Norme per la tutela e la conservazione della fauna ittica, degli ambienti acquatici, e per l'esercizio della pesca e la tutela dell'ittiofauna.
Primo firmatario
Altri firmatari
BURZI ANGELO EMILIO FILIPP CIRIO ALBERTO COSTA ENRICO COTTO MARIANGELA FERRERO CATERINA GHIGO ENZO GIORGIO LEO GIAMPIERO MANOLINO GIULIANO NASTRI GAETANO PEDRALE LUCA PICHETTO FRATIN GILBERTO
Titolo I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità della legge)
1.
La Regione Piemonte in conformità con la normativa comunitaria, statale e regionale vigente, tutela gli ecosistemi acquatici e la fauna ittica presente nelle acque del territorio regionale, disciplina l'esercizio dell'attività alieutica, attua interventi di conservazione ambientale, promuove la ricerca e la sperimentazione scientifica.
2.
La Regione, con la collaborazione delle province, per le finalità di cui al comma 1, persegue i seguenti obiettivi:
a)
garantire la salvaguardia degli ambienti acquatici e della fauna acquatica autoctona nel rispetto dell'equilibrio biologico e della conservazione della biodiversità;
b)
provvedere alla tutela e, ove necessario, al ripristino degli ecosistemi acquatici;
c)
gestire e promuovere un esercizio dell'attività alieutica compatibile con l'ambiente valorizzandola quale fenomeno ricreativo ed educativo ad alto contenuto sociale;
d)
coinvolgere e responsabilizzare a tali fini il maggior numero di cittadini, in forma singola o associata, ed in particolare i pescatori quali utenti organizzati;
e)
attuare le disposizioni comunitarie e nazionali relative alla conservazione degli habitat acquatici naturali e seminaturali come previsto dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;
f)
promuovere e coordinare attività di valorizzazione e incremento della fauna ittica;
g)
sviluppare e diffondere la conoscenza della fauna ittica, dell'ambiente in cui vive e delle metodologie per la tutela;
h)
promuovere la ricerca, la sperimentazione e l'acquisizione di nuove conoscenze territoriali nei settori dell'ecologia degli ecosistemi acquatici, dell'idrobiologia, della biologia e della gestione della fauna acquatica;
i)
promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative con finalità legate ad attività di tutela ambientale, di divulgazione, di didattica e turistiche e ricreative, riguardanti gli ecosistemi acquatici e l'attività alieutica.
3.
Sono soggette alla disciplina della presente legge tutte le acque superficiali della Regione Piemonte.
Art. 2
(Esercizio delle funzioni amministrative)
1.
Alla Regione competono le funzioni previste dall'
articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), nonché quelle riservate ai sensi dell'
articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).
2.
Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, la funzione amministrativa di attuazione della presente legge è esercitata dalle province alle quali competono inoltre le funzioni conferite ai sensi delle ll.rr. 34/1998 e 17/1999, nei limiti e nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, statali e regionali.
3.
Le province, sentiti i Comitati consultivi provinciali di cui all'articolo 6, hanno facoltà di vietare temporaneamente l'attività di pesca, anche per singole specie, su tutti o su parte degli ambienti acquatici di competenza o su loro porzioni, quando sia accertata l'urgente ed eccezionale esigenza di tutelare l'equilibrio biologico del patrimonio ittico o per sopravvenute particolari condizioni ambientali o meteorologiche.
4.
In caso d'inadempienza da parte delle province nell'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla
l.r. 34/1998.
5.
L'esercizio della pesca è consentito in tutte le acque del territorio regionale nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalla normativa comunitaria e statale in materia, fatto salvo quanto disposto per la pesca nelle acque comuni del Lago Maggiore dell'Italia e della Svizzera disciplinata da apposita convenzione e accordi nell'ambito dei rapporti Italo - Elvetici.
Art. 3
(Organizzazioni piscatorie riconosciute)
1.
Sono riconosciute nel territorio della Regione Piemonte, agli effetti della presente legge, le organizzazioni piscatorie non perseguenti fini di lucro ed istituite con atto pubblico o scrittura privata registrata. Tali organizzazioni sono suddivise in funzione delle loro caratteristiche:
a)
riconosciute a livello nazionale e con strutture periferiche ed iscritti in almeno 4 province della Regione Piemonte;
b)
con almeno 150 aderenti residenti in una delle province del Piemonte, in possesso della licenza di pesca.
2.
Il limite previsto dal comma 1, lettera b) può essere derogato dalla provincia competente per territorio, con atto motivato, in presenza di:
a)
75 aderenti residenti in una delle province del Piemonte qualora vi siano meno di 3 organizzazioni piscatorie con 150 iscritti ciascuna;
b)
500 aderenti residenti in una delle province del Piemonte qualora vi siano più di 10 organizzazioni piscatorie con 150 iscritti ciascuna.
3.
Le organizzazioni piscatorie riconosciute hanno lo scopo di:
a)
organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi rappresentandoli negli organi consultivi;
b)
promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, una maggiore consapevolezza delle esigenze di difesa della fauna ittica e dell'ambiente naturale;
c)
collaborare con gli enti pubblici competenti ai fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi previsti nel settore della tutela e gestione degli ambienti acquatici e dell'ittiofauna;
d)
proporre la nomina di propri agenti di vigilanza e curarne l'aggiornamento professionale o comunque disporre di volontari che collaborino alle funzioni di vigilanza sul territorio;
e)
svolgere attività affidate dalle province;
f)
organizzare manifestazioni sportive in materia di pesca.
