Proposta di legge regionale n. 455 presentata il 11 giugno 2007
Moratoria rapporti di consulenza.

Art. 1 
(Oggetto e finalità)
1. 
La Regione Piemonte, al fine della razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie e del conseguimento dei risparmi gestionali, è impegnata a promuovere il pieno utilizzo delle risorse professionali in ruolo presso l'ente e i propri enti strumentali, limitando contestualmente il ricorso a rapporti di consulenza con soggetti esterni.
Art. 2 
(Attuazione della moratoria)
1. 
Dal momento dell'approvazione della presente legge è in vigore una moratoria di mesi sei, durante la quale è fatto divieto alle strutture della Regione e agli enti strumentali di ricorrere a nuovi rapporti di collaborazione e consulenza di cui alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione Regionale), indipendentemente dalle finalità delle stesse.
Art. 3 
(Istituzione Commissione tecnica)
1. 
Al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 2 è istituita una Commissione tecnica i cui componenti, scelti tra il personale regionale, sono definiti con apposito provvedimento della Giunta entro quindici giorni dall'approvazione della presente legge, fatta salva la presenza di diritto delle rappresentanze sindacali dei lavoratori dell'ente.
Art. 4 
(Compiti della Commissione tecnica)
1. 
La commissione tecnica, previa informazione alla commissione competente, elabora un progetto esecutivo, entro il periodo della moratoria, finalizzato al pieno utilizzo del patrimonio professionale interno e alla massima e strutturale riduzione del ricorso a rapporti di consulenza con soggetti esterni alla Regione e ai propri enti strumentali.
Art. 5 
(Norme finanziarie)
1. 
Per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso.