Proposta di legge regionale n. 449 presentata il 22 maggio 2007
Norme per l'accoglienza e l'integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri migrati in Piemonte.

Sommario:      

Capo I. 
FINALITÀ E DESTINATARI
Art. 1 
(Finalità e principi)
1. 
La Regione Piemonte, in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, e in ottemperanza dell'articolo 11 dello Statuto, riconosce e garantisce alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati, come individuati dall'articolo 2, comma 1, il rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e dei diritti sociali, promuovendo il loro pieno riconoscimento, e condizioni di uguaglianza con le cittadine e i cittadini italiani, attivandosi per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione.
2. 
Le politiche della Regione sono finalizzate a:
a) 
eliminare ogni forma di discriminazione;
b) 
garantire l'accoglienza e l'effettiva integrazione sociale delle cittadine e cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale, con particolare riferimento a situazioni di vulnerabilità;
c) 
garantire pari opportunità di accesso ai servizi e ai diritti sociali;
d) 
promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale;
e) 
favorire il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche;
f) 
garantire forme di tutela dei diritti umani fondamentali, ivi compreso i diritto ad agire in giudizio e il diritto alla difesa, per le cittadine e i cittadini migranti presenti a qualunque titolo sul territorio della Regione;
g) 
assicurare pari valore e condizioni al genere femminile, nonché garanzie di tutela ai minori.
3. 
Con la presente legge la Regione concorre, nell'ambito delle proprie competenze, all'attuazione in particolare dei principi espressi:
b) 
dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951);
c) 
dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989);
d) 
dalla Convezione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e ai successivi Protocolli addizionali;
e) 
dalla Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata con la legge 8 marzo 1994, n, 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992);
f) 
dalla Dichiarazione e dal Programma d'azione adottati a Pechino dalla IV Conferenza mondiale sulle donne, recepiti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 1997 (Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini);
g) 
dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000;
h) 
dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996);
i) 
dalla Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione, del 15 gennaio 2004;
l) 
dalla Convenzione internazionale per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie, approvata il 18 dicembre1990 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed entrate in vigore il primo gennaio 2003.
4. 
Le province e i comuni promuovono e attuano gli interventi di competenza per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti alle politiche abitative e del lavoro, alla valorizzazione e tutela della diversità linguistica, all'integrazione sociale, nonché alla partecipazione alla vita pubblica locale.
Art. 2 
(Destinatari e definizioni)
1. 
Sono destinatari della presente legge le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, a qualunque titolo presenti sul territorio regionale. Detti destinatari sono di seguito indicati come cittadine e cittadini stranieri migranti. Gli interventi regionali sono estesi sin dalla nascita ai figli e alle figlie nati in Italia dei destinatari della presente legge.
2. 
Gli interventi regionali sono attuati in conformità al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). In conformità ai principi di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, gli interventi regionali sono estesi ai cittadini dell'Unione europea, laddove non siano già destinatali di benefici più favorevoli.
Capo II. 
ASSETTO ISTITUZIONALE E PROGRAMMAZIONE REGIONALE
Art. 3 
(Rappresentanze e partecipazione)
1. 
La Regione svolge attività di coordinamento e promozione nei confronti delle province e dei comuni, affinché adottino misure volte a favorire l'effettiva partecipazione delle cittadine e dei cittadini migranti alla vita pubblica locale, anche mediante il riconoscimento, ove consentito dalla normativa vigente, dell'elettorato attivo e passivo alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, e agli istituti di partecipazione popolare previsti dallo Statuto della Regione e dagli statuti degli enti locali, come previsto dall' art. 9, comma 4, lettera d), d.lgs. 286/1998, nonché con la costituzione di organi consultivi di rappresentanza dei medesimi, garantendo l'utilizzo degli opportuni strumenti di consultazione.
Art. 4 
(Funzioni della Regione)
1. 
La Regione svolge funzioni di regolazione e programmazione, anche tenendo conto delle specificità territoriali, nonché funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente legge.
2. 
La Regione promuove forme di coordinamento tra i soggetti che operano sul territorio regionale in attuazione della presente legge.
3. 
La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti alle disposizioni della presente legge, secondo le modalità previste dalla disciplina regionale vigente.
Art. 5 
(Funzioni delle province)
1. 
Le province, ai fini dell'inserimento sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri migranti, svolgono le seguenti funzioni:
a) 
partecipano alla definizione e attuazione dei piani di zona previsti dalla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) in materia di interventi sociali rivolti a cittadini stranieri, con compiti di coordinamento, di monitoraggio e di concertazione per la predisposizione di specifici piani e di programmi provinciali per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri migranti;
b) 
favoriscono la consultazione e la partecipazione alla vita sociale ed istituzionale e l'esercizio dei diritti politici da parte delle cittadine e dei cittadini stranieri migranti;
c) 
concedono i contributi di cui alle disposizioni del d.lgs. 286/1998 alle associazioni iscritte all'Albo nazionale istituito dal Ministero della Solidarietà Sociale, mediante bando provinciale o progetti a regia propria;
d) 
esercitano ogni altra funzione ad esse attribuite dalla presente legge.
Art. 6 
(Funzione dei comuni)
1. 
I comuni, ai fini dell'inserimento sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri migranti, attuano in forma singola o associata le seguenti funzioni:
a) 
in attuazione dei principi di cui al comma primo dell'articolo 118 della Costituzione, svolgono l'esercizio ulteriore di funzione concernente l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri migranti;
b) 
concorrono alla definizione del piano di investimento dei piani di zona, in conformità alla l.r. 1/2004, anche ai fini di quanto previsto all'articolo 22 in materia di politiche abitative;
c) 
favoriscono la consultazione e la partecipazione alla vita sociale ed istituzionale e l'esercizio dei diritti politici, in ambito comunale o zonale, da parte delle cittadine e dei cittadini stranieri migranti;
d) 
concorrono alla realizzazione dei programmi di protezione e integrazione sociale di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21;
e) 
concorrono alle spese per il rimpatrio delle cittadine e dei cittadini stranieri migranti deceduti le cui famiglie versino in stato di bisogno, secondo le modalità previste dai regolamenti comunali. Il concorso è garantito dal comune di residenza ovvero, in assenza di tale condizione, dal comune ove è avvenuto il decesso.
