Proposta di legge regionale n. 46 presentata il 16 giugno 2005
Disciplina del sistema di istruzione e formazione professionale in Piemonte.

Sommario:      

Titolo I. 
OGGETTO, FINALITÀ, PRINCIPI GENERALI, DESTINATARI
Art. 1 
(Oggetto e Finalità)
1. 
La presente legge, in attuazione dell'articolo 117 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 30, 34, 35, 38, e 118 della Costituzione, disciplina le attività in materia di istruzione e formazione professionale quali elementi fondanti del complessivo sistema educativo piemontese.
2. 
Le attività di istruzione e formazione professionale sono finalizzate a:
a) 
promuovere una forza lavoro competente, qualificata ed adattabile nel rispetto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politiche occupazionali;
b) 
sostenere il diritto-dovere di partecipare ai processi formativi fino al compimento del diciottesimo anno di età;
c) 
rendere effettivo il diritto al lavoro, rimuovendo gli ostacoli e le cause di natura personale o sociale che impediscono la parità di opportunità nell'accesso al mercato del lavoro e la piena partecipazione alla vita economica e sociale;
d) 
concorrere a realizzare la piena occupazione e a favorire la coesione economica e sociale;
e) 
sostenere la crescita culturale e personale di donne e di uomini indipendentemente dalla loro condizione occupazionale;
f) 
sostenere le scelte formative e professionali degli individui lungo l'intero arco di vita.
Art. 2 
(Principi generali)
1. 
L'istruzione e formazione professionale costituisce servizio di interesse generale.
2. 
Le attività sono programmate e realizzate nel rispetto dei seguenti principi:
a) 
organicità, in quanto vengono coordinate in un quadro omogeneo di programmazione dell'intera offerta formativa presente nella Regione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
b) 
progettualità, in quanto sono ricondotte ad obiettivi espliciti e coerenti rispetto alle specifiche esigenze formative cui si intende dare risposta;
c) 
centralità della persona, in quanto tengono conto del bisogno di crescita culturale e professionale espresso dai cittadini;
d) 
flessibilità, in quanto sono organizzate secondo modalità in grado di corrispondere sia alle esigenze differenziate delle singole persone che alle dinamiche del sistema economico e produttivo;
e) 
continuità, in quanto si configurano come opportunità presenti lungo l'intero arco della vita;
f) 
partenariato, in quanto sono basate sul supporto e la consultazione di istituzioni e parti sociali;
g) 
sussidiarietà verticale e orizzontale in quanto mirate a valorizzare l'apporto dei diversi livelli di governo e della società civile nel suo complesso;
h) 
pluralismo, in quanto basate sulla diversità di proposte formative e sulla molteplicità di soggetti attuatori;
i) 
integrazione, in quanto favoriscono il costante rapporto tra i sistemi di istruzione, istruzione e formazione professionale, lavoro e politiche sociali.
Art. 3 
(Destinatari)
1. 
Le attività sono rivolte ai cittadini italiani e a quelli dei paesi appartenenti all'Unione europea nonchè ai cittadini stranieri e apolidi che possiedono i requisiti richiesti dalla normativa vigente. Ègarantita la parità di trattamento senza discriminazione di sesso, condizioni sociali, economiche e di ogni altra natura.
Titolo II. 
CAMPI DI INTERVENTO
Art. 4 
(Attività di istruzione e formazione professionale)
1. 
Le attività di istruzione e formazione professionale sono costituite da una pluralità di azioni di orientamento, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento, definite in base agli obiettivi da perseguire e alle diverse tipologie di utenti cui sono rivolte. Esse si caratterizzano per la differenziazione didattica, di modalità e strumenti di attuazione e comprendono, tra le altre, azioni di individuazione ed accoglienza degli utenti, di orientamento e rimotivazione, di docenza in aula e di esercitazioni in laboratorio anche strutturate in moduli, di formazione aperta, di formazione a distanza, di apprendimento esperienziale guidato, di istruzione e formazione in alternanza. Appartengono all'insieme delle azioni sopra descritte anche le attività di formazione e aggiornamento professionale offerte sul mercato e non finanziate con risorse pubbliche.
2. 
