Proposta di legge regionale n. 450 presentata il 22 maggio 2007
Convibrazione sonora e salute della persona. Norme sulla Musicoterapia, disciplina della formazione e riconoscimento delle opportune figure professionali.
Primo firmatario

GUIDA FRANCESCO

Altri firmatari

SCANDEREBECH DEODATO VIGNALE GIAN LUCA

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La musicoterapia è attività psico-pedagogica e socio-sanitaria di pubblico interesse ed è disciplinata dalla presente legge regionale; essa si pone come scopo l'educazione, la riabilitazione e la cura della persona nella sua interezza, in una visione completa dell'organismo umano inteso come corpo, mente e emozioni, al fine di promuovere il raggiungimento di una migliore qualità della vita.
2. 
La Regione Piemonte promuove e sostiene l'applicazione della musicoterapia, quale elemento di sostegno per un pieno e sano sviluppo delle capacità del singolo individuo e della collettività, con particolare riferimento alle persone diversamente abili o disagiate dal punto di vista delle relazioni umane.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende per:
a) 
musicoterapia: l'uso del suono e dei suoi parametri (altezza, intensità, durata e timbro), della musica e dei suoi elementi (suono, ritmo, melodia e armonia) ad opera di un soggetto qualificato, in un rapporto individuale o di gruppo, al fine di facilitare e promuovere la comunicazione verbale e non verbale, le relazioni sane, l'apprendimento, la mobilizzazione, la creatività, l'espressione, l'organizzazione ed altri obiettivi terapeutici degni di rilievo;
b) 
musicoterapista: un soggetto in possesso di diploma superiore di secondo grado e con una buona conoscenza della musica, che abbia svolto un corso almeno triennale di formazione alla musicoterapia, comprensivo di un tirocinio adeguato, inserito in un'équipe multidisciplinare che garantisca la supervisione clinica e musicoterapica;
c) 
musicoterapeuta: un soggetto in possesso di diploma di laurea di primo o di secondo livello in materie umanistiche, sociali o sanitarie, o di diploma di abilitazione all'esercizio di professione sanitaria (terapista della riabilitazione, logopedista, educatore professionale sanitario, neuropsicomotricista ed equipollenti) e con un'ottima conoscenza della musica e dell'improvvisazione clinica, che abbia svolto un corso almeno triennale di formazione alla musicoterapia, comprensivo di un tirocinio adeguato nell'analisi e utilizzo della convibrazione sonora, che abbia ottenuto successivamente un master o un altro titolo equipollente che lo abiliti al libero esercizio della professione, anche al di fuori delle strutture socio-sanitarie, e che abbia maturato esperienze nel campo della supervisione clinica e musicoterapica.
Art. 3 
(Ambiti di intervento)
1. 
La musicoterapia interviene nei seguenti ambiti:
a) 
ambito educativo-preventivo: in questo ambito si perseguono finalità educative ed eventualmente preventive nei confronti dell'insorgere di patologie relazionali o più semplicemente disagio sociale; i luoghi di intervento privilegiati sono quelli normalmente deputati all'attività educativa (asili nido, scuole dell'infanzia, scuole elementari, scuole medie inferiori e superiori, altre agenzie educative); gli interventi possono essere individuali o collettivi;
b) 
ambito riabilitativo: in questo ambito si perseguono finalità riabilitative, per mezzo di metodi e tecniche affini all'abilitazione-riabilitazione delle principali funzioni psico-fisiche che regolano la buona salute dell'individuo; gli interventi possono essere individuali o collettivi;
c) 
ambito terapeutico: in questo ambito si perseguono finalità terapeutiche di presa in carico e cura della persona umana, per mezzo di metodi e tecniche idonee all'esplorazione del mondo interno e alla successiva riformulazione del progetto di vita dell'individuo; gli interventi sono esclusivamente individuali.
2. 
Il musicoterapista è autorizzato dalla Regione Piemonte ad intervenire esclusivamente in ambito educativo-preventivo e in ambito riabilitativo, come definiti al comma 1, lettere a) e b).
3. 
Il musicoterapeuta è autorizzato dalla Regione Piemonte ad intervenire in tutti gli ambiti definiti al comma 1, lettere a), b) e c).
Art. 4 
(Formazione)
1. 
La Regione Piemonte provvede alla formazione dei musicoterapisti e dei musicoterapeuti, costituendo appositi corsi di formazione in musicoterapia.
2. 
