Proposta di legge regionale n. 45 presentata il 16 giugno 2005
Riordino delle norme sull'organizzazione e sull'ordinamento del personale. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 agosto 1997, n. 51.

Art. 1. 
1. 
Le lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 sono sostituite dalle seguenti:
"
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni del sistema pubblico piemontese in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, mantenendo la spesa complessiva per il personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nella pubblica amministrazione piemontese, favorendo la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.
"
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51, è inserito il seguente:
" 2 bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la struttura operativa regionale adotta il metodo di lavoro per progetti e a matrice ispirandosi a criteri di programmazione e di controllo dei risultati, anche avvalendosi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro."
.
Art. 2. 
1. 
Dopo l' articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 è inserito il seguente:
"
Art. 5 bis. (Sistema informativo)
1. La Regione sviluppa il sistema informativo ed il sistema di telecomunicazione regionale definendo e promuovendo l'integrazione delle informazioni e dei dati all'interno ed all'esterno dell'Ente.
2. Per perseguire tali finalità la Regione favorisce lo sviluppo della propria infrastruttura di rete completando la realizzazione della rete unitaria della pubblica amministrazione regionale e l'interconnessione con la rete unitaria della pubblica amministrazione, promuove i servizi di interscambio informativo con i soggetti pubblici e privati e realizza la messa a disposizione di banche dati e servizi condivisi.
"
Art. 3. 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 sono inseriti i seguenti:
"
1 bis. L'Amministrazione regionale promuove la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, per favorire il costante arricchimento professionale e la valorizzazione delle risorse umane promuovendo lo sviluppo di una cultura gestionale improntata al risultato, all'efficacia ed al buon andamento dell'attività amministrativa.
1 ter. L'Amministrazione favorisce, attraverso il coinvolgimento delle autonomie locali, dell'Università e di altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di un organismo finalizzato a supportare la formazione professionale permanente del personale del comparto.
"
Art. 4. 
1. 
L' articolo 8 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 è sostituito dal seguente:
"
Art. 8. (Pubblicità degli atti)
1. La Regione realizza un sistema di pubblicità dei propri atti che ne permetta l'effettiva ed agevole conoscenza da parte dei cittadini, anche mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 2° La Giunta regionale predispone, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, apposito regolamento per la disciplina della pubblicità degli atti della Regione adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali.
"
Art. 5. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 è sostituito dal seguente:
" 2. Le strutture organizzative stabili sono costituite dalle Direzioni regionali che di norma si articolano, anche territorialmente, in Settori e Uffici. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2 bis, sono costituite le strutture temporanee denominate progetti."
.
Art. 6. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 è sostituito dal seguente:
"
2. All'istituzione, modifica e soppressione delle Direzioni regionali si provvede con deliberazione della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) omogeneità e rilevanza delle materie e funzioni attribuite;
b) specificità dei compiti assegnati;
c) organicità e complessità dell'azione amministrativa affidata e della struttura organizzativa;
d) rispondenza alle esigenze funzionali ed operative poste dall'interesse pubblico perseguito.
"
Art. 7. 
1. 
I commi 1 e 2 dell' articolo 11 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 sono sostituiti dai seguenti:
"
1. I Settori sono, di norma, articolazione delle direzioni regionali preposti allo svolgimento di attività complesse ed omogenee di competenza delle direzioni medesime;
2. All'istituzione, modifica e soppressione dei Settori si provvede con deliberazione della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sentiti i direttori regionali interessati.
"
Art. 8. 
1. 
Dopo l' articolo 11 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 è inserito il seguente:
"
Art. 11 bis. (Gli Uffici)
1. Gli Uffici sono le unità organizzative previste dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999 e sono dotati di autonomia funzionale e continuità operativa; sono preposti al raggiungimento di specifici obiettivi e risultati e vengono istituiti, all'atto della riorganizzazione dell'Ente, all'interno delle direzioni o dei settori per lo svolgimento di attività omogenee.
2. All'istituzione, modifica e soppressione degli Uffici si provvede con deliberazione della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, su proposta del direttore regionale competente, sentito il dirigente interessato.
"
Art. 9. 
1. 
L' articolo 12 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 è sostituito dal seguente:
"
Art. 12. (I Progetti)
1. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, possono istituire strutture temporanee flessibili per la realizzazione di specifici progetti a termine, di particolare complessità e rilevanza in relazione agli obiettivi ed ai programmi da attuare.
2. Il provvedimento istitutivo individua la struttura stabile di riferimento ed il dirigente responsabile, stabilisce la durata del progetto e definisce le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie.
3. In casi eccezionali, per progetti finalizzati al raggiungimento di obiettivi prioritari e strategici, in relazione alle scelte operate dagli organi di direzione politica, al responsabile può essere applicata la disciplina contenuta agli articoli 26 e 29.
4. Qualora il progetto riguardi attività di competenza di strutture della Giunta e del Consiglio regionale, il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dalla Giunta d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
"
Art. 10. 
1. 
