Proposta di legge regionale n. 479 presentata il 15 ottobre 2007
Sostegno alle organizzazioni di commercio equo e solidale.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, in coerenza con i principi e i dettati internazionali e costituzionali, riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale quale forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con produttori di paesi impoveriti che valorizzano produzioni, tradizioni e culture autoctone, in particolare dirette a valorizzare attività produttive volte a consentire l'accesso al mercato a produttori marginali, a perseguire un modello produttivo fondato sulla cooperazione e attento e salvaguardare i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
2. 
La Regione Piemonte riconosce al commercio equo e solidale una funzione rilevante nel sostegno alla crescita economica e sociale dei paesi in via di sviluppo, nella pratica di un modello di economia partecipata, attenta alla conservazione dell'ecosistema, socialmente sostenibile e rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutti i soggetti che sono parte dello scambio economico, e nella promozione dell'incontro fra culture diverse.
3. 
La Regione Piemonte per concorrere alla promozione e alla diffusione della cultura del commercio equo e solidale riconosce e sostiene le organizzazioni di commercio equo e favorisce la partecipazione della società ai progetti e agli interventi previsti dalla presente legge.
Art. 2 
(Il commercio equo e solidale)
1. 
Il commercio equo e solidale è un'attività di cooperazione economica e sociale svolta con produttori di beni e/o servizi di aree economicamente svantaggiate dei paesi in via di sviluppo organizzati in forma collettiva allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato, quando l'attività sia realizzata mediante accordi di lunga durata che prevedano i seguenti requisiti:
a) 
il pagamento di un prezzo equo;
b) 
misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto e/o del servizio realizzati dal produttore o dei suoi processi produttivi, nonché a favore dello sviluppo della comunità locale cui il produttore appartiene;
c) 
il progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione;
d) 
la trasparenza della filiera, anche nei confronti dei terzi;
e) 
l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre una esistenza libera e dignitosa, e di rispettarne i diritti sindacali.
2. 
La proposta contrattuale del committente deve essere accompagnata dall'offerta del pagamento di una parte rilevante del prezzo al momento dell'ordine oppure da altri strumenti finanziari adeguati a sostegno dei produttori.
3. 
Nel caso in cui il produttore rinunci a tale offerta l'accordo di cui al comma 2 deve darne espressamente atto, indicando i motivi della rinuncia.
Art. 3 
(Il prezzo equo)
1. 
Il prezzo pagato ai produttori è equo quando è definito dalle parti all'esito di un processo fondato sul dialogo, sulla trasparenza e sulla responsabilità reciproca, in cui il prezzo è proposto dal produttore ed eventualmente modificato insieme dalle parti in seguito alla valutazione congiunta della sua adeguatezza a sostenere l'impresa del produttore e degli effetti che tale misura produce sulla filiera produttiva e distributiva fino al consumatore.
2. 
In relazione all'entità di prodotti venduti il prezzo deve essere idoneo a generare per l'impresa del produttore un reddito da destinare agli investimenti e a consentirle di remunerare i lavoratori in misura adeguata a condurre una esistenza libera e dignitosa e di coprire gli altri costi inerenti gli obblighi espressamente assunti dalle parti nel contratto.
Art. 4 
(Individuazione dei soggetti del commercio equo e solidale)
1. 
Al fine di individuare i soggetti del commercio equo e solidale che possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge, viene istituito, presso la struttura regionale competente, l'Elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale.
2. 
Sono iscritti nell'Elenco regionale i seguenti soggetti, che operano in forma stabile nel territorio regionale, organizzati in forma collettiva e democratica e senza scopo di lucro:
a) 
gli enti che gestiscono un registro della filiera integrale del commercio equo e solidale o riconoscono le organizzazioni del commercio equo e solidale e rilasciano l'accreditamento agli altri enti che svolgono attività di commercio equo e solidale;
b) 
le organizzazioni del commercio equo e solidale che hanno ottenuto da parte degli enti di cui alla lettera a) l'iscrizione in un registro della filiera integrale o il riconoscimento;
c) 
gli enti che svolgono attività di commercio equo e solidale e che hanno ricevuto da parte degli enti di cui alla lettera a) l'accreditamento;
d) 
gli enti che certificano i prodotti del commercio equo e solidale, attraverso l'attribuzione di un marchio di garanzia, affiliati alla Fairtrade Labelling Organization International (F.L.O.).
3. 
I requisiti per essere iscritti nell'Elenco regionale e le modalità di iscrizione e funzionamento dello stesso, verranno stabiliti con provvedimento della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b).
Art. 5 
(Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale)
1. 
