Proposta di legge regionale n. 475 presentata il 25 settembre 2007
Tutela Sanitaria nelle attività sportive, nuove norme.
Primo firmatario

CHIEPPA VINCENZO ROBOTTI LUCA

Capo I. 
NORME GENERALI
Art. 1 
(Finalità)
1. 
La presente legge:
a) 
disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche, non agonistiche e di quelle motorie e ricreative;
b) 
promuove e tutela l'educazione di coloro che praticano attività motorie e sportive come strumento di prevenzione, mantenimento e recupero della salute.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) 
attività sportiva agonistica: attività praticata in modo continuativo, sistematico ed esclusivo in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e dal Ministero dell'istruzione per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale. Tale attività deve avere lo scopo di conseguire prestazioni sportive di elevato livello. La qualificazione sportiva agonistica, anche in base ai limiti di età, è stabilita da ogni singola federazione sportiva e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
b) 
attività sportiva non agonistica: attività praticata in forma organizzata dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e dal Ministero dell'istruzione relativamente alle fasi comunali, provinciali e regionali dei giochi della gioventù. Tale attività si differenzia da quella agonistica per l'impegno minore, l'aspetto competitivo non mirato al conseguimento di prestazioni sportive di elevato livello, l'assenza di un vincolo di età per intraprendere l'attività sportiva;
c) 
attività motoria e ricreativa: attività svolta singolarmente o in gruppo per fini esclusivamente igienici, ricreativi e di mantenimento dello stato psico-fisico di salute. Tale attività non rientra nella lettera b) anche se organizzata da enti o associazioni, anche affiliati al C.O.N.I., nonché da altre istituzioni sportive>;
d) 
attività promozionali e ricreative: tutte le manifestazioni e le iniziative sportive, occasionali e non agonistiche, quelle d'invito e primo approccio allo sport nonché le attività organizzate dagli enti e dalle associazioni di tutela e promozione del gioco del biliardo e dei giochi tradizionali, limitatamente ai giochi da tavolo, e dagli organismi che si occupano dell'organizzazione di tornei e manifestazioni inerenti il gioco degli scacchi;
e) 
attività di sport-terapia: svolgimento di un'attività sportiva di natura terapeutica, inserita in un piano riabilitativo specifico, finalizzata alla prevenzione, al recupero e al miglioramento funzionale di patologie croniche o degenerative. La Regione incentiva i progetti rivolti alla diffusione delle attività di sport-terapia con le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio regionale nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. 
Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) non è necessario produrre la certificazione di idoneità all'attività sportiva.
3. 
Gli enti e le associazioni comunicano ai partecipanti alle attività sportive in quale fra le tipologie di cui al comma 1 rientra l'attività dagli stessi svolta.
Art. 3 
(Funzioni della Regione)
1. 
La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) 
programmazione anche a carattere pluriennale;
b) 
indirizzo tecnico, coordinamento e verifica dei risultati;
c) 
nomina della Commissione regionale d'appello per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità specifica alla pratica di attività sportive agonistiche, secondo la composizione e le modalità di funzionamento previste dall'articolo 13;
d) 
promozione dell'aggiornamento professionale del personale delle aziende sanitarie locali in collaborazione con le università, con la Federazione regionale degli Ordini dei medici e con la Federazione medico sportiva italiana;
e) 
istituzione del libretto sanitario dell'atleta;
f) 
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'elenco degli ambulatori di medicina dello sport autorizzati o accreditati, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 4.
2. 
Il Consiglio regionale di sanità e assistenza (CO.RE.SA) esprime parere, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, in merito a specifiche istanze formulate dal Consiglio regionale ovvero dalla Giunta regionale in materia di tutela sanitaria delle attività motorie e sportive.
Art. 4 
(Funzioni delle aziende sanitarie)
1. 
Le aziende sanitarie locali esercitano:
a) 
la vigilanza sugli ambulatori privati che operano nel campo della medicina sportiva;
b) 
la vigilanza sul corretto rilascio e utilizzo delle certificazioni di idoneità allo sport agonistico e non agonistico;
c) 
la vigilanza igienico sanitaria sugli impianti sportivi.