Le attività di cui al comma 1 sono suddivise nelle seguenti tipologie:
a) 
orientamento formativo e professionale;
b) 
formazione finalizzata ad assicurare l'esercizio del diritto ¿ dovere alla istruzione e formazione professionale;
c) 
formazione in apprendistato;
d) 
formazione superiore;
e) 
formazione continua;
f) 
formazione permanente;
g) 
formazione per i soggetti a rischio di esclusione sociale.
Art. 5 
(Attività di orientamento formativo e professionale)
1. 
Le attività di orientamento sono finalizzate a sostenere le scelte formative e professionali lungo tutto l'arco della vita.
2. 
Le attività sono rivolte:
a) 
agli studenti in uscita o usciti prematuramente dai cicli di istruzione e di istruzione e formazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003 n. 53 (Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) e relative famiglie, per sostenerli nelle loro decisioni sui percorsi da intraprendere per assolvere al diritto ¿ dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età;
b) 
ai giovani qualificati, diplomati, laureati, di età superiore ai diciotto anni in uscita dal sistema di istruzione o da quello della istruzione e formazione professionale, per sostenerli nelle scelte professionali o indirizzarli verso percorsi formativi superiori;
c) 
ai giovani e adulti alla ricerca di prima o nuova occupazione;
d) 
alle donne che, precedentemente occupate e dopo una fase di inattività, siano alla ricerca di una nuova occupazione;
e) 
ai soggetti deboli sul mercato del lavoro, disabili o comunque in particolare difficoltà nei confronti dell'inserimento lavorativo, che necessitano di sostegno individuale e personalizzato;
f) 
agli occupati, che desiderino modificare o migliorare la propria posizione lavorativa.
3. 
Le attività di orientamento possono essere:
a) 
integrate con i percorsi di formazione professionale finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro;
b) 
fruite come servizio specifico, in forma individualizzata o di gruppo, finalizzate all'accompagnamento nei processi di formazione, di transizione al lavoro, di ricollocazione lavorativa.
Art. 6 
(Diritto-dovere di istruzione e formazione professionale)
1. 
La Regione contribuisce ad assicurare a tutti l'esercizio del diritto all'istruzione e formazione professionale ai sensi della l. 53/2003. Il diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale si considera assolto, anche prima del diciottesimo anno, con il conseguimento almeno di una qualifica professionale. Sono fatte salve le disposizioni contenute nei decreti legislativi attuativi della l. 53/2003 in ordine ai percorsi successivi alla qualifica da realizzare nel sistema dell'istruzione e formazione professionale.
2. 
La Giunta regionale, con il concorso delle Province, disciplina, per la parte di sua competenza, i passaggi tra i percorsi del sistema educativo di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
Art. 7 
(Formazione in apprendistato)
1. 
La Regione promuove il contratto di apprendistato quale strumento per favorire l'inserimento al lavoro e ne disciplina gli aspetti relativi alla formazione professionale e azioni connesse, al fine di assicurare la crescita culturale, professionale e sociale degli apprendisti.
2. 
Nell'ambito delle tipologie del contratto di apprendistato previste dalla normativa vigente, la Giunta regionale, con il concorso delle province e in coerenza con i criteri e i principi direttivi previsti dalla normativa vigente, provvede alla definizione dei profili formativi regionali e della formazione professionale, interna ed esterna all'azienda, per l'acquisizione di competenze di base e tecnico professionali.
Art. 8 
(Formazione superiore)
1. 
La Regione definisce un'offerta formativa ampia, diversificata e rispondente ai fabbisogni di professionalità espressi dal sistema socio-economico regionale a favore di soggetti che desiderino acquisire competenze specialistiche finalizzate all'inserimento o alla progressione lavorativa.
2. 
La formazione superiore comprende:
a) 
i percorsi di specializzazione post qualifica e post diploma;
b) 
i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
c) 
i percorsi realizzati all'interno o al termine dei cicli universitari.
Art. 9 
(Formazione continua)
1. 
La Regione promuove la formazione continua finalizzata a sostenere l'occupabilità dei lavoratori in relazione ai cambiamenti e alle innovazioni dei processi produttivi e organizzativi.
2. 
La formazione continua comprende:
a) 
la formazione rivolta ai lavoratori occupati, dipendenti, autonomi o inquadrati secondo le tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa e ai titolari di piccole e medie imprese;
b) 
la formazione propedeutica allo sviluppo dell'imprenditorialità e alla creazione di iniziative aziendali e cooperative;
c) 
la formazione finalizzata a contribuire all'invecchiamento attivo della componente anziana della forza lavoro.
