Proposta di legge regionale n. 458 presentata il 25 giugno 2007
Nuova disciplina in materia di raccolta, coltivazione, commercializzazione dei tartufi e tutela e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale.
Primo firmatario

CIRIO ALBERTO RUTALLO BRUNO

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione promuove la tutela e la valorizzazione dei tartufi e dell'ambiente naturale in cui essi si riproducono, nonché il miglioramento e lo sviluppo della tartuficoltura, ispirandosi a criteri di qualità ed eccellenza.
2. 
La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.
Art. 2 
(Esercizio delle funzioni amministrative)
1. 
La Regione Piemonte esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento previste dalle presente legge e svolge le necessarie azioni di promozione e valorizzazione del patrimonio tartufigeno piemontese e di tutela e conservazione ambientale dei territori direttamente interessati.
2. 
Lo svolgimento delle funzioni amministrative è demandato alle province nell'ambito dei territori di propria competenza.
3. 
Entro centoottanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale stabilirà, con apposito regolamento, le modalità attuative dei contenuti della legge stessa.
Art. 3 
(Interventi a favore del patrimonio tartufigeno)
1. 
In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale sulla base di appositi progetti, valutati secondo specifici criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 2, può finanziare attività dirette o concedere contributi a enti, associazioni o consorzi riconosciuti il cui atto costitutivo e/o statuto preveda le medesime finalità, tra cui le associazioni dei cercatori di cui al successivo articolo 13, per i seguenti interventi:
a) 
attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata;
b) 
iniziative promozionali, informative, pubblicitarie, culturali e di valorizzazione dei tartufi, ispirandosi a criteri di qualità ed eccellenza, a tutela dei consumatori;
c) 
attività formative e di aggiornamento dei raccoglitori, dei tecnici degli enti competenti, del personale addetto alla vigilanza nonché corsi di addestramento dei cani;
d) 
azioni di salvaguardia di tartufaie naturali di Tuber magnatum Pico, potenziate con adeguati interventi colturali, con opportuno riguardo degli equilibri naturali preesistenti. Tali interventi dovranno essere rivolti alla difesa e al miglioramento dell'efficienza produttiva delle aree. I soggetti capofila dei progetti sono le associazioni di cercatori maggiormente rappresentative di cui all'articolo 13;
e) 
attività di sviluppo della tartuficoltura. La produzione di specie di tartufo nero coltivabili (Tuber melanosporum Vitt., Tuber aestivum Vitt.) è incentivata attraverso il finanziamento di impianti ex-novo di tartufaie in aree vocate, in terreni al momento non preposti alla produzione di alcuna specie di tartufo. Le piante tartufigene inserite dovranno rispondere ai requisiti di adeguata micorrizzazione controllata sottoscritta dagli enti preposti al servizio di controllo morfologico o molecolare delle radici.
2. 
Ogni azione colturale, soprattutto in caso di incremento della densità delle specie arboree deve essere disposta in funzione delle norme di tutela della biodiversità originaria. A tale scopo la Regione Piemonte promuove la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e delle piante ospiti.
3. 
I progetti proposti saranno valutati, sia in fase di istruttoria sia in fase di attuazione, da apposite commissioni, composte da rappresentanti degli enti di controllo riconosciuti, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 2.
Art. 4 
(Modalità di finanziamento)
1. 
I finanziamenti previsti dall'articolo 2 possono raggiungere il 100 per cento della spesa ammessa per l'attuazione di progetti a ricaduta regionale oppure necessari a fare fronte a situazioni particolari, per rilevanza scientifica o per opportunità tecnico-economica o di emergenza.
2. 
I contributi previsti dall'articolo 2 sono concessi in conto capitale:
a) 
fino all'80 per cento della spesa ammessa, alle province e ad altri enti pubblici, compresi quelli di ricerca e sperimentazione;
b) 
fino al 50 per cento della spesa ammessa, alle associazioni di cui all'articolo 13 ed ai consorzi volontari di cui all'articolo 6.
Art. 5 
(Tutela dell'ambiente tartufigeno)
1. 
Gli ecosistemi tartufigeni possono rivestire un ruolo importante per lo sviluppo socio-economico delle popolazioni delle aree collinari e pedemontane piemontesi.
2. 
La Regione Piemonte promuove la tutela dell'ambiente naturale, inteso come ecosistema tartufigeno, anche come elemento caratterizzante il paesaggio di alcune formazioni collinari e pedemontane piemontesi, sulla base di idonei strumenti di pianificazione, raccordandosi con gli enti preposti alla gestione territoriale.