La strutturazione dei corsi è affidata a una commissione di musicoterapeuti di fama nazionale o a musicoterapeuti che hanno dimostrato di essere tali attraverso la documentazione delle loro esperienze e dei risultati ai quali sono pervenuti.
3. 
La commissione di musicoterapeuti valuta:
a) 
la composizione delle materie di studio previste in un corso universitario di musicoterapia della durata di quattro anni, riservato a persone in possesso dei titoli di studio richiesti;
b) 
l'assegnazione delle docenze sulla base dei criteri stabiliti dalla stessa commissione per la formazione del musicoterapista e del musicoterapeuta;
c) 
i criteri per l'accertamento e la valutazione delle capacità musicali inerenti l'improvvisazione clinica, la comunicazione non verbale, l'analisi e l'utilizzo della convibrazione sonora riferite alla specificità della professione (musicoterapista e musicoterapeuta) intesa nella complessità di arte, scienza e processo interpersonale;
d) 
la designazione di sedi per lo svolgimento di corsi universitari dove già si attua la musicoterapia, presso le quali i corsisti possano svolgere pratica e tirocinio con supervisione;
e) 
le modalità per l'esame di ammissione per i candidati che non siano in possesso dei titoli di studio musicali richiesti;
f) 
la configurazione giuridica dei corsi universitari;
g) 
la definizione del codice deontologico;
h) 
l'istituzione dell'albo professionale, comprendente le due categorie professionali.
Art. 5 
(Norme transitorie)
1. 
In via transitoria possono essere riconosciuti quali esperti idonei all'esercizio professionale dell'attività di musicoterapista presso istituzioni pubbliche e private coloro che, in possesso dei requisiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), siano in grado di provare, per mezzo di idonea documentazione, di avere svolto l'esercizio di tale attività anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo non inferiore ai cinque anni, presso istituzioni pubbliche e private che contemplino nella loro programmazione un progetto di musicoterapia.
2. 
In via transitoria possono essere riconosciuti quali esperti idonei all'esercizio professionale dell'attività di musicoterapeuta coloro che, in possesso dei requisiti all'articolo 2, comma 1, lettera c), siano in grado di provare, per mezzo di idonea documentazione, di avere svolto l'esercizio di tale attività anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo non inferiore ai cinque anni, sia presso istituzioni pubbliche e private che contemplino nella loro programmazione un progetto di musicoterapia che in ambito clinico privatistico.
3. 
Gli aspiranti al riconoscimento dovranno produrre apposita istanza al Presidente della Giunta Regionale.
4. 
Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità in base alle quali viene concesso il riconoscimento ai soggetti di cui ai commi 1 e 2.
Art. 6 
(Contributi)
1. 
La Regione Piemonte eroga contributi alle strutture ospedaliere, alle strutture sociosanitarie, alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato e agli organismi no profit in genere, con sede sul territorio regionale, che ricorrono alla musicoterapia per la cura dei pazienti.
2. 
I contributi di cui al comma 1 sono destinati:
a) 
alla copertura delle spese per l'impiego di musicoterapisti e di musicoterapeuti;
b) 
all'acquisto di strumenti musicali, di strumentazione elettrica ed elettronica e di altro materiale idoneo necessario per l'applicazione della musicoterapia.
3. 
Le modalità e termini per l'accesso ai contributi sono stabili dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.
Art. 7 
(Norma finanziaria)
1. 
La quantificazione per l'esercizio finanziario 2007 della spesa corrente ammonta a 100 mila euro, in termini di competenza e di cassa, e della spesa in conto capitale a 50.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa. Gli stanziamenti vengono iscritti nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 28011 (Programmazione sanitaria Programmazione sanitaria Tit. I spese correnti) e 28012 (Programmazione sanitaria Programmazione sanitaria Tit. II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007. A questi oneri si provvede con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
2. 
Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009, allo stanziamento annuo di 150.000,00 euro, in termini di competenza, ripartito come nel 2007, e iscritto nelle UPB 28011 e 28012 del bilancio pluriennale 2007-2009 si provvede secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 8 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.