Art. 7 
(Piano regionale integrato per l'immigrazione)
1. 
Il Piano regionale integrato per l'immigrazione, di seguito denominato Piano regionale, definisce gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi dell'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri migranti nei settori oggetto della presente legge.
2. 
Il Piano regionale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche dell'immigrazione, di concerto con gli altri Assessori regionali competenti nei settori oggetto della presente legge, ha validità triennale e viene aggiornato annualmente. Il Piano regionale è approvato previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
3. 
Il Piano regionale è predisposto e aggiornato dalla Direzione regionale competente in materia di immigrazione in collaborazione con le altre Direzioni regionali interessate, tenuto conto delle proposte formulate dalla Consulta regionale per l'immigrazione di cui all'articolo 10, dall'Ufficio del Garante regionale per i diritti dei migranti di cui all'articolo 12, dei rapporti dell'Osservatorio sull'immigrazione di cui all'articolo 9 e della valutazione triennale delle azioni attuate in precedenza prevista dall'articolo 8.
4. 
Il Piano regionale orienta la programmazione regionale nei singoli settori e costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli enti locali.
5. 
Partecipano all'attuazione del Piano regionale gli enti locali, il sistema scolastico regionale, gli enti del servizio sanitario regionale, gli ambiti socio-assistenziali, le aziende pubbliche per i servizi alla persona, gli enti di patronato e tutela sindacale, le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. All'attuazione del Piano regionale contribuiscono altresì associazioni, fondazioni, enti e organismi senza fini di lucro, organizzazioni di volontariato, enti riconosciuti delle confessioni religiose, iscritti all'Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione di cui all'articolo 13.
6. 
Il Piano regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 8 
(Clausola valutativa)
1. 
L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge è oggetto di valutazione triennale da parte dell'amministrazione regionale.
2. 
In particolare gli interventi sono valutati, mediante analisi costi benefici, sotto il profilo finanziario, economico, culturale, sanitario, socio-assistenziale e formativo, al fine di verificare gli effetti derivanti dalla loro attuazione nei confronti delle cittadine e dei cittadini stranieri migranti nel territorio regionale, in relazione a fenomeni di discriminazione e sfruttamento, all'accesso ai servizi e agli alloggi, all'inserimento lavorativo, ai rapporti tra le diverse comunità, all'informazione e partecipazione alla vita pubblica locale. La valutazione attiene altresì alla verifica dell'efficacia delle azioni finalizzate al processo di integrazione linguistica e culturale nelle comunità di accoglimento.
3. 
La valutazione triennale è presentata alla competente Commissione consiliare e costituisce riferimento per l'aggiornamento del Piano regionale.
Art. 9 
(Osservatorio sull'immigrazione)
1. 
È istituito, presso la Direzione regionale competente in materia di immigrazione, l'Osservatorio sull'immigrazione, di seguito denominato Osservatorio, avente a oggetto il monitoraggio e l'analisi dell'attuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale, anche ai fini della valutazione di cui all'articolo 8. L'Osservatorio svolge la propria attività in coordinamento con le altre iniziative di osservatorio promosse dalla Regione, rilevanti nelle tematiche dell'immigrazione, alle quali partecipa.
2. 
Nell'ambito dell'Osservatorio sono raccolti ed elaborati dati e informazioni al fine della valutazione dell'efficacia degli interventi attuati in materia di immigrazione, nonché dati e informazioni sulle situazioni di discriminazione, sulla presenza delle cittadine e dei cittadini stranieri migranti, al fine dell'analisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio sul territorio regionale.
3. 
Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di immigrazione.
4. 
Gli enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, nonché ai diversi aspetti del fenomeno migratorio sul proprio territorio. Collaborano altresì all'Osservatorio le Direzioni regionali per quanto attiene agli interventi di competenza in materia di immigrazione.
5. 
I risultati dell'attività di Osservatorio costituiscono oggetto di un rapporto periodico pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffuso con strumenti telematici.
6. 
La Regione svolge attività di osservazione e monitoraggio, per quanto di competenza, ed in accordo con la Prefettura competente, sul funzionamento dei centri istituiti nel territorio regionale ai sensi dell' articolo 14 del d.lgs. 286/1998 e dell' articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini), e successive modificazioni.
Art. 10 
(Consulta regionale per l'immigrazione)
1. 
È istituita la Consulta regionale per l'immigrazione, di seguito denominata Consulta.
2. 
La Consulta svolge funzioni di proposta in materia di integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati. In particolare:
a) 
formula proposte propedeutiche alla stesura del Piano regionale ed esprime su di esso parere obbligatorio;
b) 
esprime parere sulle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di cui alla presente legge, e sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l'immigrazione, e proposte di intervento;
c) 
formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull'immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro delle cittadine e dei cittadini stranieri migranti e delle loro famiglie che risiedono nella Regione anche tenendo conto della prospettiva di genere, per promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi;
d) 
collabora con l'Osservatorio e con l'Ufficio del Garante regionale per i diritti dei migranti, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche sul fenomeno migratorio;
e) 
formula alla Regione proposte di intervento presso il Parlamento e il Governo per l'adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei destinatari della presente legge e delle loro famiglie;
f) 
esprime parere su ogni altro argomento sottopostogli dai competenti organi della Regione;
g) 
elegge due componenti l'Ufficio del Garante regionale per i diritti dei migranti, a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 11 
(Composizione e funzionamento)
1. 
