Proposta di legge regionale n. 464 presentata il 26 luglio 2007
Istituzione del Museo e del Parco delle Vittime dell'Amianto.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, al fine di valorizzare e rendere funzionale uno dei luoghi emblematici della storia industriale della Regione, ed a completamento delle opere già realizzate o in corso di realizzazione da parte degli enti territoriali locali, promuove la costruzione di un "Museo delle vittime dell'amianto" e del "Parco naturale delle Vittime dell'amianto".
2. 
Il Museo e il parco definiti al comma 1 sono i luoghi nel quale conservare e valorizzare le testimonianze e il materiale d'archivio relativi alla storia della produzione e lavorazione dell'amianto e delle vittime da queste provocate. Il Museo propone assistenza didattica alle scuole, anche attraverso scambi culturali, offre strumenti di conoscenza ai cittadini ed ai turisti, promuove iniziative di carattere culturale e artistico tese alla conservazione e alla trasmissione della memoria, nonché alla formazione di una rinnovata coscienza civile intorno ai temi del lavoro, della salute e dell'ambiente.
Art. 2 
(Finalità del Museo)
1. 
Le finalità primarie del Museo e del Parco sono:
a) 
promuovere la conservazione della memoria delle centinaia di vittime della lavorazione dell'amianto;
b) 
promuove iniziative di carattere culturale e artistico tese alla conservazione e alla trasmissione della memoria, nonché alla formazione di una rinnovata coscienza civile intorno ai temi del lavoro, della salute e dell'ambiente;
c) 
favorire la divulgazione scientifica sui rischi collegati alla presenza e all'uso dell'amianto, anche attraverso l'aggiornamento scientifico e la preparazione di tecnici specializzati;
d) 
mettere a disposizione degli studiosi e della popolazione piemontese una struttura idonea a conservare, utilizzare e valorizzare le collezioni di proprietà del Museo;
e) 
provvedere all'aggiornamento ed all'accrescimento delle raccolte.
Art. 3 
(Sede, regolamento ed organico)
1. 
Il Museo delle Vittime dell'Amianto ha sede legale presso la Giunta Regionale che dispone con propria delibera quale debba essere la sede operativa del Museo stesso.
2. 
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta elaborerà il regolamento del Museo che dovrà essere discusso ed approvato dal Consiglio regionale. Nello stesso tempo con apposita legge il Consiglio regionale delibererà l'organico del Museo composto da personale che dipenderà a tutti gli effetti dalla Regione Piemonte.
3. 
Il regolamento del Museo dovrà prevedere norme relative:
a) 
agli obblighi specifici del personale;
b) 
ai criteri per la stipulazione di convenzioni e contratti con altri enti o singoli soggetti per l'esecuzione di progetti, ricerche e altri lavori interessanti il Museo;
c) 
ai criteri di funzionamento del Museo e la sua eventuale suddivisione in sezioni;
d) 
alle funzioni e compiti del Comitato scientifico e del Direttore del Museo.
4. 
Il personale costituente l'organico del Museo dovrà essere assunto con appositi concorsi, da svolgersi ai sensi delle leggi regionali sul personale sulla base di titoli ed esami relativi alle specifiche scienze attinenti le attività da svolgersi all'interno del Museo.
5. 
Potranno inoltre essere stipulate convenzioni ai sensi della legislazione regionale vigente in materia di incarichi e consulenze.
Art. 4 
(Comitato scientifico)
1. 
Il Comitato scientifico è composto da nove membri scelti fra persone di riconosciuta competenza nel campo della ricerca e della didattica scientifica, comprovata da specifici titoli od attività.
2. 
I membri del Comitato scientifico sono nominati con decreto del Presidente della Giunta su indicazione del Consiglio regionale, che ne designa tre con voto limitato a due, dal Consiglio comunale di Casale Monferrato che ne designa tre, dal Consiglio provinciale di Alessandria che ne designa due.
3. 
Il Presidente dell'Associazione Familiari Vittime dell'Amianto di Casale Monferrato è membro di diritto del Comitato scientifico.
4. 
Il Comitato scientifico dura in carica tre anni. Se uno dei membri cessa per qualsiasi motivo dall'incarico, entro trenta giorni dovrà essere nominato un sostituto dallo stesso ente dal quale era stato nominato il membro cessato e con le stesse modalità previste per la prima nomina; il sostituto dura in carica fino alla scadenza del triennio.
5. 
Nella sua prima seduta il Comitato scientifico nomina, fra i suoi membri, il Presidente che lo rappresenta nei rapporti con l'Assessore competente, la Giunta regionale e gli enti terzi.
6. 
Il Presidente convoca quando necessario, e comunque ogni quattro mesi, il Comitato scientifico e ne coordina i lavori.
7. 
Il Comitato scientifico ha il compito di elaborare proposte e programmi specifici di attività del Museo che, con il parere non vincolante del Direttore, dovranno essere esaminati ed approvati dalla Giunta regionale, a relazione dell'Assessore ai beni culturali, musei e biblioteche.
8. 
Alle riunioni del Comitato scientifico prende parte il Direttore del Museo. Ad esse possono essere invitati specialisti con particolare competenza scientifica sui temi in discussione.
Art. 5 
(Parco Vittime dell'Amianto)
1. 
I confini del Parco delle "Vittime dell'amianto", di cui all'articolo 1, comma 1, incidente nel Comune di Casale Monferrato sull'area dove sorgeva lo stabilimento della Eternit, sono individuati nella planimetria in scala 1:2000, facente parte integrante della presente legge.
Art. 6 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata per il biennio 2008-2009 la spesa complessiva di 2.250.000,00 euro, in termini di competenza.
2. 
Alla spesa corrente pari a 300.000,00 euro nell'esercizio finanziario 2008 e pari a 250.000,00 euro nell'esercizio finanziario 2009, stanziata nell'ambito dell' unità previsionale di base (UPB) 27021 (Sanità pubblica Prevenzione sanitaria Tit. I spese correnti) e alla spesa in conto capitale pari a 1.700.000,00 euro nell'esercizio finanziario 2008 stanziata nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 27022 (Sanità pubblica Prevenzione sanitaria Tit. II spese in conto capitale) del bilancio regionale, si fa fronte con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Allegato A. 
OMISSIS