Art. 10 
(Formazione permanente)
1. 
La Regione, allo scopo di concorrere alla progressiva crescita culturale e professionale delle persone e di favorire l'esercizio di una cittadinanza attiva, assicura a tutti gli individui, indipendentemente dalla loro condizione occupazionale e dal loro titolo di studio, l'accesso a forme di apprendimento lungo l'intero arco di vita.
2. 
La formazione permanente comprende:
a) 
l'educazione degli adulti (EDA);
b) 
la formazione per i rientri scolastici e formativi;
c) 
altre iniziative formative rivolte alla generalità dei cittadini, a prescindere dalla loro condizione occupazionale o professionale.
Art. 11 
(Formazione per i soggetti a rischio di esclusione sociale)
1. 
La Regione, al fine di rendere effettive le pari opportunità per tutti nell'accesso al mercato del lavoro, promuove la realizzazione di percorsi formativi finalizzati a supportare l'inserimento sociale e lavorativo dei soggetti a rischio di esclusione sociale.
2. 
La formazione, per i soggetti a rischio di esclusione sociale comprende:
a) 
la formazione rivolta ai disabili;
b) 
la formazione rivolta ad altri gruppi svantaggiati nell'accesso all'occupazione.
Art. 12 
(Integrazione con le politiche del lavoro e le politiche sociali)
1. 
Le attività di istruzione e formazione professionale sono attuate in forma integrata con le politiche del lavoro in coerenza con quanto stabilito dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro) e con le politiche sociali in coerenza con quanto stabilito dalla legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).
2. 
L'integrazione si realizza, tra l'altro, attraverso la promozione di una offerta formativa mirata a sostenere l'inserimento o il reinserimento occupazionale dei soggetti segnalati dai servizi competenti in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Art. 13 
(Azioni di sviluppo del sistema di istruzione e formazione professionale)
1. 
La Regione, a sostegno del sistema di istruzione e formazione professionale, promuove e finanzia azioni di assistenza tecnica, di studio, di ricerca, di monitoraggio e valutazione nonché di documentazione, ivi compresi convegni, seminari e pubblicazioni.
Titolo III. 
DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI
Art. 14 
(Competenze della Regione)
1. 
La Regione definisce le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e formazione professionale in osservanza del principio di sussidiarietà e con il coinvolgimento dei diversi attori istituzionali e sociali.
2. 
La Regione cura i rapporti con lo Stato, l'Unione europea e le altre regioni ed esercita, con il concorso delle province, le seguenti funzioni:
a) 
definizione del piano dell'offerta formativa sul territorio regionale;
b) 
programmazione, indirizzo e coordinamento delle attività;
c) 
definizione dei criteri generali di gestione;
d) 
definizione dei criteri generali per l'individuazione dei fabbisogni formativi intesi quale occasione di valorizzazione delle vocazioni territoriali, strumento di innovazione in relazione agli obiettivi di sviluppo locale e sostegno alle opportunità di vita e di lavoro delle persone;
e) 
accreditamento delle sedi formative e delle sedi di orientamento;
f) 
definizione degli standard formativi anche in collaborazione con le altre regioni nell'ottica del riconoscimento del valore nazionale ed europeo delle certificazioni;
g) 
definizione dei criteri e delle modalità di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi;
h) 
definizione dei criteri e delle modalità di attuazione dei sistemi di valutazione e monitoraggio nonché per la vigilanza e il controllo delle attività formative e per la regolazione dei rapporti con i soggetti attuatori.
3. 
La Regione esercita infine direttamente le funzioni di gestione delle attività di formazione connesse ad iniziative sperimentali o di rilevante interesse che per loro natura impongono la gestione unitaria a livello regionale. L'atto di programmazione esplicita la motivazione sulla base della quale la gestione è svolta dalla Regione.
Art. 15 
(Competenze delle province)
1. 
Le province, oltre a concorrere con la Regione alla definizione degli atti di programmazione e degli atti di indirizzo, sono titolari delle funzioni di gestione delle attività ad eccezione di quelle direttamente esercitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 14 comma 3.
2. 