Art. 6 
(Ambiti di esercizio dell'attività di cerca e di raccolta)
1. 
La cerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni non coltivati nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti con la presente legge.
2. 
Per tartufaia naturale si intende qualsiasi formazione vegetale di origine naturale, ivi comprese le piante singole, che produce spontaneamente tartufi. Per tartufaia controllata si intende la tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti ed eventualmente incrementata con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene. Per tartufaia coltivata si intende un impianto specializzato, realizzato ex novo con piante tartufigene e sottoposto ad appropriate cure colturali.
3. 
Nessun limite di raccolta è posto nelle tartufaie controllate o coltivate al proprietario, all'usufruttuario ed al coltivatore del fondo, ai membri delle rispettive famiglie, ai lavoratori da loro dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del fondo, nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci degli organismi di conduzione ed ai loro familiari.
4. 
Gli interessati, per esercitare il diritto di cui al comma 4, sono tenuti ad esporre apposite tabelle, non soggette a tasse di registro, delimitanti le tartufaie stesse.
5. 
I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinante con i terreni che essi conducono.
6. 
Il regolamento regionale di cui al comma 3 dell'articolo 2 potrà dettagliare:
a) 
la definizione dei terreni da considerare coltivati ai fini della presente legge;
b) 
le prescrizioni tecniche cui attenersi per lo svolgimento delle operazioni di miglioramento delle tartufaie esistenti e per la costituzione di nuove tartufaie;
c) 
le caratteristiche delle tabelle di cui comma 4;
d) 
la superficie territoriale massima di aree destinate a tartufaia.
7. 
Al fine di salvaguardare ed incentivare la raccolta, la produzione e la commercializzazione dei tartufi e di preservare l'ambiente idoneo alla tartuficoltura, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo o per l'impianto di nuove tartufaie. Nel caso di contiguità dei loro fondi, la tabellazione di cui al comma 4 può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.
8. 
I consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo di cui al comma 7, sono costituiti con atto pubblico.
Art. 7 
(Riconoscimento delle tartufaie)
1. 
Le province, su richiesta di coloro che ne hanno titolo e secondo gli indirizzi previsti dal regolamento di cui all'articolo 2, rilasciano l'attestazione di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.
2. 
Il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validità quinquennale ed è rinnovabile, previa presentazione di apposita richiesta, secondo le indicazioni del regolamento di attuazione.
3. 
Le attestazioni di riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata sono revocate dalle province in seguito all'accertamento della mancata esecuzione e rispondenza degli interventi previsti dal regolamento di attuazione.
4. 
Alla revoca consegue l'obbligo, a carico dei conduttori, della rimozione delle tabelle di identificazione della tartufaia entro e non oltre i trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento.
5. 
Nel rispetto degli indirizzi operativi regionali, le province istituiscono appositi albi delle tartufaie riconosciute con le modalità di cui all'articolo 8.
Art. 8 
(Albi delle tartufaie riconosciute)
1. 
Negli albi provinciali, istituiti ai sensi dell'articolo 7, sono annotati i dati relativi ai soggetti che conducono le tartufaie, la documentazione catastale relativa ai terreni, la cessazione della coltivazione ed eventuali variazioni.
2. 
Le province provvedono a trasmettere annualmente (semestralmente) alle competenti strutture della Regione Piemonte gli albi con gli intervenuti aggiornamenti.
Art. 9 
(Modalità di ricerca e di raccolta)
1. 
La ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.
2. 
La ricerca dei tartufi è effettuata solo con l'ausilio del cane a ciò addestrato. Ogni raccoglitore, detto anche cercatore, non può utilizzare contemporaneamente più di due cani.
3. 
Per la raccolta dei tartufi è impiegato esclusivamente il vanghetto o vanghella o zappetto le cui caratteristiche possono essere ulteriormente dettagliate nel regolamento di cui all'articolo 2.
4. 
Lo scavo della buca nel terreno è effettuato solo dopo la localizzazione del tartufo da parte del cane ed è limitato al punto in cui il cane lo ha iniziato. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi sono subito riempite con la stessa terra rimossa.
5. 
È vietata la raccolta di tartufi immaturi e nei periodi non consentiti dal calendario di cerca e raccolta di cui al successivo articolo 12.
6. 
La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di 2 chilogrammi, fatto salvo quanto disposto al comma 3 dell'articolo 6.
