Proposta di legge regionale n. 466 presentata il 31 luglio 2007
Disposizioni per la diffusione del Commercio Equo e Solidale.
Primo firmatario

RICCA LUIGI SERGIO

Altri firmatari

GIOVINE MICHELE

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nel quadro delle politiche promosse e realizzate a sostegno della cooperazione internazionale e dell'economia sociale, nel rispetto dei principi di solidarietà della Costituzione e dell'art. 5 dello Statuto della Regione Piemonte, riconosce al commercio equo e solidale, di seguito denominato COMES, una funzione rilevante nella promozione dell'incontro fra culture diverse e nel sostegno allo sviluppo economico e sociale, nel rispetto dei diritti individuali, dei Paesi in via di sviluppo.
2. 
La Regione Piemonte riconosce il COMES quale approccio alternativo al commercio convenzionale. Esso promuove, attraverso il commercio, la giustizia sociale ed economica, lo sviluppo sostenibile, il rispetto per le persone e per l'ambiente, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l'educazione e l'informazione.
3. 
La Regione Piemonte riconosce il ruolo sociale delle organizzazioni di COMES e attiva iniziative di sostegno e di agevolazioni, nel rispetto delle norme comunitarie e statali concernenti la tutela della concorrenza.
Art. 2 
(Prodotti del commercio equo e solidale)
1. 
Sono prodotti del commercio equo e solidale quelli realizzati, importati e distribuiti da aziende appartenenti alla filiera integrale del COMES. Sono altresì considerati prodotti COMES quelli riconosciuti secondo gli standard delle organizzazioni esterne di certificazione del Fair Trade/Transfair Italia (Iniziativa italiana dell'organizzazione internazionale di certificazione di prodotti del commercio equo e solidale).
2. 
Le modalità per il riconoscimento dei prodotti COMES, tenuto conto anche delle risultanze delle attività svolte dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, sono definite con apposito regolamento di cui all'articolo 10.
Art. 3 
(Individuazione dei soggetti del commercio equo e solidale)
1. 
Le aziende della filiera integrale vengono individuate tenendo conto delle risultanze delle attività svolte dalle Associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e internazionale AGICES (Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale), ASSOBOTTEGHE e IFAT (International Federation for Alternative Trade).
2. 
Al fine di individuare i soggetti destinatari dei benefici previsti dalla presente legge viene istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale degli operatori del commercio equo solidale, nel quale vengono iscritti imprese e soggetti che operano in forma stabile e continuativa nel territorio regionale e svolgono la propria attività nel rispetto della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale, approvata l'8 settembre 1999 dall'AGICES.
3. 
Nell'individuare le modalità di funzionamento del registro ed i requisiti di iscrizione, si devono valutare i dati delle attività svolte dall'associazione AGICES in merito al "Registro Italiano delle organizzazioni di commercio equo solidale" denominato RIOCES; l'iscrizione a detto registro è sostitutiva dell'iscrizione fino all'istituzione del registro regionale.
4. 
L'istituzione del registro regionale avverrà secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.
Art. 4 
(Incentivi alle imprese del commercio equo e solidale)
1. 
Con l'iscrizione al "registro regionale del commercio equo solidale", i soggetti possono accedere all'assegnazione di contributi regionali, previa elaborazione di progetti di intervento ed iniziativa del commercio equo solidale in Paesi economicamente svantaggiati.
2. 
I contributi possono essere assegnati anche per l'avvio di botteghe ed enti del commercio equo solidale sul territorio regionale.
3. 
Procedure e modalità di presentazione dei progetti, i criteri di selezione, le modalità di valutazione dei progetti, assegnazione contributi e monitoraggio, sono definiti da specifico regolamento di cui all'articolo 10.
Art. 5 
(Promozione del commercio equo e solidale)
1. 
Il consumo consapevole ed attento del consumatore che sostiene forme economiche corrette, può concorrere ad elevare il tenore della vita dei produttori nei paesi in via di sviluppo.
2. 
La Regione Piemonte promuove la diffusione del commercio equo solidale, e della sua cultura con iniziative a livello comunale, provinciale e regionale, con azioni educative nelle scuole, con azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul commercio ispirato a principi di solidarietà e tutela delle persone, dell'ambiente e delle comunità, nell'ottica di uno sviluppo globale, sostenibile, ed ecocompatibile.
Art. 6 
(Attività internazionale)
1. 
La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie iniziative in materia di cooperazione internazionale, garantisce il sostegno allo sviluppo di organizzazioni di produttori dei Paesi svantaggiati e di prodotti che possono entrare a far parte del circuito COMES e favorisce iniziative di interscambio tra realtà dei produttori dei Paesi svantaggiati e la comunità regionale piemontese.
Art. 7 
(Agevolazioni a favore dei soggetti del commercio equo e solidale)
1. 
Nel rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni da terzi, la Regione Piemonte promuove protocolli operativi e convenzioni, con i soggetti iscritti al RIOCES; promuove l'utilizzo dei prodotti del COMES negli enti locali, aziende sanitarie, scuole, biblioteche, musei, case circondariali, istituzioni e organismi pubblici comunali, provinciali e regionali.
2. 
La Regione favorisce nel pieno rispetto delle norme vigenti di acquisto di beni da terzi, l'acquisto di prodotti del COMES nelle procedure di asta pubblica, licitazione privata, appalto e trattativa privata.
3. 
La Regione, nell'acquisto di beni da terzi, riserva una quota, da definirsi con provvedimento della Giunta regionale, ai prodotti del COMES.
Art. 8 
(Giornata regionale del commercio equo e solidale)
1. 
La Giunta regionale promuove una manifestazione, organizzata in collaborazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative del COMES, per l'esposizione e vendita dei prodotti, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione degli stessi in un momento di incontro tra la comunità piemontese e le varie culture.
2. 
Le modalità organizzative ed i contenuti della stessa, verranno determinati da regolamento di cui all'articolo 10.
Art. 9 
(Consulta Regionale per il COMES e attività di monitoraggio e controllo)
1. 
La Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge costituirà apposita Consulta - la cui partecipazione sarà a titolo gratuito - previo parere obbligatorio e vincolante della competente Commissione consiliare permanente.
2. 
La Giunta regionale ogni due anni trasmetterà al Consiglio regionale una relazione, redatta dalla Consulta regionale per il COMES, volta a valutare il grado di applicazione e gli effetti della stessa.
Art. 10 
(Regolamento)
1. 
La Regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana, sentita la commissione consiliare competente, un regolamento attuativo per disciplinare l'individuazione dei prodotti di cui all'articolo 2; le modalità di istituzione e gestione del Registro regionale di cui all'articolo 3; i criteri di valutazione dei progetti e delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 3; le modalità organizzative ed i contenuti della "giornata regionale del commercio equo e solidale" di cui all'articolo 8; la composizione della Consulta di cui all'articolo 9, comma 1.
Art. 11 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 è previsto uno stanziamento pari a 300 mila euro, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 17041 (Commercio e artigianato Promozione e credito al commercio Tit.I spese correnti), alla cui copertura finanziaria si fa fronte con le dotazioni finanziarie della UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
2. 
Per il biennio 2008 - 2009, agli oneri annui pari a 300 mila euro, in termini di competenza, iscritti nell'UPB 17041 del bilancio pluriennale 2007 - 2009 si farà fronte secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).