Disegno di legge regionale n. 469 presentato il 04 settembre 2007
Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale.

Art. 1 
(Oggetto e finalità)
1. 
La Regione Piemonte con la presente legge disciplina la raccolta e la coltivazione dei tartufi in armonia con i principi stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e dalla normativa comunitaria e promuove la tutela e la valorizzazione dei tartufi e dell'ambiente naturale in cui si riproducono, riconoscendo il ruolo degli ecosistemi tartufigeni nello sviluppo socio economico delle popolazioni delle aree collinari e pedemontane piemontesi.
2. 
La Regione Piemonte promuove altresì la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e delle piante ospiti e il miglioramento e lo sviluppo della tartuficoltura, ispirandosi a criteri di qualità ed eccellenza, anche a tutela dei consumatori.
Art. 2 
(Interventi per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno)
1. 
Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Piemonte realizza e finanzia:
a) 
attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata;
b) 
iniziative promozionali, informative, pubblicitarie, culturali e di valorizzazione dei tartufi;
c) 
attività formative e di aggiornamento dei raccoglitori, dei tecnici degli enti competenti, del personale addetto alla vigilanza nonché corsi di addestramento dei cani;
d) 
azioni di salvaguardia e di potenziamento di tartufaie naturali di tuber magnatum pico, attraverso adeguati interventi colturali, con opportuno riguardo degli equilibri naturali preesistenti, rivolte alla difesa e al miglioramento dell'efficienza produttiva delle aree, effettuate dalle associazioni di cui all'articolo 11;
e) 
azioni di sviluppo e incremento delle produzioni di specie di tartufo nero coltivabili attraverso il finanziamento di nuovi impianti di tartufaie in aree vocate, in terreni al momento non preposti alla produzione di alcuna specie di tartufo. Le piante tartufigene inserite dovranno rispondere ai requisiti di adeguata micorrizzazione controllata sottoscritta dagli enti preposti al servizio di controllo morfologico o molecolare delle radici.
2. 
La Giunta regionale, entro il 30 aprile, approva un programma triennale per la realizzazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio tartufigeno di cui al comma 1.
3. 
Nel programma di cui al comma 2 sono individuati:
a) 
gli interventi realizzati direttamente dalla Regione;
b) 
gli interventi la cui esecuzione da parte di enti locali, altri enti, associazioni e consorzi può essere oggetto di contributo, le relative priorità e le risorse finanziarie;
c) 
i contenuti dei bandi e le modalità di approvazione e finanziamento degli interventi di cui alla lettera b), nonché le misure dei contributi massimi erogabili.
Art. 3 
(Definizioni)
1. 
Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intende:
a) 
per tartufaia naturale, qualsiasi formazione vegetale di origine naturale, ivi comprese le piante singole, che produce spontaneamente tartufi;
b) 
per tartufaia controllata, la tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti ed eventualmente incrementata con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene;
c) 
per tartufaia coltivata, un impianto specializzato di nuova realizzazione con piante tartufigene e sottoposto ad appropriate cure colturali.
Art. 4 
(Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate)
1. 
L'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata è rilasciata dalla provincia territorialmente competente.
2. 
L'attestazione ha validità quinquennale ed è rinnovabile. Il suo rilascio consente l'apposizione delle tabelle previste dall' articolo 3, comma 2, della l. 752/1985 e il conseguente esercizio del diritto alla raccolta riservata da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2.
3. 
Nel provvedimento di cui al comma 1 sono indicate le pratiche colturali accessorie necessarie per il mantenimento dell'ecosistema naturale.
4. 
L'attestazione è revocata in caso di accertamento della mancata esecuzione degli interventi prescritti a norma del comma 3. Alla revoca consegue l'obbligo alla rimozione della tabellazione apposta, entro trenta giorni dall'effettiva conoscenza del provvedimento.
5. 
Le amministrazioni provinciali trasmettono annualmente alla Regione l'elenco aggiornato delle tartufaie riconosciute.
6. 
Nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 14, comma 1 sono indicate:
a) 
le modalità per il rilascio delle attestazioni di riconoscimento da parte delle province;
b) 
le pratiche colturali previste dal comma 3;
c) 
le modalità per la compilazione, l'aggiornamento e la comunicazione degli elenchi previsti dal comma 5.
Art. 5 
(Disciplina della raccolta)
1. 
La ricerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni non coltivati, nel rispetto delle disposizioni della l. 752/1985.
2. 
Nelle tartufaie controllate o coltivate delimitate dalle tabelle previste dall' articolo 3, comma 2, della l. 752/1985, il diritto di ricerca e raccolta è riservato al proprietario, all'usufruttuario ed al coltivatore del fondo, ai membri delle rispettive famiglie, ai lavoratori da loro dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del fondo, nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci delle associazioni di conduzione ed ai loro familiari.
3. 
Le tabelle di cui all' articolo 3, comma 2, della l. 752/1985 non possono essere apposte da privati negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se al confine dei terreni condotti.
4. 
Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 14, comma 1 individua:
a) 
le prescrizioni tecniche cui attenersi per lo svolgimento delle operazioni di miglioramento delle tartufaie esistenti e per la costituzione di nuove tartufaie, secondo le finalità di cui all'articolo 1;
b) 
le caratteristiche delle tabelle dall' articolo 3, comma 2, della l. 752/1985 e le modalità per la loro apposizione;
c) 
la superficie territoriale massima di aree da destinare a tartufaia, contemperando i diritti dei proprietari con quelli dei liberi cercatori.
Art. 6 
(Modalità di ricerca e di raccolta)
1. 
La ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie, secondo quanto disposto dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 14, comma 1.
2. 
La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto.
3. 
È vietata la raccolta di tartufi immaturi e nei periodi non consentiti dal calendario previsto dall'articolo 10.
4. 
La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di due chilogrammi. Tale limite non si applica ai soggetti indicati dall'articolo 5 comma 2.
Art. 7 
(Consorzi volontari)
1. 
A norma dell' articolo 4 della l. 752/1985, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire, con atto pubblico, consorzi volontari per la difesa del tartufo o per l'impianto di nuove tartufaie, al fine di salvaguardare ed incentivare la raccolta e la produzione dei tartufi e di preservare l'ambiente idoneo alla tartuficoltura.
Art. 8 
(Abilitazione per la ricerca e la raccolta dei tartufi)
1. 
Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della propria idoneità presso la provincia competente per territorio di residenza anagrafica.
2. 
L'esame di idoneità è inteso ad accertare nel candidato la conoscenza delle specie e varietà di tartufo, degli elementi basilari di biologia ed ecologia degli stessi, delle modalità di ricerca, raccolta e commercializzazione previste dalle norme in vigore, nonché di nozioni generali di micologia e selvicoltura.
3. 
L'esame previsto al comma 2 é svolto da commissioni, costituite dalle province territorialmente competenti, le cui modalità di funzionamento sono definite nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 14, comma 1.
4. 
Le commissioni previste dal comma 3 sono composte:
a) 
da un funzionario designato dalla Regione;
b) 
da un funzionario designato dalla provincia;
c) 
da un esperto designato dall'associazione dei cercatori più rappresentativa a livello provinciale costituita con atto notarile e comprendente almeno cinquanta soci; in mancanza di un'associazione avente tali requisiti, la designazione é effettuata dall'unione regionale delle associazioni di cercatori piemontesi.
5. 
La partecipazione ai lavori delle commissioni è a titolo gratuito.
6. 
Gli aspiranti raccoglitori che non superano l'esame di idoneità di cui al comma 1 possono chiedere di ripetere la prova stessa trascorsi tre mesi.
7. 
Sono esentati dall'esame di idoneità di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti nonché coloro che sono già muniti di abilitazione rilasciata da altre amministrazioni regionali o provinciali.
8. 
L'abilitazione conseguente al superamento dell'esame di cui al comma 2 è documentata da un tesserino rilasciato dalla provincia competente. L'attestazione di abilitazione ha valore su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell' articolo 5, comma 6 della l. 752/1985.
9. 
Il tesserino è valido dieci anni e può essere rinnovato senza ulteriori esami.
10. 
L'età minima dei raccoglitori che possono ottenere l'abilitazione alla raccolta dei tartufi è stabilita in anni quattordici. I minori di anni quattordici possono praticare la ricerca e la raccolta se accompagnati da persona abilitata.
11. 
Le province raccolgono i dati relativi ai soggetti abilitati e ne curano l'aggiornamento e la comunicazione alla Regione.
12. 
Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 14, comma 1, definisce:
a) 
le caratteristiche del tesserino previsto dal comma 7 e le modalità e i casi di rilascio di eventuali duplicati;
b) 
le tipologie dei dati di cui al comma 11 e le relative modalità di aggiornamento e comunicazione.
Art. 9 
(Permesso per la ricerca e la raccolta di tartufi)
1. 
Il permesso di ricerca e raccolta dei tartufi è subordinato al versamento della tassa di concessione regionale annuale.
2. 
Il versamento della tassa di concessione deve avvenire entro il 30 aprile, e in ogni caso prima di esercitare le attività di ricerca e raccolta, ed ha valore per l'anno solare cui si riferisce.
3. 
Il permesso di ricerca e raccolta ha validità per l'intero territorio regionale.
4. 
Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 14, comma 1, stabilisce:
a) 
l'importo della tassa di concessione prevista dal comma 1, sulla base di criteri di economicità e convenienza, per un ammontare non inferiore a quello fissato dalle disposizioni nazionali;
b) 
le modalità di attestazione del permesso di cui al comma 1.
Art. 10 
(Calendario di ricerca e raccolta)
1. 
Il calendario di raccolta è definito dalla Regione, sentite le province, ed è unico per tutto il territorio regionale.
2. 
Al fine di tutelare i territori produttivi ed il prodotto, il calendario deve prevedere un periodo di divieto assoluto di raccolta non inferiore a quindici giorni, anche differenziato per provincia.
3. 
Gli istituti universitari e gli enti di ricerca possono procedere, a fini scientifici e previa autorizzazione temporanea rilasciata dalla provincia, alla raccolta di tartufi anche fuori dal periodo consentito dal calendario di cui al comma 1.
4. 
I soggetti previsti dal comma 3 sono esonerati dal versamento della tassa prevista dall'articolo 9.
5. 
Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 14, comma 1, individua:
a) 
le modalità di concertazione con le province, ai fini della definizione del calendario previsto dal comma 1;
b) 
i dati necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione temporanea di cui al comma 3.
Art. 11 
(Associazioni dei raccoglitori)
1. 
I raccoglitori possono costituirsi in associazioni, al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia e di miglioramento degli ecosistemi tartufigeni locali nonché per l'oculata gestione delle tartufaie controllate e coltivate.
2. 
Le associazioni dei raccoglitori o cercatori, riconosciute secondo le modalità definite dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 14, comma 1, sono abilitate ad attuare azioni di promozione, tutela e valorizzazione commerciale del tartufo, sostenute dalla Regione o da altri enti pubblici.
Art. 12 
(Vigilanza e sanzioni amministrative)
1. 
La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli organi ed agenti previsti dall' articolo 15 della l. 752/1985.
2. 
Nelle aree protette nazionali e regionali, la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione.
3. 
Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia dell'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale quando ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria.
4. 
Gli agenti che procedono alla confisca del prodotto, redigono apposito verbale di confisca contenente le indicazioni delle specie, il numero e il peso dei tartufi confiscati.
5. 
Al trasgressore é rilasciata copia del processo verbale di cui al comma 4 contestualmente al processo verbale di accertamento della violazione.
6. 
In considerazione della deperibilità del prodotto, gli agenti procedono alla sua vendita al maggior offerente, previa allegazione al rapporto di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) di due offerte d'acquisto da acquisire presso commercianti o ristoratori della zona.
7. 
L'importo ricavato dalla vendita, al netto delle spese di versamento, è versato alla Tesoreria provinciale territorialmente competente ed é eventualmente restituito all'avente diritto nel caso in cui si accerti che la violazione non sussiste.
8. 
Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di cerca, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi, nei limiti minimi e massimi accanto a ciascuna indicati:
a) 
ricerca e raccolta in periodo di divieto o in mancanza del tesserino di cui all'articolo 8 o del permesso di cui all'articolo 9, nei casi prescritti: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
b) 
ricerca e raccolta in mancanza della sola attestazione del permesso di cui all'articolo 9: da euro 52,00 ad euro 516,00;
c) 
ricerca e raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di quindici anni dalla messa a dimora delle piante: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
d) 
ricerca e raccolta di tartufi non maturi o variati: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
e) 
ricerca e raccolta durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ed un'ora prima dell'alba: da euro 52,00 ad euro 516,00;
f) 
ricerca e raccolta di tartufi con modalità difformi da quelle previste ai sensi del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 14, comma 1: da euro 52,00 ad euro 2.582,00 in base alla gravità della violazione, come ivi stabilito in relazione al mancato rispetto delle diverse prescrizioni;
g) 
ricerca e raccolta di tartufi nelle zone riservate: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
h) 
apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate: da euro 516,00 ad euro 5.170,00;
i) 
commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dalla normativa statale vigente: da euro 2.582,00 ad euro 5.170,00;
l) 
lavorazione dei tartufi conservati senza il rispetto della normativa statale vigente: da euro 516,00 ad euro 2.582,00;
m) 
commercio dei tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dalla normativa statale vigente, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale: da euro 516,00 ad euro 5.170,00.
9. 
Il ritardato pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 9 è sanzionato secondo le disposizioni dell' articolo 6, comma 3, della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).
10. 
Le violazioni di cui alle lettere a), c), d), e), f) e g) del comma 8 comportano la revoca da uno a due anni del tesserino e dell'eventuale permesso o l'impossibilità di ottenere l'abilitazione per il medesimo periodo nel caso in cui non sia stata conseguita. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva del tesserino.
11. 
Qualora il raccoglitore incorra, in un quinquennio, in almeno due violazioni sanzionate a norma della l. 752/1985, il tesserino di cui all'articolo 8, comma 7, viene sospeso e temporaneamente ritirato per il periodo di un anno.
12. 
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della l. 689/1981. L'autorità competente a ricever il rapporto di cui all' articolo 17 della l. 689/1981 e ad emettere ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge, è determinata dalla provincia.
13. 
I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative sono introitati dalle province e sono destinati alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 comma 1.
Art. 13 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, ricompresi nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 14031 (Economia montana e foreste Att. Strumentali economia montana foreste Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 si fa fronte con le somme introitate dall'applicazione della tassa regionale di concessione annuale di cui all'articolo 11, ricomprese nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
2. 
Per il biennio 2008-2009, agli oneri di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 14 
(Norme transitorie e finali)
1. 
La Giunta regionale adotta il provvedimento di attuazione della presente legge entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore.
2. 
Entro lo stesso termine, la Giunta regionale individua la data di decorrenza delle funzioni trasferite a norma dell'articolo 12 e determina le modalità di gestione del contenzioso amministrativo pendente.
Art. 15 
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.
Art. 16 
(Abrogazioni)
1. 
La legge regionale 12 marzo 2002, n. 10 (Testo unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi ) è abrogata.