legge.
2. 
Le organizzazioni piscatorie riconosciute hanno lo scopo di:
a) 
organizzare i pescatori rappresentandoli negli organi consultivi;
b) 
promuovere e diffondere tra i pescatori una cosciente consapevolezza delle esigenze di tutela della fauna ittica e dell'ambiente;
c) 
collaborare con gli Enti pubblici competenti nella materia ai fini della partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi della pianificazione del settore;
d) 
proporre la nomina di proprie Guardie Ittiche Volontarie;
e) 
svolgere attività gestionali affidate dalle province.
3. 
Il riconoscimento viene effettuato dalla Regione, in seguito a domanda correlata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.
Titolo II. 
PROGRAMMAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
Art. 8 
(Piano Ittico Regionale)
1. 
La Regione attua la programmazione in materia di tutela delle zone umide e di gestione della fauna ittica mediante il Piano Ittico Regionale.
2. 
Il Piano Ittico Regionale (redatto con il contributo del Comitato Scientifico regionale ai sensi del comma 6 dell'articolo 4 della presente legge), ha validità quinquennale e può essere aggiornato prima della sua scadenza; esso è lo strumento con il quale la Regione programma e coordina le iniziative di tutela degli ecosistemi acquatici e della fauna ittica autoctona. In particolare:
a) 
indica le metodologie per la realizzazione dei Piani Ittici Provinciali di cui al seguente articolo 9 della presente legge;
b) 
coordina i Piani ittici provinciali;
c) 
indica le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei Piani Ittici Provinciali; raccoglie ed elabora i risultati degli studi e ricerche relative alle zone umide piemontesi.
3. 
indica le linee di intervento per la gestione e per la tutela degli ecosistemi acquatici e dell'ittiofauna autoctona.
4. 
La Giunta regionale entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge approva il Piano Ittico Regionale.
5. 
La Giunta regionale, per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, può promuovere studi e ricerche sulla biologia ed ecologia dell'ittiofauna, sulle tecniche di recupero e potenziamento delle specie e delle popolazioni ittiche autoctone e sulle tecniche di recupero ambientale.
Art. 9 
(Piano Ittico Provinciale)
1. 
Le Province predispongono, entro un anno dalla approvazione da parte della Giunta regionale del Piano Ittico Regionale (di cui al precedente articolo 8), i Piani Ittici Provinciali, finalizzati alla tutela, valorizzazione e gestione della fauna ittica autoctona.
2. 
Il Piano Ittico Provinciale:
a) 
fornisce dati relativi alla consistenza delle popolazioni ittiche presenti nelle acque provinciali;
b) 
fornisce dati relativi ai parametri fisici, chimici e biologici degli ambienti acquatici;
c) 
individua gli ambienti che necessitano di interventi per il recupero ambientale;
d) 
individua gli ambienti che richiedono interventi per la conservazione e la tutela;
e) 
individua le specie e le popolazioni ittiche autoctone che necessitano di particolari interventi di tutela e di recupero;
f) 
individua le metodologie di ripopolamento ritenute idonee alle situazioni ambientali locali;
g) 
contribuisce alla classificazione delle acque ai sensi dell'articolo 12, comma 3 della presente legge.
3. 
Il piano ittico provinciale deve altresì indicare:
a) 
le zone di protezione;
b) 
le zone a regolamentazione particolare;
c) 
le zone turistiche;
d) 
le zone per gare di pesca;
e) 
le zone dove si esercita la pesca a pagamento.
4. 
I Piani Ittici Provinciali hanno validità quinquennale e possono essere aggiornati prima della loro scadenza.
5. 
I Piani Ittici, adottati dalle Province, sono trasmessi per l'esame alla Giunta regionale che, su parere del Comitato Scientifico Regionale (comma 6 dell'articolo 4 della presente Legge), ne valuta i contenuti ai fini della corrispondenza con il Piano Ittico Regionale.
6. 
I Piani Ittici Provinciali divengono esecutivi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7, trascorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della Giunta regionale, oppure a seguito di assenso espresso entro tale termine.
7. 
Nel caso in cui la Giunta Regionale formuli osservazioni, le Province sono tenute a recepire le stesse ed a ritrasmettere i Piani Ittici entro trenta giorni dalla data di comunicazione. In tal caso il piano è approvato dalla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi, con le modalità di cui al precedente comma 6.
8. 
Qualora le Province non adempiano a quanto disposto nel presente articolo, la Giunta regionale si avvale del potere sostitutivo.
Art. 10 
(Bacini di Pesca)
1. 
Il reticolo idrografico piemontese, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti al comma 6 dell'articolo 1 della presente Legge, viene suddiviso in Bacini di Pesca.
2. 
I bacini di pesca sono ambiti territoriali omogenei dal punto di vista del reticolo idrografico - ambientale ai fini della gestione dell'ittiofauna. Essi verranno individuati dalla Giunta regionale sulla base di elaborati tecnici che verranno predisposti dal Comitato Scientifico Regionale di cui all'articolo 4 della presente legge.
3. 
Per i singoli bacini, o per unità di più bacini, anche se territori comprendenti più Province, devono essere previste omogenee modalità di gestione della fauna ittica e dell'esercizio della pesca sportiva e professionale, con conseguente coordinamento delle attività tecniche ed amministrative delle Province stesse.
Art. 11 
(Comitati di Bacino)
1. 
Le Associazioni alieutiche (e/o singoli cittadini), regolarmente costituite con atto pubblico, che perseguono finalità in armonia con la presente legge e che operano nell'ambito territoriale del Bacino di pesca, possono costituire i Comitati di bacino (associazioni del volontariato; lettera c, comma 1 dell'articolo 7 della presente legge).
2. 
La costituzione del Comitato di Bacino è deliberata dalla Provincia; per ogni bacino di pesca (di cui al precedente articolo 10) si prevede un solo comitato (salvo accorpamenti di due o più bacini od eventuali disaggregazioni sulla base delle indicazioni della Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 della presente legge).
3. 
I Comitati di bacino collaborano con le Province ed hanno il compito di esprimere pareri su tutte le iniziative interessanti il Bacino di pesca di competenza e riguardanti la gestione della pesca sportiva, la tutela della fauna ittica, la valorizzazione e la conservazione degli ambienti naturali; collaborano inoltre alle funzioni di vigilanza in materia con proprie Guardie ittiche volontarie, nonchè alla gestione dei centri pubblici di produzione di fauna autoctona. Promuovono altresì iniziative di informazione e divulgazione relativamente ai temi di gestione e tutela degli ambienti acquatici.
4. 
Le Province, previa approvazione di un regolamento di gestione, possono stipulare convenzioni con i Comitati di Bacino per l'affidamento in gestione dei Centri ittiogenici e per l'esercizio delle attività di vigilanza volontaria.
Art. 12 
(Classificazione degli ambienti)
1. 
Ai fini della pesca gli ambienti acquatici (zone umide naturali ed artificiali ad acque correnti e stagnanti) del territorio regionale sono classificate in acque principali e secondarie.
2. 
Sono acque principali gli ambienti acquatici che, per loro portata e vastità e produttività ittiogenica, consentono la pesca anche con attrezzi professionali; essi verranno individuati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato Scientifico Regionale di cui all'articolo 4 della presente legge.
3. 
Le acque secondarie si distinguono nelle seguenti categorie:
a) 
zone ittiche a trota fario;
b) 
zone ittiche a trota marmorata e/o temolo;
c) 
zone ittiche a Ciprinidi;
d) 
zone di protezione;
e) 
zone particolari:
1) 
(turistiche);
2) 
(per gare di pesca);
3) 
(regolamento particolare);
4) 
(zone umide artificiali en tro proprietà private con esercizio della pesca a pagamento o riservata);
5) 
(diritti esclusivi ed usi civici di pesca).
4. 
Le zone umide naturali ed artificiali ad acque stagnanti che non rientrano in d) ed in e) sono classificate in a) od in c) in funzione della prevalenza o meno di popolazioni stabili di Salmonidi autoctoni indicati dalla Carta Ittica Regionale.
5. 
La classificazione delle zone di cui ai comma 1 e 2, l'elenco delle zone ittiche a trota marmorata e/o temolo ed i criteri per la classificazione nelle categorie a), c), e1), e2), e3) sono oggetto di verifica e aggiornamento da parte della Giunta regionale, sentito il Comitato Scientifico Regionale di cui all'articolo 4 della presente legge.
6. 
La classificazione delle categorie a), c), d), secondo i criteri di cui al precedente comma, è disposta dalle Province nell'ambito dei Piani Ittici Provinciali ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo nove della presente legge.
7. 
La classificazione delle acque, le modalità e i tempi di pesca negli ambienti che ricadono in parte nel territorio di altre Regioni, vengono effettuate d'intesa con le Regioni territorialmente interessate, in modo da garantire criteri di omogeneità di gestione delle acque stesse ed in coerenza con i commi precedenti del presente articolo.
Art. 13 
(Zone di protezione)
1. 
Le zone di protezione sono istituite e gestite negli ambienti che abbiano requisiti tali da garantire una buona produttività ittiogenica e/o una buona qualità biologica delle acque, oppure che siano caratterizzati dalla presenza di popolazioni ittiche nelle condizioni indicate dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale. Tali zone devono consentire di:
a) 
facilitare l'ambientamento. la crescita e la riproduzione delle specie ittiche autoctone;
b) 
fornire, mediante cattura, pesci (appartenenti a specie autoctone) per il ripopolamento di altre zone umide.
2. 
L'istituzione delle zone di protezione, sulla base delle indicazioni del Piano Ittico Provinciale, sentito il parere del Comitato Consultivo provinciale, è deliberata dalla Provincia.
3. 
Il numero e l'estensione delle zone di protezione devono essere tali da garantire la protezione ed il mantenimento di popolazioni stabili e ben strutturate delle specie ittiche autoctone; sono istituite per una durata di almeno cinque anni e possono essere rinnovate per periodi di tempo anche inferiori.
4. 
Il rinnovo, la modificazione e la revoca delle zone di protezione sono disposti, con il parere del Comitato Consultivo Provinciale, con deliberazione della Provincia.
5. 
Nelle zone di protezione la pesca è vietata; sono ammesse esclusivamente le catture a cura della Provincia, ai fini indicati al punto b) del precedente comma 1.
6. 
Le zone di protezione, così come definito dal successivo articolo 20, sono delimitate da tabelle recanti la scritta "zona di protezione - divieto di pesca" e l'articolo della presente legge in base alla quale sono state istituite.
Art. 14 
(Zone "e1" turistiche)
1. 
La Provincia, su richiesta delle Comunità montane, e delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 della presente Legge e sentito il parere del Comitato Consultivo Provinciale, può autorizzare le zone turistiche di pesca, classificate come zone e1) di cui al comma 3 dell'articolo 12 della presente legge.
2. 
La domanda per la concessione deve essere presentata alla Provincia, corredata con specifiche documentazioni secondo quanto verrà stabilito dalla Giunta regionale.
3. 