L' articolo 13 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 è sostituito dal seguente:
"
Art. 13. (Gruppi temporanei di lavoro)
1. Al fine di garantire la massima flessibilità organizzativa, i direttori, nell'ambito della struttura cui sono preposti, possono istituire gruppi temporanei di lavoro per la realizzazione di attività specifiche non ricorrenti.
2. Il gruppo di lavoro è istituito dal Direttore regionale competente in materia di personale per i casi in cui lo svolgimento delle attività interessi le attribuzioni di più direzioni.
3. Qualora si tratti di attività di competenza della Giunta e del Consiglio regionale, il gruppo di lavoro è istituito congiuntamente dai Direttori regionali competenti in materia di personale.
"
Art. 11. 
1. 
L' articolo 14 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 è sostituito dal seguente:
"
Art. 11. (Le Strutture organizzative speciali)
1. Sono istituite le seguenti Strutture speciali:
a) Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale;
b) Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale;
c) Uffici a supporto del Presidente della Giunta regionale, di ogni Assessore, del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Rimane immutata, ai fini dell'applicazione della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato), la dotazione organica vigente all'entrata in vigore della presente legge per gli ex Uffici di comunicazione;
d) Segreterie dei Gruppi consiliari, di cui alle leggi regionali 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), 14 gennaio 1992, n. 2 (Integrazione e modifiche alla l.r. 8 giugno 1981, n. 20 sul personale dei Gruppi consiliari), 17 agosto 1995, n. 69 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sullo status dei Consiglieri e sui Gruppi consiliari - l.r. 13 ottobre 1972, n. 10, l.r. 10 novembre 1972, n. 12, l.r. 23 gennaio 1984, n. 9, l.r. 18 giugno 1981, n. 20, l.r. 30 dicembre 1981, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni) ed alla legge regionale 11 novembre 1998, n. 33 (Nuovo assetto organizzativo dei Gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei Gruppi);
e) Ufficio per il Difensore civico.
2. All'istituzione, modifica e soppressione della Struttura speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale si provvede con deliberazione della Giunta e per le Strutture speciali Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale e dell'Ufficio per il Difensore civico si provvede con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. L'incarico di direzione delle Strutture speciali Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale è disciplinato come previsto all'articolo 21, si risolve di diritto quando cessano dall'ufficio i titolari degli organi corrispondenti ed è revocabile in qualsiasi momento su richiesta dei titolari degli organi stessi. Al Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale ed al Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale compete il trattamento economico previsto all'articolo 29.
4. Al personale delle strutture di cui al comma 1, lettere c) e d) si applica la disciplina prevista, rispettivamente dalla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni e dalla l.r. 33/1998.
"
Art. 12. 
1. 
Il comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 è sostituito dal seguente:
" 6. Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni e per il coordinamento delle stesse con quelle di altri organismi, del supporto di professionalità, anche esterne all'Ente, in numero non superiore a tre, scelte sulla base di rapporti fiduciari. Qualora sia individuato un dirigente regionale l'avvalimento è disposto con contratto di diritto privato e trova applicazione l'articolo 26, commi 9 e 11."
.
Art. 13. 
1. 
Le lettere a), d), l) ed o) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 sono sostituite dalle seguenti:
"
a) l'individuazione degli obiettivi e dei programmi da attuare, l'indicazione delle priorità nonchè la definizione del programma operativo secondo le procedure previste dall'ordinamento contabile vigente;
d) la verifica di rispondenza dei risultati gestionali alle direttive generali impartite sulla base del supporto fornito dalla struttura competente in materia di controllo di gestione e dal Nucleo di valutazione;
l) l'emanazione degli atti di nomina e di designazione dei rappresentanti regionali in seno ad enti e organismi esterni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 1, lettera n quater);
o) l'emanazione di tutti gli altri provvedimenti attribuiti all'organo di direzione politica dalla normativa vigente.
"
Art. 14. 
1. 
Le lettere a), e) e d) del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 sono sostituite dalle seguenti:
"
a) approvano il piano triennale delle assunzioni e definiscono i profili professionali del personale;
e) verificano la funzionalità e l'efficienza delle strutture organizzative mediante il supporto della struttura competente in materia di controllo di gestione e del Nucleo di valutazione;
d) definiscono, nel rispetto dell' articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), i criteri generali per la disciplina degli orari di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico degli uffici in conformità al disposto dell'articolo 5, comma 1, lettera e), secondo le procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
"
Art. 15. 
1. 
L' articolo 20 della legge 8 agosto 1997, n. 51 è sostituito dal seguente:
"
Art. 20. (Accesso alla qualifica di dirigente)
1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene esclusivamente per concorso pubblico per esami, sulla base delle previsioni del piano triennale delle assunzioni.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche in possesso del diploma di laurea e che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
3. In sede di programmazione del piano triennale delle assunzioni possono altresì essere previsti posti di dirigente da coprire con distinta procedura concorsuale cui possono partecipare i soggetti muniti di laurea nonchè di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri. Sono ammessi, altresì, soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.
