Disegno di legge regionale n. 456 presentato il 21 giugno 2007
Norme per la razionalizzazione, la trasparenza ed il contenimento dei costo degli organi gestionale delle società e degli organismi a partecipazione regionale.

Art. 1 
(Oggetto ed ambito di applicazione)
1. 
In attuazione dell' articolo 1, comma 730 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007), la presente legge disciplina, nei confronti delle società di capitali controllate dalla Regione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il livello della remunerazione degli organi gestionali, la procedura per la sua determinazione, l'informativa in materia nonché il numero dei componenti regionali nei relativi consigli di amministrazione.
2. 
Essa trova, altresì, applicazione rispetto alle società di capitali controllate o partecipate congiuntamente dalla Regione e dagli enti locali, allorquando la misura della partecipazione regionale risulti pari o prevalente rispetto a quella detenuta dagli enti locali nel loro complesso.
3. 
Relativamente alle società, in cui la partecipazione regionale è inferiore a quella complessivamente detenuta dagli enti locali, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 1, commi 728 e 729 della l. 296/2006 nonché, in quanto con essa compatibile, quella di cui all'articolo 2, commi 3 e 4.
4. 
La disciplina scaturente dalla presente legge si estende alle società controllate da Finpiemonte S.p.A.
Art. 2 
(Compatibilità del regime retributivo del management e modalità di determinazione)
1. 
L'importo complessivo da destinare, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3 del codice civile, alla remunerazione dell'organo gestionale delle società di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, deve risultare coerente con il rispetto dei seguenti limiti:
a) 
il trattamento retributivo lordo annuo, onnicomprensivo, del Presidente del consiglio di amministrazione e degli amministratori esecutivi (muniti cioè di deleghe operative) non può, in nessun caso, superare il 70 per cento della indennità di carica spettante al Presidente della Giunta regionale;
b) 
la retribuzione dei rimanenti componenti il consiglio di amministrazione, anche se investiti di particolare cariche, consiste esclusivamente nella remunerazione dell'attività di partecipazione ai lavori dell'organo collegiale e si traduce nel riconoscimento di gettoni di presenza che non potranno, in ogni caso, superare l'importo unitario di euro 300,00 per un numero massimo di dodici sedute annue. Tale importo è soggetto ad aggiornamento, da parte della Giunta regionale, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale.
2. 
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli statuti delle società devono conformarsi a quanto previsto dal comma 1, prefigurando l'obbligo e l'esclusiva competenza degli azionisti ad individuare il tetto retributivo in una misura con esso compatibile.
3. 
La Giunta regionale provvede ad individuare, attraverso l'elaborazione di parametri rappresentativi delle grandezze economiche ed organizzative dell'impresa, un indice variabile di complessità gestionale, da attribuire a ciascuna società ed a cui rapportare la concreta determinazione dell'ammontare del relativo monte retributivo e del gettone di presenza.
4. 
Il rappresentante regionale chiamato a concorrere col proprio voto alla formazione della volontà dell'assemblea dei soci in merito alla concreta determinazione del livello retributivo degli amministratori deve necessariamente attenersi alle specifiche istruzioni espresse al riguardo dall'organo giuntale in applicazione dei criteri generali di cui al comma 3 e nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.
Art. 3 
(Remunerazione incentivante)
1. 
Una quota non inferiore al 30 per cento del compenso stabilito dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma del codice civile, per la remunerazione degli amministratori esecutivi, deve configurarsi quale indennità legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull'andamento gestionale della società dimostrata attraverso il miglioramento dell'indice del valore economico aggiunto (Economic Value Added - EVA) ovvero con il raggiungimento di obiettivi specifici previamente indicati dal consiglio stesso con il consenso degli azionisti .
2. 
La prestazione degli amministratori deve essere, in via ordinaria, valutata nel medio termine con riferimento ai risultati conseguiti nel triennio di normale durata in carica.
3. 
Non sono ammessi contratti di incentivo che contemplino remunerazioni in azioni, opzioni su azioni o altri diritti di acquisto di azioni né contratti di amministrazione che prevedano retribuzioni differite al momento di cessazione dall'incarico ovvero in caso di recesso anticipato.
Art. 4 
(Trasparenza)
1. 
La relazione sulla gestione nelle società di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 che non siano esonerate dall'obbligo della sua redazione deve indicare, oltre a quanto stabilito dall'articolo 2428 del codice civile, le linee della politica retributiva nei confronti degli amministratori da cui risulti:
a) 
la totalità delle somme corrisposte o dovute a ciascun amministratore per il servizio svolto durante l'esercizio finanziario considerato compresi, se del caso, i gettoni di presenza fissati dall'assemblea degli azionisti;
b) 
l'entità della componente variabile della retribuzione riconosciuta agli amministratori esecutivi ed i criteri di valutazione delle prestazioni su cui si è basato il riconoscimento del diritto a percepirla;
c) 
qualsiasi ulteriore remunerazione significativa corrisposta agli amministratori per prestazioni che non rientrano fra le funzioni consuete di un amministratore;
d) 
il valore totale stimato delle eventuali remunerazioni non monetarie.