Tra le domande presentate vanno privilegiate quelle che garantiscono condizioni migliori di tutela dell'ambiente e del patrimonio ittico autoctono.
4. 
L'attività di gestione è svolta in conformità di un regolamento adottato dagli enti affidatari, sulla base di un disciplinare che deve essere approvato dalla Provincia.
5. 
La concessione è revocata con delibera della Provincia nel caso in cui il concessionario commetta gravi violazioni di legge, ovvero grave e ripetute inosservanze dell'atto di concessione.
6. 
Le zone turistiche, come indicato dal successivo articolo 20, sono delimitate da tabelle recanti la scritta "zona turistica di pesca" e l'articolo della presente legge in base alla quale sono state autorizzate.
7. 
Le Province hanno poteri di vigilanza e controllo sulla gestione delle zone turistiche e possono effettuare operazioni di cattura e recupero di ittiofauna nell'ambito degli obiettivi previsti dai Piani Ittici Provinciali.
8. 
I concessionari devono trasmettere alla provincia, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai fini di una puntuale informazione e per facilitare i controlli, una dettagliata relazione delle attività delle zone turistiche, con riferimento al piano di ripopolamenti previsti per l'anno successivo. Di ciascuna operazione di ripopolamento inoltre il concessionario dovrà dare preavviso al competente Settore Provinciale; sarà facoltà dello stesso disporre gli eventuali controlli relativi a tali operazioni. Non sono ammesse immissioni di specie alloctone.
9. 
Le zone turistiche sono individuate dalla Provincia sulla base dei criteri indicati dal Piano Ittico Provinciale.
Art. 15 
(Zone "e2" per gare di pesca)
1. 
La Provincia, su richiesta delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 della presente legge e sentito il parere del Comitato Consultivo Provinciale, può autorizzare l'istituzione di zone per gare, manifestazioni e corsi di pesca, classificate come zone e2) di cui al comma 3 dell'articolo 12 della presente legge.
2. 
La domanda per la concessione deve essere presentata alla Provincia, corredata con specifiche documentazioni secondo quanto verrà stabilito dalla Giunta regionale.
3. 
Tra le domande presentate vanno privilegiate quelle che garantiscono condizioni migliori di tutela dell'ambiente e del patrimonio ittico autoctono.
4. 
L'attività di gestione è svolta in conformità di un regolamento adottato dagli enti affidatari, sulla base di un disciplinare che deve essere approvato dalla Provincia.
5. 
La concessione è revocata con delibera della Provincia nel caso in cui il concessionario commetta gravi violazioni di legge, ovvero grave e ripetute inosservanze dell'atto di concessione.
6. 
Le zone per gare di pesca, come indicato dal successivo articolo 20, sono delimitate da tabelle recanti la scritta "zona per gare di pesca" e l'articolo della presente Legge in base alla quale sono state autorizzate.
7. 
Le Province hanno poteri di vigilanza e controllo sulla gestione delle zone per gare di pesca e possono effettuare operazioni di cattura e recupero di ittiofauna nell'ambito degli obiettivi previsti dai Piani Ittici Provinciali.
8. 
I concessionari delle zone per gare di pesca dovranno predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il calendario delle gare di pesca, a livello nazionale, regionale e provinciale che verranno effettuate (con indicazione delle società alieutiche coinvolte, il numero indicativo dei partecipanti e le modalità con le quali verranno effettuate eventuali immissioni) nell'anno successivo. Tale calendario, sentito il parere del Comitato Consultivo Provinciale, viene autorizzato dal competente Servizio Provinciale.
9. 
L'individuazione delle zone per gare di pesca è limitata sulla base dei criteri indicati dal Piano Ittico Provinciale.
10. 
Nelle zone per gare di pesca le modalità di fruizione devono, salvo lo stretto periodo necessario per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1, garantire il normale accesso di tutti i pescatori.
11. 
Nei campi fissi di gara per il solo periodo necessario per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1, non si applicano i divieti riguardanti le limitazioni del numero di catture ad eccezione di quanto previsto per la trota marmorata, il temolo ed il luccio al comma 3 dell'articolo 36 della presente legge.
12. 
Durante le attività di cui al precedente comma 1, è vietata la reimissione di pesce morto e di pesci appartenenti alla fauna ittica alloctona.
13. 
Gli organizzatori delle attività di cui al precedente comma 1 sono responsabili della pulizia delle zone per gare di pesca e delle loro immediate vicinanze.
14. 
È vietata la manomissione delle caratteristiche morfometriche dell'alveo del corso d'acqua e della copertura vegetale in prossimità di esso (con unica eccezione rappresentata dal tratto torinese del fiume Po dalla diga di La Loggia alla traversa di alimentazione del Canale Cavour nel comune di Chivasso) o del bacino ad acque stagnanti se classificato come zona umida naturale.
Art. 16 
(Zone "e3" a regolamento particolare)
1. 
La Provincia, su istanza delle Comunità Montane, dei Comuni rivieraschi e delle associazioni alieutiche di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 della presente Legge e sentito il Comitato Consultivo Provinciale, può autorizzare l'istituzione di zone a regolamento particolare, classificate come zone e3) di cui al comma 3 dell'articolo 12 della presente legge.
2. 
Le zone e3) sono definibili come ambienti nei quali è obbligatorio il rilascio del pesce e nelle quali l'attività di pesca è permessa esclusivamente con ami privi di arresto.
3. 
La domanda per la concessione deve essere presentata alla Provincia, corredata con specifiche documentazioni secondo quanto verrà stabilito dalla Giunta regionale.
4. 
Tra le domande presentate vanno privilegiate quelle che garantiscono condizioni migliori di tutela dell'ambiente e del patrimonio ittico autoctono.
5. 
L'attività di gestione è svolta in conformità di un regolamento adottato dagli enti affidatari, sulla base di un disciplinare che deve essere approvato dalla Provincia.
6. 
La concessione è revocata con delibera della Provincia nel caso in cui il concessionario commetta gravi violazioni di legge, ovvero grave e ripetute inosservanze dell'atto di concessione.
7. 
Le zone a regolamento particolare, come indicato dal successivo articolo 20, sono delimitate da tabelle recanti la scritta "zona a regolamento particolare" e l'articolo della presente Legge in base alla quale sono state autorizzate.
8. 
Le Province hanno poteri di vigilanza e controllo sulla gestione delle zone a regolamento particolare e possono effettuare operazioni di cattura e recupero di ittiofauna nell'ambito degli obiettivi previsti dai Piani Ittici Provinciali.
9. 
La durata della concessione non può essere superiore ad anni tre ai termini dei quali la stessa deve essere espressamente rinnovata.
10. 
I concessionari devono trasmettere alla Provincia, entro il 31 Dicembre di ogni anno, ai fini di una puntuale informazione, dettagliata relazione in ordine alle attività inerenti le attività di gestione, di valorizzazione e recupero ambientale.
11. 
Le zone a regolamento particolare sono individuate dalla Provincia sulla base dei criteri indicati dal Piano Ittico Provinciale.
12. 
Nelle zone di pesca a regolamento particolare non sono consentite immissioni, salvo che queste non rientrino nella normale gestione dell'ittiofauna attuata dalla Provincia nell'ambito dei Piani Ittici Provinciali.
Art. 17 
(Zone "e4" per la pesca a pagamento e riservata)
1. 
Le zone e4) di cui al comma 3 dell'articolo 12 della presente legge sono individuate in zone umide artificiali prive di collegamento idrologico con altri ecosistemi acquatici o munite di apposite griglie che impediscano il passaggio del pesce ed esistenti all'interno di proprietà private appositamente recintate.
2. 
Chiunque intenda far esercitare la pesca a pagamento nelle zone e4) è tenuto a richiedere, alla Provincia competente per territorio, apposita autorizzazione. Tale autorizzazione può essere negata nel caso in cui la zona umida in oggetto costituisca un ambiente di particolare interesse naturalistico.
3. 
La domanda per l'autorizzazione deve essere presentata alla Provincia, corredata con specifiche documentazioni secondo quanto verrà stabilito dalla Giunta regionale.
4. 
L'autorizzazione è revocata con delibera della Provincia nel caso in cui il concessionario commetta gravi violazioni di legge, ovvero grave e ripetute inosservanze dell'atto di concessione.
5. 
Le zone e4), come indicato dal successivo articolo 20, sono delimitate da tabelle recanti la scritta "zona di pesca a pagamento" e l'articolo della presente legge in base alla quale sono state autorizzate.
6. 
La vigilanza ed il controllo sulla gestione delle zone di pesca a pagamento è esercitato dalla Provincia.
7. 
I gestori devono trasmettere alla Provincia, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai fini di una puntuale informazione e per facilitare i controlli, una dettagliata relazione delle attività delle zone di pesca a pagamento e riservata. In particolare tale relazione dovrà anche prevedere il piano di ripopolamenti previsti per l'anno successivo. Di ciascuna operazione di ripopolamento inoltre il gestore dovrà dare preavviso al competente Settore Provinciale; sarà facoltà del Settore stesso disporre gli eventuali controlli relativi a tali operazioni al fine di garantire idonee condizioni igienico - sanitarie delle acque e dell'ittiofauna. In qualsiasi caso non sono ammesse immissioni di specie ittiche alloctone.
8. 
Nelle zone e4) sono compresi anche gli ambienti (con caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo) gestite da associazioni o da singoli per la pesca riservata ai soci o a singole persone. Per l'uso di tali ambienti ai fini della "pesca riservata" valgono comunque le indicazioni dei precedenti comma del presente articolo. Le tabelle di cui al precedente comma 5 devono recare la scritta "zona di pesca riservata.
Art. 18 
(Diritti esclusivi di pesca "e5")
1. 
I diritti esclusivi di pesca esercitati da privati, Enti, Associazioni, in virtù delle leggi di Stato in zone umide naturali ed artificiali della Regione ed in atto alla data d'entrata in vigore della presente Legge permangono fino alla loro scadenza. 2. L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca è delegato alle Province.
3. 
I titolari dei diritti esclusivi di pesca sono tenuti a comunicare alla Provincia, entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma di gestione per l'anno successivo.
4. 
Dell'approvazione del programma e delle eventuali nuove prescrizioni è data notizia agli interessati entro il mese di marzo di ciascun anno. In particolare il programma di cui al precedente comma dovrà anche prevedere il piano di ripopolamenti previsti per l'anno successivo. Di ciascuna operazione di ripopolamento inoltre il titolare del diritto esclusivo dovrà dare preavviso al competente Settore provinciale.
5. 
L'attività di gestione dei diritti esclusivi di pesca è svolta in conformità di un regolamento che deve essere approvato dalla Provincia e che deve essere coerente con la presente legge; esso deve prevedere i contenuti indicati secondo quanto verrà stabilito dalla Giunta regionale.
6. 
Ai titolari dei diritti esclusivi di pesca è fatto obbligo di esporre tabelle indicatrici delle aree di pesca riservata e di mantenere in buone condizioni le tabelle stesse, secondo quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge.
7. 