4. I vincitori del concorso di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo, di durata non superiore a dodici mesi, di attività formative svolto anche in collaborazione con Università ed Istituti specializzati o organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Tale ciclo comprende l'applicazione presso l'Amministrazione regionale o presso altre amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche e private.
5. Ai vincitori del concorso di cui al comma 2, per tutta la durata del ciclo formativo, spetta il trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigenziale.
6. Ai concorsi di cui ai commi 2 e 3 si applica la riserva del 40 per cento al personale regionale in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica dall'esterno.
"
Art. 16. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 è sostituito dal seguente:
" 1. All'interno delle Direzioni regionali, delle Strutture speciali di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a) e b) e dei Settori possono essere previste singole posizioni dirigenziali tecnico-professionali per l'assolvimento di prestazioni di natura professionale ad alta specializzazione per il cui svolgimento è necessaria l'abilitazione o il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici."
.
2. 
Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 è sostituito dal seguente:
" 2. Oltre alle posizioni di cui al comma 1, possono essere previste singole posizioni di staff intermedio caratterizzate dall'espletamento di attività complesse comportanti anche il raccordo di personale nonchè singole posizioni di staff per lo svolgimento di funzioni tecniche, ispettive, di vigilanza, di consulenza, di studi e di ricerca."
.
3. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 è aggiunto il seguente:
" 2 bis Possono essere, altresì, istituite singole posizioni di lavoro per il personale ascritto alla categoria D, per lo svolgimento di attività di staff secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettere b) e c) del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999."
.
4. 
Al comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51, le parole: "di cui ai commi 1 e 2", sono sostituite dalle seguenti: " di cui ai commi 1, 2 e 2 bis.".
Art. 17. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 dopo le parole: ''il dirigente in posizione tecnico professionale,'' sono aggiunte le seguenti:
" il dirigente di staff intermedio "
.
2. 
La lettera i) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 è sostituita dalla seguente:
" i) se espressamente delegati dal direttore regionale, promuovono le liti attive, assumono gli atti di impulso alla costituzione di parte civile nei giudizi penali e in quelli in cui l'Ente resiste in giudizio avverso le liti promosse da terzi, assumono le iniziative propedeutiche alle conciliazioni e alle transazioni nei giudizi in cui è parte la Regione. Gli atti formali di costituzione in giudizio, sono adottati dall'organo di direzione politica, a seguito delle iniziative assunte e dei poteri istruttori e di impulso esercitati dai dirigenti, secondo le modalità descritte in precedenza. Se delegati dal direttore regionale, nella fase giurisdizionale, possono conciliare e transigere con riferimento alle materie di competenza della direzione. Nelle controversie in materia di lavoro, se individuati espressamente dal direttore regionale, partecipano alla fase pregiudiziale connessa all'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le disposizioni di cui all' articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alla dipendente delle amministrazioni pubbliche). Se delegati dal direttore regionale, possono all'interno di tale fase, ove ne ricorrano le condizioni, assumere atti di conciliazione."
.
Art. 18. 
1. 
La lettera m) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 è sostituita dalla seguente:
" m) nomina e revoca, sentiti i dirigenti interessati, i vicari di settore, i responsabili degli uffici, le posizioni organizzative, le posizioni di staff non dirigenziale ed istituisce i gruppi di lavoro all'interno della direzione; "
.
2. 
Dopo la lettera n) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 sono aggiunte le seguenti:
"
n bis) provvede alla cura dei rapporti con le organizzazioni sindacali aziendali per eventuali conflitti inerenti l'organizzazione e la gestione del personale assegnato, in conformità con le disposizioni del d.lgs. 165/2001, dei contratti collettivi nazionali di lavoro, dei contratti aziendali e dei protocolli generali di relazioni sindacali;
n ter) adotta direttamente provvedimenti nel caso in cui si renda necessario affrontare particolari ed eccezionali evenienze;
n quater) emana gli atti di nomina che, in base alle leggi vigenti, sono da effettuarsi in adesione a proposte, designazioni e indicazioni univoche e vincolanti provenienti da associazioni, enti ed istituti di qualsiasi tipo. Al direttore competente in materia di personale spetta l'assunzione dei provvedimenti di autorizzazione e designazione di dipendenti regionali per incarichi esterni all'Amministrazione regionale;
"
3. 
I commi 2 e 3 dell' articolo 23 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 sono sostituiti dai seguenti:
"
2. I direttori ed i dirigenti regionali, nell'ambito dei rispettivi compiti, operano in modo da assicurare l'applicazione dei criteri di organizzazione stabiliti dalla presente legge e dal d.lgs. 165/2001.
