Modifica alla
Legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) .
Primo firmatario
Altri firmatari
BIZJAK ALESSANDRO CATTANEO PAOLO LAUS MAURO ANTONIO DONATO LEPRI STEFANO MOTTA ANGELA ROSTAGNO ELIO RUTALLO BRUNO
Art. 1
(Modifica dell'
articolo 5 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23)
1.
Il comma 2, lettera g, dell'
articolo 5 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) è modificato come segue:
.
" g) gli autoveicoli alimentati a Gas Propano Liquido (GPL) e metano già dotati di dispositivo per la circolazione con GPL o metano all'atto dell'immatricolazione, per cui si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), nonché, per cinque annualità, gli autoveicoli appartenenti alle categorie euro 2, 3 e 4 e, per tre annualità, gli autoveicoli appartenenti alle categorie euro 0 ed 1 immatricolati dopo il 31 dicembre 1989."
Art. 2
(Monitoraggio)
1.
Al fine di verificare l'andamento delle esenzioni di cui all'articolo 1 è previsto un monitoraggio biennale.
Art. 3
(Norma finanziaria)
1.
Il minor gettito erariale regionale derivante dall'applicazione della presente legge, stimato in 4 milioni di euro per l'anno 2007, è compensato riducendo le risorse stanziate nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2007-2009 nell'unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilancio e finanze Bilanci Tit. I spese correnti).