La Regione, su richiesta della Provincia competente, dispone l'espropriazione, per pubblica utilità e comunque per i fini della presente legge, dei diritti esclusivi di pesca comunque denominati e costituiti, ai sensi del R.D. n. 1604 del 8/10/1931.
8. 
Le Province effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti.
9. 
A tal fine, tutti coloro che ne siano titolari sono tenuti a darne comunicazione alla Provincia competente entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, esibendo, pena la decadenza, i documenti attestanti la titolarità dei diritti stessi e la documentazione elencata al precedente comma 5.
10. 
Le Province trasmettono alla Regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi dei diritti esclusivi di pesca accertati ai sensi del precedente comma 9, nonchè una relazione sulle misure adottate ai sensi del presente articolo.
11. 
In caso di vendita è fatto obbligo di preventiva comunicazione alle Province competenti per territorio alle quali è riservato il diritto di prelazione.
12. 
La Provincia può autorizzare i titolari dei diritti esclusivi di pesca alla cattura di esemplari, nelle aree di loro competenza, di individui di specie ittiche autoctone per la produzione artificiale alle stesse condizioni previste per le pratiche ittiogeniche ammesse per le zone a), b) e c) classificate al comma 3 dell'articolo 12 della presente lgge.
13. 
Le Province hanno poteri di vigilanza e controllo sulla gestione delle zone soggette a diritti esclusivi di pesca e possono effettuare operazioni di cattura e recupero di ittiofauna nell'ambito degli obiettivi previsti dai Piani Ittici Provinciali.
Art. 19 
(Usi civici di pesca "e5")
1. 
La gestione delle zone umide soggette agli usi civici di pesca deve seguire i criteri analoghi a quelli previsti dai commi 3, 4, 6, 10, 12 e 13 del precedente articolo riguardante i diritti esclusivi di pesca.
2. 
Le Province effettuano la ricognizione degli usi civici di pesca esistenti.
3. 
A tal fine tutti coloro che ne siano titolari sono tenuti a darne comunicazione alla Provincia competente entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, esibendo la documentazione probatoria e descrittiva della gestione della zone soggette ad uso civico analogamente a quanto previsto al comma 4 del precedente articolo riguardante i diritti esclusivi di pesca.
Art. 20 
(Pubblicità delle zone particolari mediante tabelle)
1. 
In merito alla istituzione, modificazione e rinnovo delle zone di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della presente Legge, gli enti gestori provvedono a delimitare le suddette zone con tabelle di colore bianco delle dimensioni minime di 25 cm X 30 cm, barrate in rosso e recanti la scritta "zona di protezione - divieto di pesca" per le zone d), "zona turistica di pesca" per le zone e1), "zona di gara di pesca" per le zone e2), "zona a regolamento particolare" per le zone e3), "zona di pesca a pagamento" oppure "zona di pesca riservata" per le zone e4), "diritto esclusivo di pesca" o "uso civico di pesca" per le zone e5). Tali tabelle devono inoltre riportare l'indicazione dell'articolo della presente legge in base al quale le zone suddette sono state istituite. La sistemazione e manutenzione delle tabelle è a carico dei concessionari.
2. 
Le tabelle devono essere collocate ad una distanza di circa 100 metri l'una dall'altra e comunque in modo che da ogni tabella siano visibili le due tabelle contigue e nei punti di accesso agli ambienti acquatici.
3. 
Per l'indicazione di divieti o di delimitazioni di altra natura da istituire nelle acque regionali, coloro che hanno titolo all'esercizio della pesca o della piscicoltura, devono provvedere, a proprie spese, all'installazione di tabelle nei luoghi indicati con l'osservanza delle modalità che saranno indicate nelle relative autorizzazioni e di cui al presente articolo.
4. 
È vietato rimuovere, danneggiare o comunque rendere non adatte al loro fine, le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali e provinciali.
5. 
In una qualunque zona umida naturale od artificiale, ad acque correnti o stagnanti, anche se compresa in proprietà private, è possibile praticare la pesca sportiva secondo le modalità previste dalla presente legge per chiunque sia munito di regolare licenza, in tutti i casi in cui la zona umida in questione non sia debitamente segnalata con tabelle di cui ai precedenti comma del presente articolo.
6. 
Nelle zone e4) "non recintate" è possibile praticare la pesca sportiva secondo le modalità previste dalla presente legge per chiunque sia munito di regolare licenza, anche nei casi in cui le zone umide in questione siano debitamente segnalate.
Titolo III. 
ATTIVITÀ AVENTI OGGETTO ACQUE ED ALVEI
Art. 21 
(Sottrazioni d'acqua ed interventi di sistemazione e di manutenzione idraulica)
1. 
Chi intende svuotare bacini o interrompere corsi d'acqua o comunque effettuare lavori che possono danneggiare le comunità acquatiche, deve darne comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, alla Provincia competente per territorio.
2. 
Nei casi di urgenza, determinati da calamità naturali o da guasti alle opere che possono provocare gravi danni, chiunque è costretto a svuotare bacini o interrompere corsi d'acqua, deve darne immediata comunicazione alla Provinciale competente per territorio.
3. 
L'ittiofauna presente nella zona umida oggetto degli interventi di cui ai precedenti commi, deve essere recuperata ed immessa in altre zone umide naturali con analoghe caratteristiche ambientali; l'intervento di recupero e reimmissione viene effettuato dal personale della Provincia interessata e/o dei Comitati di Bacino (se istituiti ai sensi del precedente articolo 11) e/o dei soggetti gestori delle zone particolari "e" (definite ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 della presente Legge), a spese di chi effettua il prosciugamento. Il successivo ripopolamento della zona umida interessata dal prosciugamento, nel caso in cui non avvenga in modo spontaneo e naturale, è da eseguirsi dalla Provincia interessata (o dai soggetti sopra citati) a spese di chi effettua il prosciugamento.
4. 
Qualunque attività in alveo (connessa agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo) non può essere effettuata nei periodi riproduttivi dei pesci. In particolare nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio e febbraio per le zone a) e b) e nei mesi di maggio e giugno per le zone c) e nelle corrispondenti zone ittiche nell'ambito di quelle di protezione d) e particolari e). Le attività in alveo dovranno essere condotte in modo tale da non provocare intorbidamento delle acque a valle.
5. 
Il mancato rispetto di quanto normato dai precedenti commi del presente articolo può determinare alterazioni ambientali sensibili; pertanto può essere effettuata la richiesta di risarcimento dovuto a danno ambientale ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della presente legge.
6. 
Gli interventi di sistemazione e di manutenzione idraulica devono essere condotti, in tutte le situazioni ove ciò sia possibile, con le tecniche della ingegneria naturalistica e comunque sulla base di quanto indicato dal D.P.R. del 14 aprile 1993.
Art. 22 
(Occupazione del letto dei corsi d'acqua)
1. 
I progetti delle opere di interesse pubblico o privato che comportino l'occupazione totale o parziale del letto dei corsi d'acqua, interrompendone la continuità longitudinale ed ostacolando le migrazioni delle cenosi acquatiche, devono prevedere la realizzazione di strutture idonee a consentire il passaggio dei pesci al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio naturale delle popolazioni ittiche presenti (art. 6 del Regio decreto 1.486 del 1914; art. 10 del Testo Unico 1.604 del 1931; Delibera dell'Autorità di Bacino del Fiume Po 7/94 del 27/1/1994).
2. 
Le caratteristiche tecniche dei passaggi artificiali per l'ittiofauna debbono soddisfare ai criteri costruttivi che dovranno essere indicati dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato Scientifico Regionale.
3. 
Qualora dovessero essere verificate situazioni nelle quali non sussistono le condizioni per la realizzazione di passaggi artificiali, sono previsti gli obblighi ittiogenici.
4. 
L'obbligo ittiogenico consiste nella totale copertura delle spese necessarie per i ripopolamenti che devono essere effettuati allo scopo di compensare la diminuzione della produttività ittiogenica dovuta alla mancata possibilità di migrazioni trofiche e riproduttive dell'ittiofauna. I ripopolamenti dovranno essere coerenti con le indicazioni di cui al Titolo IV della presente legge ed agli obiettivi gestionali indicati per le diverse zone classificate al comma 3 dell'articolo 12 e descritte agli articoli successivi.
5. 
Le azioni di ripopolamento, di cui al precedente comma, devono essere condotte dal personale della Provincia o dei Comitati di Bacino (se istituiti ai sensi del precedente articolo 11) e/o dei soggetti gestori delle zone particolari "e" (definite ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 della legge).
6. 
Nelle strutture di cui al primo comma e nelle immediate vicinanze delle stesse, per una estensione da determinarsi con provvedimento della Provincia territorialmente competente, è vietato l'esercizio della pesca.
7. 
Al termine degli interventi in alveo di cui al precedente articolo oppure nelle situazioni di manufatti fissi di cui ai precedenti commi del presente articolo, a cura di chi ha effettuato le opere o dei concessionari, dovrà essere garantito un assetto ottimale delle condizioni geotecniche, idrodinamiche, idrologiche ed idrobiologiche della zona umida interessata.
8. 
Qualunque attività in alveo (connessa agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e ad eccezione delle situazioni di urgenza connesse al rischio idrogeologico e dei casi in cui sia previsto il disturbo di una superficie di alveo bagnato inferiore a 500 m2) non può essere effettuata nei periodi riproduttivi dei pesci. In particolare nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio e febbraio per le zone a) e b) e nei mesi di maggio e giugno per le zone c) e nelle corrispondenti zone ittiche nell'ambito di quelle di protezione d) e particolari e). Le attività in alveo dovranno essere condotte in modo tale da non provocare intorbidamento delle acque a valle.
9. 
Il mancato rispetto di quanto normato dai precedenti commi del presente articolo può determinare alterazioni ambientali sensibili; pertanto può essere effettuata la richiesta di risarcimento dovuto a danno ambientale ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della presente legge.
Art. 23 
(Attività di estrazione in alveo)
1. 
È vietata l'estrazione di inerti nei periodi di riproduzione dell'ittiofauna. In particolare nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio e febbraio per le zone a) e b) e nei mesi di maggio e giugno per le zone c) e nelle corrispondenti zone ittiche nell'ambito di quelle di protezione d) e particolari e).
2. 
Le attività di estrazione di inerti dovranno essere condotte in modo tale da non provocare intorbidamento delle acque a valle.
3. 
Nel caso in cui tali attività dovessero comportare prosciugamenti ed occupazioni anche parziali delle zone umide interessate, valgono le indicazioni riportate ai precedenti articoli 21 e 22.
4. 
Le amministrazioni che rilasciano le concessioni provvedono alla sospensione delle eventuali concessioni in atto nei corpi idrici interessati nei casi di mancato rispetto dei precedenti commi del presente articolo.
Art. 24 
(Derivazioni e ritenzioni di acque)
1. 
Le amministrazioni che rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua provvedono ad emanare norme disciplinari a tutela della fauna ittica.
2. 
