Proposta di legge regionale n. 474 presentata il 25 settembre 2007
Norme in materia di sport.
Primo firmatario

CHIEPPA VINCENZO ROBOTTI LUCA

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 
(Oggetto e finalità)
1. 
La Regione Piemonte riconosce la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorio sportive e ricreative sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita.
2. 
La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutti i cittadini mediante:
a) 
un coordinamento degli interventi di politica sociale per il benessere dei cittadini, per la diffusione della cultura della pratica delle attività motorio ricreative e sportive, favorendone l'integrazione con gli interventi relativi alle politiche educative, formative, culturali, della salute, della tutela sanitaria e miranti al superamento del disagio sociale;
b) 
una equilibrata distribuzione degli impianti e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività "fisico - ricreative" in un ambiente sicuro e sano.
3. 
A tal fine la Regione:
a) 
promuove l'attività degli enti e delle associazioni che operano senza fini di lucro;
b) 
favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi, privilegiando le forme più adeguate di gestione degli stessi anche ai fini del loro migliore utilizzo;
c) 
promuove attività ed iniziative volte al sostegno dell'associazionismo sportivo;
d) 
favorisce l'integrazione delle politiche sportive, con quelle turistiche e culturali, economiche e i relativi interventi in materia di infrastrutture ed urbanistica, attrezzature, impianti e servizi per la mobilità ed il tempo libero, in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;
e) 
promuove la diffusione delle attività sportive nelle scuole, attraverso il sostegno della cultura dell'attività motorio ricreativa in accordo con le istituzioni scolastiche e gli enti locali;
f) 
incentiva il rapporto con le associazioni per mezzo di contributi e documenti politico/programmatici.
4. 
Sono escluse dai benefici della presente legge le attività svolte in ambito professionistico.
Art. 2 
(Definizione)
1. 
Ai fini della presente legge per sport si intende qualsiasi forma di attività fisica che, anche attraverso una partecipazione organizzata, ha come obiettivo l'espressione o il miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali e l'ottenimento di risultati competitivi.
Art. 3 
(Funzioni regionali in materia di sport)
1. 
La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) 
organizzazione e coordinamento di attività di monitoraggio, studi e ricerche, costituzione di banche dati e reti informative nel settore dello sport;
b) 
programmazione regionale delle sedi degli impianti e degli spazi destinati all'attività sportiva, al fine di favorire la loro effettiva fruizione da parte dei cittadini, la perequazione della dotazione di impianti sportivi nel territorio regionale, il miglioramento e la qualificazione delle strutture e delle attrezzature esistenti;
c) 
incentivazione dell'accesso al credito per gli impianti, gli spazi e le attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nel settore dello sport, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti di credito;
d) 
promozione dell'avviamento alla pratica sportiva in particolare dei bambini, dei giovani, anche contrastandone l'abbandono precoce, degli anziani e dei soggetti più svantaggiati, in collaborazione con gli enti locali, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano(C.O.N.I.), le istituzioni scolastiche e gli enti di promozione sportiva;
e) 
formazione e qualificazione degli operatori;
f) 
tutela dei cittadini che praticano lo sport, anche definendo standard e requisiti per lo svolgimento di attività;
g) 
tutela della salute dei praticanti l'attività sportiva attraverso forme di coordinamento delle funzioni sanitarie riguardanti la pratica sportiva agonistica ed amatoriale;
h) 
promozione di interventi diretti a diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica.
2. 
La Regione, per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, approva il programma triennale di cui al Capo II concernente la costruzione, l'adeguamento, la riconversione, l'innovazione tecnologica, l'acquisto delle sedi, delle infrastrutture e delle attrezzature.
3. 
Le funzioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono realizzate, di norma, tramite convenzione, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, con le Federazioni sportive e riconosciute dal C.O.N.I., con gli enti pubblici di promozione sportiva, con associazioni e società che operano senza scopo di lucro ed iscritte nei registri comunali, il cui fine sia lo sviluppo continuativo di attività di promozione sociale, rivolte a favore degli associati e di terzi, per finalità sportive. I soggetti che operano in più comuni sono iscritti nel registro del comune in cui hanno sede legale. Tali convenzioni saranno stipulate attraverso:
a) 
la concessione di contributi per attività, iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza, di livello almeno regionale;
b) 
la promozione di campagne di informazione per il miglioramento del benessere psico-fisico dei cittadini nonché per la diffusione ed il corretto esercizio delle attività sportive.
4. 
Le funzioni di cui alla lettera g) ed h) del comma 1, sono realizzate in sede di attuazione del Piano sanitario regionale, attraverso l'emanazione di apposite direttive.
Art. 4 
(Funzioni delle province e dei comuni)
1. 
Province e comuni partecipano alla definizione dei programmi regionali in materia di sport per il tramite della Conferenza Regione-Autonomie locali.
2. 
La Conferenza Regione-Autonomie locali designa i membri rappresentanti in seno alla Consulta di cui all'articolo 7.
3. 
Province e comuni concorrono all'attuazione delle finalità della legge, collaborando con la Regione per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), d) ed e) e all'articolo 5.
4. 
Le province esercitano le seguenti funzioni:
a) 
programmazione e coordinamento istituzionale ed associativo, anche attraverso l'istituzione di sedi di confronto tra i comuni e le organizzazioni sportive;
b) 
predisposizione, sulla base delle proposte degli enti locali, delle associazioni e dei soggetti pubblici e privati, dei programmi provinciali per l'impiantistica sportiva.
5. 
I comuni svolgono funzioni amministrative e promozionali anche attraverso le forme coordinate previste dalle normative vigenti ed elaborano i progetti relativi all'impiantistica sportiva.
Art. 5 
(Osservatorio del sistema sportivo regionale)
1. 
La Regione istituisce l'Osservatorio del sistema sportivo regionale per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
2. 
L'Osservatorio del sistema sportivo regionale di cui al comma 1 raccoglie informazioni e dati, anche in collaborazione con gli enti locali, il C.O.N.I., gli enti di promozione sportiva ed altri enti pubblici e privati, al fine di perseguire una puntuale conoscenza della domanda e dell'offerta di sport ed una costante informazione agli enti ed agli operatori del settore.
3. 
I soggetti destinatari di finanziamenti ai sensi della presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio con modalità opportune. La Regione è autorizzata a trattare, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti, nonché a comunicarli e diffonderli, anche in forma aggregata.
4. 
La Regione promuove altresì studi, ricerche ed attività di divulgazione.
Art. 6 
(Formazione)
1. 
La Regione, sentite le federazioni sportive e gli enti interessati, in conformità ai principi della legislazione statale e ai sensi delle leggi regionali vigenti, individua profili professionali nei diversi settori dello sport, per i quali definisce progetti tipo e i relativi standard, da intendersi come caratteristiche e requisiti minimi dei percorsi formativi.
2. 
La Regione favorisce altresì, nell'ambito delle attività di formazione continua, iniziative finalizzate ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in servizio.
Art. 7 
(Consulta regionale dello sport)
1. 
La Regione istituisce la Consulta regionale dello sport con funzione consultive.
2. 
La Regione attraverso un provvedimento della Giunta regionale, da emanare entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, stabilisce:
a) 
i criteri e le modalità di convocazione e rimborso spese, così come previsto dall' articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali);
b) 
la definizione della composizione e le modalità di funzionamento della Consulta;
3. 
I compiti della Consulta sono:
a) 
programmazione;
b) 
tutela dei cittadini;
c) 
monitoraggio;
d) 
ricerca.
4. 
La Consulta regionale dello sport si avvale delle risultanze delle attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 5.
5. 
La Consulta regionale dello sport è composta dai rappresentanti degli enti locali, delle istituzioni scolastiche ed universitarie, delle associazioni professionali, degli enti di promozione sportiva, del C.O.N.I. regionale, delle organizzazioni sportive private.
Capo II. 
INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA
Art. 8 
(Programma regionale per l'impiantistica e gli spazi sportivi)
1. 
Per la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 3, comma 3, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il programma triennale per l'impiantistica sportiva e per gli impianti e gli spazi destinati alle attività motorio-sportive.
2. 
Il programma triennale, elaborato sulla base delle proposte degli enti locali sentita la Consulta regionale dello sport, prima della sua approvazione sarà sottoposto all'apposito parere della Conferenza Regione-Autonomie locali.
Art. 9 
(Contributi regionali)
1. 
I contributi regionali di cui al presente Capo sono concessi a:
a) 
enti locali territoriali;
b) 
consorzi, società o aziende costituite nelle forme previste rispettivamente ai sensi degli articoli 31, 113 e 114 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
c) 
altri Enti pubblici;
d) 
federazioni sportive del C.O.N.I.;
e) 
enti pubblici di promozione sportiva;
f) 
associazioni e società che operano senza scopo di lucro e iscritte nei registri comunali, il cui fine sia lo sviluppo continuativo di attività di promozione sociale, rivolte a favore degli associati e di terzi, per finalità sportive.
2. 
I soggetti che operano in più comuni sono iscritti nel registro del comune in cui hanno sede legale.
3. 
I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conto capitale o in conto interesse attualizzato, con abbattimento non superiore all'80% del tasso praticato dall'istituto bancario.
4. 
La Regione assegna i contributi sulla base di apposite graduatorie, in considerazione delle priorità espresse dalle province.
5. 
La Giunta regionale può stipulare convenzioni con l'Istituto per il Credito Sportivo, o con altri istituti di credito, per la concessione di mutui agevolati per l'impiantistica sportiva.
Art. 10 
(Fideiussione regionale)
1. 
I finanziamenti degli impianti e delle attrezzature sportive richiesti agli istituti di credito dai soggetti ammessi ai contributi previsti dalla legge possono essere garantiti, nel capitale e negli interessi, da fideiussione regionale.
2. 
La fideiussione di cui al comma 1 è subordinata alle seguenti condizioni:
a) 
per i soggetti pubblici richiedenti: dimostrazione dell'integrale o parziale carenza di cespiti delegabili e precisazione delle modalità con cui si intende assolvere agli obblighi derivanti dal finanziamento;
b) 
per i soggetti privati richiedenti: regolare costituzione, dimostrazione della situazione economico-patrimoniale sulla base dei bilanci degli ultimi tre esercizi; indicazione delle modalità con le quali intendono assolvere gli obblighi derivanti dal finanziamento.
3. 
La Giunta regionale definisce le modalità e i limiti della concessione della garanzia fidejussoria e può stipulare con idonei istituti di credito e consorzi-fidi convenzioni finalizzate alla concessione delle garanzie.
4. 
Ai fini della concessione della garanzia fideiussoria la Regione si riserva di richiedere titoli legittimi di prelazione.
Art. 11 
(Dichiarazione di pubblica utilità)
1. 
Gli impianti sportivi ammissibili a contributo e inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 9, comma 4, sono dichiarati opere destinate a servizi di interesse generale.
2. 
L'inserimento in graduatoria ai sensi del comma 1 equivale, a ogni effetto di legge, alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni. Tale effetto dichiarativo cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
Art. 12 
(Tutela dei praticanti)
1. 
Le strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire ad un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona utilizzano la presenza costante di almeno un istruttore di educazione fisica in possesso del diploma universitario. A uno di detti istruttori è assegnata la responsabilità dell'applicazione dei programmi attuati nella struttura.
2. 
I soggetti esercenti le strutture di cui al comma 1, a titolo gratuito oppure oneroso, indicano in ogni forma di comunicazione pubblica lo standard regionale adottato fra quelli individuati dalla Giunta regionale in applicazione dell'articolo 3, comma1, lettera f).
3. 
Ai fini dell'accertamento della rispondenza ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, gli esercenti le attività di cui al comma 1, trasmettono al comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, apposita denuncia di attività. Inoltre producono le seguenti dichiarazioni di atti di notorietà:
a) 
il possesso da parte di almeno un istruttore del diploma universitario;
b) 
lo standard adottato ai sensi del comma 2.
