Proposta di legge regionale n. 477 presentata il 24 agosto 2007
Proposta di legge di iniziativa popolare 'Istituzione di centri antiviolenza con case segrete '.

Art. 1 
(Principi)
1. 
La Regione Piemonte, coerentemente coi principi della Costituzione e delle Leggi vigenti, delle risoluzioni dell'ONU, della risoluzione dell'OMS, e delle risoluzioni e programmi dell'Unione Europea riconosce che ogni tipo e grado di violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne costituisce una negazione del diritto all'inviolabilità alla libertà e alla dignità della persona.
Art. 2 
(Finalità)
1. 
La Regione, al fine di garantire adeguato soccorso, sostegno e solidarietà alle donne vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali intra ed extrafamiliari, promuove l'istituzione e il funzionamento sul proprio territorio, di Centri antiviolenza con Case segrete, d'ora in poi denominati Centri, in grado di assicurare alle donne in difficoltà oltre all'accoglienza percorsi di autonomia e di superamento del disagio.
2. 
A tal fine eroga finanziamenti per la costituzione e la gestione dei Centri. I contributi sono erogati in favore delle Province che provvedono ad assegnarli ai Comuni, in forma singola o associata, sedi dei suddetti Centri.
Art. 3 
(Istituzione dei Centri)
1. 
Sono istituiti, in ogni provincia, uno o più Centri quali luoghi fisici di accoglienza e di residenza delle donne, così come definiti all'art. 2, comma 1, della presente Legge.
2. 
I Comuni, in forma singola o associata, sulla base di un piano definito dalla Provincia, decidono dove sia possibile la localizzazione del centro antiviolenza nel proprio territorio, tenuto conto dei requisiti dell'accessibilità e della segretezza.
3. 
L'istituzione dei Centri è deliberata dai Comuni.
4. 
I Centri devono presentare caratteri di funzionalità e sicurezza, sia per le donne ospitate e i/le loro figli/e sia per chi vi opera.
5. 
Le sedi dei Centri sono di norma di proprietà pubblica, comunale o provinciale o regionale.
Art. 4 
(Finalità dei Centri)
1. 
I Centri:
a) 
offrono, attraverso l'istituzione di luoghi riservati denominati Case Segrete, accoglienza ed ospitalità temporanea a donne sole o con figli/e nel rispetto delle differenze culturali e dell'esperienza di ciascuna, nella consapevolezza del significato e dell'impatto dell'appartenenza a diverse etnie, culture, religioni, classi sociali, orientamenti sessuali e identità di genere;
b) 
garantiscono sostegno pratico e aiuto per problemi psicologici, esistenziali, sanitari, assistenziali;
c) 
garantiscono azioni per il reinserimento sociale e lavorativo;
d) 
sensibilizzano l'opinione pubblica sulle violenze che le donne subiscono all'interno della famiglia e della società; promuovono indagini sulle caratteristiche della violenza alle donne, ai minori e alle minori e ricerche finalizzate all'individuazione delle strategie di prevenzione dei comportamenti violenti;
e) 
promuovono ricerche conoscitive e raccolta di dati statistici al fine di approfondire i contesti in cui la violenza è esercitata e subita;
f) 
predispongono, in base alle modalità stabilite in sede regionale, progetti di formazione permanente e organizzano corsi per coloro che operano nelle strutture e per il personale esterno che, per ragioni di lavoro, è a contatto con situazioni di violenza.
2. 
I Centri, svolgono le attività di cui al comma precedente garantendo:
a) 
la massima discrezione e riservatezza nei confronti delle donne;
b) 
l'accessibilità e la costante pubblicizzazione dei servizi;
c) 
il lavoro di rete con i servizi pubblici e privati del territorio e con le organizzazioni di donne.
Art. 5 
(Gestione dei Centri)
1. 