Le concessioni di derivazioni e/o ritenzioni di acque dalle zone umide naturali devono prevedere, nei disciplinari, il deflusso minimo vitale (DMV) a garanzia della conservazione della capacità di autodepurazione del corso d'acqua a valle delle opere di derivazioni idriche6.
3. 
Il valore del DMV viene determinato sulla base delle Istruzioni Tecniche allegate alla legge regionale n. 5 del 13/4/1994 o sulla base di normative successive.
4. 
Nei periodi durante i quali la disponibilità idrica nel corso d'acqua sia uguale o inferiore al DMV, il concessionario è tenuto ad interrompere il prelievo.
5. 
Il valore del DMV deve essere indicato nel disciplinare.
6. 
La portata che deve passare attraverso il passaggio artificiale per l'ittiofauna deve essere indicata nel disciplinare di concessione.
7. 
Il rispetto del DMV può essere verificato, a spese del concessionario ai sensi dell' articolo 2 della legge 765 del 15 novembre 1973, dall'Autorità concedente in ogni momento ed in particolare nelle situazioni in cui si riscontrino in alveo anomale condizioni di deflusso.
8. 
Il controllo è effettuato attraverso una misura diretta della portata istantanea immediatamente a valle della derivazione, eseguita con modalità oggettive e conformi a prassi idrometriche riconosciute. Nel caso di alvei totalmente asciutti o con portate evidentemente insignificanti rispetto al DMV si può ritenere sufficiente la redazione di un rapporto descrittivo della situazione, eventualmente corredato di fotografie.
9. 
Il dato di portata rilevato come da precedente comma o il rapporto scritto ed eventualmente corredato da materiale fotografico, costituisce elemento per l'adozione dei provvedimenti a carico del concessionario per inadempienza dei termini del disciplinare ai sensi degli articoli 55 e 219 del Testo Unico, approvato con Regio Decreto 1775/1933. Inoltre è previsto il risarcimento del danno ambientale ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge.
10. 
Nel caso in cui la captazione idrica interessi una zona umida naturale ad acque stagnanti, il prelievo dovrà garantirne il mantenimento pressochè costante del livello idrico ed eventuali variazioni già presenti in natura non dovranno essere modificate in modo significativo.
Titolo IV. 
ATTIVITÀ AVENTI OGGETTO LA FAUNA ITTICA
Art. 25 
(Esercizio della pesca)
1. 
Costituisce l'esercizio della pesca ogni azione diretta alla cattura di pesci mediante l'impiego di attrezzi consentiti dalla presente legge. Ogni altro metodo di cattura è vietato.
2. 
L'esercizio della pesca è consentito nei limiti previsti dalle esigenze di tutela dell'ittiofauna autoctona.
3. 
I pesci appartengono a coloro che legittimamente li catturano.
4. 
Le Province, sentiti i Comitati Consultivi Provinciali, ai fini della tutela delle specie ittiche autoctone e del controllo della pressione piscatoria, possono emanare disposizioni particolari (purchè più restrittive di quelle indicate dalla presente legge ed inserite nei Piani Ittici Provinciali) per disciplinare l'esercizio della pesca.
5. 
Le disposizioni di cui ai comma ed agli articoli precedenti devono garantire l'esercizio della pesca con modalità uguali per tutti i pescatori e prevedere, per le zone a) e b) ed alle corrispondenti zone ittiche nell'ambito delle zone particolari e3) ed e5) di cui al comma 3 dell'articolo 12 della presente legge, un apposito tesserino predisposto dalla Regione e rilasciato gratuitamente dalle Province.
6. 
Sul tesserino di cui al precedente comma devono essere indicate, dal pescatore titolare, le giornate di pesca liberamente scelte e non superiori a cinquanta all'anno ed il numero dei capi di Salmonidi, temoli e lucci catturati per ogni giornata di pesca.
7. 
Le modalità relative a quanto indicato al precedente comma, saranno determinate con apposito regolamento e saranno oggetto di immediata applicazione nell'anno successivo all'approvazione del regolamento stesso da parte della Regione.
Art. 26 
(Ripopolamenti)
1. 
I ripopolamenti costituiscono, nel loro insieme, un sistema per la gestione dell'ittiofauna delle zone umide (ad eccezione delle zone "e1", "e2", "e4") della Regione aventi lo scopo di conservare le caratteristiche naturali delle strutture delle popolazioni ittiche autoctone in modo che siano in equilibrio con gli ecosistemi acquatici che le ospitano ed in particolare nelle situazioni in cui sia necessario:
a) 
permettere, favorire o accelerare la ricostituzione di popolazioni ittiche ben strutturate in ambienti che siano stati sottoposti ad alterazioni ambientali di qualunque genere e dove la ricolonizzazione da parte della fauna ittica non possa avvenire in modo naturale o sia impedita o rallentata da impedimenti naturali o di origine antropica;
b) 
sostenere la produttività ittiogenica naturale in quegli ambienti che, per cause antropiche, non sono accessibili (o difficilmente accessibili) ai pesci che necessitano di migrazioni per esigenze trofiche e/o riproduttive;
c) 
sostenere la produttività ittiogenica naturale dei soli Salmonidi nelle zone a) e b) ed nelle corrispondenti zone ittiche nell'ambito delle zone particolari e1) ed e5) classificate al comma 3 dell'articolo 12 della presente legge, ove risulti compromessa da una eccessiva pressione alieutica.
2. 
Le operazioni di ripopolamento vanno effettuate tenendo conto delle zone ittiche individuate dalla Carta Ittica Relativa al Territorio della Regione Piemontese. I pesci appartenenti a specie esotiche vanno soppressi.
3. 
Non sono consentiti ripopolamenti con specie ittiche diverse da quelle appartenenti alla famiglia dei Salmonidi e dai lucci in tutte le zone umide, ad eccezione delle situazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo e delle zone e4), classificate al comma 3 dell'articolo 12 della presente legge.
4. 
Non sono mai consentiti immissioni di specie ittiche alloctone in tutte le acque.
5. 
Sono concessi, in via eccezionale immissioni esclusivamente di trote iridee (Oncorhynchus mykiss) nelle zone e4) e nelle zone e2); per le seconde non oltre 24 ore prima dell'inizio di gare di pesca ai Salmonidi e dandone comunicazione come da comma 8 dell'articolo 15 della presente legge.
6. 
È vietato a chiunque immettere pesci in qualunque ambiente senza l'autorizzazione della Provincia.
7. 
I ripopolamenti nelle zone b) possono essere effettuati esclusivamente con le specie trota marmorata (Salmo [trutta] marmoratus) e temolo (Thymallus thymallus); le altre specie tipiche di tali zone possono essere oggetto di ripopolamenti secondo quanto previsto alle lettere a) e b) dello stesso comma. Il temolo (Thymallus thymallus) e la trota marmorata (Salmo [trutta] marmoratus) possono essere immessi soltanto se prodotti in centri ittiogenici pubblici di cui ai comma 2 e 3 dell'articolo 27 della presente legge.
8. 
La Provincia sulla base dei programmi delle attività redatti dai gestori delle zone particolari "e1" (comma 8, articolo 14), "e2" (comma 8, articolo 15), "e4" (comma 1, articolo 17) e dai titolari dei diritti esclusivi (comma 3, articolo 18) e degli usi civici di pesca (comma 1, articolo 19), approva i programmi annuali per il ripopolamento.
9. 
Per tutte le zone particolari classificate come e) dal comma 3 dell'articolo 12 della presente legge, i soggetti gestori devono comunicare le modalità di ogni azione di ripopolamento, come previsto nei loro programmi ai sensi delle disposizioni citate nel precedente comma, al competente Settore provinciale almeno dieci giorni prima della data prevista per tale azione. Sarà discrezione della Provincia, se lo riterrà opportuno, presiedere a tali azioni con personale di vigilanza e/o con tecnici all'uopo incaricati.
10. 
All'interno dei parchi e delle zone protette il ripopolamento va effettuato ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 36/89 e successive modificazioni, comunque in coerenza con la presente legge.
11. 
Il materiale ittico utilizzato per il ripopolamento, qualunque sia la sua origine e per qualunque fine venga utilizzato dovrà, prima dell'immissione, essere sottoposto a controllo sanitario.
12. 
È vieta l'immissione di pesci nelle zone umide naturali ad acque correnti o stagnanti, permanenti o semipermanenti o temporanee prive di ittiofauna. Sono ammesse eccezioni, sentito il parere del Comitato Scientifico Regionale, nei seguenti casi:
a) 
lettera a) del comma 1 del presente articolo;
b) 
interventi di valorizzazione naturalistica secondo progetti verificati da Enti Pubblici di ricerca.
13. 
Le attività di ripopolamento sono effettuate dal personale della Provincia e/o dei Comitati di Bacino (se istituiti ai sensi del precedente articolo 11 ed a condizione che siano presenti ed operanti nello specifico bacino di pesca di cui al precedente articolo 10) nelle zone a), b), c) e d) e dai soggetti che gestiscono le zone particolari nelle zone e).
Art. 27 
(Attività di recupero, di tutela e di studio delle popolazioni ittiche autoctone)
1. 
Le Province gestiscono i ripopolamenti nelle situazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del precedente Articolo con pesci catturati in ambienti naturali con caratteristiche ecologiche simili.
2. 
Le Province recuperano la fauna ittica negli ambienti che, per motivi diversi, sono sottoposti ad alterazioni ambientali nei casi indicati dal Titolo III della presente legge; tali ambienti vengono successivamente ripopolati con gli stessi criteri di cui al precedente comma.
3. 
I ripopolamenti nelle situazioni di cui alla lettera c) del comma 1 del precedente Articolo possono essere effettuati anche con materiale ittico prodotto in centri ittiogenici. In particolare uova e giovani esemplari (sacco vitellino appena riassorbito) per le zone a) e b).
4. 
La produzione di materiale ittico utile per i ripopolamenti di cui ai comma 7 del precedente articolo dovrà avvenire nei centri ittiogenici pubblici, con riproduttori catturati in analoghi ecosistemi acquatici (scelti, per quanto possibile, nello stesso Bacino di Pesca) oppure "allevati" in ambienti artificiali e/o naturali appositamente individuati e/o allo scopo realizzati. Tali riproduttori devono essere selezionati in modo da garantire la massima purezza per la migliore conservazione e valorizzazione delle caratteristiche delle popolazioni naturale autoctone.
5. 
Nei casi in cui non fosse possibile effettuare immissioni con materiale ittico con caratteristiche di cui ai precedenti comma, nelle zone b) e c), non si effettuano ripopolamenti.
6. 
Per i ripopolamenti delle zone e3), e5), i soggetti gestori e titolari devono attenersi agli stessi criteri di cui ai precedenti comma del presente articolo.
7. 
La gestione dei centri ittiogenici di cui al comma 4 del presente articolo e le connesse attività di ripopolamento, è effettuata direttamente dalle Province o affidata dalle medesime (con apposita convenzione) ai Comitati di Bacino (di cui ai comma 2 e 4 dell'articolo 11 della presente legge), ai soggetti gestori delle zone e3) ed ai titolari delle zone e5), purchè nell'ambito di un programma redatto ai sensi del comma 5 dell'articolo 16, del comma 3 dell'articolo 18 e del comma 1 dell'articolo 19 della presente legge.