4.
La Giunta regionale provvede al riconoscimento delle organizzazioni piscatorie di cui al comma 1, lettera a), mentre compete alle province territorialmente competenti il riconoscimento delle organizzazioni piscatorie di cui al comma 1, lettera b).
Art. 4
(Comitati di bacino)
1.
I Comitati dei bacini di pesca, denominati ai sensi della presente legge Comitati di bacino, sono strutture associative di diritto privato regolarmente costituite con atto pubblico perseguenti finalità in armonia con la presente legge e operanti nell'ambito territoriale del bacino di pesca.
2.
Ai Comitati di bacino potranno partecipare pescatori organizzati in associazioni e organizzazioni piscatorie riconosciute.
3.
La costituzione del Comitato di bacino è promossa dalla provincia interessata sui bacini di pesca individuati dal Piano regionale di cui all'articolo 9; per ogni bacino di pesca si prevede un solo Comitato di bacino.
4.
Le province possono stipulare convenzioni con i Comitati di bacino per l'affidamento di iniziative interessanti il bacino di pesca di competenza secondo modalità stabilite dalle province stesse e riguardanti la pesca sportiva, la tutela della fauna ittica, la valorizzazione e la conservazione degli ambienti naturali, nonché i centri ittiogenici e l'esercizio delle attività di vigilanza volontaria.
Art. 5
(Comitato consultivo regionale)
1.
È costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il Comitato consultivo regionale (CCR) con funzioni consultive, tecniche e propositive in materia di ambienti acquatici e pesca della Regione.
2.
Il CCR esprime pareri in ordine al Piano regionale previsto all'articolo 9 e può altresì formulare proposte e suggerimenti per la tutela e la corretta gestione degli ambienti acquatici e dell'ittiofauna.
3.
Il CCR è così composto:
a)
l'assessore regionale competente per materia o suo delegato che lo presiede;
b)
i presidenti o loro delegati dei Comitati consultivi provinciali previsti all'articolo 6;
c)
il presidente del Comitato consultivo regionale tecnico-scientifico previsto all'articolo 7 o suo delegato;
d)
un rappresentante designato da ogni organizzazione piscatoria riconosciuta rispondente ai requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della presente legge;
e)
un rappresentante per ciascuno dei Comitati consultivi provinciali pesca, eletto tra i propri componenti ed appartenente ad una organizzazione piscatoria;
f)
un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale;
g)
un rappresentante designato dall'Associazione piscicoltori italiani;
h)
un rappresentante dei comuni piemontesi designato dall'Associazione nazionale comuni italiani;
i)
un rappresentante delle comunità montane designato dalla delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani.
4.
Le funzioni di segretario del CCR sono svolte da un funzionario della competente struttura regionale; il segretario redige il verbale delle adunanze, ne cura la corrispondenza ed adempie ad ogni compito affidatogli dal Presidente.
5.
Il CCR dura in carica 5 anni e svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo Comitato.
Art. 6
(Comitato consultivo provinciale)
1.
È costituito dalla provincia territorialmente competente il Comitato consultivo provinciale (CCP) con funzioni consultive, tecniche e propositive in materia di ambienti acquatici e pesca.
2.
Il CCP esprime pareri in ordine al Piano provinciale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca e può altresì formulare proposte e suggerimenti per la tutela e la corretta gestione degli ambienti acquatici provinciali e della fauna ittica.
3.
Il CCP è così composto:
a)
l'assessore provinciale competente in materia o suo delegato che lo presiede;
b)
un dirigente della provincia competente per materia o suo delegato;
c)
un rappresentante designato da ogni organizzazione piscatoria riconosciuta rispondente ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) con strutture periferiche ed iscritti nel territorio provinciale di competenza;
d)
non più di cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni piscatorie riconosciute, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), con sede sul territorio provinciale di competenza, eletti in una assemblea dei presidenti o loro delegati, indetta dalla Provincia;
e)
un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute, presenti ed operanti nel territorio della provincia;
f)
un rappresentante designato da ciascun Comitato di bacino, ove costituito;
g)
un rappresentante dei comuni del territorio provinciale interessato designato dall'Associazione nazionale comuni italiani;
h)
un rappresentante delle comunità montane designato dalla delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani.
4.
Le funzioni di segretario del CCP sono svolte da un funzionario provinciale; il segretario redige il verbale delle adunanze, ne cura la corrispondenza ed adempie ad ogni compito affidatogli dal Presidente.
5.
Non possono far parte del CCP coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza definitiva.
6.
Il CCP dura in carica 5 anni e svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo comitato.
Art. 7
(Comitato consultivo regionale tecnico- scientifico)
1.
È costituito con decreto del Presidente dalle Giunta regionale il Comitato consultivo regionale tecnico-scientifico (CCRTS) con funzioni tecniche e scientifiche in materia di ambienti acquatici e pesca della Regione.
2.