I Centri sono gestiti attraverso convenzioni tra i Comuni ed una o più organizzazioni di donne che abbiano tra i propri scopi statutari e quale contenuto prioritario della propria attività la lotta alla violenza contro le donne e i minori, la sua prevenzione, la solidarietà alle vittime e che possano dimostrare di disporre di personale adeguatamente formato per i compiti predetti. Nelle convenzioni sono esplicitati gli standard professionali dei servizi, l'organico e la qualificazione professionale del personale che opera nei Centri.
2. 
I Centri si costituiscono in rete, tramite protocolli d'intesa, con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati; con i servizi socio - assistenziali e sanitari; con i servizi di assistenza legale e alloggiativa e per il lavoro e la formazione; con le strutture educative e scolastiche operanti nel territorio e con l'associazionismo e le organizzazioni di volontariato.
3. 
I Centri si dotano del personale necessario al proprio funzionamento in relazione al target cui sono diretti i servizi, salvaguardando gli standard di preparazione professionale richiesti, e di professionalità specifiche anche esterne ai Centri stessi.
4. 
Ai Centri è garantita l'autonomia nella gestione.
5. 
Ogni Centro è retto da un autonomo regolamento interno.
Art. 6 
(Gratuità)
1. 
Gli interventi e la permanenza nei Centri sono di norma gratuiti.
2. 
I Centri possono considerare l'eventuale partecipazione alle spese delle utenti e delle ospiti sulla base di una attenta valutazione da effettuarsi in rapporto alle singole situazioni e alle strategie di uscita dalla violenza.
Art. 7 
(Competenze della Regione)
1. 
La Giunta Regionale, entro 90 giorni dall'emanazione della presente legge, definisce con regolamento:
a) 
i criteri per la concessione dei finanziamenti per la gestione dei Centri;
b) 
le caratteristiche delle strutture destinate all'accoglienza delle donne vittime di violenza;
c) 
le modalità di accesso alla gestione dei Centri e loro funzionamento;
d) 
gli standard di qualità dei servizi da aggiornare periodicamente;
e) 
i criteri per definire il personale necessario all'espletamento dei servizi comprese le professionalità specifiche richieste in rapporto alla tipologia dei centri;
f) 
le linee indicative per la realizzazione di corsi di formazione permanente e di aggiornamento del personale dei centri e di tutti coloro che con essi intervengono;
g) 
i criteri di valutazione interna ed esterna delle attività dei Centri.
2. 
La Regione, inoltre:
a) 
in collaborazione con le sedi universitarie regionali, cura, nell'ambito della formazione permanente del personale, la formazione professionale degli operatori socio-sanitari ai fini di una corretta diagnosi precoce dei problemi psicofisici derivanti dai maltrattamenti;
b) 
istituisce finanzia e sostiene all'interno dei Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri specifici Centri di Soccorso per Violenza Sessuale;
c) 
esercita il controllo di qualità dei Centri, aggiornandone gli standard e i metodi di applicazione in collaborazione con il personale operante nei centri e nei servizi esterni;
d) 
definisce un Sistema Unico di Registrazione dei casi di violenza;
e) 
istituisce l'Osservatorio Regionale sulla Violenza contro le Donne a supporto della programmazione delle politiche di contrasto alla violenza e dell'adeguamento e implementazione dei Centri e dei servizi che si occupano del problema;
f) 
promuove, in collaborazione con le Amministrazioni provinciali e comunali e con i Centri, campagne di sensibilizzazione e di informazione sul problema della violenza contro le donne.
Art. 8 
(Competenze delle Province)
1. 
Le Amministrazioni Provinciali, ai fini della presente legge:
a) 
pianificano la localizzazione dei Centri sulla base del fabbisogno rilevato e ne coordinano l'attività;
b) 
promuovono, di concerto con le amministrazioni locali, costanti e funzionali rapporti, anche tramite protocolli d'intesa, con le strutture pubbliche di cui all'art. 5, comma 2;
c) 
presentano al competente assessorato regionale le richieste di finanziamento dei progetti di istituzione e di gestione dei Centri previa valutazione dei requisiti di qualità e di professionalità;
d) 
riferiscono annualmente all'assessorato regionale competente sull'andamento e sulla funzionalità dei Centri vigilati;
e) 
organizzano la raccolta dei dati provenienti dai singoli Centri e da altri organismi e li trasmettono all'Osservatorio regionale.