8. 
I centri ittiogenici pubblici di cui al comma 4 del presente articolo sono sottoposti a coordinamento e controllo tecnico - scientifico di Enti Pubblici di ricerca. Tale attività può essere delegata, mediante apposita convenzione con la Provincia, a tecnici consulenti di provata competenza professionale nei settori dell'idrobiologia e dell'ittiologia.
9. 
La Provincia, con il coordinamento tecnico - scientifico degli Enti Pubblici di ricerca, mediante l'utilizzo dei centri ittiogenici, può avviare ulteriori attività di produzione sperimentale di pesci appartenenti a specie autoctone.
10. 
La Giunta regionale, sentiti i pareri dei Comitati Scientifico e Consultivo Regionale e le Giunte Provinciali, sentiti i pareri dei Comitati Consultivi Provinciali, possono vietare temporaneamente l'attività di pesca in tutta la Regione o nelle Province o in determinati Bacini di Pesca (di cui all'articolo 10 della presente legge) od in alcune zone umide, quando sia accertata l'esigenza di tutelare le popolazioni ittiche autoctone per sopravvenute condizioni idrometeorologiche particolari o per eventi di altra natura comunque in grado di produrre alterazioni ambientali che possono gravemente pregiudicare il patrimonio ittico.
11. 
La Regione, sentiti i pareri dei Comitati Scientifico e Consultivo Regionale e le Province, sentiti i pareri dei Comitati Consultivi Provinciali, possono, in caso di necessità, emanare disposizioni dirette a limitare, rispetto a quanto indicato dalla presente Legge, i luoghi, il numero dei capi e delle loro misure minime, la quantità del pescato giornaliero, nonchè l'uso di determinati attrezzi di pesca, di esche, di pasturazioni, ovvero a prescrivere modifiche alle caratteristiche degli attrezzi stessi.
12. 
È vietato, salvo i casi previsti dal presente articolo, da quello precedente e dalle finalità di cui al successivo articolo 29 e ad eccezione del personale allo scopo incaricato o delegato, il trasporto di pesci vivi e l'immissione in qualsiasi zona umida da parte di chiunque.
Art. 28 
(Autorizzazione alla cattura di pesci a scopo di ricerca e di ripopolamento)
1. 
La Provincia autorizza l'uso di apparecchi a generatore o accumulatore autonomo di energia elettrica per il sistema di elettropesca, aventi caratteristiche tali da non produrre danni al patrimonio ittico, nonchè l'uso di altri attrezzi in deroga alle norme della presente legge, esclusivamente per la cattura di pesci a scopo di ripopolamento e di studio nei casi previsti dalla presente legge.
2. 
La Provincia può autorizzare, in deroga alle norme della presente Legge, la cattura di pesci mediante l'uso di attrezzi quali sistemi per l'elettropesca e reti, guadini, bilance di diverse maglie e dimensioni, nei diversi periodi dell'anno e del giorno, per scopi scientifici e di ricerca, per valutazioni, stime ed indagini per conto di enti privati e pubblici. Salvo casi particolari i pesci dovranno essere liberati subito dopo i campionamenti.
3. 
Chiunque voglia effettuare catture di pesci (campionamenti) ai sensi del precedente comma, dovrà fare specifica richiesta di autorizzazione alla Provincia, indicando luoghi, tempi e modalità dei prelievi, le finalità degli stessi e l'ente committente. La Provincia è tenuta fornire risposta a tale richiesta entro e non oltre 15 giorni dalla data di richiesta; in caso contrario l'autorizzazione si intende comunque concessa. Successivamente le persone e/o gli enti concessionari, per tutto il periodo valido per l'effettuazione dei campionamenti, dovranno comunicare, entro e non oltre 10 giorni, al competente Settore provinciale date e luoghi dei campionamenti affinchè l'amministrazione possa garantire la presenza del personale di sorveglianza durante i campionamenti stessi.
4. 
L'autorizzazione di cui al precedente comma, si intende, con la presente legge, automaticamente concessa agli Enti Pubblici di Ricerca, ai funzionari ed al personale di vigilanza della Provincia, ai tecnici incaricati e/o consulenti dei competenti settori provinciali e regionale ed al personale.
Art. 29 
(Importazione di specie ittiche, allevamenti)
1. 
È vietato introdurre nel territorio regionale specie ittiche estranee alla fauna autoctona, salvo che si tratti di specie destinate all'allevamento o al commercio per fini alimentari ed ornamentali ed a condizione che sia sicuramente accertata la loro non idoneità alla riproduzione spontanea e naturale nelle acque regionali.
2. 
I pesci delle specie di cui al precedente comma non possono essere immessi in tutte le acque classificate ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 della presente legge.
3. 
L'eventuale introduzione di specie di cui al comma 1 del presente articolo è comunque soggetta all'autorizzazione del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.
4. 
Possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale, sentito il parere del Comitato Consultivo Provinciale e previo parere del Servizio Veterinario della ASSL competente per territorio, gli allevamenti di specie alloctone esclusivamente per i fini di cui al comma 1 del presente articolo, in zone umide artificiali opportunamente delimitate ed isolate rispetto al sistema idrico circostante, secondo le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione stessa.
5. 
Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo, vanno osservate le norme del regolamento di polizia veterinaria.
6. 
In caso di trasporto di pesci vivi a scopo commerciale occorre preventivamente munirsi di apposita autorizzazione rilasciata, su richiesta dell'interessato, al Servizio veterinario dell'USSL in cui ha sede la rimessa.
7. 
Chiunque trasporti pesci deve essere munito di dichiarazione rilasciata dal gestore e/o titolare delle zone particolari e) di cui ai precedenti articoli 14 - 19, dal proprietario dello stabilimento ittiogenico (successivo articolo 30), dal conduttore che ha ottenuto la concessione all'esercizio della piscicoltura agricola (successivo articolo 31) zona e3) che ne attesti la provenienza.
8. 
L'obbligo di cui al precedente comma non è previsto per il personale degli enti ed associazioni che collaborano con le Province nelle operazioni di recupero e tutela dell'ittiofauna (comma 12 dell'articolo 27 della presente legge).
Art. 30 
(Concessioni a scopo di acquacoltura)
1. 
L'attività di acquacoltura, nei limiti di cui al comma 1 del precedente articolo, può essere esercitata solo in zone umide artificiali ad acque stagnanti opportunamente delimitate ed isolate rispetto al sistema idrico circostante, secondo le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione stessa ed all'uopo destinate.
2. 
L'impianto e l'esercizio di ittiocoltura a scopo di ripopolamento ai fini della lettera c) dei comma 1, 3 e 5 dell'articolo 26 della presente legge od a scopo alimentare (ma alle condizioni di cui al comma 1 del precedente articolo) ed i centri ittiogenici (di cui al comma 4 dell'articolo 27 della presente legge) sono sottoposti a preventiva autorizzazione.
3. 
L'autorizzazione è rilasciata dal Presidente dalle Province per un periodo non superiore a dieci anni ed è rinnovabile.
4. 
Nell'atto di autorizzazione devono essere indicati i seguenti riferimenti:
a) 
il comune ove è ubicato l'allevamento;
b) 
la superficie del terreno sommerso espresso in ettari e le relative particelle catastali;
c) 
la portata idrica dell'impianto e l'atto eventuale di concessione di derivazione idrica utile all'alimentazione della suddetta portata con allegato relativo disciplinare di cui all'articolo 24 della presente legge;
d) 
le specie ittiche che si intendono allevare e la presunta produzione per ciascuna;
e) 
la descrizione delle opere e delle modalità di gestione utili al controllo della qualità delle acque reflue;
f) 
la durata e la data di scadenza dell'autorizzazione;
g) 
L'autorizzazione può essere revocata in caso di riscontro, da parte dei competenti organi di controllo, della mancanza dei requisiti igienici, sanitari ed ambientali dell'impianto ittiogenico.
5. 
L'autorizzazione consente ai gestori o alle persone da loro delegate, di prelevare i pesci presenti nelle strutture dell'impianto ittiogenico, anche con attrezzature non conformi a quelle previste dalla presente legge.
6. 
Nelle acque oggetto di autorizzazione per l'allevamento ittico, fatte salve le attività di cui al comma precedente, è vietata la pesca.
7. 
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di allevamenti ittici, devono presentare regolare domanda di autorizzazione alla Provincia territorialmente competente, al fine della verifica dei requisiti strutturali, igienici, sanitari ed ambientali di cui ai comma precedenti.
Art. 31 
(Piscicoltura agricola nelle zone di risaia)
1. 
È vietata l'introduzione nelle zone di risaia di specie ittiche non appartenenti alla fauna autoctona.
2. 
L'esercizio della piscicoltura agricola nelle zone di risaia è sottoposta ad autorizzazione annuale rilasciata dalla Provincia.
3. 
La domanda, di cui al comma precedente, deve essere inviata ogni anno alla Provincia competente per territorio e deve riportare:
a) 
la superficie, espressa in ettari e relative particelle catastali;
b) 
i dati anagrafici delle persone addette alla piscicoltura;
c) 
altri eventuali elementi atti ad individuare la zona;
d) 
le specie ittiche oggetto di allevamento.
4. 
Nell'atto di autorizzazione sono riportati, oltre al nome della persona o della ditta interessata, i dati di cui al precedente comma 3.
5. 
Nelle zone di risaia, le persone indicate nell'atto di autorizzazione provinciale sono dispensate dall'obbligo di licenza di pesca e possono effettuare prelievi di pesci, anche se non hanno raggiunto le taglie minime previste dalla presente legge e con qualsiasi attrezzo.
6. 
Delle autorizzazioni rilasciate deve essere data comunicazione ai Servizi Veterinari delle ASSL competenti per territorio ed agli Assessorati Regionali interessati.
Titolo V. 
ESERCIZIO DELLA PESCA: AUTORIZZAZIONI
Art. 32 
(Obbligo della licenza)
1. 
Per esercitare la pesca in tutte le zone classificate al comma 3 dell'articolo 12 della presente legge, occorre essere titolare di licenza di pesca. Questa, ai sensi del comma 10 dell'articolo 2 della legge n. 537 del 14 dicembre 1993, consiste in una denuncia, da parte dell'interessato, di inizio dell'attività di pesca da inviarsi alla Provincia di residenza.
2. 
Non sono tenuti all'obbligo della licenza, nell'esercizio delle loro funzioni:
a) 
gli addetti all'acquacoltura;
b) 
gli addetti alla piscicoltura agricola nelle risaie;
c) 
il personale autorizzato, ai sensi dei precedenti articoli 30 e 31 della presente legge e dei gestori delle zone e4) classificate come indicato al comma 4 dell'articolo 9 della presente legge.
Art. 33 
(Tipi di licenza)
1. 