Art. 5 
(Prestazioni sanitarie)
1. 
Per prestazioni di primo livello si intendono:
a) 
l'educazione alla salute, relativa all'esercizio delle attività di cui all'articolo1, comma 1, lettera a);
b) 
l'esame delle condizioni di rischio di ogni attività sportiva o motoria e la valutazione degli effetti prodotti sui praticanti con azioni di orientamento;
c) 
le vaccinazioni antitetaniche per lo svolgimento delle attività sportive previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 292 (Vaccinazione antitetanica obbligatoria).
2. 
Per prestazioni di secondo livello si intendono:
a) 
gli accertamenti iniziali, periodici e di controllo finalizzati al rilascio delle certificazioni di idoneità specifica per coloro che praticano attività sportive agonistiche in forma dilettantistica o professionistica;
b) 
gli interventi tecnici e di consulenza, nonché accertamenti sanitari richiesti dai medici e pediatri per il rilascio di certificazione di idoneità allo sport non agonistico;
c) 
i controlli antidoping secondo quanto previsto dall'articolo 12.
3. 
Per prestazioni integrative si intendono:
a) 
le attività integrative di supporto per le indagini funzionali e i sussidi strumentali di particolare complessità;
b) 
le attività di terapia e di riabilitazione per danni provocati dalla pratica sportiva;
c) 
gli accertamenti diagnostici e gli interventi di sostegno in relazione a problemi fisici e psichici derivanti dalla pratica di attività sportive;
d) 
la valutazione funzionale di categorie a rischio per le quali una regolare attività sportiva può contribuire a integrare un piano terapeutico, da effettuare in collaborazione con gli specialisti di settore;
e) 
la valutazione funzionale dei praticanti attività sportive e le consulenze integrative sui programmi di allenamento;
f) 
la lotta al doping attraverso la ricerca e l'informazione nelle scuole e negli ambienti sportivi in conformità alla legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping) e lo studio degli effetti dei farmaci usati nella medicina dello sport;
g) 
gli accertamenti sanitari richiesti dalla Commissione regionale d'appello di cui all'articolo 13;
h) 
le attività didattiche e di ricerca scientifica in materia di medicina dello sport.
4. 
Le prestazioni di cui ai commi 2 e 3, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 per i controlli antidoping, sono erogate da apposite articolazioni organizzative individuate dal piano sanitario regionale, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente.
5. 
Le aziende sanitarie locali assicurano gli interventi e le prestazioni di cui ai commi 2 e 3 ai soggetti disabili, riconoscendo lo sport come mezzo particolare di educazione, di rieducazione, di valorizzazione del tempo libero e di integrazione sociale.
6. 
Le aziende ospedaliere hanno la facoltà di esercitare le funzioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, anche secondo le modalità previste da apposite convenzioni da stipularsi con le aziende sanitarie locali.
Art. 6 
(Albo ambulatori autorizzati)
1. 
La Giunta regionale istituisce un albo degli ambulatori di medicina dello sport autorizzati o accreditati.
Art. 7 
(Requisiti delle strutture sanitarie pubbliche o private)
1. 
Le strutture pubbliche e quelle private accreditate per ottenere l'idoneità a effettuare gli accertamenti in materia di sanità sportiva, devono possedere i medesimi requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, stabiliti per l'esercizio delle seguenti tipologie di attività sanitarie:
a) 
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e territoriale;
b) 
prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti a ciclo continuativo e diurno;
c) 
prestazioni di ricovero in fase post-acuta a ciclo continuativo e diurno.
2. 
Sono fatti salvi i principi:
a) 
sul rilascio delle autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio delle strutture private accreditate dove si esercitano le attività di cui al comma 1;
b) 
sulla determinazione dei requisiti delle strutture pubbliche e private, nonché dei professionisti ai fini dell'accreditamento;
c) 
sui requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali e specifici, nonché le disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio degli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per il paziente.
3. 
Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, gli studi professionali soggetti ad autorizzazione e le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti e non acuti sono tenute ad adeguarsi e a mantenere i requisiti di cui al comma 1.
4. 
La legge non si applica alle residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.).
Art. 8 
(Certificazione di idoneità sportiva agonistica e non agonistica)
1. 