La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di immigrazione, entro 90 giorni dall'elezione della Giunta, e resta in carica per la durata della legislatura. Ha sede presso la Direzione regionale competente in materia di immigrazione ed è composta da:
a) 
l'Assessore regionale competente in materia di immigrazione, con funzioni di Presidente;
b) 
il Direttore regionale competente in materia di immigrazione o suo delegato, con funzioni di segretario;
c) 
un rappresentante dell'A.N.C.I.;
d) 
un rappresentante dell'Unione regionale delle province piemontesi;
e) 
tre rappresentanti delle organizzazioni e associazioni a carattere nazionale operanti nello studio dei fenomeni migratori e a favore dei migranti maggiormente rappresentative e operanti sul territorio regionale;
f) 
due rappresentanti per ogni provincia delle cittadine e dei cittadini stranieri migranti designati congiuntamente dalle associazioni degli immigrati iscritte alla seconda sezione dell'Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione di cui all'articolo 13;
g) 
sei rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni e dagli enti che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione sul territorio regionale iscritti alla prima sezione dell'Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione di cui all'articolo 13;
h) 
tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;
i) 
tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;
l) 
un rappresentante designato dall'Unioncamere Piemonte;
m) 
otto componenti, designati da ognuno dei Consigli territoriali per l'immigrazione istituiti ai sensi dell' articolo 57 decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
2. 
Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, lettere da c), d), e), f), g), h), i), l) e m), è nominato dal componente un supplente per i casi di assenza.
3. 
La Consulta elegge un vicepresidente tra i componenti.
4. 
Il Presidente può invitare alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti regionali ed esperti, rappresentanti delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e dell'Ufficio scolastico regionale, membri e rappresentanti di associazioni ed organizzazioni, anche a carattere nazionale, non facenti parte della Consulta, esperti. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti l'Ufficio del Garante regionale di cui all'articolo 12.
5. 
La Consulta si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro venti giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti e può essere articolata in sotto commissioni per aree tematiche.
6. 
Le sedute della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assenza immotivata ad almeno tre sedute nel corso dell'anno solare del componente di cui alle lettere e), f), g), h), i), l) e m), del comma 1, e del supplente, comporta decadenza. In caso di decadenza si procede alla nomina di un nuovo componente con le modalità di cui ai commi 1 e 2.
7. 
La partecipazione alle riunioni è gratuita. Ai componenti della Consulta di cui alle lettere f), g) e m) del comma 1 del presente articolo, che non siano dipendenti pubblici e che risiedano in comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori della Consulta è riconosciuto il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali.
8. 
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale nominato dal Direttore centrale.
Art. 12 
(Ufficio del Garante regionale per i diritti dei migranti)
1. 
È istituito presso la Presidenza del Consiglio Regionale l'Ufficio del Garante regionale per i diritti dei migranti, di seguito denominato Ufficio del Garante.
2. 
L'ufficio del Garante è un organismo indipendente, composto da cinque esperti nelle tematiche dell'immigrazione, di cui uno nominato dalla Giunta regionale, due eletti dalla Consulta, due eletti dal Consiglio regionale. Non possono essere nominati o eletti i componenti la Giunta e il Consiglio Regionale, coloro i quali abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nei tre anni precedenti l'elezione o la nomina e i dipendenti della Regione e degli enti locali.
3. 
I componenti l'Ufficio del Garante eleggono al loro interno un Presidente e un vicepresidente.
4. 
L'Ufficio del Garante acquisisce i dati dell'Osservatorio, cura i rapporti con le istituzioni pubbliche competenti in materia di immigrazione, proponendo e concordando con tali istituzioni buone prassi, in particolare tese alla migliore gestione delle pratiche relative ai cittadini e alle cittadine migranti, e tiene rapporti con le Rappresentanze dei Paesi di origine dei migranti presenti nella Regione, al fine di consentire una migliore tutela dei medesimi.
5. 
L'Ufficio del Garante può ricevere segnalazioni su violazioni dei diritti delle cittadine e dei cittadini stranieri migranti, ovvero su forme di discriminazione o sfruttamento delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati, dall'Osservatorio, dalla Consulta, dal Difensore civico di cui all'articolo 90 dello Statuto, da associazioni ed enti del privato sociale attive nella tutela dei migranti presenti sul territorio regionale, da privati, e può proporre gli opportuni provvedimenti e prassi da adottare per la gestione e soluzione delle problematiche segnalate.
6. 
L'Ufficio del Garante può promuovere azioni anche giudiziarie nei casi di discriminazione e sfruttamento di cittadine e cittadini stranieri immigrati, e può costituirsi parte civile nei procedimenti penali nei quali sia parte lesa di reati determinati dalla discriminazione o dall'odio razziale una cittadina o un cittadino straniero migrante. Ai fini del presente comma l'Ufficio del Garante può avvalersi dell'opera dell'Avvocatura regionale o di professionisti appositamente nominati.
7. 
L'Ufficio del Garante conclude accordi con le amministrazioni interessate ai fini della miglior tutela dei diritti delle cittadine e dei cittadini migranti, con particolare riferimento ai diritti delle cittadine e dei cittadini migranti privati della libertà personale presso istituti di reclusione o di cura, ovvero presso i Centri di permanenza temporanea di cui all' articolo 14 del d.lgs. 286/1998, presenti nella Regione. A tal fine l'Ufficio del Garante può concordare con le amministrazioni interessate visite presso tali luoghi.
8. 
L'Ufficio del Garante può concordare con il Difensore civico di cui all'articolo 90 dello Statuto le azioni opportune per la miglior tutela dei diritti e degli interessi delle cittadine e dei cittadini stranieri migranti.
9. 
I componenti l'Ufficio restano in carica tre anni, e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
10. 
Con regolamento vengono definiti le disponibilità finanziarie dell'Ufficio del Garante e l'organizzazione dell'Ufficio.
Art. 13 
(Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione)
1. 
La Regione riconosce la funzione sociale e culturale svolta nell'ambito dell'immigrazione da associazioni ed enti.
2. 
È istituito l'Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione, di seguito denominato Albo regionale, presso la Direzione centrale competente in materia di immigrazione.
3. 