Le province svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) 
individuazione dei fabbisogni formativi emergenti nei rispettivi territori;
b) 
attivazione dei processi amministrativi e gestionali correlati allo svolgimento delle attività;
c) 
approvazione e riconoscimento delle attività di formazione professionale programmate sul territorio, ivi comprese le attività di cui all'articolo 26, per le quali sia necessario procedere alla certificazione delle qualifiche e delle competenze;
d) 
istituzione delle commissioni esaminatrici escluse quelle relative alle attività direttamente gestite dalla Regione;
e) 
rilascio delle certificazioni previste dai percorsi formativi, escluse quelle relative alle attività direttamente gestite dalla Regione;
f) 
valutazione, monitoraggio, controllo e vigilanza delle attività, escluse quelle gestite direttamente dalla Regione.
Art. 16 
(Competenze dei comuni)
1. 
I comuni sono titolari delle funzioni in materia di educazione degli adulti, di orientamento e di prevenzione della dispersione scolastica e formativa ai sensi della vigente normativa.
2. 
I comuni svolgono, altresì, compiti di vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione di cui alla l. 53/2003.
Titolo IV. 
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Art. 17 
(Programma triennale)
1. 
La Giunta regionale, con il concorso delle province, predispone il programma triennale dell'istruzione e formazione professionale, in forma integrata con il programma triennale delle politiche del lavoro di cui alla l.r. 41/1998, tenendo conto del piano triennale degli interventi e dei servizi sociali di cui alla l.r. 1/2004.
2. 
Il programma è sottoposto al parere preventivo della Commissione regionale di concertazione e del Comitato al lavoro e formazione professionale di cui rispettivamente agli articoli 7 e 8 della l.r. 41/1998 ed è approvato dal Consiglio regionale entro il 31 marzo dell'anno precedente il periodo di riferimento.
Art. 18 
(Atti di indirizzo)
1. 
La Giunta regionale, con il concorso delle province, emana, sulla base del programma triennale, gli atti di indirizzo per l'attuazione delle attività. Gli atti sono emanati previo parere del Segretariato per l'istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 20.
2. 
Gli atti di indirizzo contengono:
a) 
la descrizione degli obiettivi da raggiungere, in coerenza con gli interventi di politica del lavoro e in relazione ai fabbisogni formativi rilevati nelle diverse aree territoriali;
b) 
le specifiche necessarie all'emanazione degli atti per l'affidamento delle attività ivi compresi i criteri generali per la valutazione dei progetti e per la determinazione della congruità dei costi;
c) 
le risorse disponibili, eventualmente suddivise per aree territoriali.
Art. 19 
(Modalità di affidamento delle attività)
1. 
L'affidamento delle attività avviene di norma con procedure ad evidenza pubblica. L'affidamento delle attività pluriennali si intende riferito a tutto il periodo di durata delle medesime.
2. 
Al fine di conferire stabilità al sistema, la Regione e le province possono procedere ad affidamenti ultrannuali, entro i limiti della programmazione regionale.
Art. 20 
(Partenariato istituzionale e concertazione con le parti sociali)
1. 
La Regione promuove il partenariato istituzionale e la concertazione con le parti sociali quale mezzo per l'integrazione delle politiche dell'istruzione e formazione professionale, del lavoro e delle politiche sociali.
2. 
Restano ferme le competenze del Comitato al lavoro e formazione professionale previsto dall' articolo 8 della l.r. 41/1998.
3. 
Nell'ambito della Commissione regionale di concertazione di cui all' articolo 7 della l.r. 41/1998 e successive modifiche e integrazioni è costituito il Segretariato per l'istruzione e formazione professionale composto, in modo paritario, da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori componenti la Commissione e dalla Consigliera regionale di parità. Possono partecipare alle sedute del Segretariato i componenti del Comitato al lavoro e formazione professionale e altri soggetti in rappresentanza del sistema di istruzione, comprensivo delle autonomie scolastiche, del sistema universitario e del sistema dell'istruzione e formazione professionale individuati dalla Giunta regionale.
4. 
Il Segretariato è presieduto dall'Assessore competente in materia di istruzione e formazione professionale o suo delegato.
5. 
Il Segretariato, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, elabora proposte e pareri in merito agli atti di indirizzo di competenza della Giunta regionale, alla definizione degli standard formativi e al sistema di certificazione delle competenze professionali.
6. 
Il funzionamento del Segretariato è disciplinato con deliberazione della Giunta regionale.
7. 
Analogamente, le province svolgono le funzioni di loro competenza ispirandosi ai principi di partenariato istituzionale e di concertazione con le parti sociali.
Art. 21 
(Ruolo del sistema dell'istruzione, dell'università e del mondo del lavoro)
1. 
Al fine di migliorare la collaborazione e l'integrazione delle risorse con il sistema dell'istruzione, dell'università e del mondo del lavoro, la Regione stipula intese, accordi di programma, convenzioni con:
a) 
il Ministero dell'Istruzione, Università, della Ricerca e con gli Organi periferici da esso dipendenti;
b) 
il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
c) 
le altre regioni;
d) 
gli Atenei e le Istituzioni scolastiche;
e) 
le Associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori;
f) 
gli Organismi bilaterali.
2. 
Gli accordi possono riguardare le iniziative di orientamento, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica, la realizzazione di percorsi integrati e i passaggi e rientri tra i sistemi, il riconoscimento dei crediti e le modalità di certificazione delle competenze, l'attuazione di iniziative di studio e progetti formativi nell'ambito anche di corsi di laurea, post-laurea e formazione permanente di interesse regionale, interregionali e comunitari nonché i reciproci riconoscimenti delle sedi formative e orientative accreditate.
Titolo V. 
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Art. 22 
(Soggetti attuatori)
1. 
Nessuno può vantare verso la Regione o le province posizioni di privilegio o preferenza per l'attuazione delle attività di istruzione e formazione professionale.
2. 
Gli organismi pubblici e privati, indipendentemente dalla loro natura giuridica, possono proporre e realizzare attività di istruzione e formazione professionale finanziate con risorse pubbliche purchè:
a) 
abbiano tra i propri scopi statutari in via esclusiva o prevalente la formazione e/o l'orientamento professionale;
b) 
dispongano di sedi operative accreditate dalla Regione;
c) 
garantiscano la pubblicità del bilancio e, limitatamente alle attività ricomprese nel secondo ciclo di istruzione e formazione di cui alla l. 53/2003, applichino di norma il contratto collettivo nazionale della formazione professionale.
3. 
I datori di lavoro pubblici o privati possono realizzare, con finanziamenti pubblici, attività di formazione professionale per i propri addetti, per i soggetti da assumere, per coloro che prestano servizio volontario.
4. 
Fatta eccezione per la pubblica amministrazione, i datori di lavoro che beneficino di un'azione formativa rivolta ai propri addetti, indipendentemente dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata, sono tenuti a garantire la compartecipazione alle spese secondo le intensità definite in applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.
5. 
Non possono concorrere all'affidamento delle attività gli enti, le società e gli organismi in cui la Regione o le Province esercitano influenza dominante.
6. 
I soggetti attuatori delle attività operano secondo un modello di rete in modo da realizzare relazioni sistematiche fra di essi e con le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito delle politiche del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 23 
(Accreditamento)
1. 
Per accreditamento si intende il riconoscimento dell'effettivo possesso dei requisiti qualitativi essenziali di competenze e professionalità, di risorse strumentali, di processo e di risultato, indispensabili per realizzare attività formative e di orientamento professionale nel territorio regionale, finanziate con risorse pubbliche o di cui si chieda il riconoscimento da parte dell'autorità pubblica competente.
2. 
La Giunta regionale definisce i criteri e i requisiti per l'accreditamento delle sedi operative dei soggetti di cui all'articolo 22, nel rispetto della normativa vigente, nonché l'attività di controllo sulle medesime. Sono, altresì, disciplinate le modalità di raccordo fra il sistema di accreditamento dell'istruzione e formazione professionale e quello degli operatori pubblici e privati che svolgono le attività di cui all' articolo 7 del d.lgs. 276/2003. L'elenco delle sedi operative accreditate è aggiornato periodicamente.
3. 
Non è richiesto l'accreditamento per le sedi operative dove si svolgono le attività formative di cui al comma 3 dell'articolo 22, le attività di tirocinio, le attività di assistenza tecnica nonché per le strutture deputate alla promozione dei tirocini formativi e di orientamento.
Art. 24 
(Realizzazione delle attività)
1. 
