Assestamento al bilancio di previsione 2007 nonché disposizioni finanziarie.
Art. 1
(Variazioni)
1.
Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 sono introdotti, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.
Art. 2
(Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2006)
1.
Il maggior avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006, determinato in euro 1.564.880,16, è applicato al bilancio di previsione per l'anno 2007 e utilizzato per l'integrazione della copertura delle spese iscritte nelle UPB contenenti le economie su fondi statali ed europei.
Art. 3
(Disposizioni generali per gli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali)
1.
La Regione garantisce il rispetto dei limiti di finanza pubblica a carico degli enti strumentali gestori di aree protette regionali, limitatamente alle risorse oggetto di trasferimento regionale, nell'ambito della globalità del proprio bilancio.
2.
La normativa statale e regionale riferita alla Regione si applica agli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali.
Art. 4
(Spese pluriennali)
1.
Ad integrazione di quanto indicato nell'allegato A alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), lo stanziamento per l'attuazione della legge regionale 18 novembre 1999, n. 29 (Interventi per l'Università ed il Diritto allo studio universitario) è aumentato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
2.
Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012.
Art. 5
(Modifiche all' articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14)
1.
Il
comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), come da ultimo modificato dall'
articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), è sostituito dal seguente:
.
" 4. Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli enti gestori delle aree protette, ove esistenti, secondo la seguente suddivisione: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette, 60 per cento al comune e 40 per cento all'ente di gestione."
2.
Il
comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 14/2006, come da ultimo modificato dall'
articolo 2 della l.r. 9/2007, è sostituito dal seguente:
.
" 5. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale e a progetti di sviluppo locale sostenibile. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni comunali."
3.
Il
comma 8 dell'articolo 6 della l.r. 14/2006, come da ultimo modificato dall'
articolo 2 della l.r. 9/2007, è sostituito dal seguente:
.
" 8. Vengono mantenute a discapito della quota regionale le tariffe attualmente percepite dai comuni sulla base di convenzioni in atto, sino alla data di scadenza delle convenzioni stesse, nel caso in cui tali tariffe risultino maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle disposizioni di cui al comma 4."
Art. 6
(Esigenze postolimpiche per lo sviluppo economico del territorio regionale)
1.
Considerate le attuali situazioni climatiche comportanti la carenza di neve naturale nonché le esigenze di sviluppo economico postolimpiche del territorio regionale, con particolare riferimento al comparto turistico-sportivo invernale, l'attività di produzione della neve artificiale assume le caratteristiche di servizio di interesse pubblico regionale, considerata altresì la prevedibile carenza di neve naturale. Pertanto la Giunta regionale è autorizzata ad intraprendere, in particolare attraverso i propri impianti, le eventuali azioni necessarie per consentire un'adeguata produzione della neve artificiale, introducendo innovazioni ambientali e di risparmio energetico.
2.
Gli impianti di innevamento artificiale necessari per la produzione di neve di cui al comma 1 costituiscono pertinenza delle piste da sci da asservire alla Regione Piemonte per l'uso pubblico; tali piste sono oggetto di concessione onerosa al gestore dei relativi impianti di risalita.
3.
Ai fini di cui al comma 1, la Regione si avvale prioritariamente, ai sensi della legge regionale 16 giugno 2006, n. 21 (Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico), della Fondazione 20 marzo 2006 utilizzando i fondi iscritti al capitolo 17518 nonché, di un istituendo fondo partecipato dai soggetti pubblici e privati che beneficiano dell'attività di produzione della neve artificiale.
Art. 7
( Legge regionale 9 agosto 1999, n. 20. Deroga dei termini per i Programmi annuali di attuazione, annualità 2007)
1.
La durata dei Programmi annuali di attuazione dei Piani triennali di distretto di cui all' articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37), per l'annualità 2007 decorre, per la durata di mesi dodici, dal 17 maggio 2007, data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale relativo ai criteri per il finanziamento dei Programmi annuali di attuazione dei Piani triennali 2005-2007 dei Distretti dei vini, ultima annualità.