La società o l'organizzazione sportiva, per consentire all'atleta di accedere agli accertamenti sanitari prescritti per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica, consegna all'interessato:
a) 
la richiesta di visita medica, conforme al modello predisposto dalla Regione;
b) 
il libretto sanitario di cui all'articolo 10.
2. 
Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva non agonistica sono rilasciate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta limitatamente ai propri assistiti. Per i soggetti di età inferiore ai 18 anni e per i disabili di ogni età, il rilascio della certificazione di idoneità è senza oneri a carico degli interessati.
3. 
I certificati di cui al comma 2 rientrano nei livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) garantiti dal Servizio sanitario della Regione Piemonte.
4. 
Le aziende sanitarie locali oppure le strutture ambulatoriali private accreditate per la medicina dello sport rilasciano le certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica.
5. 
La certificazione di idoneità sportiva è rilasciata:
a) 
dall'azienda sanitaria locale in cui è residente l'atleta;
b) 
dall'azienda sanitaria locale ove è ubicata la società sportiva;
c) 
dalle strutture ambulatoriali accreditate ubicate nel territorio delle medesime aziende.
6. 
Le aziende sanitarie locali per il rilascio delle certificazioni di idoneità allo sport agonistico, hanno facoltà di avvalersi di:
a) 
medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale che, pur privi del titolo di specializzazione previsto, abbiano prestato servizio per almeno cinque anni nel settore della medicina dello sport;
b) 
medici specialisti o docenti universitari in medicina dello sport dipendenti o convenzionati con le aziende sanitarie locali operanti nelle strutture pubbliche;
c) 
medici specialisti o docenti universitari in medicina dello sport singoli o associati.
Art. 9 
(Criteri generali per la qualificazione dell'attività sportiva agonistica e per il rilascio dei relativi attestati di idoneità )
1. 
Il medico sociale comunica alla società oppure all'organizzazione sportiva eventuali condizioni morbose dell'atleta che possono compromettere l'idoneità a continuare la pratica dell'attività sportiva agonistica. La società o l'organizzazione sportiva sospende l'atleta dall'attività fino alla consegna di una nuova certificazione di idoneità. La richiesta di nuova certificazione di idoneità contiene le indicazioni sulle condizioni che hanno causato la sospensione dell'attività.
2. 
Il medico di cui all'articolo 8, comma 6, effettua personalmente la visita e la valutazione dell'idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica ed espleta tutti gli accertamenti clinici e di diagnostica strumentale previsti dalla disciplina statale.
3. 
La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, da adottare entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, le modalità di rilascio della certificazione di idoneità alla pratica delle attività sportive agonistiche.
4. 
La richiesta di certificazione di idoneità relativa agli sportivi disabili è corredata da certificazione o cartella clinica, rilasciata da una struttura pubblica o privata accreditata, attestante la patologia responsabile della disabilità.
5. 
La certificazione di idoneità per i soggetti disabili si riferisce alle attività adattate agli atleti disabili secondo le norme e i regolamenti della Federazione italiana sport disabili.
6. 
Le certificazioni di idoneità sono considerate a tutti gli effetti quali prestazioni di natura medico legale.
7. 
Il medico di cui all'articolo 8, comma 6, verifica la non idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica, secondo le modalità stabilite, con regolamento, dalla Giunta regionale.
8. 
Avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva agonistica l'interessato può proporre ricorso alla Commissione regionale d'appello di cui all'articolo 13, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di non idoneità.
9. 
L'azienda sanitaria locale, tramite l'articolazione organizzativa di medicina dello sport, effettua controlli sulla qualità degli attestati di idoneità sportiva rilasciati dalle strutture ambulatoriali private accreditate, anche in rapporto alla effettiva presenza dei medici specialisti.
Art. 10 
(Libretto sanitario)
1. 
È istituito il libretto sanitario, su supporto cartaceo, ad uso medico sportivo con le modalità stabilite dal regolamento adottato entro novanta giorni dalla Giunta regionale.
2. 
Il libretto sanitario, esibito prima di ogni visita medica, è compilato dal medico di cui all'articolo 8, comma 6, e restituito all'atleta al termine della medesima visita, completato dai dati previsti indicati nel regolamento di cui al comma 1.