Nell'Albo regionale sono iscritte le associazioni e gli enti di cui all'articolo 7, comma 5, che hanno una sede permanente nel territorio regionale e operano localmente con continuità a favore degli immigrati stessi da almeno un anno. L'Albo regionale è suddiviso in due sezioni:
a) 
nella prima sezione sono inserite le associazioni e gli enti iscritti al registro di cui all' articolo 42, comma 2, del d.lgs. 286/1998, aventi sede nel territorio regionale, e le associazioni e gli enti costituiti a livello regionale che svolgano attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione;
b) 
nella seconda sezione sono inserite le associazioni degli immigrati iscritte al registro di cui all' articolo 42, comma 2, del d.lgs. 286/1998, aventi sede nel territorio regionale, e quelle costituite a livello regionale, i cui organismi dirigenti siano composti da oltre il cinquanta per cento da cittadine e cittadini stranieri immigrati.
4. 
L'iscrizione all'Albo regionale è condizione necessaria per la stipulazione di convenzioni con la Regione e per l'accesso agli incentivi previsti dalla presente legge.
5. 
L'iscrizione all'Albo regionale e la cancellazione sono disposte dall'Assessore regionale competente in materia di immigrazione, secondo criteri e requisiti stabiliti nel regolamento di attuazione della presente legge.
Art. 14 
(Conferenza regionale sull'immigrazione)
1. 
La Giunta regionale, con cadenza almeno triennale, indice la Conferenza regionale sull'immigrazione, quale momento di partecipazione e di confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore, secondo modalità di volta in volta da essa determinate.
Capo III. 
DISCRIMINAZIONE E PROTEZIONE SOCIALE
Art. 15 
(Misure contro la discriminazione)
1. 
La Regione promuove e sostiene azioni di monitoraggio, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, nonché per le vittime delle situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all' articolo 18 del d.lgs. 286/1998.
2. 
Le azioni di cui al comma 1 sono promosse in attuazione degli articoli 43 e 44 del d.lgs.286/1998, e in conformità al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) e al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) e sono attuate in collaborazione con gli enti locali, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 13.
3. 
Le azioni di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate, garantendo iniziative per agevolare l'effettiva possibilità di esercizio dei diritti di difesa e tutela legale, dall'Ufficio del Garante di cui all'articolo 12, dai servizi territoriali e dalle associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.
4. 
Per la realizzazione delle azioni di cui ai commi 1 e 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette, ovvero a concorrere mediante l'erogazione di finanziamenti ai progetti di enti locali, enti pubblici, associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.
5. 
Nell'accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni, alle scuole, alle strutture socio-assistenziali non sono consentite limitazioni all'espressione delle specifiche identità culturali e religiose diverse da quelle espressamente previste dalla legislazione statale vigente.
Art. 16 
(Programmi di protezione a favore di richiedenti asilo e rifugiati)
1. 
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, concorre alla tutela del diritto d'asilo promuovendo interventi specifici per l'accoglienza, consulenza legale e integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime e beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili quali minori, donne, vittime di tortura.
2. 
Gli interventi regionali sono prioritariamente mirati al supporto di interventi territoriali di protezione per richiedenti asilo, rifugiati beneficiari di altre forme di protezione umanitaria, posti in essere dalle province e dai comuni, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato o dall'Unione europea, finalizzati sia a fronteggiare situazioni emergenziali sia a consolidare percorsi di inserimenti abitativo, lavorativo e sociale dei destinatari.
3. 
L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale finanziamenti per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nonché a concedere finanziamenti, anche integrativi, ai comuni a sostegno degli interventi di cui al comma 2.
4. 
La Regione promuove la partecipazione delle province e dei comuni al Sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati di cui all' articolo 1 sexies del d.l. 416/1989, convertito con modifiche nella legge 39/1990, partecipando anche in qualità di cofinanziatore ai progetti locali.
Art. 17 
(Misure straordinarie di accoglienza in occasione di eventi eccezionali)
1. 
Qualora si verifichino flussi migratori di eccezionale intensità in occasione di disastri naturali, conflitti interni o internazionali, o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea, per esigenze umanitarie, la Giunta regionale può predisporre un piano straordinario di interventi, anche in deroga alla programmazione ordinaria di cui alla presente legge.
2. 
Il piano straordinario di cui al comma 1 è finalizzato alla prima accoglienza di stranieri immigrati destinatari di misure di protezione temporanea, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' articolo 20 del d.lgs. 286/1998.
Art. 18 
(Interventi per i minori stranieri non accompagnati)
1. 
Al fine di assicurare forme efficaci di tutela dei minori stranieri non accompagnati, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti a enti locali, enti pubblici, nonché ad associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale per interventi mirati di accoglienza e tutela a favore dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio regionale.
2. 
Gli interventi di cui al comma 1 sono volti ad assicurare livelli adeguati di accoglienza, protezione e inserimento sociale dei minori accolti in programmi di assistenza.
3. 
La Regione promuove e finanzia i programmi di integrazione sociale e civile di cui all' articolo 32, comma 1 bis, del d.lgs. 286/1998, anche al fine di consentire l'applicazione nei confronti dei minori stranieri non accompagnati delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 32 del d.lgs. 286/1998.
4. 
Al fine di sostenere la conclusione dei percorsi di integrazione, gli interventi avviati durante la minore età ai sensi dei commi 1, 2 e 3 possono proseguire successivamente al raggiungimento della maggiore età.
5. 
In esecuzione delle disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 176/1991, i minori stranieri accompagnati o non accompagnati, presenti sul territorio regionale, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione di soggiorno ovvero della posizione di soggiorno dei genitori o degli esercenti la potestà, hanno diritto alla protezione, all'istruzione, alla formazione e all'assistenza sanitaria e sociale, a condizione di parità rispetto ai cittadini italiani.
Art. 19 
(Programmi di protezione sociale)
1. 
L'amministrazione regionale concede incentivi ai comuni, a enti pubblici, ad associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale per la realizzazione di progetti per interventi di protezione, assistenza, integrazione sociale e supporto al rientro volontario e reinserimento nei Paesi di origine, nonché di programmi rivolti a persone vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all' articolo 18 del d.lgs. 286/1998.