La licenza di tipo '' A '' autorizza il pescatore di mestiere all'esercizio della pesca mediante l'uso degli attrezzi di cui all'articolo 37 della presente legge. Tale licenza può essere rilasciata soltanto a cittadini italiani.
2. 
La licenza di tipo '' B '' autorizza il pescatore sportivo, residente in Italia, all'esercizio della pesca sportiva mediante l'uso degli attrezzi di cui all'articolo 38 della presente legge.
3. 
La licenza di tipo '' C '' autorizza il pescatore sportivo, residente all'estero, all'esercizio della pesca sportiva nelle acque regionali mediante l'uso degli attrezzi di cui all'articolo 38 della presente legge e per un periodo non superiore a tre mesi.
4. 
Il titolare della licenza di pesca è tenuto ad esibire ai soggetti preposti alla vigilanza:
a) 
documento di riconoscimento in corso di validità;
b) 
versamenti in corso di validità.
5. 
La Regione predispone i modelli della denuncia di cui al comma del precedente articolo 32.
6. 
La Provincia cura la tenuta dei registri dei titolari della licenza di pesca.
Art. 34 
(Requisiti di età per la licenza)
1. 
Possono richiedere la licenza di tipo A), B) e C) coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
2. 
Per il rilascio della licenza di tipo A) si seguono le procedure previste dalla legge n. 250 del 13 marzo 1958.
3. 
Le licenze di tipo B) e C) possono essere richieste anche dai minori di 18 anni.
4. 
I minori di età di 18 anni, che esercitano la pesca con gli attrezzi di cui all'articolo. 34 della presente legge, non sono tenuti all'obbligo della licenza e quindi al pagamento delle tasse e soprattasse delle vigenti norme sulla disciplina delle concessioni regionali.
Art. 35 
(Validità della licenza)
1. 
Le licenze di pesca hanno validità su tutto il territorio nazionale a partire dal giorno della denuncia dell'inizio dell'attività di pesca.
2. 
L'esercizio della pesca non è consentito quando il pescatore, anche se munito di licenza, non sia in regola con il versamento della tassa di concessione. Qualora il titolare della licenza non intenda esercitare la pesca per uno o più anni, non è tenuto al versamento delle tasse annuali corrispondenti, ma il tesserino della licenza mantiene la sua validità nel caso in cui il titolare riprenda l'attività alieutica.
3. 
Il pagamento delle tasse e soprattasse avviene secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni regionali in materia.
4. 
Il versamento è valido per il periodo di un anno decorrente dal giorno corrispondente a quello del versamento e non è dovuto qualora non si eserciti la pesca in quel periodo.
5. 
Per quanto attiene alle sanzioni per le violazioni di natura tributaria si applicano le norme della legge regionale n. 1 del 29 dicembre 1971.
6. 
La Provincia esercita il potere di sospensione, di revoca o di esclusione definitiva della concessione delle licenze di pesca nei casi previsti dalla presente legge.
7. 
La Provincia esercita il potere di sospensione, di revoca o di esclusione definitiva della concessione delle licenze di pesca nei casi previsti dalla presente legge.
8. 
In caso di smarrimento, distruzione o deterioramento della licenza, il titolare non può ottenere il rilascio di un duplicato e pertanto deve provvedere ad effettuare una nuova denuncia di inizio di attività presso la Provincia di residenza. Tale modalità si applica anche in caso di variazione di residenza.
Titolo VI. 
ESERCIZIO DELLA PESCA: MODALITÀ
Art. 36 
(Periodi di pesca e misure minime)
1. 
La pesca e la detenzione di pesci e di altri animali acquatici, è vietata nei periodi:
Agone (Alosa fallax lacustris) - 1 maggio - 31 luglio;
Cheppia (Alosa fallax nilotica) - 1 aprile - 30 giugno;
Trota fario (Salmo [trutta] trutta) - dalla prima domenica di ottobre ad un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio;
Trota marmorata (Salmo [trutta] marmoratus) - dalla prima domenica di ottobre ad un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio;
Salmerino alpino (Salvelinus alpinus) - 1 ottobre - 31 maggio;
Temolo (Thymallus thymallus) - 1 ottobre - 31 maggio;
Luccio (Esox lucius) - 1 febbraio - 30 aprile;
Lavarello (Coregonus lavaretus) - 1 dicembre - 31 gennaio;
Pigo (Rutilus pigus) - 1 maggio - 30 giugno;
Barbo (Barbus plebejus) - 1 maggio - 30 giugno;
Barbo canino (Barbus meridionalis) - 1 maggio - 30 giugno;
Alborella (Alburnus alburnus alborella) - 1 maggio - 30 giugno con le reti;
Tinca (Tinca tinca) - 1 maggio - 30 giugno;
Carpa (Cyprinus carpio) - 1 maggio - 30 giugno;
Persico reale (Perca fluviatilis) - 1 aprile - 31 maggio;
Storione comune (Acipenser sturio) - la pesca è vietata;
Storione cobice (Acipenser naccarii) - la pesca è vietata;
Lampreda padana (Lethenteron zanandreai) - la pesca è vietata;
Gambero di fiume (Astacidae) - la pesca è vietata.
2. 
È vietato catturare e/o detenere pesci di lunghezza inferiore della taglia minima legale per le seguenti specie:
Agone (Alosa fallax lacustris) - 15 cm;
Cheppia (Alosa fallax nilotica) - 20 cm;
Salmonidi (specie autoctone della famiglia Salmonidae) nelle zone a) e nelle corrispondenti zone ittiche entro e1), e2), e3), e5) - 22 cm;
Salmonidi (specie autoctone della famiglia Salmonidae) nelle zone b) ed a valle degli stessi corsi d'acqua - 40 cm;
Temolo (Thymallus thymallus) - 30 cm;
Lavarello (Coregonus lavaretus) - 30 cm;
Luccio (Esox lucius) - 50 cm;
Pigo (Rutilus pigus) - 20 cm;
Tinca (Tinca tinca) - 20 cm;
Carpa (Cyprinus carpio) - 30 cm;
Persico reale (Perca fluviatilis) - 18 cm.
3. 
In tutte le acque, ad esclusione delle zone e4) il pescatore dilettante non può catturare, per ogni giornata di pesca, più di un luccio e di cinque capi complessivi tra Salmonidi e temoli, di cui non più di tre temoli e non più di cinque chilogrammi delle altre specie, salvo che nelle gare di pesca nelle zone e2) classificate al comma 3 dell'articolo 12 e come previsto dal comma 11 dell'articolo 15 della presente legge e nel caso di cattura di un esemplare il cui peso, sommato al precedente pescato, superi il limite massimo.
4. 
I limiti di cui al comma precedente non si applicano alle acque in cui si esercita l'allevamento, la stabulazione ed il commercio di ittiofauna.
5. 
In tutte le zone a) e b) di cui al comma 3 del precedente articolo 12, nelle corrispondenti zone ittiche entro quelle particolari e1), e2), e3), e5) dello stesso comma, è vietato l'esercizio della pesca per ogni specie ittica dalla prima domenica di ottobre ad un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio. Nelle zone umide naturali ed artificiali ad acque stagnanti, classificate in a) ai sensi del comma 4 del precedente articolo 12, è vietato l'esercizio della pesca per ogni specie ittica dal primo ottobre al 31 maggio.
6. 
La pesca sportiva è consentita a partire da un'ora prima dell'alba fino ad un'ora dopo il tramonto.
7. 
La pesca professionale, gli attrezzi da posta, ferma restando la possibilità di permanenza durante il tempo notturno, possono essere collocati entro due ore prima del tramonto e prelevati entro due ore dopo l'alba.
8. 
Ai soli fini della cattura dell'anguilla e di tutte le specie ittiche alloctone, ad esclusione delle zone di cui al precedente comma 5, la pesca è consentita durante le ore notturne con gli attrezzi e le modalità seguenti:
a) 
all'uso di due sole canne da pesca con o senza mulinello;
b) 
divieto dell'uso di fonti luminose quando esso fosse usato all'esercizio della pesca;
c) 
divieto di detenere altre specie ittiche con esclusione di quelle utilizzate come esche.
9. 
Per tutte le specie alloctone non sono previsti limiti del numero di esemplari catturati e delle loro dimensioni.
10. 
Durante l'esercizio della pesca i pesci appartenenti alle specie della fauna ittica alloctona devono essere soppressi ed è quindi assolutamente è vietata la loro reimmissione.
11. 
Durante l'esercizio della pesca dilettantistica è vietato detenere pesci catturati in altre zone. È inoltre vietato il trasporto di pesci vivi dal luogo di pesca.
Art. 37 
(Attrezzi consentiti per la pesca professionale)
1. 
Nelle acque principali, al pescatore munito di licenza di tipo A), è consentito l'uso personale degli attrezzi da pesca nei luoghi e nei periodi indicati dalla precedente legge sulla Pesca.
2. 
Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione, su parere del Comitato Scientifico Regionale (di cui all'articolo 4 della presente legge), dovrà predisporre uno specifico allegato inerente gli aspetti tecnici di cui al precedente comma.
3. 
Gli attrezzi non devono occupare più della metà della larghezza della zona umida nella quale la pesca viene esercitata.
4. 
È vietato usare le reti a strascico, nonchè consentire il loro trascinamento per mezzo della corrente.
5. 
La misura delle maglie delle reti si prende ad attrezzo bagnato, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi.
6. 
La Provincia può, sentito il parere del Comitato Scientifico Regionale, in caso di necessità, ordinare modificazioni all'elenco degli attrezzi consentiti nelle acque principali di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo.
Art. 38 
(Attrezzi consentiti per la pesca sportiva)
1. 
Nelle acque principali e secondarie, ad ogni pescatore, munito di licenza di tipo B), è consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi:
a) 
un massimo di due canne, con o senza mulinello, con lenza armata da non più di cinque ami;
b) 
una bilancia con lato massimo della rete di 1,5 m, montata su un palo di manovra non superiore a 5 m di lunghezza; il lato della maglia non deve essere inferiore a 15 mm. L'uso di tale attrezzo è vietato dal primo aprile al 15 luglio e dal 15 settembre al 30 novembre;
c) 
una tirlindana armata con un massimo di cinque ami limitatamente ai laghi classificati tra le acque principali.
2. 
Nelle zone a) e b) e nelle equivalenti zone ittiche relative alle zone e) classificate al comma 3 dell'articolo 12 della presente legge, è consentito l'uso personale di una sola canna, con o senza mulinello, con lenza armata di un solo amo, semplice o multiplo o con un massimo di tre mosche artificiali.
3. 
La pesca radente il fondo, se esercitata con l'armatura di più di un solo amo, è consentita unicamente nelle zone c) classificate al comma 3 dell'articolo 12 della presente legge.
Art. 39 
(Posto di pesca e distanza degli attrezzi)
1. 
Il posto di pesca spetta al primo occupante.
2. 
