Proposta di legge regionale n. 470 presentata il 14 settembre 2007
Disciplina del rapporto uomo-cane per la prevenzione delle morsicature e la gestione dei cani ad aggressività non controllata:Cani e padroni buoni cittadini.
Primo firmatario

BUQUICCHIO ANDREA

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La presente legge disciplina la corretta convivenza tra le persone e i cani ai fini della salute pubblica, del benessere animale e della tutela dell'incolumità delle persone.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Si definisce "cane con aggressività non controllata" quel soggetto che lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.
2. 
Si definisce "detentore" il proprietario del cane o chiunque conviva con esso o abbia accettato di occuparsene.
3. 
Si definisce "addestratore cinofilo" il tecnico abilitato a migliorare la responsabilizzazione dei proprietari nella gestione dei loro cani con insegnamenti finalizzati all'ottenimento di affidabilità, equilibrio e docilità dei cani medesimi.
4. 
Si definisce "valutatore cinofilo" l'esperto abilitato a valutare, attraverso dei test comportamentali, il controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico dei cani.
Art. 3 
(Criteri per la classificazione del rischio da cani con aggressività non controllata)
1. 
È istituito presso la struttura regionale competente dell'Assessorato alla sanità il Comitato regionale di valutazione e controllo, presieduto dal responsabile delle struttura, di cui fanno parte:
a) 
due medici veterinari;
b) 
due rappresentanti dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del Piemonte.
2. 
Il Comitato di cui al comma 1, in collaborazione con i servizi veterinari, stabilisce:
a) 
i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprietà con aggressività non controllata con i relativi parametri per la rilevazione, in armonia con le disposizioni ministeriali vigenti in materia;
b) 
i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature;
c) 
ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di morsicature.
3. 
Le aziende sanitarie inviano al Comitato, alla fine di ogni semestre entro il mese successivo, i dati regionali relativi alle morsicature canine rivolte all'uomo, aggiornati al 30 giugno e al 31 dicembre. Entro il mese di gennaio di ogni anno deve anche essere trasmesso al Comitato l'estratto informatizzato dell'anagrafe canina aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. 
Il Comitato elabora i dati ricevuti ed annualmente, entro il primo trimestre, invia all'Assessorato regionale alla sanità, alle aziende sanitarie, all'ENCI, una relazione in cui sono identificati i profili di rischio dei cani gestiti in modo potenzialmente pericoloso, individuati in base ai dati delle morsicature rilevate nonché ad ulteriori particolari configurazioni di rischio.
5. 
Sulla base della relazione di cui al comma 4, l'assessorato alla sanità annualmente indica, alla luce dei risultati ottenuti, i profili di rischio dei cani gestiti in modo potenzialmente pericoloso.
6. 
Il Comitato verifica annualmente lo stato di attuazione della presente legge proponendone eventuali integrazioni.
Art. 4 
(Registro speciale)
1. 
In ogni azienda sanitaria locale, presso gli uffici competenti alla tenuta dell'anagrafe canina, è istituito un registro speciale, periodicamente aggiornato, al quale devono essere iscritti i cani che abbiano morso o commesso aggressioni documentate da referto medico nei confronti di persone nonché i cani appartenenti ai profili di rischio identificati ai sensi dell'articolo 3.
2. 
Sono esclusi dall'obbligo i cani in dotazione alle Forze dell'ordine.
3. 
Nel registro di cui al comma 1 sono riportati:
a) 
i dati anagrafici del cane;
b) 
i dati anagrafici del proprietario e dell'eventuale possessore o detentore del cane;
c) 
l'indicazione dell'allevamento da cui proviene l'animale.
Art. 5 
(Obblighi per i detentori di cani ad aggressività non controllata)
1. 
Il detentore di cani definibili a rischio ai sensi dell'articolo 3 ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone, ottemperando alle prescrizioni di cui ai comma 2, 3, 6 nonché a tutte le disposizioni specifiche di livello nazionale e locale per la gestione di cani a rischio.
2. 
I cani definibili a rischio ai sensi dell'articolo 3 devono essere sottoposti ad una visita veterinaria comportamentale mirata ad esprimere un giudizio sulla pericolosità del cane non oltre i trenta giorni dal termine del periodo di osservazione per la profilassi della rabbia.
3. 
Il detentore di cani definibili a rischio ai sensi dell'articolo 3 è tenuto a frequentare con essi appositi corsi organizzati dalla Regione per il tramite dei servizi veterinari delle ASL e l'ENCI, al fine di favorire un corretta gestione del rapporto uomo-animale.
4. 
Al termine dei corsi di cui al comma 3, previo il superamento di esame valutativo del binomio uomo-animale, è rilasciato un attestato che certifica il Controllo dell'Affidabilità e dell'Equilibrio Psichico per Cani e Padroni Buoni Cittadini (CAE).
5. 
Per l'espletamento dei corsi di cui al comma 3 i servizi veterinari devono avvalersi di veterinari nonché di valutatori e addestratori cinofili iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 6.
