Modifica all'
articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1979, n. 37 (Adeguamento dell'indennità di residenza fissata dalla legge statale 8-3-1968, n. 221, in favore dei farmacisti titolari di farmacie rurali).
Primo firmatario
Art. 1
1.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1979, n. 37 (Adeguamento dell'indennità di residenza fissata dalla legge statale 8-3-1968, n. 221, in favore dei farmacisti titolari di farmacie rurali) è aggiunto il comma seguente:
.
" 5. Le indennità per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali, di cui al comma 1, sono raddoppiate se la farmacia è situata in un comune montano o inserito in una comunità montana."