Sono prodotti del commercio equo e solidale:
a) 
quelli che sono realizzati e/o distribuiti, all'ingrosso o al dettaglio, da organizzazioni del commercio equo e solidale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b);
b) 
quelli che sono garantiti dalla certificazione di prodotto, attraverso l'attribuzione del marchio rilasciata dalla F.L.O., attraverso i suoi affiliati nazionali ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d).
Art. 6 
(Le azioni di sostegno)
1. 
L'ordinamento regionale, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, favorisce e promuove la distribuzione dei prodotti del commercio equo e solidale e sostiene le organizzazioni del commercio equo e solidale e gli altri enti che svolgono tale attività mediante azioni volte a promuoverne, coordinarne e finanziarne i progetti.
Art. 7 
(Riconoscimento)
1. 
Legittimati a fruire delle azioni di sostegno di cui alla presente legge sono le organizzazioni iscritte nell'Elenco di cui all'articolo 4.
Art. 8 
(Tipologie di intervento)
1. 
La Regione Piemonte, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e nell'ambito delle proprie competenze, promuove, sostiene e coordina le seguenti azioni e progetti di promozione del commercio equo e solidale:
a) 
iniziative culturali e azioni di sensibilizzazione;
b) 
iniziative di formazione, anche a livello scolastico;
c) 
iniziative nel campo della cooperazione;
d) 
investimenti in infrastrutture per le botteghe e le organizzazioni iscritte all'Elenco di cui all'articolo 4;
e) 
fondi di garanzia per linee di credito promossi da banche o soggetti autorizzati che perseguano una finanza etica o di solidarietà a favore di progetti promossi da botteghe del mondo;
f) 
fino al quindici per cento dei maggiori costi conseguenti all'inserimento nei bandi della priorità di prodotti di commercio equo e solidale nelle mense scolastiche, nella ristorazione collettiva pubblica, nei centri automatici di distribuzione e bar interni;
g) 
attività di consulenza legale e valorizzazione sul mercato dei prodotti del commercio equo e solidale;
h) 
fiere periodiche del commercio equo e solidale;
i) 
fino al cinquanta per cento dei costi sostenuti da istituti scolastici per interventi sul commercio equo e solidale, rivolti ai propri allievi, studenti e corpo docente e realizzati da soggetti iscritti all'Elenco;
j) 
fino al cinquanta per cento degli oneri sociali relativi al personale (dipendenti, soci lavoratori o altre forme di lavoro previste dalle vigenti leggi) per un massimo di 1.500 euro all'anno e per un periodo non superiore a cinque anni per addetto.
2. 
La Regione organizza e promuove, insieme ai soggetti iscritti all'Elenco di cui all'articolo 4, l'annuale "Giornata regionale del commercio equo e solidale", quale momento di incontro tra la comunità piemontese e la realtà del commercio equo e solidale.
Art. 9 
(Modalità di vendita)
1. 
Ai soggetti iscritti all'Elenco di cui all'articolo 4 è consentita la vendita dei beni commercializzati da posto non fisso in occasione di manifestazioni, fiere ed altre iniziative promozionali, anche in deroga alle disposizioni sul commercio su aree pubbliche.
2. 
Le botteghe del mondo rientrano tra le tipologie di attività previste all' articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e pertanto non sono soggette a vincoli di orari o giorni di chiusura.
Art. 10 
(Provvedimento attuativo)
1. 
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, con provvedimento attuativo, individua:
a) 
i requisiti che devono possedere gli enti che rilasciano il riconoscimento di organizzazione del commercio equo e solidale ovvero l'accreditamento degli altri enti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a);
b) 
i requisiti che devono possedere gli enti che rilasciano la certificazione di prodotto del commercio equo e solidale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d);
c) 
i requisiti che devono possedere gli enti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c) per ottenere l'iscrizione nell'Elenco regionale;
d) 
le modalità di iscrizione e di funzionamento dello stesso Elenco di cui all'articolo 4, comma 3;
e) 
gli accantonamenti, i criteri, le priorità e le modalità delle iniziative che potranno essere finanziate.
2. 
Il dirigente della struttura competente approva l'Elenco regionale ai sensi dell'articolo 4 e le iniziative di cui all'articolo 8.
3. 
Il provvedimento attuativo potrà essere aggiornato, integrato e modificato sulla base dei risultati conseguiti in ogni ambito di intervento.
Art. 11 
(Norma finanziaria)
1. 
Per il biennio 2008-2009 allo stanziamento annuo pari a 300 mila euro, in termini di competenza, di cui 250.000,00 euro per la spesa corrente iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 17041 (Commercio e artigianato Promozione e credito al commercio Tit. I spese correnti) e 50.000,00 euro per la spesa in conto capitale iscritta nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 17042 (Commercio e artigianato Promozione e credito al commercio Tit. II spesa in conto capitale) del bilancio pluriennale 2007-2009 si provvede con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).