Art. 9 
(Competenze dei Comuni)
1. 
I Comuni:
a) 
deliberano l'istituzione dei Centri Antiviolenza;
b) 
garantiscono strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici e privati;
c) 
garantiscono contributi a sostegno della copertura delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali;
d) 
collaborano con la Provincia di riferimento per l'istituzione e/o il consolidamento della rete istituzionale dei servizi da collegare con i Centri.
Art. 10 
(Fondo di garanzia)
1. 
Èistituito presso la Regione Piemonte un Fondo di Garanzia in favore delle donne vittime di violenza prive di sostentamento. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio regolamento attuativo le modalità di funzionamento del Fondo e di erogazione delle prestazioni.
Art. 11 
(Fondo di Solidarietà)
1. 
È istituito presso la Regione Piemonte un Fondo di Solidarietà per coprire integralmente le spese legali sostenute dalle persone vittime di violenza di cui all'art.1 della presente legge a propria tutela, per l'ipotesi in cui non abbiano diritto ad essere ammesse al patrocinio civile e penale a spese dello Stato.
2. 
La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio regolamento attuativo le modalità di funzionamento del Fondo e di erogazione delle prestazioni.
3. 
La Regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipula apposite onvenzioni con gli Ordini degli Avvocati del proprio territorio, aventi ad oggetto le prestazioni professionali di cui alla presente legge.
4. 
Gli Ordini degli Avvocati dei Fori piemontesi, d'intesa con la Regione Piemonte, istituiscono, sulla base delle convenzioni di cui al precedente articolo, gli "Elenchi di Solidarietà". In tali elenchi, stilati dagli Ordini professionali saranno inseriti i professionisti che ne facciano richiesta e che abbiano presentato un curriculum attestante particolari esperienze nei procedimenti relativi ai delitti di violenza sessuale, nel ruolo di difesa delle vittime. L'inserimento negli Elenchi di Solidarietà avverrà previo parere positivo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di appartenenza.
5. 
Le somme erogate dal Fondo di Solidarietà saranno corrisposte a titolo di anticipazione nei vari gradi di giudizio alla persona beneficiaria, a seguito di presentazione di fattura emessa dall'avvocato patrocinante, inserito negli Elenchi di Solidarietà, istituiti presso ciascun Ordine e a seguito di liquidazione del Consiglio dell'Ordine al quale il legale è iscritto. La Regione avrà diritto di rivalsa, nel caso in cui risulti, con sentenza passata in giudicato, l'infondatezza dell'accusa.
Art. 12 
(Cumulabilità dei finanziamenti)
1. 
I finanziamenti concessi ai sensi della presente Legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali o regionali o comunitarie, purché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
Art. 13 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è previsto, per il biennio 2007-2008, uno stanziamento annuo di 800.000,00 euro, in termini di competenza, di cui 300.000,00 euro per finanziare la spesa corrente e 500.000,00 euro per finanziare la spesa in conto capitale.
2. 
Per il biennio 2007-2008, agli oneri di cui al comma 1, stanziati nelle unità previsionali di base (UPB) 30011 (Politiche Sociali Persona famiglia personale socio-assistenziale Titolo I Spese correnti) e 30012 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio-assistenziale Titolo II spese in conto capitale) del Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008, si fa fronte con le risorse finanziarie delle unità previsionali di base (UPB) 09011 (Bilanci e Finanze Titolo I spese correnti) e 09012 (Bilanci e Finanze Titolo II spese in conto capitale) del bilancio pluriennale 2006-2008.