Art. 10 
(Abilitazione per la cerca e la raccolta dei tartufi)
1. 
Il raccoglitore, o cercatore, per ottenere l'abilitazione alla raccolta dei tartufi sostiene un esame di idoneità presso la provincia competente per territorio di residenza anagrafica del richiedente.
2. 
L'esame di idoneità è inteso ad accertare nel candidato la conoscenza delle specie e varietà di tartufo, degli elementi basilari di biologia ed ecologia degli stessi, delle modalità di ricerca, raccolta e commercializzazione previste dalle norme in vigore, nonché di nozioni generali di micologia e selvicoltura.
3. 
L'esame per l'accertamento dell'idoneità è svolto da commissioni territorialmente competenti, costituite ed operanti con le modalità previste dal regolamento attuativo di cui all'articolo 2.
4. 
Le commissioni di cui al comma 3 sono composte:
a) 
da un funzionario regionale designato dalla Regione;
b) 
da un funzionario designato dalla provincia;
c) 
da un esperto designato dall'associazione dei cercatori più rappresentativa a livello provinciale costituita con atto notarile e comprendente almeno cinquanta soci; in mancanza di un'associazione avente tali requisiti, la designazione è effettuata dall'unione regionale delle associazioni di cercatori piemontesi.
5. 
Il rilascio dell'abilitazione, a cura della provincia di cui al comma 1, è documentato da un apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare.
6. 
Il tesserino di cui al comma 5 è conforme ad un modello tipo, le cui caratteristiche sono definite dal regolamento attuativo, ed ha valore su tutto il territorio nazionale.
7. 
Gli aspiranti raccoglitori che non superano l'esame di idoneità di cui al comma 1 possono chiedere di ripetere la prova stessa trascorsi tre mesi.
8. 
Sono esentati dalla prova di idoneità di cui al comma 1 coloro che sono già muniti di abilitazione rilasciata da altre amministrazioni regionali o provinciali.
9. 
L'età minima dei raccoglitori che possono ottenere l'abilitazione alla raccolta dei tartufi è stabilita in anni 14. I minori di anni 14 possono praticare la ricerca e la raccolta se accompagnati da persona abilitata.
10. 
Il tesserino è valido dieci anni e può essere rinnovato, su richiesta, senza ulteriori esami.
11. 
Il tesserino viene sospeso e temporaneamente ritirato per il periodo di un anno qualora il titolare incorra, in un quinquennio, in almeno due violazioni previste dalla normativa statale vigente.
12. 
Non sono soggetti all'abilitazione di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.
13. 
Gli istituti universitari e gli enti di ricerca, ai fini scientifici, possono procedere, previa autorizzazione temporanea rilasciata dalla provincia, alla raccolta di tartufi anche fuori dal periodo consentito dall'apposito calendario. L'autorizzazione sarà rilasciata a seguito di specifica domanda contenente i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, la durata e la quantità campione per la sperimentazione. Tali soggetti sono esonerati dal pagamento della tassa di cui all'articolo 11.
14. 
Presso ciascuna provincia è istituito il registro anagrafico dei raccoglitori abilitati. In tale registro sono annotati, oltre agli estremi dei versamenti annuali, anche le sanzioni amministrative di cui all'articolo 14, ai fini della comminazione delle sanzioni accessorie ed ogni altra annotazione utile ai fini amministrativi.
Art. 11 
(Permesso per la cerca e raccolta di tartufi)
1. 
Il permesso di cerca e raccolta dei tartufi è subordinato al versamento della tassa di concessione regionale per l'importo definito dal regolamento attuativo di cui all'articolo 2 della presente legge, sulla base di criteri di economicità e convenienza, per un ammontare non inferiore a quello fissato dalle disposizioni statali vigenti ( decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell' articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall' articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158).
2. 
Il versamento della tassa di concessione deve avvenire entro il 30 aprile dell'anno solare cui si riferisce, e in ogni caso prima di esercitare le attività di cerca e raccolta. Il ritardato pagamento comporterà una sanzione pecuniaria la cui entità sarà stabilita dal regolamento attuativo.
3. 
Le modalità del rilascio, della sospensione o della revoca del titolo di permesso di cui al comma 1, saranno definite dal regolamento attuativo della presente legge.
4. 
Il permesso di cerca e raccolta ha validità annuale per l'intero territorio regionale.
Art. 12 
(Calendario ed orario di ricerca e raccolta)
1. 