Il primo occupante ha diritto che il pescatore sopraggiunto, salvo reciproco accordo, rispetti le seguenti distanze:
a) 
nel caso in cui due o più pescatori esercitino la pesca con la canna e/o con la bilancia, la distanza tra loro deve essere superiore a 10 metri;
b) 
nel caso in cui due o più pescatori esercitino la pesca con le reti, ad eccezione della bilancia, la distanza tra gli attrezzi deve essere superiore al doppio dello sviluppo del più grande di essi;
c) 
nel caso in cui due o più pescatori esercitino la pesca chi con la canna, chi con la bilancia o con la rete, la distanza tra loro deve essere superiore a 30 metri.
Art. 40 
(Modalità di pesca vietate)
1. 
È vietato l'uso a strappo degli attrezzi con amo o ancoretta. Si intende l'uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non sia l'apparato boccale.
2. 
Non è consentito l'uso contemporaneo di attrezzi professionali (di cui all'articolo 37 della presente legge) fatta eccezione per la canna con o senza mulinello e la lenza da fondo o affondante.
3. 
Per l'esercizio della pesca nelle zone a) e b) e nelle equivalenti zone ittiche relative alle zone e) classificate secondo il comma 3 dell'articolo 12 della presente legge, è vietato:
a) 
la pesca di cui al comma 8 dell'articolo. 36 della presente legge;
b) 
usare larve di mosca carnaria, pesce vivo e morto ed ogni tipo di pasturazione;
c) 
tenere i materiali di cui alla lettera precedente in prossimità del luogo di pesca.
4. 
È vietata la pesca da natanti nelle zone umide artificiali e naturali ad acque correnti. In quelle stagnanti la pesca è vietata durante la navigazione; fino all'arresto gli attrezzi dovranno essere completamente smontati. Tali limitazioni non si applicano alla pesca di mestiere o con la tirlindana.
5. 
È vietato usare attrezzi da pesca ad una distanza inferiore a 10 metri dai passaggi artificiali per l'ittiofauna.
6. 
L'uso del guadino è consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero dei pesci.
7. 
È vietata la pesca esercitata con le mani, con qualsiasi fonte luminosa, con materiali esplodenti ed attraverso aperture praticate nel ghiaccio.
8. 
È vietato gettare o infondere nelle acque sostanze atte ad intorbidire, stordire od uccidere gli organismi acquatici. È vietato detenere tali sostanze in prossimità delle rive delle zone umide per una fascia di 200 metri.
9. 
È vietata l'elettropesca, ad eccezione dei casi e delle situazioni previste dalla presente legge.
10. 
È vietata la pesca subacquea.
11. 
È vietato abbandonare esche, pesci o rifiuti lungo le rive delle zone umide o nelle loro adiacenze.
12. 
È vietato pescare manovrando paratie, prosciugando le zone umide, deviando l'acqua o ingombrandole con opere stabili o provvisorie, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili, ..... o smovendo i fondali, ovvero impiegando altri sistemi di pesca non previsti dalla presente legge.
13. 
È vietato pescare durante le asciutte complete o parziali, salvo che per il recupero della fauna ittica per la reimmissione in altre zone umide come previsto dalla Presente legge.
14. 
È vietato collocare reti e attrezzi fissi o mobili di pesca attraverso i corpi idrici occupando più di un terzo della loro larghezza.
Art. 41 
(Pesca nelle zone umide confinanti con altre Regioni)
1. 
Nelle zone umide confinanti con altre regioni, è possibile adeguare con provvedimento della Giunta Provinciale, le modalità di pesca secondo quanto previsto al comma 7 dell'articolo 12 della presente legge.
Titolo VII. 
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 42 
(Vigilanza sull'esercizio della pesca)
1. 
La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla pesca e l'accertamento delle infrazioni relative è affidata agli agenti di vigilanza dipendenti delle Province, nonchè agli ufficiali, sottufficiali e guardie del corpo forestale, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria.
2. 
La vigilanza è altresì affidata alle guardie nominate dalle associazioni alieutiche di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 della presente legge, alle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) ed alle Guardie Ittiche Volontarie (GIV); queste ultime possono essere nominate dalla Province e dai Comitati di Bacino di cui al comma 2 dell'articolo 7 della presente legge, purchè esse abbiano seguito i corsi di cui al successivo articolo 44 e ad esse sia conferita la qualifica di "guardia particolare giurata" ai sensi delle norme sulle leggi di pubblica sicurezza.
3. 
L'attività della vigilanza è coordinata dalla Provincia.
Art. 43 
(Poteri e compiti degli agenti)
1. 
Per l'esercizio della vigilanza gli agenti di cui al precedente articolo, possono chiedere l'esibizione dei documenti di cui al comma 4 dell'articolo 33 della presente legge e del pescato a qualsiasi persona trovata in esercizio di pesca, anche qualora detenga solamente fauna ittica autoctona nei pressi dei corsi d'acqua.
2. 
Le guardie, di cui al comma 2 del precedente articolo, che accertino violazioni delle leggi della pesca, redigono verbali di contestazione immediata, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore e lo trasmettono all'Ente o Associazione da cui dipendono ed alla Provincia.
3. 
I pesci catturati e detenuti in violazione alle norme della presente legge, devono essere sequestrati e se ancora vivi e se appartenenti alla fauna ittica autoctona, reimmessi nella zona umida, dandone atto nel verbale di sequestro seguendo le procedure previste dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981 e dalla legge regionale n. 45 del 27 aprile 1985 e successive modificazioni.
Art. 44 
(Corsi di preparazione per agenti di vigilanza)
1. 
Il riconoscimento della qualità di Guardia Ittica Volontaria (GIV) è subordinata alla frequenza ed al conseguimento di un attestato di idoneità, di corsi di qualificazione e aggiornamento organizzati dalle Province, oppure promossi, previa autorizzazione delle Province medesime, dai Comitati di Bacino e/o dalle Associazioni alieutiche riconosciute ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della presente legge.
2. 
Le materie oggetto dei corsi riguardano particolarmente la tutela dell'ambiente in generale, l'idrobiologia, la fauna acquatica con particolare riferimento a quella ittica e la legislazione su tali materie e sulla pesca.
3. 
Le Guardia Ittiche Volontarie (GIV) che, alla data dell'entrata in vigore della presente Legge, sono già state nominate dalle associazioni alieutiche o dalle Province, possono continuare la loro attività in deroga alla frequenza dei corsi di cui ai comma precedenti.
Art. 45 
(Applicazione delle sanzioni)
1. 
Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, salve le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:
a) 
£. 500.000 e la sospensione della licenza per 4 mesi per le violazioni alle disposizioni del comma 5 dell'art. 13, riguardante le zone di protezione d);
b) 
£. 10.000 per chiunque, senza autorizzazione, eserciti l'attività di pesca sportiva, nelle zone "e1" (art. 14), "e2" (art. 15), "e4" (art. 17), "e5" (art. 18 e 19);
c) 
£. 100.000 per chiunque, senza autorizzazione, eserciti l'attività di pesca sportiva nelle zone a regolamento particolare "e3" (art. 16), oltre a £ 50.000 per ogni esemplare di luccio o Salmonide o temolo detenuto e/o per ogni chilogrammo di pesci appartenenti alle altre specie;
d) 
£. 3.000.000 e l'eventuale sospensione della concessione per un minimo di sei mesi per le violazioni alle disposizioni di cui:
1) 
all'art. 14 da parte dei soggetti concessionari delle zone turistiche di pesca e1);
2) 
all'art. 15 da parte dei soggetti concessionari delle zone per le gare di pesca e2);
3) 
all'art. 16 da parte dei soggetti concessionari delle zone a regolamento particolare e3), all'art. 17 da parte dei soggetti gestori delle zone per la pesca a pagamento e/o riservata e4); agli art. 18 e 19 da parte dei soggetti concessionari di diritti esclusivi e degli sui civici di pesca e5).
e) 
chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al Titolo III (interventi in alveo) della presente legge è soggetto, oltre al pagamento del danno calcolato (con i metodi e nei casi indicati negli allegati uno, due e tre, alle sanzioni di:
1) 
£. 5.000.000 per le violazioni di cui ai comma 1 dell'art. 21 e 3 dell'art. 23 (comunicazione alla Provincia per lavori e/o prosciugamenti in alveo);
2) 
£. 2.000.000 per le violazioni di cui al comma 2 dell'art. 21 e 3 dell'art. 23 (comunicazione alla Provincia per lavori urgenti e/o prosciugamenti in alveo);
3) 
£. 2.000.000 per le violazioni di cui al comma 3 dell'art. 21 (ripopolamenti in seguito agli interventi in alveo);
4) 
£. 6.000.000 per le violazioni di cui ai comma 4 dell'art. 21, 8 dell'art. 22, 1 e 2 dell'art. 23 (attività in alveo nei periodi riproduttivi dei pesci e intorbidamento delle acque);
5) 
£. 10.000.000 per le violazioni di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 22 (passaggi artificiali per l'ittiofauna relativi alle opere che interrompono la continuità longitudinale dei corsi d'acqua);
6) 
£. 3.000.000 per ciascun anno per tutto il periodo, a partire dalla data di entrata in vigore della presente Legge, durante il quale non si sono rispettati gli obblighi ittiogenici (comma 3 e 4 dell'art. 22), oltre al pagamento dell'ammontare totale degli stessi;
7) 
£. 1.000.000 per le violazioni di cui al comma 5 dell'art. 22 (comunicazione alla Provincia delle azioni di ripopolamento nelle zone e) nell'ambito degli obblighi ittiogenici);
8) 
8) £. 300.000 per le violazioni alle disposizioni del comma 6 dell'art. 22 (divieto di pesca nei pressi dei passaggi artificiali);
9) 
9) £. 10.000.000 per le violazioni di cui all'art. 24 (derivazioni e ritenzioni d'acqua).
f) 
chiunque violi le disposizioni di cui al Titolo IV (attività aventi oggetto la fauna ittica) della presente legge, è soggetto alle sanzioni di:
1) 
£. 200.000 per le violazioni di cui al comma 6 dell'art. 25 (indicazioni sul tesserino da parte del pescatore);
2) 
£. 100.000 per le violazioni di cui al comma 2 dell'art. 26 (soppressione di pesci appartenenti a specie esotiche);
3) 
£. 3.000.000 per le violazioni dei comma 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 26 (modalità dei ripopolamenti);
4) 
£. 3.000.000 per le violazioni dell'art. 27 (attività di recupero e tutela dell'ittiofauna);
5) 
£. 3.000.000 per le violazioni dell'art. 28 (autorizzazioni alla cattura di pesci);
6) 
£. 5.000.000 per le violazioni di cui all'art. 29 (importazione ed introduzione di specie alloctone);
7) 
£. 5.000.000 per chiunque riproduca e/o allevi pesci non appartenenti all'elenco delle specie di cui all'allegato quattro, destinati alle immissioni in qualunque zona di cui al comma 3 dell'art. 12;
8) 
£. 1.000.000 per le violazioni degli art. 30 e 31 (acquacoltura e piscicoltura agricola).