La Regione e le province non possono partecipare ad alcun titolo alla gestione diretta delle attività formative e di orientamento ad eccezione di quelle rivolte ai propri dipendenti e di quelle gestite dai Centri per l'Impiego in quanto strutture pubbliche deputate a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
2. 
La Regione favorisce le azioni di collaborazione finalizzate all'utilizzo ottimale di esperienze, professionalità, strutture e impianti, al coordinamento di determinati servizi, all'integrazione e alla differenziazione dell'offerta formativa, allo sviluppo dell'integrazione dei sistemi di istruzione, di istruzione e formazione professionale, del mondo del lavoro e delle politiche sociali.
3. 
La Giunta regionale può predisporre e favorire piani di aggiornamento per gli operatori della formazione professionale nonchè sostenere piani di riorganizzazione elaborati dai soggetti attuatori purchè coerenti con gli atti di programmazione regionali.
4. 
Il rapporto tra i soggetti attuatori e le amministrazioni competenti è regolato da apposito atto convenzionale anche in forma di atto di adesione. I soggetti attuatori operano nel rispetto delle disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti e devono accettare il controllo, per le rispettive competenze, da parte della Regione e delle province nonché delle altre pubbliche amministrazioni, anche mediante ispezioni.
5. 
La Regione, attraverso la struttura competente ai sensi della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale) stipula, per la gestione delle attività di propria competenza, le convenzioni di cui al comma 4 anche in deroga alla disciplina di cui alla legge regionale 23 gennaio 1984 n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione).Analogamente le province possono erogare anticipi ai soggetti attuatori ispirandosi alle disposizioni della presente legge.
6. 
La Regione e le province possono istituire e riconoscere corsi rivolti al conseguimento di patenti, licenze, abilitazioni o brevetti di mestiere, attenendosi alla vigente normativa comunitaria, statale e regionale per quanto riguarda i requisiti di ammissione degli allievi ai corsi, la durata di questi, la determinazione delle materie d'insegnamento e le prove di certificazione finale.
Art. 25 
(Prove finali, certificazioni, commissioni esaminatrici)
1. 
La Giunta regionale, con il concorso delle province, disciplina, per la parte di competenza, il rilascio delle certificazioni aventi valore legale spendibili nel mercato del lavoro, in accordo con quanto stabilito dalla normativa nazionale ed europea. Determina, altresì, le condizioni ed i requisiti per l'ammissione degli allievi alle prove finali.
2. 
La composizione, le modalità di funzionamento e l'entità dei compensi da attribuire ai componenti delle commissioni esaminatrici sono determinate con provvedimento della Giunta regionale previa intesa con le province.
3. 
Le commissioni esaminatrici per la certificazione di qualifiche o titoli particolari previsti da normative specifiche, possono essere integrate da rappresentanti, associazioni, enti e istituzioni interessate.
Art. 26 
(Riconoscimento delle attività formative non finanziate)
1. 
Le province riconoscono le attività formative non finanziate con risorse pubbliche purché previste da specifiche disposizioni di legge oppure conformi alla programmazione regionale e provinciale. I soggetti richiedenti il riconoscimento devono:
a) 
essere accreditati ai sensi dell'articolo 23;
b) 
applicare gli indirizzi della programmazione didattica regionale per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, i requisiti di ammissione degli allievi;
c) 
accettare il controllo delle province o delle amministrazioni competenti che può effettuarsi anche mediante ispezioni.
Titolo VI. 
CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ
Art. 27 
(Tipologia dei controlli)
1. 
La Regione e le province, per le rispettive competenze, esercitano il controllo delle attività inteso quale verifica di conformità alle normative di riferimento, della regolarità di svolgimento delle azioni e della corretta gestione finanziaria e contabile.
2. 
La Regione e le province, per le rispettive competenze, provvedono al controllo avvalendosi di proprio personale o con il supporto di soggetti esterni individuati con procedura ad evidenza pubblica.
3. 
La Regione e le province, per le rispettive competenze, possono stipulare protocolli d'intesa con i comandi regionale e provinciali della Guardia di Finanza nonché con le altre amministrazioni pubbliche al fine di realizzare una fattiva collaborazione per migliorare l'efficacia complessiva dei controlli delle attività.
Art. 28 
(Modalità del controllo)
1. 