3. Essi curano, in particolare:
a) il collegamento, l'informazione e la collaborazione tra le diverse strutture improntando l'organizzazione del lavoro al principio di collegialità anche attraverso periodiche conferenze di direzione e l'interconnessione informatica e telematica;
b) la responsabilizzazione del personale e la collaborazione ai fini del risultato dell'attività lavorativa;
c) la flessibilità delle strutture e delle articolazioni organizzative, ai fini della realizzazione degli obiettivi programmati;
d) i processi di addestramento professionale del personale;
e) la realizzazione di moduli organizzativi volti ad assicurare la comunicazione interna, l'informazione ai cittadini e le relazioni con il pubblico;
f) la trasparenza, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
g) il razionale impiego delle risorse assegnate, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
h) il controllo sull'attività delle articolazioni organizzative cui sono preposti ai fini della valutazione dei risultati conseguiti.
"
Art. 19. 
1. 
Dopo l' articolo 23 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 è inserito il seguente:
"
Art. 23 bis. (Competenze dei responsabili degli Uffici)
1. Il responsabile di Ufficio:
a) collabora con il dirigente di riferimento per la realizzazione dei programmi attuativi degli obiettivi stabiliti;
b) è responsabile del conseguimento degli obiettivi assegnati e dell'osservanza delle direttive generali impartite dal dirigente di riferimento;
c) può assumere, se specificamente delegato dal dirigente responsabile, gli atti afferenti alla competenza dell'Ufficio nonchè quelli di competenza del dirigente medesimo;
d) può essere responsabile di procedimenti amministrativi su specifica delega del dirigente responsabile;
e) cura il raccordo dell'attività di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale o di gruppi di lavoro informali.
"
Art. 20. 
1. 
L' articolo 25 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 è sostituito dal seguente:
"
Art. 25. (Conferenza dei direttori regionali)
1. Al fine di realizzare l'unitarietà complessiva dell'azione gestionale ed accrescere l'integrazione tra le strutture organizzative è istituita la Conferenza dei direttori regionali presieduta dal Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta ed integrata, ove necessario, dal Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale.
2. La Conferenza è convocata periodicamente dal presidente ed ha il compito di assicurare la rispondenza complessiva dei risultati dell'Amministrazione regionale agli obiettivi, ai programmi ed alle direttive generali degli organi di direzione politica, operando per il coordinamento generale delle attività e per il miglioramento, la semplificazione e la trasparenza delle procedure di gestione amministrativa e finanziaria.
"
Art. 21. 
1. 
L' articolo 26 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 è sostituito dal seguente:
"
Art. 26. (Affidamento e revoca della funzione di direttore regionale)
1. Per il conferimento della funzione di direttore regionale e di responsabile delle Strutture speciali Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.
2. La funzione di direttore regionale è conferita dal Presidente della Giunta regionale, sentiti gli Amministratori titolari delle deleghe cui le funzioni da attribuire sono riferite e dal Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso, per gli ambiti di rispettiva competenza, a dirigenti regionali o, in misura non superiore ad un terzo dei relativi posti in organico, a dirigenti degli enti strumentali e dipendenti dalla Regione in possesso del diploma di laurea, a dirigenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni del comparto o del comparto sanità in possesso del diploma di laurea ovvero a persone estranee all'Amministrazione in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età minima di 35 anni;
c) diploma di laurea ed iscrizione ad albi professionali, se richiesta, nonchè delle specifiche qualità professionali indicate al comma 3.
3. La funzione di direttore regionale può essere conferita a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici e privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifica e funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una qualificata esperienza professionale, nel settore al quale si riferisce la funzione, fondata sull'esercizio di una libera professione per almeno dieci anni, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche che abbiano i requisiti richiesti dall' articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dal settore della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
4. Per i direttori scelti tra i dirigenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni, la nomina è subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento.
5. Il provvedimento di conferimento della funzione di direttore regionale è fondato sul curriculum professionale, autocertificato dalla persona interessata alla nomina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), contenente esplicita dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui al comma 2 e sull'insussistenza delle condizioni di cui al comma 6, nonchè tutte le indicazioni necessarie a dimostrare l'attitudine, la competenza e l'esperienza professionale ed i risultati conseguiti nel corso della carriera.
6. Non possono essere nominati direttori regionali:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dall'articolo 166, secondo comma del codice penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall' articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), e dall' articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
d) coloro per i quali è disposto il giudizio per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter e 320 del codice penale e dall' articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo);
e) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter e 320 del codice penale e dall' articolo 3 della l. 1383/1941;
f) coloro ai quali sia stata irrogata la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
g) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
h) i dipendenti regionali o degli enti strumentali e dipendenti dalla Regione, nonchè i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni del comparto o del comparto sanità licenziati e decaduti oppure cessati per dimissioni o collocati in quiescenza se non sono trascorsi almeno cinque anni dalle dimissioni o dal collocamento a riposo;
i) le persone estranee all'amministrazione che rivestono cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici o in sindacati o che hanno incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
7. La funzione di direttore regionale è conferita con contratto di diritto privato a tempo determinato per un periodo non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo e di revoca. Tale contratto deve prevedere anche l'attribuzione di una quota correlata ai risultati conseguiti, secondo il sistema di valutazione in atto.