g) 
chiunque violi le disposizioni di cui al Titolo V (esercizio della pesca: autorizzazioni) della presente legge, è soggetto alle sanzioni di:
1) 
£. 4.000.000 per l'esercizio della pesca professionale senza la licenza di tipo A;
2) 
£. 200.000 per l'esercizio della pesca sportiva senza la licenza di tipo B;
3) 
£. 100.000 per l'esercizio della pesca sportiva senza la licenza di tipo C;
4) 
£. 10.000 per chiunque, essendo titolare di valida licenza e relativi versamenti, non sia in grado di esibirli al momento della richiesta da parte del personale di vigilanza di cui all'art. 43 e nel caso in cui il trasgressore esibisca i documenti alla Provincia territorialmente competente entro 30 giorni. In caso contrario viene aggiunta la sanzione prevista per l'esercizio della pesca senza licenza;
5) 
£. 50.000 per chiunque, durante l'esercizio della pesca ed essendo titolare di licenza, non ha effettuato i relativi versamenti entro tre mesi dalla loro scadenza; oltre tale periodo viene aggiunta la sanzione prevista per l'esercizio della pesca senza licenza;
6) 
£. 30.000 per le violazioni di cui all'art. 39 (posto di pesca e distanza degli attrezzi.
h) 
chiunque violi le disposizioni di cui al Titolo VI (esercizio della pesca, tempi e quantità, attrezzi e modalità) della presente Legge, è soggetto alle sanzioni di:
1) 
£. 50.000 per ogni pesce in violazione di cui al comma 1 dell'art. 36 (periodi di pesca);
2) 
£. 50.000 per ogni pesce fuori misura in violazione del comma 2 dell'art. 36;
3) 
£. 50.000 per ogni pesce catturato oltre i limiti indicati dal comma 3 dell'art. 36 (numero di capi di luccio, di temoli e di Salmonidi);
4) 
£. 50.000 per ogni chilogrammo oltre il limite massimo indicato dal comma 3 dell'art. 36;
5) 
£. 50.000 in violazione del comma 5 dell'art. 36 (periodo vietato nelle zone a Salmonidi) oltre a £ 50.000 per ogni pesce catturato;
6) 
£. 50.000 in violazione del comma 6 dell'art. 36 (fascia oraria per l'esercizio della pesca sportiva);
7) 
£. 500.000 in violazione del comma 7 dell'art. 36 (fascia oraria per l'esercizio della pesca professionale);
8) 
£. 100.000 in violazione della lettera a) del comma 8 dell'art. 36 (attrezzi per la pesca notturna);
9) 
£. 500.000 in violazione della lettera b) del comma 8 dell'art. 36 (uso di fonti luminose);
10) 
£. 300.000 in violazione della lettera c) dei comma 8 (detenzione di pesci di specie ittiche diverse dall'anguilla ed esotiche durante l'esercizio della pesca nottutrna), 11 (reimmissione di pesci di specie alloctone) e 12 (detenzione di pesci catturati in altre zone) dell'art. 36;
11) 
£. 5.000.000 per chiunque in possesso di licenza di tipo A) peschi in acque non destinate alla pesca professionale, ovvero utilizzi la rete a strascico o mezzi non consentiti o con modalità diverse da quelle previste dagli art. 37, 38 e 39 della presente legge. In caso di recidivo si procede alla sospensione della licenza fino ad un massimo di 12 mesi. Ogni ulteriore recidiva, oltre alla sanzione. comporta la sospensione della licenza fino a 36 mesi;
12) 
£. 100.000 in violazione dell'art. 35 (attrezzi consentiti per la pesca sportiva) oltre a £. 50.000 per ogni esemplare di luccio o Salmonide o temolo catturato con attrezzi non previsti dal suddetto articolo e/o per ogni chilogrammo di pesci appartenenti alle altre specie;
13) 
£. 50.000 per le violazioni di cui al comma 1 dell'art. 40, oltre a £ 50.000 per ogni esemplare di luccio o Salmonide o temolo catturato con l'uso a strappo degli attrezzi e/o per ogni chilogrammo di pesci appartenenti alle altre specie;
14) 
£. 1.000.000 per le violazioni di cui al comma 2 dell'art. 40 (uso contemporaneo di attrezzi professionali);
15) 
£. 100.000 per le violazioni di cui ai comma 3, 4, 5, 6, 7 e 14 dell'art. 40 (uso e detenzione di esche, attrezzi, imbarcazioni, ..... con modalità e tecniche vietate) oltre a £. 50.000 per ogni esemplare di luccio o Salmonide o temolo catturato e/o per ogni chilogrammo di pesci appartenenti alle altre specie;
16) 
£. 1.000.000 per le violazioni di cui ai comma 8, 9, 10, 12 e 13 dell'art. 40 (modalità e tecniche di pesca caratterizzate da alto impatto sull'ambiente), oltre a £ 50.000 per ogni esemplare di luccio o Salmonide o temolo catturato e/o per ogni chilogrammo di pesci appartenenti alle altre specie;
17) 
£. 100.000 per le violazioni di cui al comma 11 dell'art. 40 (abbandono di esche, rifiuti e pesci).
i) 
£. 50.000 - £ 5.000.000 per le violazioni alle disposizioni della presente Legge non espressamente richiamate dal presente articolo, nonchè ogni altra prescrizione disposta in attuazione della presente legge dalle Amministrazioni competenti.
2. 
Le sanzioni possono essere sommate nei casi fossero denunciate e verificate più di una violazione.
3. 
L'applicazione delle sanzioni viene attuata secondo le disposizioni di cui alla legge 689 del 14 novembre 1981.
4. 
I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni vengono introitati dalla Regione e sono integralmente devoluti alle Province a titolo di finanziamento per interventi relativi alla gestione della fauna ittica autoctona (versati su apposito conto corrente intestato alla Provincia in cui è avvenuta l'infrazione).
Art. 46 
(Risarcimento del danno ambientale)
1. 
Chiunque arrechi danno al patrimonio ittico mediante inquinamento dei corpi idrici o per altre cause, comprese le inosservanze delle norme di cui al Titolo III della presente legge, fatte salve le sanzioni amministrative, è tenuto al risarcimento del danno provocato ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della presente legge.
2. 
La somma di cui al precedente comma deve essere impiegata per il ripopolamento della zona umida oggetto dell'impatto e per interventi di ripristino e riqualificazione ambientale.
Titolo VIII. 
TASSE E CONTRIBUTI
Art. 47 
(Tasse di concessione regionale e ripartizione dei proventi)
1. 
I proventi derivanti dalle tasse e soprattasse sulle concessioni regionali in materia di pesca sono ripartiti annualmente dalla Giunta regionale nella misura del 70% alle Province, in proporzione al numero di licenze in atto in ciascuna di esse, per lo svolgimento delle attività di gestione della fauna ittica, della pesca sportiva e di vigilanza nei termini previsti dalla presente legge.
2. 
Le somme introitate dalle Province non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli sopra indicati.
3. 
La Provincia, entro il 30 giugno di ciascun anno, è tenuta a presentare alla Regione una relazione illustrativa e la documentazione delle spese effettuate con i fondi assegnati.
4. 
Il restante 30% viene trattenuto dalla regione per compiti d'istituto di cui alla presente legge.
Art. 48 
(Contributi per i progetti finalizzati alla tutela e gestione dell'ittiofauna autoctona e degli ambienti acquatici)
1. 
La Regione prevede la concessione alle Province di contributi per favorire programmi di interventi di tutela, valorizzazione e gestione della fauna ittica autoctona previsti dai piani ittici provinciali di cui all'articolo 9 della presente legge.
2. 
La Regione prevede la concessione alle Comunità Montane di contributi per favorire programmi di interventi di ripristino dell'ambiente, di tutela della biodiversità ed inerenti allo sviluppo dell'occupazione nel settore del recupero e tutela degli ecosistemi acquatici.
3. 
I programmi di cui ai precedenti comma 1 e 2 devono descrivere, a livello progettuale, gli interventi ed il loro costo complessivo, e devono essere trasmessi alla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno. Per gli anni successivi le Province e le Comunità montane devono allegare ai programmi dettagliati rapporti (tecnici ed economici) relativi agli interventi effettuati.
4. 
Per ciascuna iniziativa la Giunta regionale, sentito il Comitato Scientifico Regionale, accerta: la coerenza rispetto ai Piani Ittici Regionale e Provinciale, l'idoneità tecnica e la congruità della spesa. Quindi, entro il 30 giugno di ogni anno approva i progetti e ripartisce i fondi disponibili.
Titolo IX. 
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 49 
(Norme finanziarie)
1. 
I proventi delle tasse e soprattasse di concessione regionale in materia di spesa affluiscono agli appositi capitoli che saranno istituiti nello stato di previsione dell'entrata con la denominazione "proventi dalle tasse e soprattasse di concessione regionale in materia di pesca e di tutela della fauna ittica" e, per gli anni successivi, ai capitoli corrispondenti.
2. 
I proventi derivanti dalle applicazioni delle sanzioni amministrative in materia di pesca affluiscono agli appositi capitoli che saranno istituiti nello stato di previsione dell'entrata con la denominazione "proventi connessi alle sanzioni amministrative per la violazione in materia di pesca e di tutela della fauna ittica" e, per gli anni successivi, ai capitoli corrispondenti.
3. 
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sono istituiti nel bilancio di previsione annuale i seguenti capitoli:
a) 
spese per la divulgazione della normativa inerente la disciplina della pesca e promozione, e divulgazione della conoscenza dell'idrobiologia e dell'ittiofauna;
b) 
spese per la realizzazione di studi, di ricerche e di sperimentazione nelle materie dell'idrobiologia e dell'ittiofauna;
c) 
contributi alle Province per interventi per il recupero e gestione degli ecosistemi acquatici e della fauna ittica autoctona, per l'attività di vigilanza nonchè per ogni attività riguardante la disciplina della pesca come previsto agli art. 1 e 47 della presente legge.
4. 
Gli stanziamenti dei capitoli di spesa di cui al precedente comma saranno stabiliti, con leggi di approvazione dei relativi bilanci, per ciascun anno finanziario, in misura complessivamente non superiore all'ammontare dei proventi di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo.
Art. 50 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Le licenze di pesca rilasciate dalle Province anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza.
2. 
I Comitati Consultivi Regionale e Provinciali anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, si intendono confermati sino alla costituzione dei nuovi organismi.
3. 
Le caratteristiche delle reti e degli attrezzi devono essere adeguate a quelle prescritte dalla presente Legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.
4. 
Sino a quando non si sarà provveduto al completamento della classificazione delle acque come indicato dal comma 3 dell'articolo 12 della presente legge, rimane in vigore (almeno per le zone non direttamente indicate negli allegati) la classificazione disposta con deliberazione della Giunta regionale e successive modificazioni in conformità dell' articolo 6 della legge regionale 7 del 18 febbraio 1981.
Art. 51 
(Abrogazioni di legge)
1. 
È abrogata la legge regionale 7 del 18 febbraio 1981, nonchè ogni altra disposizione in materia di pesca in contrasto con la presente legge.