Il controllo si realizza con modalità e strumenti diversificati e coerenti con le scelte organizzative delle amministrazioni competenti in modo da ricomprendere la verifica dei requisiti del soggetto attuatore, la conformità dell'erogazione delle azioni alle disposizioni contenute negli atti amministrativi e gestionali, la regolare gestione finanziaria, la certificazione periodica e la rendicontazione finale delle spese.
2. 
Il controllo può effettuarsi anche mediante ispezione presso le sedi dei soggetti attuatori.
Art. 29 
(Rendicontazione delle attività)
1. 
Restano ferme le disposizioni contenute nella legge regionale 14 aprile 2003, n. 8 (Disposizioni normative in materia di rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo (FSE), in ordine alla certificazione dei rendiconti da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).
2. 
La Giunta regionale, con il concorso delle province, disciplina le modalità per la scelta del revisore contabile.
Art. 30 
(Sanzioni)
1. 
La Giunta regionale, con il concorso delle province, definisce i criteri per la determinazione delle sanzioni di carattere disciplinare da applicarsi, in osservanza del principio di proporzionalità, in caso di esito negativo del controllo.
Titolo VII. 
QUALITÀ DEL SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 31 
(Comitato guida per la qualità)
1. 
La Regione individua nella qualità del sistema di istruzione e formazione professionale il fulcro delle politiche di sviluppo culturale e professionale delle persone.
2. 
È istituito il Comitato guida per la qualità allo scopo di definire le caratteristiche, i requisiti e gli standard di qualità del sistema di istruzione e formazione professionale.
3. 
Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da dirigenti e funzionari regionali, di cui uno con funzioni di presidente, da esperti designati dalle province, dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, nonché da esperti designati dai soggetti attuatori delle attività formative.
4. 
Il Comitato, con il supporto dell'Agenzia Piemonte Lavoro di cui all'articolo 36, definisce metodologie e strumenti per la valutazione della qualità del sistema di istruzione e formazione professionale, nonché per la definizione degli standard formativi. Il Comitato svolge altresì compiti di supervisione del sistema di accreditamento delle sedi formative e dei soggetti attuatori e formula proposte per il miglioramento dello stesso.
5. 
Il funzionamento del Comitato è disciplinato con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 32 
(Standard formativi)
1. 
La Giunta regionale, con il concorso delle province, delibera gli standard regionali formativi e professionali.
2. 
Gli standard, nel quadro del continuo adeguamento all'evoluzione scientifica, tecnologica ed organizzativa e dei fabbisogni professionali del sistema economico e produttivo, nel rispetto della libertà di insegnamento, definiscono, per ambiti professionali omogenei, i profili formativi, le competenze professionali e le linee guida per la progettazione didattica. Definiscono altresì le modalità di certificazione previste dai percorsi formativi e di riconoscimento dei crediti formativi.
Art. 33 
(Valutazione)
1. 
Ai fini del miglioramento continuo del sistema di istruzione e formazione professionale, la Regione provvede alla valutazione delle attività sulla base di indicatori diagnostici e di qualità.
2. 
La Giunta regionale, con il concorso delle province, definisce i criteri generali del processo di valutazione, avvalendosi delle elaborazioni e proposte del Comitato guida per la qualità.
3. 
La valutazione è affidata a soggetto indipendente, che periodicamente presenta alla Giunta regionale, rapporti e relazioni sulla qualità del sistema.
Art. 34 
(Carta dei diritti e dei doveri degli utenti)
1. 
La Giunta regionale, con il concorso delle province, approva la Carta dei diritti e dei doveri degli utenti delle attività di istruzione e formazione professionale, alla quale i soggetti attuatori delle attività finanziate con risorse pubbliche si conformano.
2. 
La carta indica fra l'altro:
a) 
i servizi di cui gli utenti possono usufruire e le modalità di accesso;
b) 
il diritto all'informazione sulle caratteristiche delle azioni prescelte;
c) 
gli obblighi degli allievi partecipanti alle azioni;
d) 
le eventuali quote di partecipazione ai costi;
e) 
le eventuali forme di sostegno al reddito degli utenti.
Art. 35 
(Libretto formativo individuale)
1. 
È istituito il libretto formativo individuale nel quale sono registrati gli apprendimenti e gli esiti intermedi e finali dei partecipanti alle attività formative. Nel libretto sono, altresì, registrate le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi dell'Unione europea in materia di formazione permanente, purchè riconosciute e certificate da soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 23 o abilitati in base a normative comunitarie o nazionali. Nelle attività corsuali sono previste metodologie di raccolta di esercitazioni e lavori per incrementare la visibilità e la spendibilità dei crediti formativi.