8. Ai direttori regionali si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità, previste per i dirigenti regionali.
9. Il conferimento dell'incarico di direttore regionale a dirigenti regionali o a dirigenti degli Enti strumentali e degli Enti dipendenti dalla Regione, determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dalla data di stipulazione del contratto previsto al comma 7. Salvo che nel caso di licenziamento per giusta causa o di dimissioni con diritto al trattamento di quiescenza, a cura delle strutture competenti in materia di personale, viene disposta, per i dirigenti sopraindicati, la riassunzione qualora gli interessati ne facciano richiesta entro i trenta giorni successivi alla data di cessazione del contratto a tempo determinato. Il contratto stipulato con il dirigente riassunto tiene conto dell'anzianità complessivamente maturata dal medesimo nella pubblica amministrazione e della posizione giuridica in godimento al momento della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.
10. Gli incarichi di direttore in scadenza nei sei mesi precedenti il termine della legislatura possono essere prorogati per un periodo non superiore a centoventi giorni a decorrere dall'insediamento della Giunta.
11. Dalla data di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al comma 9. è reso indisponibile, per la durata dell'incarico di direttore regionale e per i successivi trenta giorni, un numero di posti nella dotazione organica dirigenziale della Regione o degli Enti strumentali o da questa dipendenti corrispondente a quello dei dirigenti regionali incaricati.
"
Art. 22. 
1. 
L' articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 è sostituito dal seguente:
"
Art. 27. (Affidamento, rotazione e revoca delle altre funzioni dirigenziali)
1. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, determinano in via preventiva i criteri per l'affidamento, la rotazione e la revoca delle funzioni dirigenziali nel rispetto dei principi stabiliti dall' articolo 19 del d.lgs. 165/2001 e secondo le modalità stabilite dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigenziale.
2. La rotazione dei dirigenti è applicata esclusivamente al fine di una maggiore funzionalità della struttura operativa e di un più confacente utilizzo delle risorse.
3. Le funzioni dirigenziali sono conferite, previo parere del Direttore regionale interessato, con provvedimento della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza.
4. Fermo restando il vincolo numerico della dotazione organica della qualifica dirigenziale e limitatamente ad un numero di posti non superiore al 15 per cento della stessa, gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti, con contratti a termine di durata non superiore a quattro anni, rinnovabili, a dipendenti regionali o a persone esterne all'Amministrazione regionale con comprovata qualificazione professionale, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno alla qualifica dirigenziale e che non si trovino in nessuna della cause di incompatibilità indicate all'articolo 26, comma 6. In tale caso è riconosciuto il trattamento economico complessivo spettante in base alle vigenti disposizioni contrattuali ai dirigenti regionali. Qualora le persone nominate provengano dal settore pubblico, la sottoscrizione del contratto è subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento. Qualora si tratti di dipendenti dei ruoli regionali, per le medesime finalità, gli stessi sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
5. Ad avvenuta riorganizzazione dell'Ente, la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, nominano, previo parere del Direttore regionale interessato, i Vice direttori che supportano i direttori regionali per l'espletamento di attività della direzione ai medesimi espressamente attribuite e che li sostituiscono in caso di assenza o impedimento. I direttori nominano i dirigenti o i responsabili degli uffici quali vicari dei settori che sostituiscono i titolari in caso di assenza o impedimento, sentiti i responsabili di settore.
6. Qualora un direttore cessi dalle funzioni attribuite la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono, per gli ambiti di rispettiva competenza, nelle more della definitiva attribuzione dell'incarico e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, attribuire detto incarico al vice direttore. All'incaricato compete, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza fra tale trattamento e quello spettante per l'incarico di direttore. Qualora un responsabile di settore cessi dalla funzione, il direttore di riferimento avoca a sè le funzioni del medesimo fino alla successiva attribuzione dell'incarico.
7. In caso di direzioni prive della figura del direttore, la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, possono altresì conferire incarichi temporanei ad interim a direttori regionali. Per lo svolgimento di detti incarichi spetta la quota correlata ai risultati conseguiti, secondo il sistema di valutazione in atto, anche per la struttura assegnata ad interim.
8. Esclusivamente per i casi di contemporanea assenza di breve durata del direttore e del vice direttore, l'incarico di sostituzione viene autonomamente conferito dal direttore interessato ad un dirigente regionale appartenente alla direzione e non comporta attribuzione di trattamenti economici aggiuntivi.
"
Art. 23. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 è sostituito dal seguente:
" 1. Fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 27, comma 4, le funzioni dirigenziali sono conferite per un periodo non superiore a cinque anni con facoltà di rinnovo."
.
Art. 24. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 è sostituito dal seguente:
" 2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, definiscono sulla base di fattori omogenei il trattamento economico di ciascun direttore regionale e di ciascun responsabile delle Strutture speciali di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a) e b) con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica con contratto di diritto privato. Una quota del compenso è correlata ai risultati conseguiti, secondo il sistema di valutazione in atto."
.
Art. 25. 
1. 