Il CCRTS esprime pareri tecnici e scientifici su richiesta della Regione, relativi alla applicazione della presente legge con particolare riferimento:
a)
alla tutela, alla conservazione e alla gestione delle popolazioni ittiche autoctone;
b)
alla tutela e alla conservazione delle specie acquatiche endemiche o di particolare significato naturalistico;
c)
alle azioni di contenimento o di eradicazione delle specie alloctone;
d)
alle azioni di tutela, mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente ovvero, all'occorrenza, ripristino e gestione degli ambienti acquatici e delle zone umide;
e)
alla riduzione dei fattori di alterazione e di degrado ambientale degli ambienti e della fauna acquatica;
f)
ai contenuti tecnici e scientifici di elaborati utili all'applicazione della presente legge e al miglioramento delle conoscenze sulla fauna acquatica del territorio regionale;
g)
ai contenuti tecnici del Piano regionale previsto all'articolo 9;
h)
ai contenuti tecnici dei Piani provinciali previsti all'articolo 10.
3.
Il CCRTS è così composto:
a)
un dirigente regionale competente per materia con funzioni di presidente;
b)
un funzionario regionale esperto in normativa ambientale e di settore individuato dalla struttura competente;
c)
un esperto in idrobiologia;
d)
un esperto in ittiologia e biologia della pesca;
e)
un esperto in ittiopatologia;
f)
un esperto in ambienti acquatici e loro ripristino.
4.
Le funzioni di segretario del CCRTS sono svolte da un funzionario della competente struttura regionale. Il segretario redige i processi verbali delle adunanze, ne cura la corrispondenza ed adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.
5.
Gli esperti di cui al comma 3, lettere c), d), e) ed f) sono designati dalle Università degli Studi, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche della Regione Piemonte e dall'Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. La nomina è effettuata tenuto conto del curriculum dei candidati.
6.
La Giunta regionale corrisponde ai componenti del CCRTS, in deroga alla
legge regionale 2 luglio 1976, n. 33, in quanto spettante, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, un gettone di presenza e il rimborso delle spese di viaggio.
Art. 8
(Disposizioni di attuazione e regolamenti)
1.
La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina il funzionamento del CCR e del CCRTS.
2.
Le province, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinano il funzionamento dei CCP.
3.
La Regione, con regolamento della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare e sentiti i CCR e CCRTS, disciplina:
a)
i tipi di licenze di pesca, il tesserino regionale controllo catture, le procedure e requisiti per il rilascio delle stesse;
b)
gli attrezzi di pesca, le modalità d' uso, i periodi di pesca delle diverse specie, le misure minime ed il quantitativo di pescato;
c)
le disposizioni integrative e attuative dell'esercizio della pesca;
d)
l'importazione di idrofauna, i controlli sanitari, il trasporto e gli allevamenti;
e)
l'attività di acquacoltura;
f)
l'esercizio della piscicoltura agricola nelle zone di risaia.
Titolo II.
PIANIFICAZIONE
Art. 9
(Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca)
1.
La Regione attua la Pianificazione in materia mediante il Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, denominato Piano regionale.
2.
Il Piano regionale ha la finalità di assicurare la conservazione della biodiversità degli ambienti e degli organismi acquatici presenti nel territorio regionale, nel rispetto delle peculiarità biogeografiche e delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni ittiche, promuove iniziative di valorizzazione dell'ittiofauna e concorre alla regolamentazione dell'attività alieutica in attuazione degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 2.
3.
Il Piano regionale prende atto dei Siti di importanza comunitaria e delle Zone speciali di conservazione individuati dalla Regione ai sensi della direttiva 92/43/CEE, può individuare ulteriori Siti e Zone per la presenza di specie e di ecosistemi acquatici di interesse comunitario e definire modalità di gestione in coerenza con la normativa comunitaria, statale e regionale vigente.
4.
Il Piano regionale viene redatto in coerenza con la programmazione regionale concernente gli ambienti acquatici e le acque.
5.
Il Piano regionale individua le indicazioni generali per la redazione dei Piani provinciali e i criteri di stesura e di aggiornamento della Carta regionale degli ambienti acquatici e della vocazione ittica, denominata di seguito Carta ittica regionale. La Carta ittica regionale è un elaborato tecnico e scientifico del Piano regionale, al quale la Regione fa riferimento per la programmazione generale del settore.
6.