Art. 20 
(Sostegno alle misure alternative della pena)
1. 
L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere progetti specifici che favoriscano l'applicazione degli istituti previsti dall'ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva e gli interventi di reinserimento sociale, realizzati da comuni e da associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.
2. 
Nell'ambito degli interventi i cui al comma 1 è data priorità ai progetti di protezione e inserimento sociale di minori e soggetti infraventunenni.
Art. 21 
(Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi di origine)
1. 
L'amministrazione regionale, anche nell'ambito di programmi nazionali, comunitari o internazionali, sostiene e attua progetti e interventi di sostegno al rientro volontario e al reinserimento di cittadine e cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale.
2. 
Ai fini di cui al comma 1, l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette, ovvero a concorrere mediante l'erogazione di finanziamenti ai progetti di associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.
Capo IV. 
INTERVENTI DI SETTORE
Art. 22 
(Politiche abitative)
1. 
La Regione favorisce l'acquisizione della prima casa in proprietà e l'accesso alle locazioni a uso abitativo e agli alloggi di edilizia residenziale pubblica per le cittadine e i cittadini stranieri migranti a parità di condizioni con gli altri cittadini, ai sensi della normativa regionale di settore, in conformità all' articolo 40 del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche.
2. 
Nell'attuazione delle politiche abitative, le Agenzie Territoriali per la Casa (A.T.C.), le province e i comuni ricercano, anche mediante l'attuazione di programmi ed interventi mirati, la massima integrazione tra gli inquilini di nazionalità italiana e straniera. Tali programmi ed interventi possono essere previsti dal Piano regionale.
3. 
Con accordo di programma la Regione, le province e i comuni disciplinano la realizzazione di programmi integrati finalizzati a soddisfare esigenze abitative correlate ad azioni di inserimento lavorativo e di formazione. Tali programmi sono inseriti nel Piano regionale.
4. 
La Regione concede contributi a comuni, province, consorzi di comuni o enti morali pubblici per le opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà di cui abbiano disponibilità legale per almeno 15 anni, da destinare ad abitazioni di cittadine e cittadini italiani e a cittadine e cittadini migranti regolarmente soggiornanti, temporaneamente sprovvisti di sistemazione alloggiativa idonea. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione, per un periodo di almeno dieci anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitalità temporanea o alla locazione a cittadini italiani e a stranieri regolarmente soggiornanti temporaneamente sprovvisti di sistemazione alloggiativa idonea. L'assegnazione dell'immobile è di competenza delle A.T.C. secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa regionale vigente.
5. 
La Regione promuove, attraverso la concessione di contributi ai comuni, l'attivazione e lo svolgimento di servizi di agenzia sociale per la casa.
6. 
Le agenzie sociali per la casa favoriscono la ricerca di soluzioni abitative a beneficio delle cittadine e dei cittadini italiani e migranti, promuovendo la locazione nel mercato privato e pubblico, con una specifica propensione all'accompagnamento e orientamento alla soluzione abitativa.
7. 
L'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica è riconosciuto alle cittadine e ai cittadini stranieri migranti titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa a condizioni di parità con il cittadino italiano.
8. 
La Regione, con apposito provvedimento e d'intesa con le A.T.C. definisce il modello di autocostruzione e autoristrutturazione dell'abitazione, in particolari aree o per mezzo di recupero ambientale, nei casi sperimentabili.
Art. 23 
(Servizi territoriali)
1. 
La Regione promuove l'istituzione presso le province e presso i comuni piemontesi, l'istituzione di Uffici territoriali per le politiche dell'immigrazione. Tali uffici possono essere istituiti presso i consorzi di comuni e presso le comunità montane.
2. 
Gli Uffici territoriali di cui al comma 1 provvedono:
a) 
al monitoraggio e all'analisi del fenomeno migratorio, anche di concerto con l'Osservatorio di cui all'articolo 12;
b) 
all'erogazione di attività di informazione sui diritti, doveri e opportunità verso i destinatari della presente legge;
c) 
alla promozione di attività di sensibilizzazione sui temi del dialogo interculturale;
d) 
alla realizzazione di interventi di assistenza e di prima accoglienza per coloro che versano in situazioni di bisogno, anche in relazione a richieste di ricongiungimento familiare;
e) 
alla erogazione di servizi di mediazione linguistico-culturale;
f) 
all'organizzazione di attività di assistenza e tutela legale e alla segnalazione, anche all'Ufficio del Garante di cui all'articolo 12, delle situazioni di discriminazione di cui all'articolo 15;
g) 
allo svolgimento degli adempimenti istruttori relativi alle istanze di richiesta e rinnovo di permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, in accordo con le competenti autorità.
3. 
I comuni sede di case circondariali svolgono i servizi di cui al comma 1 nei confronti degli immigrati detenuti direttamente o tramite le associazioni e gli enti iscritti all'Albo regionale.
4. 
Qualora le province e i comuni, anche in forma consorziata, non attivino i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3, l'amministrazione regionale sostiene i medesimi interventi attuati da associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale, ovvero provvede alla diretta gestione degli Uffici di cui al comma 1.
Art. 24 
(Interventi di politica sociale)
1. 
Sono garantiti alle cittadine e ai cittadini stranieri migranti gli interventi di politica sociale previsti dalla normativa vigente in condizioni di parità con gli altri cittadini.
2. 
L'amministrazione regionale al fine di favorire l'integrazione sociale, concede incentivi ai soggetti attuatori delle politiche sociali per progetti di supporto all'accesso ai servizi sociali da parte dei destinatari della presente legge.
Art. 25 
(Assistenza sanitaria)
1. 
Sono garantiti alle cittadine e ai cittadini stranieri migranti presenti sul territorio regionale i servizi sanitari previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti in condizioni di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto alle cittadine e ai cittadini italiani, in attuazione degli articoli 34 e 35 del d.lgs. 286/1998.