2. 
Le informazioni relative alle remunerazioni degli amministratori devono figurare anche sul sito web della società.
3. 
L'onere informativo di cui ai commi 1 e 2 deve trovare riscontro nella previsione di apposita clausola statutaria da approvare nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5 
(Numerosità degli organi gestionali)
1. 
Fatta eccezione per la Finpiemonte S.p.A. nel cui consiglio di amministrazione possono essere presenti fino a cinque membri di nomina regionale, nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, la componente regionale nei rispettivi consigli di amministrazione non può eccedere i tre membri.
2. 
Nelle società di cui all'articolo 1, comma 2, il numero degli amministratori complessivamente espressi dalla Regione e dagli enti locali non può essere superiore a cinque.
3. 
Gli statuti societari e gli eventuali patti parasociali devono essere adeguati e/o rinegoziati in senso conforme entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. 
Le limitazioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle società in cui sia prevista statutariamente la gratuità di tutti gli incarichi gestionali o almeno di quelli diversi da Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore esecutivo.
Art. 6 
(Ineleggibilità ad amministratore)
1. 
L'aver concorso per tre esercizi consecutivi, nella veste di amministratore di società, alla chiusura del conto economico in perdita, ad eccezione del caso in cui l'entità della perdita risulti più contenuta di quella eventualmente e mediamente riscontrata dalla medesima società nel triennio precedente l'assunzione dell'incarico, comporta, per un periodo di tre anni, aumentato a cinque per chi abbia rivestito la carica di amministratore esecutivo, l'impossibilità ad assumere, per conto regionale, un nuovo incarico gestionale nelle società di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 e nelle altre società partecipate dalla Regione.
2. 
L'interdizione temporanea viene elevata rispettivamente a cinque e otto anni ai fini dell'assunzione dell'incarico di amministratore esecutivo.
Art. 7 
(Direttori generali)
1. 
Il trattamento retributivo massimo complessivo, comprensivo della quota di cui al comma 2, spettante ai Direttori generali delle società di cui all'articolo 1 commi 1 e 2, non può eccedere quello riconosciuto ai Direttori regionali ovvero, se superiore, il minimo previsto, per i dirigenti, dal contratto collettivo di categoria di appartenenza del settore di attività della società di riferimento.
2. 
Una parte non inferiore al 30 per cento del compenso riconosciuto ai sensi del comma 1, va corrisposta al raggiungimento di obiettivi di miglioramento gestionale coerenti con quelli da stabilirsi ai sensi dell'articolo 3.
3. 
Gli statuti societari devono essere adeguati in senso conforme entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando il rispetto dei contratti in corso.
4. 
Per quanto compatibile con la disciplina contrattuale di categoria trova applicazione il divieto di cui all'articolo 3, comma 3.
Art. 8 
(Estensione dell'ambito applicativo)
1. 
L'ingresso o la permanenza regionale in consorzi, fondazioni, associazioni o in genere in organismi associativi è condizionata all'adozione di regole, anche di natura convenzionale, volte ad assicurare il contenimento delle spese di gestione imputabili ai costi di funzionamento degli organi gestionali.
2. 
A tal fine ed in quanto compatibili, trovano applicazione anche rispetto ai soggetti di cui al comma 1, le regole ed i limiti desumibili dalla disciplina retributiva prevista dalla presente legge per le società partecipate ed in particolare, per quanto attiene ai limiti quantitativi, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 7 e, per quanto concerne il principio della necessaria correlazione con i risultati raggiunti, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 7.
3. 
L'adozione della disciplina di cui al comma 1, ovvero la verifica della sua ultroneità per i casi in cui già esistano presidi idonei a garantirne le finalità, deve intervenire nei sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9 
(Monitoraggio e pubblicità)
1. 
La Giunta regionale adotta le iniziative più idonee al fine di rendere di immediata e agevole conoscibilità l'entità complessiva dei flussi finanziari intercorrenti fra Regione e ciascuno dei soggetti di cui agli articoli 1 e 8.
2. 
Analogamente la Giunta regionale attiva le misure, anche di natura organizzativa, ritenute più opportune al fine di monitorare le dinamiche retributive dei relativi organi gestionali assicurandone la diffusione anche mediante la pubblicazione sul sito web.
3. 
Il Presidente della Giunta regionale riferisce alla competente commissione consiliare, in occasione della relazione di cui all' articolo 16, comma 3, della legge regionale 23 marzo 1995 n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), sui costi di funzionamento degli organi gestionali delle società e degli altri organismi a partecipazione regionale evidenziandone le criticità ed i rimedi adottati o adottandi.
Art. 10 
(Numerosità del Collegio sindacale)
1. 
Nelle società di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.