Il Piano regionale, anche attraverso il supporto della Carta ittica regionale, definisce:
a)
l'individuazione della fauna acquatica autoctona e alloctona;
b)
la classificazione delle acque in base alla loro qualità, alla produttività ittiogenica, alla consistenza, tipologia e stato di salute delle popolazioni ittiche presenti ai fini di salvaguardia degli ambienti acquatici e dell'attività alieutica;
c)
criteri, modalità e procedure per i ripopolamenti e le immissioni della fauna acquatica;
d)
su proposta delle province, i bacini di pesca ovvero gli ambiti territoriali omogenei dal punto di vista idrografico e degli ambienti acquatici ai fini della gestione della fauna ittica;
e)
i criteri di individuazione delle seguenti zone:
1)
zone di protezione destinate all'ambientamento, crescita e riproduzione di fauna acquatica autoctona utilizzabile anche per i ripopolamenti;
2)
zone turistiche di pesca che possono essere date in concessione per la gestione a organizzazioni piscatorie riconosciute o ai soggetti gestori dei bacini di pesca;
3)
zone per attività agonistiche e promozionali dell'attività alieutica;
4)
zone chiuse di pesca ovvero zone umide artificiali poste al di fuori delle aree di esondazione dei corsi d'acqua, prive di collegamento idrologico con altri ecosistemi acquatici o munite di apposite griglie che impediscano il passaggio del pesce e situate all'interno di proprietà private;
5)
zone a regolamentazione particolare ovvero tratti di corsi d'acqua o bacini naturali nei quali l'attività di pesca è consentita esclusivamente con rilascio obbligatorio del pesce catturato;
f)
le modalità di aggiornamento della Carta ittica regionale;
g)
le modalità e le forme di partecipazione delle Organizzazioni piscatorie riconosciute o di altri soggetti per la realizzazione degli obiettivi del Piano regionale;
h)
i programmi di ricerca e sperimentazione ai fini della conservazione degli ambienti acquatici e incremento della fauna acquatica;
i)
i programmi di divulgazione della conoscenza della fauna acquatica, dell'ambiente in cui vive e delle metodologie per la loro tutela;
l)
gli indirizzi per il coordinamento e la pianificazione della vigilanza;
m)
i progetti specifici di iniziativa regionale o provinciale;
n)
i criteri e le modalità di finanziamento delle risorse destinate ai sensi della presente legge.
7.
Il Piano regionale è approvato dalla Giunta regionale, sentiti il CCR ed il CCRTS, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali istituita ai sensi dell'
articolo 6 della l.r. 34/1998, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e ha durata triennale.
Art. 10
(Piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca)
1.
Le province provvedono, in coerenza con il Piano regionale e sentito il CCP, alla stesura dei Piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, definiti ai fini della presente legge Piani provinciali. I Piani provinciali:
a)
attuano a livello provinciale la pianificazione definita dal Piano regionale;
b)
individuano le zone di pesca;
c)
definiscono programmi di incremento e ripopolamento della fauna ittica;
d)
definiscono programmi e interventi di tutela degli ecosistemi acquatici e della fauna acquatica di interesse provinciale;
e)
promuovono forme di collaborazione con le organizzazione piscatorie riconosciute e con i Comitati di bacino ove presenti;
f)
censiscono i diritti esclusivi di pesca e gli usi civici di pesca;
g)
forniscono le valutazioni circa la qualità degli ecosistemi acquatici sulla base di parametri fisici, chimici e biologici significativi;
h)
raccolgono, elaborano e diffondono i dati relativi alla consistenza delle popolazioni delle specie ittiche presenti nelle acque provinciali al fine di realizzare il Piano regionale;
i)
individuano le popolazioni acquatiche appartenenti alle specie autoctone in funzione della tutela e fruizione del bene;
l)
forniscono valutazioni quantitative e qualitative utili per la razionalizzazione dei ripopolamenti;
m)
forniscono i dati sulla capacità biogenica dei corsi d'acqua, al fine di individuare anche le misure minime di cattura;
n)
forniscono indicazioni per l'individuazione e la gestione dei Siti di importanza comunitaria e delle Zone speciali di conservazione;
o)
propongono l'individuazione dei bacini di pesca;
p)
individuano le strutture a gestione pubblica idonee per la produzione di materiale ittico autoctono destinato ai ripopolamenti;
q)
indicano il numero di agenti dipendenti e di quelli volontari che collaboreranno alla gestione e alla vigilanza;
r)
definiscono i programmi di formazione e aggiornamento degli agenti di vigilanza;
s)
propongono progetti di interesse provinciale;
t)
indicano la previsione degli oneri finanziari e delle risorse connessi all'attuazione del Piano ivi comprese le risorse proprie.
2.
I Piani provinciali hanno durata annuale e sono trasmessi ai competenti uffici della Giunta regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente per la verifica di congruità con il Piano regionale.
3.
I Piani provinciali diventano esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla data del loro ricevimento da parte della Giunta regionale o a seguito di approvazione espressa entro tale termine.
4.
Nell'ipotesi in cui la Giunta regionale formuli osservazioni, le province riapprovano i Piani provinciali entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.
Art. 11
(Lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici)
1.
Per la tutela dell'ecosistema acquatico e dell'idrofauna nei corsi d'acqua naturali deve essere rispettato il deflusso minimo vitale, come previsto nella programmazione regionale in materia di tutela delle acque.
2.
La Regione, in collaborazione con le province per quanto di competenza, verifica la compatibilità con gli obiettivi di tutela e salvaguardia previsti dal Piano regionale degli interventi e delle opere di interesse pubblico o privato che possono modificare gli ambienti acquatici individuati dal Piano regionale, secondo le modalità stabilite dalla
legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).
3.
Gli adempimenti previsti al comma 2 si applicano anche per le valutazioni degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente come previsto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 e per la valutazione di incidenza prevista dall'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e disciplinata dal
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
4.
Per gli ambienti acquatici individuati dal Piano regionale, la Regione può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, per la realizzazione di opere e lo svolgimento di attività che mettano in pericolo la sopravvivenza degli ecosistemi acquatici.
5.
Ai fini della salvaguardia della fauna ittica, la messa in secca dei corsi d'acqua, bacini e canali, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, deve essere autorizzata dalla provincia. La fauna ittica è recuperata ed immessa nelle acque pubbliche a spese di chi effettua il prosciugamento; nei casi di urgenza si dovrà comunque dare avviso alla provincia competente per territorio.