L' articolo 30 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 è sostituito dal seguente:
"
Art. 30. (Responsabilità dirigenziali)
1. I direttori regionali e i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture cui sono preposti, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate, dell'osservanza delle direttive generali emanate dagli organi di direzione politica.
2. La valutazione dei direttori e dei dirigenti, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, ha periodicità annuale ed è effettuata, rispettivamente, dal soggetto politico o dal direttore di riferimento.
3. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definiscono, per gli ambiti di rispettiva competenza, con il supporto del Nucleo di valutazione, i criteri che regolano il sistema di valutazione dei dirigenti e le procedure di attuazione dello stesso, compresa, in caso di valutazione negativa, la procedura di accertamento di responsabilità.
4. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, o il mancato raggiungimento degli obiettivi possono comportare per il dirigente interessato la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico.
5. Nel caso di grave inosservanza delle direttive generali impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa rispetto ai risultati conseguiti o al mancato raggiungimento degli obiettivi, il dirigente può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondenti a quello revocato per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggior gravità l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.
6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono adottati previo conforme parere del Comitato dei garanti di cui all'articolo 30 bis. Il parere deve essere reso nel termine di trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
7. Qualora l'inosservanza delle direttive o il risultato negativo della gestione siano accertati nei confronti di un dirigente con rapporto di lavoro a tempo determinato, la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, possono disporre la risoluzione dell'incarico.
8. Qualora si verifichi il rischio grave di un risultato negativo, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente avviato.
9. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
"
Art. 26. 
1. 
Dopo l' articolo 30 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 è inserito il seguente:
"
Art. 30 bis. (Comitato dei garanti)
1. È istituito un Comitato di garanti per il personale dirigenziale del ruolo della Giunta ed un Comitato di garanti per il personale dirigenziale del ruolo del Consiglio regionale. Il Comitato dura in carica tre anni.
2. Il Comitato è composto da:
a) un magistrato del T.A.R. Piemonte con almeno dieci anni di anzianità di servizio in veste di Presidente;
b) un esperto nelle materie dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico;
c) un rappresentante eletto dai dirigenti secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigenziale.
3. Le modalità di costituzione e di funzionamento, l'elezione del rappresentante dei dirigenti sono stabilite dalla Giunta e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. L'entità dei compensi spettanti ai componenti di ciascun comitato è stabilita all'inizio di vigenza degli stessi.
4. Il Comitato di garanti esistente alla data di entrata in vigore della presente legge opera fino alla scadenza prevista all'atto della sua istituzione.
"
Art. 27. 
1. 
L' articolo 31 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 è sostituito dal seguente:
"
Art. 31. (Il Nucleo di valutazione)
1. La Giunta istituisce d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un Nucleo di valutazione composto da tre direttori regionali del ruolo della Giunta, da uno del ruolo del Consiglio regionale, designati, rispettivamente, dalla Giunta e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo e da tre esperti esterni all'amministrazione, con comprovata esperienza e qualificazione nelle discipline del controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale. Tali esperti sono nominati dalla Giunta regionale per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile. Uno degli esperti è designato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. Il Nucleo supporta la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nell'individuazione dei criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonchè dei relativi risultati di gestione, compresa, in caso di valutazione negativa, la procedura di accertamento di responsabilità. Competono al Nucleo gli adempimenti ad esso demandati dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. I componenti del Nucleo di valutazione hanno accesso ai documenti amministrativi e possono chiedere informazioni o copie di atti o documenti ai responsabili delle strutture.
"
Art. 28. 
1. 
Dopo l' articolo 31 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 sono inseriti i seguenti:
"
Art. 31 bis. (Controllo di gestione)
1. Il controllo di gestione è funzionale all'analisi ed alla verifica di efficiente ed efficace impiego delle risorse finanziarie, di economica gestione delle risorse pubbliche nonchè alla definizione di modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra i centri di responsabilità e all'elaborazione degli indicatori specifici per la misurazione degli scostamenti tra obiettivi per i quali i costi sono stati sostenuti ed i risultati conseguiti. '' .
'' Art. 31 ter. (Controllo interno sugli atti)
1. Il controllo interno sugli atti concerne il riscontro di legittimità delle proposte di legge e di regolamento.
2. Le proposte di legge e di regolamento sono sottoposte a preventivo parere, per gli ambiti di rispettiva pertinenza, delle strutture competenti in materia di affari legislativi, organizzazione e personale.
3. Il controllo di regolarità contabile è disciplinato dalla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dai relativi regolamenti disciplinari. '' .
'' Art. 31 quater. (Controllo ispettivo)
1. Il controllo ispettivo concerne i controlli di regolarità amministrativa e contabile, nonchè quelli riferiti all'osservanza delle norme sul funzionamento della struttura operativa e sul personale, ivi compresi i controlli di cui all' articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misura di razionalizzazione della finanza pubblica).