4. 
La comunicazione al comune deve essere effettuata da parte del titolare della licenza o da suo delegato. Il nominativo del legale rappresentante deve essere trascritto negli atti costitutivi della società depositati presso la Camera di commercio o il Tribunale.
5. 
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1 del presente articolo:
a) 
le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;
b) 
le attività motorie disciplinate da norme approvate dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I..
Art. 13 
(Requisiti delle palestre delle sale ginniche)
1. 
Il Consiglio regionale, su proposta formulata dalla Giunta regionale, sentito il C.O.N.I., approva un regolamento in un termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale regolamento individua i requisiti tecnici, igienico/sanitari e funzionali che devono possedere le palestre, le sale ginniche e gli altri impianti e attrezzature destinate all'esercizio di attività ginniche, di muscolazione e di formazione fisica.
Capo III. 
INTERVENTI PER L'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO E RICREATIVO
Art. 14 
(Interventi a favore dell'associazionismo sportivo e ricreativo)
1. 
La Regione, in concorso con le province e i comuni, nell'ambito della propria programmazione a sostegno delle attività organizzative e di coordinamento delle associazioni regionali sportive e ricreative, che operano senza scopo di lucro per finalità sportive, concede agli enti di promozione sportiva contributi finalizzati a progetti di promozione, diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo.
2. 
La Giunta regionale, con regolamento stabilisce:
a) 
i criteri e le tipologie di sostegno delle attività sportive;
b) 
il livello massimo dei contributi regionali erogabili;
c) 
i requisiti dei soggetti che realizzano i progetti di cui al comma 1 e le relative modalità di attuazione.
Capo IV. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 15 
(Norme transitorie e di prima applicazione)
1. 
Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali vigenti, ancorché abrogate.
2. 
In sede di prima applicazione della presente legge e fino all'entrata in vigore degli standard regionali di cui all'articolo 12, comma 2, coloro che iniziano l'esercizio delle attività di cui all'articolo 12, comma 1, sono tenuti alla sola dichiarazione prevista dall'articolo 12, comma 3, lettera a).
3. 
Entro tre mesi dall'entrata in vigore degli standard regionali di cui all'articolo 12, comma 2, coloro che esercitano le attività di cui all'articolo 12, comma 1, sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall'articolo 12, comma 3, lettera b).
4. 
Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, ed all'articolo 9, commi 1, lettera f), e comma 4, prevedono l'iscrizione ai registri comunali come requisito indispensabile per l'accesso a benefici e convenzioni.
Art. 16 
(Sanzioni)
1. 
Le associazioni sportive, gli organizzatori di manifestazioni o i titolari di impianti che siano riconosciuti responsabili di aver indotto o consentito l'assunzione di sostanze alteranti le normali funzioni fisiologiche con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti in materia di controllo anti-doping, sono soggetti alla revoca dei contributi eventualmente concessi e non possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge.
2. 
Le associazioni, le società e gli enti di promozione sportiva, che, a seguito di accertamento da parte del comune, non mantengono il possesso dei requisiti previsti agli articoli 3, comma 3, e all'articolo 9, commi 1, lettera f), e 4, sono cancellate dal registro comunale.
Art. 17 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è previsto nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2007, in termini di competenza e di cassa, uno stanziamento di 50.000,00 euro per le spese della Consulta regionale dello sport nell'unità previsionale di base (UPB) 21041 (Turismo sport parchi Sport Tit. I spese correnti) alla cui copertura finanziaria si fa fronte con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
2. 
Per gli anni 2008 e 2009, viene stanziata la somma di 100.000,00 euro, per ciascun anno, in termini di competenza, nell'UPB 21041, le cui risorse sono assicurate con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
3. 
Per il biennio 2008-2009, agli impegni finanziari per gli interventi rivolti all'associazionismo sportivo e per l'impiantistica sportiva di cui alla legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie), i cui stanziamenti sono iscritti nelle unità previsionali di base (UPB) 21041 e 21042 del bilancio regionale, si provvede con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).