6.
I progetti delle opere d'interesse pubblico o privato che prevedano l'occupazione totale o parziale degli alvei devono comprendere la costruzione di idonee scale di risalita atte a favorire la libera circolazione dei pesci.
7.
Per le dighette, briglie e sbarramenti in genere, già esistenti, quando la loro stabilità richieda opere di manutenzione straordinaria o ristrutturazione, deve essere realizzato quanto disposto nel comma 6.
8.
Nella progettazione e realizzazione delle opere di difesa spondale e di messa in sicurezza dei corpi idrici devono essere previsti opportuni accorgimenti per la salvaguardia della fauna acquatica e degli ambienti.
9.
Le amministrazioni che rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua provvedono ad inserire nei disciplinari disposizioni per la tutela della fauna acquatica e prevedono il rilascio continuo di una quantità d'acqua sufficiente a garantire, anche nei periodi di magra, la sopravvivenza e la risalita dell'ittiofauna, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
10.
Al fine di salvaguardare la fauna acquatica, lo scarico in acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione.
11.
Per gli adempimenti di propria competenza, la Regione e le province si possono avvalere del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA sulla base di quanto previsto dall'
articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale).
12.
I commi 1, 6 e 7 non si applicano ai canali, ai bacini artificiali creati a scopo irriguo ed ai canali di derivazione idrica per gli impianti di acquacoltura, ad eccezione delle opere di presa.
13.
La Giunta regionale, sentite le province, disciplina modalità e procedure per l'attuazione del presente articolo.
Art. 12
(Diritti esclusivi di pesca)
1.
I diritti esclusivi di pesca esercitati da privati, enti, associazioni in virtù delle leggi statali, negli ambienti acquatici naturali ed artificiali della Regione in atto alla data d'entrata in vigore della presente legge, permangono fino alla loro scadenza.
2.
L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca è conferito alle province, ai sensi
della l.r. 17/1999.
3.
I titolari di diritti esclusivi di pesca sono tenuti a comunicare alla provincia, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma di gestione per l'anno successivo.
4.
Le province approvano il programma previsto al comma 3 con le eventuali prescrizioni e danno notizia agli interessati entro il mese di gennaio di ciascun anno. Il programma di cui al comma 3 deve anche prevedere l'eventuale Piano di ripopolamento previsto per l'anno successivo. Per ciascun intervento di ripopolamento, il titolare del diritto esclusivo deve dare preavviso al competente ufficio provinciale e trasmettere i verbali di semina controfirmati da agenti di vigilanza.
5.
La vigilanza ed il controllo sulla gestione dei diritti esclusivi di pesca sono esercitati dalla provincia.
6.
Ai titolari dei diritti esclusivi di pesca è fatto obbligo di esporre tabelle con indicazioni delle aree di pesca riservata e di mantenere in buone condizioni le tabelle stesse.
7.
La provincia, in caso di inosservanza delle norme del presente articolo, dichiara la decadenza del diritto esclusivo di pesca.
8.
Le province effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti e, a tal fine, tutti coloro che siano titolari di diritti esclusivi di pesca sono tenuti a darne comunicazione alla provincia competente entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, esibendo, pena la decadenza, i documenti attestanti la titolarità dei diritti stessi.
9.
Le province trasmettono alla Regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi dei diritti esclusivi di pesca accertati ai sensi del comma 8, nonché una relazione sulle misure adottate ai sensi del presente articolo.
10.
In caso di vendita del diritto esclusivo di pesca è fatto obbligo di preventiva comunicazione alle province competenti per territorio alle quali è riservato il diritto di prelazione.
11.
La provincia può autorizzare i titolari dei diritti esclusivi di pesca alla cattura, nei tratti di loro competenza, di soggetti di specie ittiche per la riproduzione artificiale, secondo i criteri del Piano regionale.
Art. 13
(Usi civici di pesca)
1.
L'esercizio della pesca nelle acque soggette a diritto di uso civico si svolge in conformità alle norme della presente legge.
2.
Le province effettuano la ricognizione degli usi civici di pesca esistenti e, a tal fine, tutti coloro che ne siano titolari sono tenuti a darne comunicazione alla provincia competente entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, esibendo la documentazione probatoria e descrittiva della gestione delle zone soggette ad uso civico.
3.
Le province trasmettono alla Regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi degli usi civici ai sensi del comma 2.
4.
La provincia può autorizzare i titolari dei diritti di uso civico alla cattura di soggetti appartenenti a specie ittiche per la riproduzione artificiale, secondo i criteri del Piano regionale.
Titolo III.
ATTIVITÀ AVENTI AD OGGETTO LA FAUNA ITTICA
Art. 14
(Esercizio della pesca)
1.
Costituisce legittimo esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura della fauna ittica mediante l'impiego di attrezzi consentiti dalla presente legge.
2.
La fauna ittica trattenuta appartiene a chi legittimamente la ha catturata.
Art. 15
(Interventi ai fini gestionali)
1.
In tutte le acque presenti nel territorio regionale, nei limiti disposti dalla programmazione regionale e dalle norme vigenti in materia, le province effettuano le attività di ripopolamento, immissione e prelievo a fini gestionali della fauna ittica direttamente o attraverso soggetti individuati dalla provincia stessa.
2.
È vietato immettere pesci in qualunque ambiente acquatico senza l'autorizzazione della provincia competente per territorio.
3.
L'attività di ripopolamento è effettuata dalle province, dai soggetti individuati ai sensi del comma 1 e dai titolari o concessionari di diritto esclusivo di pesca e di uso civico nei limiti stabiliti dalla programmazione regionale e provinciale. Le province entro il 31 ottobre di ogni anno approvano il programma per i ripopolamenti ittici da attuarsi nei dodici mesi successivi.
4.
Le province autorizzano l'uso di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico, nonché l'uso di altri attrezzi in deroga alle norme della presente legge, esclusivamente per la cattura del pesce a scopo di ripopolamento nonché in caso di asciutta o a scopi scientifici.
5.
È data facoltà alle province di interdire la pesca in occasione delle attività previste dai commi 1 e 4, al fine di ottimizzarne il risultato.
6.
Nell'ambito dei Piani provinciali, sono individuate quelle strutture che meglio permettono la produzione di particolari specie autoctone delle quali sia necessario conservare l'originalità e la variabilità genetica, che dovrà avvenire in centri ittiogenici a controllo pubblico, con riproduttori catturati in analoghi ecosistemi acquatici oppure allevati in ambienti artificiali o naturali appositamente individuati e realizzati allo scopo. La gestione dei centri ittiogenici e le connesse attività di ripopolamento sono gestite con modalità e procedure stabilite dalla provincia competente per territorio in coerenza con il Piano regionale di cui all'articolo 9.
Titolo IV.
ESERCIZIO DELLA PESCA: AUTORIZZAZIONI
Art. 16
(Classificazione della pesca)
1.
L'attività della pesca si divide, in rapporto al fine perseguito, in:
a)
pesca professionale;
b)
pesca sportiva;
c)
pesca scientifica e interventi di protezione ittica.
2.
La pesca professionale è esercitata come attività lavorativa esclusiva o prevalente e può svolgersi in forma singola o associata.
3.
La pesca sportiva è esercitata senza scopo di lucro.
4.
La pesca a scopo scientifico e gli interventi di protezione ittica sono attività dirette a scopo di studio, ricerca, sperimentazione, protezione e tutela della fauna e degli ecosistemi acquatici.
Art. 17
(Obbligo della licenza)
1.
L'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte, ad eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinato al possesso di apposita licenza.
2.
La Giunta regionale disciplina i tipi di licenza, le procedure e i requisiti per il rilascio delle stesse con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 3.
3.
Non sono tenuti all'obbligo della licenza nell'esercizio delle loro funzioni:
a)
gli addetti all'acquacoltura;
b)
gli addetti alla piscicoltura agricola nelle risaie;
c)
il personale delle province e di altri enti o organizzazioni autorizzate, a norma delle vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento.
Art. 18
(Modalità e tecniche di pesca vietate)
1.
È vietato l'uso a strappo degli attrezzi con amo o ancoretta. S'intende l'uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce senza che lo stesso abbia abboccato l'esca.
2.
Non è consentito l'uso contemporaneo di attrezzi professionali, fatta eccezione per la canna con o senza mulinello e la lenza da fondo o spaderna.
3.
Per l'esercizio della pesca nelle acque, che in relazione alla loro classificazione risultano prevalentemente popolate da salmonidi e timallidi, è vietato usare larve o stadi giovanili di mosca carnaria, pesce vivo o morto, sangue comunque preparato o diluito o esche che ne contengano e ogni tipo di pasturazione.
4.
È vietata la pesca da sopra ponti, passerelle e ogni altra opera di attraversamento dei corsi d'acqua.
5.
È vietata la pesca da natanti salvo che nei bacini lacustri classificati acque principali. Non è consentito pescare durante la navigazione; la pesca va esercitata con motore spento e remi in barca. Fino all'arresto del natante gli attrezzi devono essere completamente smontati. Tali limitazioni non si applicano alla pesca professionale o con tirlindana.
6.
È vietato usare reti ad una distanza inferiore a trenta metri da scale di risalita per i pesci e dalle dighe.
7.
L'uso del guadino è consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.
8.
È vietata la pesca esercitata con le mani e la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa.
9.
È vietata la pesca con la dinamite e con altri materiali esplodenti.
10.
È vietato gettare e infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.
11.
È vietata la pesca con la corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento ad eccezione della pesca autorizzata dalla provincia ai sensi della presente legge, con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.
12.
È vietata la pesca subacquea.
13.
È vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio.
14.
È vietato abbandonare esche, pesci o rifiuti lungo i corsi e specchi d'acqua o nelle loro adiacenze.
15.
È vietato pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, quali muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, o provvisorie, smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi di pesca non previsti dalla presente legge.
16.
È vietato pescare durante il prosciugamento completo o parziale, salvo che con la canna.
17.
È vietato collocare reti e apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso i fiumi o altri corpi idrici occupando più di un terzo della loro larghezza.
Titolo V.
VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 19
(Vigilanza sull'esercizio della pesca)
1.