2. Il controllo ispettivo è attuato in modo permanente o in relazione a circostanze particolari, negli ambiti di rispettiva pertinenza, dalle strutture competenti in materia di affari legislativi, bilanci e finanze, organizzazione e personale del ruolo della Giunta e del Consiglio regionale.
3. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale impartiscono a tali direzioni direttive generali circa le tipologie e le modalità dei predetti controlli da attuare in via ricorrente. Con le stesse direttive sono disciplinati altresì i casi in cui, in relazione alla natura degli accertamenti da svolgere, possono essere costituiti, presso le direzioni stesse, unità di lavoro temporanee di cui possono far parte anche dirigenti o dipendenti di altre direzioni.
"
Art. 29. 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 le parole: " e il coordinatore generale " sono soppresse.
Art. 30. 
1. 
L' articolo 35 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 è sostituito dal seguente:
"
Art. 35. (Ridefinizione delle strutture e delle dotazioni organiche)
1. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, rideterminano periodicamente le dotazioni organiche dei propri ruoli. Tale rideterminazione viene effettuata con le stesse modalità ogniqualvolta si renda necessario adeguare le strutture e le piante organiche a disposizioni statali che prevedano trasferimenti o deleghe di funzioni amministrative alle Regioni nonchè dalle medesime agli Enti locali.
2. Qualora la rideterminazione delle dotazioni organiche comporti maggiori oneri finanziari si provvede con legge di copertura.
3. Negli adempimenti di cui al comma 1, si osservano le finalità generali ed i criteri di cui all'articolo 9.
"
Art. 31. 
1. 
Dopo l' articolo 36 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 è inserito il seguente:
"
Art. 36 bis. (Personale operante presso la sede regionale dell'Unione europea in Bruxelles)
1. Per l'espletamento delle attività di competenza regionale da svolgersi presso la sede dell'Unione europea (UE) in Bruxelles è possibile avvalersi di personale:
a) appartenente al ruolo regionale, con conoscenza della lingua madre e di almeno altre due lingue dei paesi aderenti all'UE;
b) proveniente, tramite apposite convenzioni, da amministrazioni pubbliche anche di altri paesi aderenti all'UE; da organismi o enti; da società specializzate dotate della necessaria esperienza operativa nel settore, con conoscenza della lingua italiana e di almeno altre due lingue dei paesi aderenti all'UE;
c) assunto con contratto a termine di diritto privato rinnovabile, con conoscenza, oltre che della lingua italiana, di almeno altre due lingue dei paesi aderenti all'UE.
2. Il personale di cui al comma 1, lettere b) e c) è scelto tra:
a) cittadini di uno dei paesi aderenti all'UE che frequentano o abbiano frequentato nell'ultimo biennio periodi di formazione presso le strutture dell'UE;
b) cittadini di uno dei paesi aderenti all'UE, preferibilmente residenti a Bruxelles o a Strasburgo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa generale per l'accesso alla corrispondente qualifica regionale ovvero di un'anzianità di servizio di almeno tre anni maturata in qualifiche non inferiori a quella riferita al posto da coprire.
3. Il trattamento economico spettante al personale di cui al comma 1 è il seguente:
a) per il personale del ruolo regionale è garantita, in aggiunta al trattamento economico in godimento, una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero. Detta indennità è quella spettante, per analoga qualifica professionale, al personale statale del Ministero competente in materia di affari esteri in servizio presso le sedi di rappresentanza all'estero;
b) per il personale in convenzione è attribuito il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello previsto per il personale regionale di equipollente categoria; i relativi oneri sono rimborsati all'ente di provenienza dalla regione;
c) per il personale assunto con contratto di diritto privato è riconosciuto il trattamento economico previsto dal contratto di lavoro di categoria vigente in Bruxelles per attività riconducibili fino alla categoria C e quello previsto dall'UE per le categorie superiori alla C. Lo stato giuridico del personale in convenzione è stabilito nella convenzione medesima ed è equiparato a quello del personale regionale.
4. Lo stato giuridico del personale assunto a tempo determinato è equiparato a tutti gli effetti a quello del personale regionale e gli elementi negoziali relativi al periodo di prova, alle incompatibilità ed al recesso sono definiti nel contratto individuale.
"
Art. 32. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 è sostituito dal seguente:
" 1. L'assunzione agli impieghi nella Regione avviene nel rispetto dei principi fissati dall' articolo 35 del d.lgs. 165/2001 e del vigente regolamento regionale per l'accesso all'impiego. La graduatoria concorsuale, approvata dall'organo competente, rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione."
.
2. 
All' articolo 37 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 sono aggiunti i seguenti commi:
"
4 bis. Possono essere banditi concorsi distinti per il ruolo della Giunta e del Consiglio regionale e concorsi unici per entrambi i ruoli.
4 ter. Fermo rimanendo quanto disposto all'articolo 1, commi 1 e 2 della legge regionale 25 luglio 1994, n. 26 (Norme sulle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali regionali), esclusivamente nel caso dei concorsi unici, uno dei membri è nominato su designazione del Direttore regionale competente in materia di personale del ruolo del Consiglio regionale. Per i concorsi distinti del ruolo della Giunta e del Consiglio regionale, alla nomina provvedono i rispettivi Direttori regionali competenti in materia di personale. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del ruolo regionale designato con lo stesso provvedimento di nomina.