Il calendario di raccolta è unico per tutto il territorio regionale, sentite le province.
2. 
Al fini di tutelare i territori produttivi ed il prodotto, il calendario prevede un periodo di divieto assoluto di raccolta non inferiore a quindici giorni, anche differenziato per provincia.
3. 
Il regolamento di cui all'articolo 2, nel rispetto della normativa statale vigente, definisce le modalità di approvazione del calendario definito ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. 
La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto.
Art. 13 
(Associazioni dei raccoglitori)
1. 
I raccoglitori possono costituirsi in associazioni, al fine del raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia e miglioramento degli ecosistemi tartufigeni locali nonché di oculata gestione delle tartufaie controllate e coltivate.
2. 
Il riconoscimento delle associazioni di cui al comma 1, è disposto secondo le procedure ed il rispetto dei requisiti contenuti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 2.
3. 
Le associazioni dei raccoglitori o cercatori riconosciute sono soggetti abilitati ad attuare azioni di promozione, tutela e valorizzazione commerciale del tartufo, sostenute dalla Regione o da altri enti pubblici.
Art. 14 
(Vigilanza e sanzioni amministrative)
1. 
La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli organi ed agenti previsti dalla normativa statale vigente.
2. 
Nelle aree protette nazionali e regionali, la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione.
3. 
Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia dell'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale quando ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria.
4. 
Gli agenti che procedono alla confisca del prodotto redigono apposito verbale di confisca contenente le indicazioni delle specie, il numero e il peso dei tartufi confiscati.
5. 
Al trasgressore è rilasciata copia del verbale di cui al comma 4 contestualmente al verbale di accertamento della violazione.
6. 
Stante la deperibilità del prodotto, gli stessi agenti procedono alla sua vendita al maggior offerente, previa allegazione al rapporto di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) di due offerte d'acquisto da acquisire presso commercianti o ristoratori della zona.
7. 
L'importo ricavato dalla vendita, al netto delle spese di versamento, è versato alla Tesoreria regionale ed è eventualmente restituito all'avente diritto nel caso in cui si accerti che la violazione non sussiste.
8. 
Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di cerca, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi, nei limiti minimi e massimi accanto a ciascuna indicati:
a) 
cerca e raccolta in periodo di divieto o senza abilitazione, permesso o autorizzazione nei casi prescritti: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
b) 
cerca e raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di quindici anni dalla messa a dimora delle piante: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
c) 
cerca e raccolta di tartufi non maturi o variati: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
d) 
cerca e raccolta durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ed un'ora prima dell'alba: da euro 52,00 ad euro 516,00;
e) 
cerca e raccolta di tartufi con modalità difformi da quelle previste dal regolamento di attuazione: da euro 52,00 ad euro 2.582,00 in base alla modulazione definita dal regolamento per il mancato rispetto delle diverse prescrizioni;
f) 
cerca e raccolta di tartufi nelle zone riservate: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
g) 
apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate: da euro 516,00 ad euro 5.170,00;
h) 
commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dalla normativa statale vigente: da euro 2.582,00 ad euro 5.170,00;
i) 
lavorazione dei tartufi conservati senza il rispetto della normativa statale vigente: da euro 516,00 ad euro 2.582,00;
j) 
commercio dei tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dalla normativa statale vigente, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale: da euro 516,00 ad euro 5.170,00.
9. 
Le violazioni di cui alle lettere a), b) c) d) e) e f) del comma 8 comportano la revoca da uno a due anni dell'abilitazione e dell'eventuale autorizzazione o l'impossibilità di ottenerle per il medesimo periodo nel caso in cui tali documenti non siano mai stati acquisiti. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva dell'abilitazione e dell'eventuale autorizzazione.
Art. 15 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, ricompresi nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 14031 (Economia montana e foreste Att. Strumentali economia montana foreste Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 si fa fronte con le somme introitate dall'applicazione della tassa regionale di concessione annuale di cui all'articolo 11 e con i proventi connessi alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14, ricomprese nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
2. 
Per il biennio 2008-2009, agli oneri di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 16 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Le disposizioni della presente legge assumono efficacia alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione.
Art. 17 
(Abrogazioni)
1. 
La legge regionale 12 marzo 2002, n. 10 (Testo unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e coomercializzazione dei tartufi) è abrogata.
2. 
Per assicurare la continuità dell'azione amministrativa, fino alla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 2 continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 10 del 2002.