La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla pesca e l'accertamento delle infrazioni relative è affidata agli agenti di vigilanza dipendenti delle province, nonché agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, al personale di vigilanza delle Aree protette nazionali, regionali e provinciali oltre che a coloro ai quali la legge riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria.
2.
Con riferimento all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, la vigilanza è altresì affidata alle guardie ittiche volontarie (GIV), nominate dalle province su richiesta delle organizzazioni piscatorie riconosciute e dei Comitati di bacino. Le GIV devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
3.
L'attività di vigilanza delle GIV è coordinata dalla provincia competente per territorio.
Art. 20
(Poteri e compiti degli agenti di vigilanza)
1.
Per l'esercizio della vigilanza, gli agenti di cui all' articolo 19 hanno i seguenti poteri e compiti:
a)
chiedere l'esibizione dei documenti attestanti la licenza di pesca, degli attrezzi e del pescato a persone trovate in esercizio di pesca;
b)
verificare la regolarità di lavori in alveo, opere o interventi in ambienti acquatici ai sensi dell'articolo 11.
2.
Gli agenti di vigilanza qualora accertino violazioni delle leggi della pesca, redigono verbale di contestazione immediata ai sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e ne trasmettono copia all'autorità amministrativa competente. Le GIV, nell'esercizio delle loro funzioni, assumono la qualifica ed esercitano i poteri che la legislazione vigente loro attribuisce.
3.
I pesci detenuti in violazione alle norme della presente legge, se ancora vivi, devono essere reimmessi nel corso d'acqua dal pescatore.
Art. 21
(Corsi di preparazione e aggiornamento per GIV)
1.
Il riconoscimento della qualità di GIV è subordinata alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati annualmente dalle province che ne rilasciano attestato d'idoneità.
2.
I corsi possono altresì essere organizzati dalle singole organizzazioni piscatorie riconosciute e dai Comitati di bacino, ove costituiti, secondo modalità definite dalle province e coerenti con la programmazione regionale e provinciale.
3.
Le GIV, nominate alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 22
(Risarcimento del danno ambientale)
1.
Il danno, non derivante dall'attività di pesca, provocato, a qualsiasi titolo, al patrimonio ittico o all'ambiente acquatico, mediante inquinamento o mediante la non osservanza delle prescrizioni e procedure previste dall'articolo 11 nella realizzazione di interventi o opere, costituisce danno ambientale ed obbliga il suo autore al risarcimento.
2.
L'azione di risarcimento è esercitata dalla provincia competente per territorio. La relativa somma, introitata dalla provincia, deve essere reimpiegata per opere di ripristino e riqualificazione ambientale e per il ripopolamento del corpo idrico e indicata nei Piani provinciali.
3.
I criteri generali per la determinazione dell'entità del risarcimento del danno ambientale sono stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 23
(Sanzioni)
1.
Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:
a)
da Eur 100 a Eur 500 per le violazioni al divieto di pesca in zona di protezione;
b)
da Eur 100 a Eur 1.000 per le violazioni alle norme relative alla gestione delle zone turistiche di pesca;
c)
da Eur 50 a Eur 300 per le violazioni alle disposizioni relative alle zone per attività agonistiche, promozionali e per le zone a regolamentazione particolare;
d)
da Eur 5.000 a Eur 10.000 per la mancata ottemperanza alle disposizioni relative alle attività disciplinate dall'articolo 11;
e)
da Eur 50 a Eur 300 per la violazione alle disposizioni relative all'esercizio della pesca, tempi, quantità, misure, attrezzi e modalità;
f)
Eur 50 per ogni pesce pescato in violazione alle norme della legge;
g)
da Eur 50 a Eur 300 per chi eserciti la pesca in acque soggette a diritti esclusivi di pesca o di uso civico, od in acque soggette a concessioni amministrative o nelle zone chiuse di pesca senza autorizzazione del titolare o concessionario;
h)
da Eur 500 a Eur 3.000 per chi, in possesso di licenza di pesca professionale, peschi utilizzando mezzi non consentiti o usando attrezzi con modalità o tempi diversi da quelli previsti o in acque non destinate alla pesca professionale;
i)
da Eur 1.000 a Eur 6.000 per le violazioni alle disposizioni ed ai divieti in materia di importazione di idrofauna, controlli sanitari, trasporto e allevamenti;
l)
da Eur 500 a Eur 3.000 per chi eserciti l'allevamento di idrofauna a scopo di acquacoltura senza autorizzazione;
m)
da Eur 50 a Eur 300 per chi eserciti la pesca senza licenza di pesca o non in regola con il versamento delle tasse;
n)
da Eur 2,5 a Eur 15 per chi, pur essendo titolare di valida licenza e relativi versamenti, non li esibisca agli agenti di vigilanza al momento della richiesta; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento richiesto entro 15 giorni all'ente a cui fa riferimento l'agente contestante la violazione, nel caso in cui il trasgressore non esibisca il documento nel predetto termine soggiace alla sanzione da Eur 50 a Eur 300;
o)
da Eur 100 a Eur 500 per le violazioni al divieto di vendere il pescato ai titolari di licenza a scopi sportivi;
p)
da Eur 500 a Eur 3.000 per chi eserciti la pesca con modalità e tecniche vietate ai sensi dell'articolo18, commi 9,10,11, 12 e 15;
q)
da Eur 500 a Eur 3000 per chi immette idrofauna senza autorizzazione;
r)
da Eur 50 a Eur 300 per le violazioni alle disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo, nonché ad ogni altra prescrizione disposta in attuazione della presente legge.