Art. 11 
(Adempimenti degli organizzatori)
1. 
Le società e le organizzazioni sportive, sotto la propria responsabilità:
a) 
subordinano la partecipazione degli atleti alle attività sportive agonistiche e non agonistiche alla presentazione della certificazione di idoneità sportiva prevista dalla presente legge;
b) 
conservano i certificati di idoneità dei propri atleti, verificandone scadenza e validità;
c) 
verificano la regolarità della posizione dei propri atleti che prendono parte alle gare agonistiche dalle stesse organizzate mediante esame del libretto sanitario;
d) 
rifiutano, ai fini della pratica delle attività sportive agonistiche e non agonistiche, i certificati rilasciati da medici diversi da quelli indicati dall'articolo 8, comma 6.
2. 
Chiunque organizzi manifestazioni sportive predispone, a proprie spese, per i partecipanti alle competizioni, i servizi di assistenza, di controllo medico e di primo soccorso, previsti dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali ed internazionali. Inoltre gli organizzatori di manifestazioni pubbliche a partecipazione libera che riguardano attività motorie e ricreative assicurano, a proprie spese, adeguati servizi di primo soccorso.
3. 
Nelle manifestazioni sportive, il medico sportivo con funzioni di giurato tecnico, previsto dai regolamenti federali, è designato, prioritariamente fra i medici specialisti in medicina dello sport, dall'articolazione organizzativa di medicina sportiva della azienda unità sanitaria locale competente per territorio, d'intesa con la Federazione medico sportiva italiana.
Art. 12 
(Controllo antidoping)
1. 
Le funzioni in materia di controllo antidoping sono esercitate dalle aziende sanitarie locali d'intesa con la Commissione di vigilanza di cui all' articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).
2. 
La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla approvazione della legge, un programma con validità triennale nel quale individua la tipologia dei controlli antidoping di competenza delle aziende sanitarie locali.
3. 
Gli adempimenti relativi al controllo antidoping di cui all' articolo 4, comma 3, della legge 376/2000 sono assicurati:
a) 
per quanto concerne il prelievo delle sostanze biologiche, dai medici designati dalla competente struttura organizzativa dell'azienda sanitaria locale d'intesa con la Federazione medico sportiva italiana;
b) 
per quanto attiene gli esami di laboratorio, dagli istituti o laboratori individuati dal piano sanitario regionale accreditati dalla Regione ad eseguire tale tipo di analisi o dai laboratori antidoping accreditati ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge 376/2000.
4. 
Gli oneri finanziari relativi agli accertamenti di cui al comma 3 sono a carico di chi richiede il controllo.
5. 
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua i contenuti dell'attività di formazione professionale rivolta agli istruttori e agli allenatori sportivi. Tale attività formativa è finalizzata a sensibilizzare i soggetti che praticano attività sportiva e gli atleti:
a) 
sugli effetti dannosi per la salute prodotti dall'assunzione di sostanze, vietate dalla normativa nazionale e comunitaria, atte a migliorare le prestazioni sportive;
b) 
sull'importanza di un'alimentazione corretta.
Art. 13 
(Commissione regionale d'appello)
1. 
La Commissione regionale d'appello è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da:
a) 
un medico specialista in medicina dello sport con funzioni di presidente;
b) 
un medico specialista in medicina interna o disciplina equivalente;
c) 
un medico specialista in cardiologia;
d) 
un medico specialista in ortopedia;
e) 
un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni.
2. 
Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di impedimento o assenza del componente effettivo.
3. 
Le modalità di funzionamento della Commissione e le procedure per l'appello sono determinate dal regolamento di attuazione della legge.
4. 
La Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce la misura e le modalità per la corresponsione dell'indennità dovuta ai membri della Commissione .
5. 
La Commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di medici in possesso della specializzazione inerente al caso specifico, operanti presso le strutture pubbliche. Inoltre ha la facoltà di disporre che il ricorrente sia sottoposto ad accertamenti sanitari presso le strutture di cui all'articolo 6, comma 2.
6. 
La Commissione provvede alla tenuta di un archivio degli atleti non idonei oppure temporaneamente sospesi.
7. 
La Commissione comunica le decisioni adottate ai seguenti soggetti:
a) 
al ricorrente;
b) 
alla federazione sportiva di appartenenza;
c) 
alla società o organizzazione sportiva in cui il soggetto risulta iscritto;
d) 
allo specialista di medicina sportiva avverso il cui giudizio è stato proposto ricorso.
Art. 14 
(Anagrafe dei soggetti sottoposti a visita per idoneità allo sport agonistico)
1. 
Le aziende sanitarie locali istituiscono un'anagrafe degli atleti sottoposti a visita per il rilascio della certificazione relativa all'attività sportiva agonistica, suddivisi per disciplina sportiva.
2. 
Al fine di effettuare un censimento degli atleti, gli ambulatori accreditati che rilasciano certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica inviano, con cadenza almeno semestrale, in forma informatizzata, all'azienda sanitaria locale di competenza, l'elenco nominativo delle visite effettuate.
3. 
La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, le procedure e le modalità per l'istituzione e la gestione dell'anagrafe di cui al comma 1.
4. 
La Giunta regionale, con deliberazione, individua i criteri e le modalità con cui le aziende sanitarie locali comunicano al Consiglio regionale i dati sulle attività svolte in materia di prevenzione, recupero e mantenimento della salute degli atleti e dei soggetti che praticano attività sportiva.
Art. 15 
(Programmazione dell'attività)
1. 
Le aziende sanitarie locali e gli ambulatori accreditati programmano le attività inerenti al rilascio dei certificati nell'intero arco dell'anno per assicurare il pieno utilizzo e la migliore operatività degli ambulatori.
2. 
Le società e le organizzazioni sportive presentano alle competenti strutture organizzative delle aziende sanitarie locali e agli ambulatori accreditati, il fabbisogno di certificazioni dei propri atleti sulla base:
a) 
dell'attività sportiva programmata;
b) 
degli attestati di idoneità in scadenza.
Art. 16 
(Determinazione delle tariffe massime per il rilascio di attestati di idoneità alla attività sportiva agonistica)
1. 
La Giunta regionale, acquisito il parere della Federazione regionale degli Ordini dei medici, determina, per ciascuna disciplina sportiva, le tariffe massime per il rilascio dell'attestato di idoneità comprensive di tutti gli accertamenti clinici e di diagnostica strumentale previsti dalla vigente normativa.
2. 
Le strutture pubbliche e private che rilasciano certificazioni applicano le tariffe determinate ai sensi del comma 1.
Art. 17 
(Certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica)
1. 
La Giunta regionale, delibera con proprio atto le tariffe applicabili alle prestazioni effettuate dai servizi pubblici di Medicina dello sport per il rilascio del certificato di idoneità sportiva non agonistica.
2. 
La Giunta regionale, acquisito il parere della Federazione regionale degli Ordini dei medici, determina le tariffe massime per il rilascio dell'attestato di idoneità per la pratica sportiva non agonistica comprensive di tutti gli accertamenti clinici e di diagnostica strumentale previsti dalla vigente normativa.
3. 
Lo strumento con cui viene certificata detta idoneità è il libretto sanitario di cui all'articolo 10 e tale idoneità è valida per ogni tipo di attività sportiva non agonistica nell'arco di tempo di un anno dalla data dell'ultima visita medica in esso riportata.
4. 
Al fine di una corretta e uniforme applicazione del presente articolo, e del pieno raggiungimento degli obbiettivi in esso contenuti, si ritiene opportuno precisare quanto segue:
a) 
la tutela sanitaria dell'attività non agonistica è regolamentata dal D.M. del 28 febbraio 1983, il quale stabilisce all'articolo 1, chi deve essere sottoposto a controllo sanitario:
1) 
gli alunni che svolgono attività fisico/sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
2) 
coloro che svolgono attività organizzate dal C.O.N.I., da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982.
Capo II. 
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI
Art. 18 
(Provvedimenti sanzionatori)
1. 
Fatti salvi i poteri degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge è svolto dai competenti servizi delle aziende sanitarie locali.
2. 
