Disegno di legge regionale n. 472 presentato il 20 settembre 2007
Sanzioni relative alla normativa del Piano naturalistico della Riserva naturale speciale del Fondo Toce.

Art. 1 
(Sanzioni)
1. 
Le violazioni alla normativa contenuta nel Piano naturalistico della Riserva naturale speciale del "Fondo Toce", approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. ... , del ... , ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), come modificati dall' articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7, sono punite con le sanzioni di cui al presente articolo.
2. 
Le violazioni all'articolo 2, comma 1, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di aprire e coltivare cave comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 3.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.
3. 
Le violazioni all'articolo 2, comma 1, lettera b), della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di esercitare l'attività venatoria comportano le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di tutela e gestione della fauna selvatica.
4. 
Le violazioni all'articolo 2, comma 1, lettera c), della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di introdurre specie animali anche facenti parte della fauna autoctona, comportano le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di tutela e gestione della fauna selvatica.
5. 
Le violazioni all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e g), della normativa di cui al comma 1, relative ai divieti alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali, di danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo fatte salve le normali operazioni connesse all'attività agricola, di esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 200 ad un massimo di euro 2.000.
6. 
Le violazioni all'articolo 2, comma 1, lettere f) ed h), della normativa di cui al comma 1, relative a divieti di costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole presenti sul territorio o della fruibilità della Riserva, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia di urbanistica.
7. 
Le violazioni all'articolo 3 della normativa di cui al comma 1, che disciplina l'accesso in determinate aree della Riserva naturale speciale, comportano la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000.
8. 
Le violazioni all'articolo 4 della normativa di cui al comma 1, che disciplina la circolazione con mezzi motorizzati nella Riserva naturale speciale, comportano le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).
9. 
Le violazioni all'articolo 5, comma 2 della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di accensione di fuochi a meno di 50 metri dalle aree boscate, cespugliate o che ospitano vegetazione degli ambienti umidi, e comma 3 relativa al divieto di utilizzare barbecue al di fuori dei campeggi, delle aree private, sulle spiagge e nelle aree limitrofe comportano la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2.000.
10. 
Le violazioni agli articolo 6, 7 e 8 della normativa di cui al comma 1, in materia di tutela della flora spontanea, di tutela della fauna minore e di raccolta, asportazione e detenzione di funghi e di altri prodotti del sottobosco, comportano le sanzioni amministrative previste dalla l.r. 32/1982.
11. 
Le violazioni all'articolo 9 della normativa di cui al comma 1, che limita l'utilizzo della viabilità interna, ad eccezione delle strade pubbliche e degli accessi alle abitazioni, ai mezzi per gli interventi agricoli e selvicolturali, ai veicoli di soccorso e di servizio dell'ente di gestione, comportano la sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 1.000.
12. 
Le violazioni all'articolo 10 della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di abbandono dei rifiuti comportano, salvo quanto previsto dagli articoli 50 e seguenti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 500. La sanzione è raddoppiata qualora il trasgressore, invitato dall'agente verbalizzante, non provveda alla rimozione dei rifiuti.
13. 
Le violazioni all'articolo 11, comma 1 della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di apporre elementi o strutture di tipo pubblicitario al di fuori degli spazi appositamente individuati e comma 2 che prevede che l'installazione di qualsiasi elemento e struttura di tipo pubblicitario debba essere soggetta al parere favorevole dell'ente di gestione, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 1.000,00.
14. 
Le violazioni all'articolo 12 della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di introdurre da parte di privati sull'intero territorio della Riserva naturale speciale di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo idoneo all'uccisione o alla cattura della fauna, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 2.000,00 ed il sequestro dell'arma.
15. 
Le violazioni all'articolo 13 della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di sorvolo a quote inferiori a 800 metri con qualsiasi mezzo con o senza motore, ad eccezione dei mezzi di polizia, di soccorso o autorizzati, comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 2.000,00.
16. 
Le violazioni all'articolo 14 della normativa di cui al comma 1, che disciplina l'attività di navigazione comportano le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 3 agosto 1993, n. 39 (Determinazione sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di navigazione interna).
17. 
Le violazioni all'articolo 15 della normativa di cui al comma 1, che disciplina la realizzazione degli ormeggi comportano le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 1° marzo 1995, n. 26 (Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi - Rimozione di unità da diporto, aeromobili e materiali vari).
18. 
Le violazioni all'articolo 16 della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di arrecare disturbo alla quiete comportano le sanzioni amministrative previste dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).
19. 
Le violazioni agli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 della normativa di cui al comma 1, che disciplinano le attività edilizie ed urbanistiche, gli interventi di modificazione e trasformazione del territorio comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi in materia.
20. 
Le violazioni all'articolo 27 della normativa di cui al comma 1, in materia di inquinamento luminoso comportano le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche).
21. 
Le violazioni agli articoli 28, 29 e 30 della normativa di cui al comma 1, in materia di gestione del patrimonio forestale comportano le sanzioni amministrative previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti per il territorio della Provincia di Verbania.
22. 
Le violazioni all'articolo 31, comma 1 della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di effettuare trattamenti delle colture floricole e di quelle da frutto coi fitofarmaci di classe tossicologica T + eT comportano la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.000.
23. 
Le violazioni all'articolo 31, comma 2 della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di effettuare trattamenti sulle colture da legno e su tutte le altre colture con fitofarmaci classe T+, T e Xn ad eccezione di interventi localizzati comportano la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.000.
24. 
Le violazioni all'articolo 34 della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di danneggiamento di beni di proprietà dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 2.000,00.
25. 
L'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo è affidato ai soggetti individuati all'articolo 36 della normativa contenuta nel Piano naturalistico della Riserva naturale speciale del Fondo Toce.
Art. 2 
(Misure di ripristino)
1. 
Le violazioni alle disposizioni della presente legge comportano, laddove possibile, il ripristino, a cura ed in danno del responsabile, della situazione pregressa in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia di Verbania previo parere dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale.
2. 
Con il provvedimento di cui al comma 1 possono inoltre essere disposte misure di compensazione atte a garantire la ricostituzione di situazioni altrimenti non recuperabili con gli interventi di ripristino.
3. 
È comunque fatta salva la possibilità da parte della Provincia di Verbania di ordinare il risarcimento per equivalente. La somma è determinata previa perizia di stima.
4. 
Il provvedimento di cui al comma 1 è emanato entro 60 giorni dalla notifica del verbale riportante l'oggetto della violazione.
5. 
Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
6. 
Qualora il responsabile della violazione non proceda nei termini e nelle modalità stabilite per la realizzazione delle misure sia di ripristino sia di compensazione, la Provincia di Verbania provvede di ufficio rivalendosi delle spese sostenute a carico del responsabile, fatto salvo il maggior danno.
7. 
Le somme riscosse per effetto dell'applicazione dei commi 1 e 6 sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.
Art. 3 
(Procedure amministrative e contenzioso)
1. 
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. 
Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono iscritte sul bilancio della Provincia di Verbania in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate per l'anno corrente, e nei capitoli corrispondenti per gli anni successivi.
3. 
Le somme riscosse a titolo di rivalsa per i danni di cui all'articolo 2 sono computate al bilancio della Provincia di Verbania soggetto gestore del SIC e destinate alla riduzione dei luoghi e delle cose danneggiate nel pristino stato, salvo che il danneggiante non vi abbia provveduto personalmente.
4. 
Il pagamento delle somme di cui al presente articolo non costituisce titolo per la cessione al trasgressore delle cose danneggiate.