2. 
Alle cittadine e ai cittadini stranieri migranti presenti sul territorio regionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati di ogni azienda sanitaria, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva e di riabilitazione postinfortunistica, l'assistenza protesica, gli interventi di riduzione e prevenzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio, nonché i programmi di tutela della salute mentale, in condizione di parità con le cittadine e i cittadini italiani.
3. 
Sono, in particolare, garantiti, indipendentemente dalla regolarità del soggiorno:
a) 
la tutela della gravidanza e della maternità, compreso l'accesso ai consultori familiari, e l'applicazione degli istituti previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), a parità di condizioni con le cittadine italiane;
b) 
la tutela della salute del minore;
c) 
le vaccinazioni previste dai piani sanitari;
d) 
gli interventi di profilassi internazionale;
e) 
la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive;
f) 
l'accesso ai SERT e la piena applicazione degli istituti e delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze).
4. 
L'Amministrazione regionale promuove tutte le misure organizzative finalizzate a rendere concretamente fruibili in ogni ente del servizio sanitario regionale tutte le prestazioni previste per le cittadine e i cittadini stranieri migranti non iscritti al servizio sanitario regionale.
5. 
Presso la Direzione regionale competente in materia di sanità pubblica è costituito, di concerto con le Direzioni regionali competente in materia di programmazione sanitaria e in materia di politiche sociali, l'Osservatorio regionale per la salute dei migranti, quale gruppo di lavoro tecnico, composto da operatori designati da ciascun ente del servizio sanitario regionale e da ciascun ambito socio-assistenziale. Allo stesso possono partecipare rappresentanti di associazioni ed enti che collaborano alle iniziative in campo socio-sanitario.
6. 
L'Osservatorio regionale per la salute dei migranti svolge il compito di fornire elementi informativi utili a una efficace programmazione degli interventi socio-sanitari e assistenziali a favore dei destinatari della presente legge. In particolare svolge attività finalizzate a:
a) 
monitorare la situazione sanitaria e sociale, in riferimento alla popolazione immigrata, nonché gli interventi attuati dagli enti del servizio sanitario regionale e dagli ambiti socio-assistenziali, al fine della diffusione omogenea delle prassi più efficaci;
b) 
attuare progetti e interventi di informazione e sensibilizzazione sui temi della salute e della sicurezza sociale, nonché di formazione degli operatori a un approccio multiculturale e pluridisciplinare, tenendo anche in considerazione la specificità di genere;
c) 
coordinare progetti specifici di tutela e promozione della salute e della sicurezza sociale, con particolare riferimento alle situazioni vulnerabili, alle violenze sulle donne e sui minori e alle problematiche emergenti.
7. 
L'Osservatorio regionale per la salute dei migranti concorre alle attività svolte ai sensi dell'articolo 9 e fornisce elementi per la stesura del Piano regionale.
8. 
In ogni ente del servizio sanitario regionale e comunque presso i principali servizi socio-sanitari e ospedalieri sono organizzati sportelli di assistenza, informazione, ascolto e consulenza rivolti alle cittadine e ai cittadini migranti, presso i quali prestano la loro opera mediatori culturali, con particolare attenzione al genere. Presso tali servizi sono attivati Centri di Informazione Salute Immigrati, di seguito denominati Centri I.S.I., per l'assistenza, l'informazione, l'ascolto e la consulenza di stranieri temporaneamente presenti sul territorio nazionale; i Centri I.S.I. sono competenti anche al rilascio delle tessere personali riportanti il codice STP di cui all' articolo 43, comma 3, del d.P.R. 394/1999.
9. 
Ai sensi dell' articolo 36 del d.lgs. 286/1998, l'amministrazione regionale finanzia gli enti del servizio sanitario regionale autorizzati a erogare prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadine e cittadini stranieri migranti, con particolare riguardo ai minori, provenienti da Paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria. Il Direttore regionale competente in materia di sanità pubblica, in conformità ai parametri definiti dalla Giunta regionale autorizza i ricoveri.
10. 
Nelle ipotesi di cui al comma 9, qualora destinatari delle prestazioni interventi siano cittadine o cittadini stranieri non in regola con le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, gli enti del servizio sanitario, su richiesta dell'interessato, segnalano alla competente amministrazione, qualora ne sussistano i presupposti, la sussistenza dei requisiti di cui all' articolo 11, comma 1, lettera c ter), del d.P.R. 394/1999, per la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.
11. 
Alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dagli enti del servizio sanitario regionale si provvede annualmente in sede di legge finanziaria mediante apposito finanziamento.
Art. 26 
(Istruzione ed educazione interculturale)
1. 
Sono garantiti ai minori stranieri immigrati presenti sul territorio regionale pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia e ai servizi scolastici. Sono altresì garantiti alle cittadine e ai cittadini stranieri migranti gli interventi in materia di diritto allo studio e sono altresì favorite relazioni positive tra le comunità scolastiche e le famiglie immigrate.
2. 
Le azioni poste in essere al fine dell'attuazione dei principi di cui al comma 1 sono specificamente finalizzate alla promozione e tutela dei diritti dei minori stranieri presenti sul territorio regionale, al fine di contrastare qualsiasi forma di discriminazione.
3. 
La Regione, nell'ambito del sistema territoriale dei servizi educativi per la prima infanzia, promuove d'intesa con i comuni e con le rappresentanze delle scuole private e delle loro famiglie l'integrazione dei bambini e delle loro famiglie, anche attraverso la reciproca valorizzazione delle culture d'origine.
4. 
L'insegnamento e l'apprendimento della lingua italiana nonché della storia e delle culture locali rappresentano un passaggio essenziale per la facilitazione del processo di integrazione nella comunità di accoglienza. A tal fine si promuovono iniziative volte a migliorare il processo di integrazione e formazione alla cittadinanza.
5. 
Nel quadro della programmazione territoriale degli interventi, la Regione, gli enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate all'educazione interculturale, al superamento delle iniziali difficoltà linguistiche e formative, nonché a contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica.
