Proposta di legge regionale n. 467 presentata il 02 agosto 2007
Interventi a sostegno dell'area teksid di Crescentino e rilancio economico del territorio crescentinese.
Primo firmatario

PEDRALE LUCA

Altri firmatari

NASTRI GAETANO

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte riconosce al territorio del Comune di Crescentino, confinante alla Provincia di Torino e molto prossimo alle Province di Alessandria e di Asti, una particolare e storica vocazione industriale che è stata rappresentata per trenta anni soprattutto dallo stabilimento Teksid di Crescentino appartenente al gruppo Fiat.
2. 
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove e partecipa a iniziative e progetti industriali alternativi allo stabilimento Teksid, ormai ridimensionato e già riconvertito. Nel contempo, la Regione Piemonte attua una politica di rilancio complessivo ed integrato del territorio, fondata oltre che sul settore industriale già presente, anche su quello terziario, sull'artigianato, sui servizi logistici, sulla ricerca, sull'innovazione, sulle fonti energetiche rinnovabili e sulla formazione permanente delle risorse umane.
3. 
Per le finalità di cui al comma 2, la Regione riconosce come partner necessari i soggetti privati, gli enti locali, le associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Politecnico - Facoltà di Ingegneria di Torino e Vercelli.
Art. 2 
(Concertazione)
1. 
La Regione concorda con i soggetti e gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le iniziative da intraprendere, che vengono definite in documenti condivisi che indichino:
a) 
i settori di intervento oggetto di cooperazione;
b) 
i rispettivi ruoli;
c) 
le principali modalità attuative di ciascun intervento;
d) 
le condizioni di garanzia.
2. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce la natura, le modalità di attuazione e i contenuti della partecipazione della Regione alle iniziative, nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli articoli successivi.
Art. 3 
(Interventi)
1. 
Allo scopo di sostenere lo sviluppo e rafforzare la competitività dell'area Teksid di Crescentino, i soggetti pubblici e privati di cui agli articoli 1 e 2, anche in concorso con l'Università e il Politecnico di Torino, le associazioni di categoria rappresentative del settore concorrono, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria in materia, alla definizione e all'attivazione:
a) 
di interventi di risanamento ambientale degli impianti dello stabilimento e sull'area industriale circostante;
b) 
di misure che incentivino la crescita dimensionale delle aziende anche mediante aggregazione, incorporazione ed altre forme di concentrazione;
c) 
di strumenti di supporto alle attività di ricerca e sviluppo nel campo delle energie rinnovabili e del risparmi energetico, diversificazione dell'attività produttiva, formazione e riqualificazione delle risorse umane;
d) 
di idonei strumenti finanziari per garantire maggior facilità nell'accesso al credito per le piccole e medie imprese, anche artigiane, che possono insediarsi nell'area industriale Teksid già predisposta per localizzazioni produttive. Detti strumenti finanziari saranno riservati alle piccole e medie imprese, anche artigiane, che operano e non nella filiera automobilistica;
e) 
di misure finalizzate all'ammodernamento e alla sostituzione di impianti di produzione;
f) 
di misure per l'adeguamento infrastrutturale viario e ferroviario del sito industriale e dell'area territoriale interessata;
g) 
di uno specifico piano integrato di sviluppo locale (Pisl) per il territorio crescentinese.
2. 
I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 1, comma 3, individuano congiuntamente ed attuano, secondo le rispettive competenze, azioni ed interventi nel campo della ricerca, dell'innovazione e della formazione.
3. 
Per le finalità di cui al comma 1 il programma pluriennale di intervento di cui all' articolo 6 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive) e il programma di cui all' articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato) contengono misure specifiche prioritariamente destinate allo sviluppo delle piccole e medie imprese piemontesi, anche artigiane, della filiera automobilistica.
Art. 4 
(Assistenza tecnica Finpiemonte)
1. 
L'incarico a Finpiemonte S.p.A. comprende l'assistenza tecnica e operativa nella fase di negoziazione degli accordi nonché la predisposizione degli strumenti giuridici atti a consentire l'immediata operatività degli accordi stessi.
Art. 5 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale, e alla Commissione competente, delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti.
2. 
A tal fine la Giunta regionale, trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità trimestrale, presenta al Consiglio, e alla Commissione competente, una relazione nella quale fornisce informazioni riguardo le iniziative indicate nei documenti di cui all'articolo 2, con particolare riferimento ai costi complessivi e alle modalità di attuazione.
Art. 6 
(Norma finanziaria)
1. 
Per la promozione e l'attivazione delle iniziative e dei progetti industriali e produttivi di cui alla presente legge, è prevista una spesa non superiore a 5.000.000,00 di euro per ogni esercizio finanziario.
2. 
Per l'anno 2007 si prevede, in termini di competenza e di cassa, il predetto stanziamento nell'unità previsionale di base (UPB) 08042 (Programmazione e statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
3. 
Alla spesa di cui ai commi 1 e 2, si fa fronte con riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, delle dotazioni finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) 16032 (Industria Promozione e sviluppo delle PMI Titolo II spese di investimento).
4. 
Per la remunerazione dell'opera prestata ai sensi dell'articolo 4 da Finpiemonte è prevista una spesa non superiore a 30 mila euro, nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 08041 (Programmazione e statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
5. 
Per l'anno 2007, alla copertura della spesa di cui al comma 4, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie stanziate nell'unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
6. 
Per la remunerazione dell'opera prestata da Finpiemonte s.p.a. di cui all'articolo 4, per gli anni 2008 e 2009, è prevista una spesa annua non superiore a 10 mila euro, in termini di competenza, da ricomprendersi nella unità previsionale di base (UPB) 08041 (Programmazione e statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 7 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.