4 quater. La Regione Piemonte si avvale delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa secondo la disciplina stabilita dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
"
Art. 33. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 è sostituito dal seguente:
" 2. In caso di infrazioni che, se accertate, comportano sanzioni superiori alla censura, i Direttori regionali competenti in materia di personale provvedono per i dipendenti assegnati ai rispettivi ruoli alla instaurazione del procedimento disciplinare e alla irrogazione delle relative sanzioni. All'instaurazione del procedimento disciplinare e all'irrogazione delle relative sanzioni provvede, per il personale assegnato agli uffici di collaborazione del ruolo della Giunta, il Direttore responsabile della Struttura speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale; per il personale assegnato agli uffici di collaborazione del ruolo del Consiglio regionale, ai Gruppi consiliari ed all'ufficio per il Difensore civico provvede il responsabile della Struttura speciale Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale."
.
Art. 34. 
1. 
All' articolo 41 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 sono aggiunti i seguenti commi:
"
4 bis. Il personale in servizio presso la Giunta o presso il Consiglio regionale può a domanda essere trasferito da uno all'altro ruolo organico.
4 ter. Tra le strutture del Consiglio e della Giunta regionale la mobilità è attuata d'intesa fra i direttori competenti in materia di personale ed è disposta dal direttore del ruolo presso il quale il dipendente è destinato.
"
Art. 35. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 le parole: " ivi compresi quelli di cui all'articolo 40, comma 2° " sono soppresse.
Art. 36. 
1. 
L' articolo 48 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 è sostituito dal seguente:
"
Art. 48. (Dotazioni organiche)
1. La dotazione organica del personale del ruolo della Giunta e del ruolo del Consiglio regionale, determinata complessivamente in 3187 e 367 unità, è la seguente:
a) ruolo della Giunta:
- categoria A 60;
- categoria B 520;
- categoria C 705;
- categoria D 1630;
- qualifica '' dirigente '' 272;
b) ruolo del Consiglio:
- categoria A 23;
- categoria B 58;
- categoria C 117;
- categoria D 145;
- qualifica '' dirigente '' 24.
2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area dirigenziale del 23 dicembre 1999, l'Amministrazione definisce, con apposito atto, le modalità e individua le posizioni dirigenziali cui proporre la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Con lo stesso provvedimento determina la misura dell'indennità supplementare, prevedendo in apposito capitolo di bilancio lo stanziamento della somma necessaria.
"
Art. 37. 
1. 
L' articolo 49 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 è sostituito dal seguente:
"
Art. 49. (Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti giuridici, agli enti strumentali, vigilati o dipendenti dalla Regione, comprese le agenzie territoriali per la casa di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata - abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65).
2. Per tali enti l'istituzione della struttura direzionale corrispondente a quella della direzione regionale si giustifica esclusivamente in ragione delle rilevanti dimensioni e complessità della struttura organizzativa, la cui dotazione organica preveda una pluralità di posizioni dirigenziali.
3. L'istituzione della struttura di cui al comma 2 è preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.
4. Gli incarichi dirigenziali, ivi compresi quelli di cui al comma 2, possono essere conferiti anche a dirigenti regionali osservando, per l'attribuzione dell'incarico di direttore le modalità previste all'articolo 26, commi 9 e 11; per gli altri incarichi dirigenziali, la sottoscrizione del contratto è subordinata alla collocazione in aspettativa senza assegni per tutto il periodo di durata dell'incarico. Tale periodo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianità.
"
Art. 38. 
1. 
Dopo l' articolo 50 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 è inserito il seguente:
"
Art. 50 bis. (Norma transitoria)
1. Nella fase di prima di attuazione della presente legge e sino al riordino della struttura organizzativa complessiva dell'Ente, continuano a trovare applicazione tutti i contratti e gli incarichi dirigenziali in essere nonchè ad operare le previgenti strutture organizzative speciali Avvocatura, Controllo di gestione e Museo regionale di scienze naturali.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo non superiore a tre anni, alla copertura fino ad un massimo del 60 per cento dei posti dei ruoli della Giunta e del Consiglio regionale, unitariamente considerati, disponibili nella qualifica di dirigente si provvede mediante concorsi unici per esami riservati al personale regionale inquadrato nella categoria D, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica dall'esterno.
"
Art. 39. 
1. 
I riferimenti normativi contenuti nella legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 devono intendersi sostituiti come di seguito indicato:
a) 
la legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) è sostituita dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
b) 
il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre, n. 421) è sostituito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
c) 
la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) è sostituita dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Art. 40. 
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio in corso e con quelli che verranno iscritti nei bilanci regionali negli anni successivi nell'osservanza dei limiti stabiliti in materia da disposizioni statali.
Art. 41. 
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficio della Regione Piemonte.