6. 
L'amministrazione regionale concede incentivi alle istituzioni scolastiche statali e paritarie e agli enti locali per la realizzazione di interventi concernenti:
a) 
la formazione alla cittadinanza e l'apprendimento della lingua italiana;
b) 
l'attività di mediazione linguistica e culturale;
c) 
la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale;
d) 
la costruzione di reti di scuole che promuovano l'integrazione culturale formativa;
e) 
la promozione del tempo pieno e prolungato, nonché di progetti di integrazione con il territorio;
f) 
la creazione e l'ampliamento di biblioteche scolastiche interculturali, comprendenti testi plurilingui;
g) 
la piena attuazione di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, anche con l'insegnamento dei valori della laicità dello Stato e di nozioni di storia delle religioni.
7. 
Gli incentivi di cui al comma 6 sono estesi ai servizi rivolti alla prima infanzia.
8. 
Ai fini di cui al comma 1, l'amministrazione regionale concede incentivi per interventi di formazione riguardanti l'educazione interculturale di dirigenti, docenti e personale non docente, nonché per corsi di formazione di docenti per l'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda.
9. 
L'amministrazione regionale promuove interventi di formazione degli adulti volti a favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana per adulti, nonché iniziative volte a favorire il conseguimento di titoli di studio, anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti nei Paesi di provenienza.
10. 
In materia di istruzione universitaria, alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati è assicurata parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani negli interventi e misure previsti in favore degli studenti universitari.
11. 
La Regione, al fine del coordinamento degli interventi di cui al presente articolo, promuove specifici protocolli interistituzionali, in particolare con l'Ufficio scolastico regionale e le università degli studi della Regione.
Art. 27 
(Formazione)
1. 
Le cittadine e i cittadini stranieri migranti hanno diritto alla formazione professionale in condizioni di parità con gli altri cittadini.
2. 
La Regione favorisce tutte le forme di informazione, orientamento, tirocinio, formazione e formazione continua, finalizzate all'acquisizione delle necessarie competenze e professionalità, nonché corsi di formazione per l'organizzazione delle attività svolte dalle associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.
3. 
La Regione favorisce e promuove le attività formative che tengano conto del livello formativo e delle esperienze lavorative acquisite rispetto alle attività lavorative di inserimento e al livello formativo da acquisire, nonché quelle che prevedano una formazione mirata alla conoscenza sulla legislazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro e di assistenza sanitaria, realizzate in collaborazione con enti e istituti previdenziali, assistenziali sanitari, di vigilanza, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
4. 
La Regione promuove e sostiene percorsi formativi e di riqualificazione per l'acquisizione delle specifiche competenze professionali necessarie ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro attuati dagli enti di formazione accreditati presso la Regione e dalle istituzioni scolastiche anche in coordinamento tra enti locali, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.
5. 
Nell'ambito della normativa statale in materia, l'amministrazione regionale stabilisce criteri e modalità di validazione di progetti relativi all'ingresso di lavoratrici e lavoratori stranieri che prevedano programmi di formazione professionale e linguistica da effettuarsi nei Paesi di origine. La Regione attiva, anche in accordo con le organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori e con le associazioni e organizzazioni operanti nel settore dell'immigrazione, corsi di formazione all'estero, anche finalizzati all'ingresso in Italia delle cittadine e dei cittadini migranti che abbiano partecipato a tali corsi; a tal fine la Regione si avvale di finanziamenti statali ovvero dei finanziamenti erogati dall'Unione europea per tali attività.
6. 
La Regione promuove e sostiene progetti che prevedano corsi di formazione linguistica e professionale finalizzata a inserimenti lavorativi, definiti con il concorso delle parti sociali e delle pubbliche amministrazioni.
Art. 28 
(Inserimento lavorativo e sostegno ad attività autonome e imprenditoriali)
1. 
Le cittadine e i cittadini stranieri migranti hanno diritto a condizioni di pari opportunità nell'inserimento lavorativo e al sostengo ad attività autonome, anche in forma imprenditoriale e cooperativa.
2. 
La Giunta regionale, sentiti l'Osservatorio di cui all'articolo 9 e la Consulta di cui all'articolo 10, fissa nel Piano regionale di cui all'articolo 7 i criteri per la determinazione del fabbisogno di lavoratori stranieri sul territorio regionale, anche in funzione dell'assegnazione delle quote di ingresso da parte dello Stato. Nelle determinazione del fabbisogno si tiene in considerazione sia l'andamento del mercato del lavoro sia l'effettività dei flussi migratori nel triennio precedente, al fine di giungere ad una realistica programmazione di flussi di ingresso.
3. 
Ai sensi dell' articolo 21, comma 4 ter, del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche, la Regione, acquisito entro il 30 ottobre di ogni anno parere dall'Osservatorio di cui all'articolo 9 e dalla Consulta di cui all' articolo 10, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 novembre di ogni anno, il rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari sul territorio regionale, contenente le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo ed in considerazione dell'effettività del fenomeno migratorio. Le indicazioni previsionali vengono formulate sulla base dei criteri di cui al comma 2.
4. 
La Regione stipula convenzioni con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli enti locali dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro e di accoglienza dei lavoratori, compresi gli stagionali, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alla realizzazione di reti di sportelli e iniziative volti all'informazione, tutela e sostegno ai lavoratori immigrati.
5. 
La Regione promuove iniziative per favorire la mobilità dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, anche al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, dando attuazione ad accordi internazionali ovvero proponendo al Governo la stipulazione di nuovi accordi con i suddetti Stati o loro regioni.
6. 
Le province istituiscono preso i Centri per l'impiego servizi di mediazione culturale per i destinatari della presente legge, tramite mediatori culturali iscritti all'Elenco di cui all'articolo 31, comma 2, e in possesso della specializzazione in materia di lavoro.
7. 