6. 
Fino al superamento del test di cui al comma 4 il detentore di cani definibili a rischio ai sensi dell'articolo 3 ha i seguenti obblighi:
a) 
applicare sia il guinzaglio che la museruola ai cani quando si trovano nelle vie o in un altro luogo aperto al pubblico;
b) 
stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni a terzi causati dal proprio cane.
7. 
Il detentore dei cani di cani definibili a rischio ai sensi dell'articolo 3 ha facoltà di rinunciare all'animale, ma è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e rieducazione sino ad un nuovo affidamento.
8. 
Qualora il binomio uomo-animale non superi il test di cui al comma 4 o non vi si sottoponga e i servizi veterinari certifichino l'incapacità di gestione del cane da parte del detentore, l'ASL competente adotta un provvedimento di sequestro del cane e, qualora ne ricorrano i presupposti, certifica l'irrecuperabilità del cane.
9. 
Gli oneri economici connessi alle visite veterinarie comportamentali e alla rieducazione dell'animale sono interamente a carico del detentore dello stesso.
10. 
È vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'articolo 3 ai seguenti soggetti:
a) 
ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) 
a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale.
Art. 6 
(Istituzione dell'albo regionale degli addestratori e dei valutatori cinofili)
1. 
Presso la Regione Piemonte è istituito l'albo regionale degli addestratori cinofili.
2. 
La qualifica di addestratore implica l'iscrizione all'albo degli addestratori tenuto dall'ENCI e sottoposto ad aggiornamenti periodici.
3. 
Presso la Regione Piemonte è istituito l'albo regionale dei valutatori cinofili.
4. 
La qualifica di valutatore implica l'iscrizione all'albo dei valutatori, tenuto dall'ENCI e sottoposto ad aggiornamenti periodici.
Art. 7 
(Promozione della diffusione di una corretta relazione uomo-animale)
1. 
È compito del Comitato di cui all'articolo 3 promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado progetti didattici che favoriscano l'instaurarsi di una corretta relazione uomo-animale, svolti da veterinari o addestratori dell'ENCI.
2. 
Il Comitato promuove l'attivazione di corsi di formazione per il Controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico per cani e padroni buoni cittadini (CAE) nei confronti tutti i soggetti interessati a qualunque titolo alla detenzione di cani nonché campagne di informazione mirata ad accrescere l'educazione civica ed il senso di responsabilizzazione nei confronti degli animali da compagnia in collaborazione con le ASL e l'ENCI.
3. 
Le ASL incentivano la formazione specialistica in materia di etologia e scienza del comportamento canino dei veterinari pubblici.
4. 
La Regione si impegna a stipulare convenzioni con esercizi e locali pubblici, al fine di garantire l'accesso di tutti i cani che abbiano conseguito l'attestato CAE, ovvero con gli enti locali, per l'individuazione e la creazione di aeree specifiche ove i cani che abbiano conseguito l'attestato CAE possano accedere liberi da strumenti di contenzione nonché con compagnie assicurative e altri soggetti privati per ulteriori agevolazioni.
Art. 8 
(Sanzioni amministrative)
1. 
I detentori di cani che violano le disposizioni di cui all'articolo 5 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 1000,00 e un massimo di euro 5000,00.
2. 
La sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
3. 
La recidiva comporta un aumento non inferiore ad un terzo della sanzione pecuniaria da irrogarsi.
4. 
Le violazioni di cui al comma 1 compiute nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, comportano il raddoppio delle sanzioni.
5. 
Nei casi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché - ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario - del cane che ne è stato oggetto.
6. 
Il sequestro e la confisca del cane sono effettuati secondo le procedure disposte dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , concernente modifiche al sistema penale), con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.
7. 
Il cane sequestrato ai sensi dei commi 5 e 6 viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, il cane viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale, salvo che ne sia dichiarata l'irrecuperabilità ai sensi dell'articolo 5, comma 8.
Art. 9 
(Disposizioni transitorie)
1. 
La Giunta regionale emana le disposizioni attuative della presente legge entro centoventi giorni dall'entrata in vigore.
Art. 10 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2007 lo spesa complessiva di euro 50.000,00, per ciascun anno successivo al 2007 è autorizzata lo spesa complessiva di euro 100.000,00.
2. 
Le risorse finanziarie per la copertura delle spese di cui al comma 1 per l'anno 2007 sono stanziate nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 27031 (Sanità pubblica Sanità animale igiene degli allevamenti Tit. I spese correnti) A questi oneri si provvede con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
3. 
Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009, allo stanziamento annuo di 100.000,00 euro iscritto nell'UPB 27031 (Sanità pubblica Sanità animale igiene degli allevamenti Tit. I spese correnti) del bilancio pluriennale 2007-2009, si provvede secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
4. 
Gli eventuali introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 8 costituiscono entrate regionale e sono iscritti nell'UPB n. 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria Tit. III- categoria 7) del bilancio di previsione per l'anno 2007.
Art. 11 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45, comma 2, dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.