La violazione agli adempimenti e agli obblighi previsti dall'articolo 11 comporta per il soggetto tenuto all'adempimento l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Eur 300,00 a Eur 1800,00.
3. 
Chi rilascia certificazioni di idoneità allo sport in violazione di quanto disposto dagli articoli 8, 9, 10 e 20 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Eur 1000,00 a Eur 6000,00.
4. 
Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni alla presente legge si applicano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative e la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). All'applicazione delle sanzioni provvede il comune territorialmente competente.
5. 
Il mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 12, comma 3, comporta la decadenza dall'accreditamento.
6. 
Alla violazione delle disposizioni degli articoli 9 e 10 consegue la sospensione, oppure, nel caso di comportamenti illegittimi reiterati, la perdita dell'accreditamento.
Capo III. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 19 
(Norme transitorie)
1. 
Gli ambulatori di medicina dello sport già autorizzati ai sensi delle leggi regionali vigenti, per continuare a svolgere l'attività sanitaria, per il rilascio dei certificati dell'attività sportiva agonistica e non agonistica, devono presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione. Il termine per la presentazione della domanda di rinnovo è di centottanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione, così come previsto dall'articolo 7.
2. 
Le disposizioni sui requisiti obbligatori di cui all'articolo 7, trovano immediata applicazione nel caso di attivazione di nuove strutture. Nel caso di ampliamento dell'attività o dei locali di strutture già autorizzate le disposizioni sui requisiti obbligatori sono applicate limitatamente all'oggetto dell'ampliamento.
3. 
Gli ambulatori di medicina dello sport già autorizzati ai sensi delle leggi regionali vigenti, si adeguano ai requisiti generali e specifici di cui all'articolo 7 a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente legge, nel rispetto dei seguenti termini:
a) 
entro cinque anni, per quanto riguarda i requisiti strutturali e impiantistici;
b) 
entro tre anni, per quanto riguarda i requisiti tecnologici;
c) 
entro due anni per quanto riguarda la predisposizione di linee guida e regolamenti interni;
d) 
entro un anno, per quanto riguarda i requisiti organizzativi.
4. 
Il comune territorialmente competente rinnova l'autorizzazione entro centottanta giorni dalla richiesta dopo aver accertato, tramite il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale, la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi delle leggi regionali vigenti.
5. 
La mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione o il mancato adeguamento ai requisiti nei termini indicati al comma 3 comporta la decadenza dell'autorizzazione e la conseguente chiusura dell'esercizio.
Art. 20 
(Attività certificativa)
1. 
Le certificazioni di idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica sono rilasciate, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dalle aziende sanitarie locali e dalle strutture ambulatoriali private che hanno già ottenuto l'accreditamento.
2. 
Le aziende sanitarie locali, per il rilascio delle certificazioni di cui al comma 1, possono avvalersi di strutture ambulatoriali private, con le quali stipulano specifici contratti, e che sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
3. 
Le strutture ambulatoriali private con le quali vengono stipulati i contratti di cui al comma 2 sono tenute a rispettare le condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente nel rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato. I contratti prevedono l'attribuzione di un numero massimo di certificati da rilasciare nel corso di validità dello stesso che tenga conto del numero massimo di visite eseguibile da ciascun medico specialista in medicina dello sport presente nella struttura e sono comunque risolti alla scadenza del termine di cui al comma 1.
4. 
Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 19, comma 1, le aziende sanitarie locali possono stipulare contratti con strutture ambulatoriali già autorizzate ai sensi della normativa vigente. Decorso tale termine, le aziende sanitarie locali possono stipulare contratti esclusivamente con strutture ambulatoriali autorizzate all'esercizio di attività sanitaria nella disciplina di medicina dello sport, ai sensi della presente legge, o per le quali è in corso, presso il comune competente, il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell' articolo 19, comma 4.
Art. 21 
(Norma finanziaria)
1. 
Per le spese della Commissione regionale d'appello nel biennio 2008-2009, il cui stanziamento annuo è stimato in 50.000 euro, in termini di competenza, ed è iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) 21041 (Turismo sport parchi Sport Titolo I spese correnti) del bilancio regionale, si provvede con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).