La Regione tutela i lavoratori migranti che abbiano perso il posto di lavoro, favorendo l'accesso ai centri per l'impiego per il tempestivo reperimento di nuove opportunità lavorative, nonché agevolando l'erogazione di contributi di sostegno al reddito, anche nella forma delle borse lavoro e dei lavori socialmente utili, ovvero mediante corsi di formazione, anche ai fini di consentire la disponibilità di fonti lecite di sostentamento nel periodo di disoccupazione.
8. 
La Regione realizza azioni finalizzate all'inserimento lavorativo in ambito regionale di lavoratori stranieri da impiegare nell'assistenza familiare, anche mediante corsi di formazione.
Art. 29 
(Accesso al pubblico impiego)
1. 
In conformità ai principi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del d.lgs. 286/1998, è riconosciuto alle cittadine e ai cittadini stranieri migranti, legalmente soggiornanti, il diritto di partecipare a concorsi per l'accesso al pubblico impiego, indetti nell'ambito dell'ordinamento regionale, che per esplicita previsione normativa non siano riservati in via esclusiva a cittadini italiani.
Art. 30 
(Interventi di integrazione e comunicazione interculturale)
1. 
La Regione promuove l'integrazione e lo sviluppo di relazioni interculturali e concede agli enti locali e alle associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale contributi per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) 
uso di spazi pubblici in via continuativa od occasionale per iniziative di incontro o quali sedi di centri interculturali;
b) 
gestione di centri di aggregazione;
c) 
iniziative di informazione pubblica sui temi connessi all'immigrazione, che favoriscano una corretta conoscenza delle cause del fenomeno migratorio e il migliore sviluppo delle relazioni interculturali e del dialogo interreligioso tra la comunità locale e le cittadine e cittadini stranieri immigrati;
d) 
iniziative finalizzate alla valorizzazione delle diverse culture;
e) 
utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione plurilingue, anche realizzati per via telematica.
2. 
La Regione sostiene la realizzazione di interventi di mediazione socio-culturale.
Art. 31 
(Mediazione culturale)
1. 
Presso i servizi di cui agli articoli 22, 23, 25, 26, 27, 28, e presso tutti i servizi ove siano operativi sportelli aperti al pubblico, sono impiegati mediatori culturali iscritti nell'Elenco regionale di cui al comma 2, con particolari competenze, ove necessario, alle tematiche di genere e dei minori.
2. 
È istituito l'Elenco regionale dei mediatori culturali, presso la Direzione centrale competente in materia immigrazione. L'iscrizione all'Elenco è subordinata al possesso di specifica professionalità in materia di mediazione culturale, attestata a seguito della frequenza di corsi di formazione specifici, ovvero conseguita mediante esperienze formative e lavorative.
3. 
Con regolamento regionale proposto di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di immigrazione e dagli Assessori regionali competenti in materia di formazione professionale e protezione sociale, sono stabiliti:
a) 
le modalità e i criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 2;
b) 
i criteri di valutazione delle esperienze formative e lavorative acquisite, ai fini dell'iscrizione all'Elenco;
c) 
gli obblighi di aggiornamento periodico, ai fini del mantenimento dell'iscrizione;
d) 
le modalità e i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco.
4. 
L'Amministrazione regionale finanzia i corsi di cui al comma 2, nonché corsi periodici di formazione e di aggiornamento in materia di immigrazione per gli operatori regionali, provinciali, comunali, del servizio sanitario regionale, del servizio scolastico, degli enti pubblici, delle associazioni ed enti per l'immigrazione.
Art. 32 
(Cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale scientifico)
1. 
La Regione promuove, nell'ambito degli interventi in favore del diritto allo studio universitario, programmi di sostegno degli studenti e dei ricercatori stranieri immigrati operanti nelle università degli studi e negli istituti di ricerca regionali; promuove altresì progetti in favore di docenti e tecnici stranieri immigrati presso le università degli studi e i poli tecnologici e scientifici regionali ai fini della loro permanenza.
2. 
La Regione favorisce accordi interuniversitari volti al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
Capo V. 
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 33 
(Regolamenti)
1. 
Con regolamento regionale è data attuazione alla presente legge e sono definiti i criteri e le modalità di erogazione degli incentivi previsti dalla presente legge.
2. 
Con regolamento regionale è stabilita l'organizzazione dell'Ufficio del Garante regionale di cui all'articolo 12 nonché le modalità di corresponsione del rimborso spese ai componenti l'Ufficio.
3. 
Con regolamento regionale è data attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 31.
4. 
Con regolamento regionale è disciplinato l'Albo regionale di cui all'articolo 13.
5. 
I regolamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono approvati previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
Art. 34 
(Disposizioni transitorie)
1. 
In sede di prima applicazione, restano in carica per la durata di un anno, quali componenti della Consulta di cui all'articolo 10, i componenti della Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extra-comunitari e delle loro famiglie di cui all' articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1989, n. 64 (Interventi regionali a favore degli immigrati extra-comunitari residenti in Piemonte).
2. 
Il regolamento che disciplina l'Albo regionale di cui all'articolo 13 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; sino all'istituzione dell'Albo regionale di cui all'articolo 13, i riferimenti alle associazioni iscritte all'Albo regionale sono da intendersi alle associazioni iscritte all'Albo di cui all' articolo 42 del d.lgs. 286/98.
3. 
L'Ufficio del Garante regionale di cui all'articolo 12 è istituito entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 35 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
b) 
l' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 22 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 recante norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6 relativa al fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ed alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 sull'ordinamento contabile della Regione Piemonte).
Art. 36 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 è previsto uno stanziamento pari a 3.300.000,00 euro, in termini di competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 30011 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio-assistenziale Tit. I spese correnti) e in 1.500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 30012 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio-assistenziale Tit. II spese in conto capitale).
2. 
Agli oneri di cui al comma 1 nell'anno finanziario 2007 si fa fronte con le dotazioni finanziarie delle unità previsionali di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci tit. I spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci tit. II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
3. 
Agli oneri di cui al comma 1 per il biennio 2008-2009 si provvede con risorse finanziarie individuate in base alle modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).