Art. 36 
(Ruolo dell'Agenzia Piemonte Lavoro)
1. 
L'Agenzia Piemonte Lavoro svolge le funzioni di cui all' articolo 9 della l.r. 41/1998 con particolare riferimento a quelle del monitoraggio delle politiche formative regionali. L'Agenzia svolge, altresì, funzioni di supporto del Comitato guida per la qualità.
Art. 37 
(Sistema informativo)
1. 
Il sistema informativo per l'istruzione e formazione professionale risponde alle esigenze della programmazione, gestione, monitoraggio, controllo e valutazione delle politiche formative ed è strumento di conoscenza, di informazione e assistenza rivolto, secondo differenziati livelli di accesso, alle istituzioni e ai soggetti interessati alle attività.
2. 
Il sistema informativo per l'istruzione e formazione professionale è parte integrante del sistema informativo per il lavoro che è ricompreso, ai sensi della l.r. 41/1998, nel complessivo Sistema informativo regionale (SIRE).
3. 
La Giunta regionale, con il concorso delle Province, individua linee guida e modelli organizzativi per la progettazione e conduzione del sistema favorendo lo sviluppo e l'integrazione dei sistemi gestionali provinciali nel rispetto del piano di "e-government" piemontese.
4. 
Nell'ambito del sistema informativo è istituita l'anagrafe dei soggetti in obbligo formativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 (Regolamento di attuazione dell' articolo 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formativa fino al diciottesimo anno di età).
Titolo VIII. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 38 
(Personale regionale ex gestione diretta)
1. 
La Regione, mediante convenzione, consente alle società consortili costituite per la gestione degli ex centri di formazione regionali, l'utilizzo, fino ad esaurimento del ruolo speciale appositamente istituito dalla Giunta regionale, del personale regionale ivi operante.
2. 
Le società consortili, per l'utilizzo del personale, rimborsano alla Regione l'importo dei trattamenti economici corrisposti calcolati con riferimento al contratto collettivo di lavoro della formazione professionale.
Art. 39 
(Disciplina transitoria dell'apprendistato)
1. 
In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del d. lgs. n. 276/2003, continua ad applicarsi la vigente normativa in materia anche per gli aspetti formativi.
Art. 40 
(Disciplina transitoria del Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale)
1. 
Nelle more della costituzione della Commissione regionale di concertazione di cui all' articolo 7 della l.r. 41/1998 continua ad operare il Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale come costituito antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 41 
(Disciplina transitoria per l'accreditamento)
1. 
La Regione provvede, in via prioritaria, a verificare il possesso dei requisiti di accreditamento previsti dall'articolo 23 relativamente alle sedi formative già accreditate alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 
Fino alla verifica di cui al comma 1 resta valido l'accreditamento ottenuto prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 42 
(Disciplina transitoria sull'attuazione del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale)
1. 
Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla l. 53/2003 l'attuazione del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale avviene nel sistema regionale di formazione professionale a titolo sperimentale.
2. 
La presa in carico a regime delle istituzioni scolastiche operanti nel secondo ciclo non liceizzate ai sensi della l. 53/2003 avviene previa definizione delle necessarie risorse finanziarie.
Art. 43 
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti CE 12 gennaio 2001, n. 68 (aiuti destinati alla formazione) e 12 gennaio 2001, n. 69 (de minimis), sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.
Art. 44 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede secondo quanto previsto dall' articolo 30, comma 1 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
2. 
Al fine di rendere espliciti gli investimenti regionali in materia di istruzione e formazione professionale, la Giunta regionale definisce specifiche dotazioni finanziarie per ciascuna delle tipologie di attività previste all'articolo 4.
Art. 45 
(Norme applicabili e abrogazione di norme)
1. 
Per quanto non disposto dalla legge, si applicano le norme statali e comunitarie in materia di formazione professionale.
2. 
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 
legge regionale 24 dicembre 1984, n. 67 (Conseguimento patenti di mestiere);
b) 
legge regionale 13 aprile 1995, n. 63, (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale);
d) 
legge regionale 3 luglio 1996, n.36, (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13 aprile 1995, n.. 63);
g)