2.
La misura delle sanzioni amministrative stabilita dal comma 1 è aggiornata ogni 5 anni, a partire dalla data di emanazione della presente legge, in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media annuale nazionale) verificatasi nei 5 anni precedenti. All'uopo ogni quinquennio, entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di suddetto indice, la Giunta regionale fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative.
3.
I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono riscossi ed introitati dalle province e interamente impiegati per interventi in materia di tutela della fauna acquatica.
4.
In coerenza con il Piano provinciale, le province trasmettono ogni anno alla Regione una relazione dell'attività di vigilanza effettuata nell'anno precedente, con l'indicazione delle sanzioni irrogate, delle somme introitate e degli interventi effettuati.
Titolo VI.
TASSE E CONTRIBUTI
Art. 24
(Tasse di concessione regionale)
1.
Ai fini della presente legge si applicano le tariffe previste dal
decreto legislativo 26 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'
art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, coma sostituito dall'
art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158) per l'esercizio della pesca nelle acque interne.
2.
Il pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al comma 1 avviene secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni regionali in materia.
3.
Il versamento è valido per un periodo di 365 giorni decorrenti dal giorno del versamento stesso.
4.
I proventi delle tasse e soprattasse di concessione regionale in materia di pesca affluiscono nell' UPB n. 0902 e sono destinati al finanziamento della presente legge.
Art. 25
(Ripartizione dei proventi)
1.
I proventi derivanti dalle tasse e soprattasse sulle concessioni regionali in materia di pesca sono ripartiti annualmente dalla Regione in base a quanto disposto nel Piano regionale nella misura del 70 per cento alle province, in proporzione al numero delle licenze attive in ciascuna di loro, per lo svolgimento di funzioni e compiti previsti dalla presente legge.
2.
Il restante 30 per cento è trattenuto dalla Regione ed è da destinarsi per interventi previsti dal Piano regionale.
3.
È esclusa per l'attuazione della presente legge l'erogazione di contributi o finanziamenti classificati aiuti di stato ai sensi della normativa comunitaria in vigore.
Titolo VII.
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 26
(Norme finanziarie)
1.
Per l'esercizio delle funzioni conferite alle province ai sensi della presente legge si fa fronte mediante il "Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite" istituito dall'
articolo 10 della l.r. 34/1998.
2.
La ripartizione dei fondi previsti dal comma 1 viene effettuata secondo le modalità previste dalla
l.r. 34/1998.
3.
Per il finanziamento degli interventi previsti dal Piano regionale ovvero dai Piani provinciali, fatto salvo quanto trasferito alle province ai sensi dei commi 1 e 2, si provvede, per ciascun anno finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, con l'iscrizione nelle UPB n. 13041 e n. 13042:
a)
di fondi comunitari o statali destinati alla tutela degli ambienti acquatici o per l'esercizio dell'attività alieutica;
b)
di stanziamenti regionali in misura complessivamente uguale ai proventi derivanti dalle tasse e soprattasse dell'articolo 25 introitati nell'anno precedente.
4.
I fondi iscritti ai sensi del comma 3, lettera b) sono ripartiti annualmente dalla Giunta regionale per gli interventi e le attività previste dal Piano regionale come segue:
a)
nella misura del 70 per cento alle province, in proporzione al numero delle licenze censite nell'anno precedente al riparto per il finanziamento dei Piani provinciali;
b)
nella misura del 30 per cento per iniziative regionali previste dal Piano regionale e per la corresponsione degli oneri previsti al comma 6 dell'articolo 7.
5.
La quota di spesa destinata dal Piano regionale ai sensi del comma 4, lettera d), destinata dal Piano regionale per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e pesca è gestita in deroga all'
articolo 11 della legge regionale 25 giugno 1988 n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione regionale).
Art. 27
(Rendiconti e verifiche)
1.
Le province trasmettono annualmente alla Giunta regionale, di norma entro il 31 marzo, un rendiconto sull'esercizio delle spese effettuate ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera a), in base a parametri definiti con deliberazione della Giunta regionale formulata d'intesa con la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.
2.
La Giunta regionale esercita periodiche verifiche sui risultati conseguiti dai Piani provinciali e trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del Piano regionale.
Art. 28
(Disposizioni transitorie e abrogazioni di legge)
1.
Le licenze di pesca rilasciate dalle province anteriormente all'entrata in vigore della presente legge conservano efficacia sino alla loro scadenza.
2.
Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale e dalle province in attuazione
della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 (Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte) conservano validità ed efficacia purché i contenuti non contrastino con la presente legge.
3.
Fino a quando non trovano attuazione le disposizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 rimangono in vigore le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, e 18
della l.r. 7/1981.
4.
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7, salvo quanto disposto al comma 3;
b)
legge regionale 18 aprile 1985, n. 34 (Modificazioni ed integrazioni alla
l.r. 18 febbraio 1981, n. 7 - 'Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemontè);
c)
legge regionale 15 maggio 1987, n. 28 (Modificazione ed integrazione alla
l.r. 18 febbraio 1981, n. 7 'Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemontè).