Proposta di legge regionale n. 446 presentata il 09 maggio 2007
Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali.

Art. 1 
(Finalità e oggetto)
1. 
La Regione Piemonte disciplina le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con la finalità di:
a) 
garantire l'uniformità del trattamento del cadavere, dei resti mortali e delle ceneri cremate sul territorio regionale;
b) 
consentire a ciascuna persona di scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione;
c) 
salvaguardare l'interesse degli utenti dei servizi funebri anche tramite una corretta informazione;
d) 
improntare le attività di vigilanza sanitaria a principi di rispetto della persona umana, di efficacia e di efficienza;
e) 
tutelare le pari opportunità tra operatori nella gestione dei servizi attinenti all'ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria;
f) 
sancire l'incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie, la gestione di impianti elettrici di luci votive e i servizi di pubbliche affissioni con l'attività di onoranze funebri, l'attività commerciale marmorea e lapidea e i servizi floreali.
Art. 2 
(Adempimenti conseguenti al decesso)
1. 
Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni dell'ordinamento statale.
2. 
Nei casi in cui non si proceda al prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico, il medico curante o suo sostituto, certifica le cause del decesso, secondo la modulistica e il flusso informativo previsti dalla normativa statale.
3. 
In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroghi prestazioni in regime di ricovero, le certificazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico suo delegato.
4. 
Il medico curante ha l'obbligo di redigere la scheda Istat entro le 12 ore dal decesso. In caso di irreperibilità del medico curante tale obbligo spetta al medico legale o alla guardia medica a seguito di presentazione di idonea documentazione.
5. 
La visita necroscopica deve essere effettuata, di norma, non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto all'articolo 3, e comunque non dopo le trenta ore.
6. 
Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal Direttore della Struttura complessa di Medicina Legale o da altro personale medico da lui delegato.
Art. 3 
(Osservazione e trattamenti sul cadavere)
1. 
I cadaveri non possono essere seppelliti, cremati, né sottoposti ad alcuno dei trattamenti previsti nel comma 6, prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero dei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.
2. 
Durante il periodo di cui al comma 1, i cadaveri devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
3. 
In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.
4. 
In caso di trasporto da luogo del decesso a struttura sanitaria, a deposito di osservazione o, ai sensi dell'articolo 11, a spazio per il commiato o a casa funeraria, siti anche in altro comune, purché nella stessa Regione, il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica; di tale trasporto è data preventiva comunicazione all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso.
5. 
Le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, oltre alle salme di persone ivi decedute, ricevono i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato la non idoneità, per:
a) 
il periodo di osservazione di cui al comma 1;
b) 
l'effettuazione del riscontro diagnostico, autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.
6. 
Negli obitori e nelle case funerarie sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.
7. 
Il trattamento antiputrefattivo deve essere eseguito da personale medico o sanitario per le salme trasportate all'estero o se previsto da altre norme specifiche.
Art. 4 
(Riscontro diagnostico)
1. 
Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme vigenti, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati a un ospedale o a un deposito di osservazione o a un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. 
Il Direttore della Struttura complessa di Medicina Legale autorizza il riscontro diagnostico nei casi previsti dal comma 1 e, su richiesta del medico curante, anche sui cadaveri di deceduti a domicilio quando sussistono dei dubbi sulle cause di morte.
3. 
Il riscontro diagnostico è effettuato sia dai dirigenti medici della Struttura complessa di Medicina Legale sia dai medici dirigenti dell'Unità operativa autonoma di Anatomia Patologica in locali idonei e preventivamente autorizzati.
4. 
Il Responsabile della Struttura complessa di Medicina Legale può delegare altro personale medico all'effettuazione del riscontro diagnostico.
5. 
Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
6. 
Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.
Art. 5 
(Attività funebre)
1. 
Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) 
disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
b) 
vendita di feretri e altri articoli funebri, purché in occasione del funerale;
c) 
trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.
2. 
L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.
3. 
Per poter svolgere l'attività funebre è necessaria l'autorizzazione del comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con regolamento comunale.
4. 
Il conferimento dell'incarico e la negoziazione degli affari inerenti l'attività funebre, il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta scritta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, obitori e depositi di osservazione.
5. 
L'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre non può comprendere funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l'accertamento di morte.
6. 
La Regione Piemonte promuove campagne informative per diffondere la conoscenza delle diverse pratiche funebri, anche con riguardo ai relativi profili economici e alle imprese operanti nel proprio territorio. Specifiche e dettagliate informazioni sono destinate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.
7. 
I comuni sono tenuti a informare la cittadinanza riguardo alle differenti forme di sepoltura, cremazione, inumazione, tumulazione e alle tariffe ad esse applicate e pubblicano l'elenco delle imprese accreditate operanti nel proprio territorio.
Art. 6 
(Tutela del dolente e vigilanza nell'ambito delle camere mortuarie)
1. 
La scelta dell'impresa funebre deve essere libera e assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni attività diretta a condizionarne la libera determinazione è contraria alla presente legge e ai principi e alle finalità che la ispirano.
2. 
L'attività di onoranze funebri, i servizi floreali e l'attività commerciale marmorea e lapidea sono incompatibili: a) con la gestione e manutenzione di cimiteri, crematori, depositi di osservazione e camere mortuarie; b) con la gestione di impianti elettrici di luci votive; c) con i servizi di pubbliche affissioni. In questi casi è d'obbligo la separazione societaria, come stabilito dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato). Il comune vigila sul regolare svolgimento dell'attività funebre e verifica la continua sussistenza nel tempo dei requisiti richiesti dai regolamenti regionale e comunali.
3. 
Il servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura, nonché il servizio obitoriale, hanno natura pubblica e pertanto non possono essere dati in gestione, in tutto o in parte, a operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre, anche attraverso società controllate o collegate.
4. 
Qualsivoglia scelta di gestione delle camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie e socio-sanitarie, diretta o affidata a terzi, deve essere improntata al principio della separazione dell'attività funebre, cosicché nessun legame sussista tra chi svolge le funzioni di sorveglianza delle salme o cadaveri e le imprese che si occupano delle esequie e funzioni funebri. Sono interdette dalla partecipazione alla gara d'appalto le ditte e cooperative che hanno nell'oggetto sociale l'attività di onoranze funebri, le ditte ad esse collegate anche con grado di parentele diretta, le ditte che si trovano nelle situazioni previste dall' articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi). La ditta e la cooperativa con l'assunzione dell'appalto assume anche la veste di incaricato di pubblico servizio.
5. 
È fatto assoluto divieto di svolgere attività funebre, di disporre di uffici a ciò predisposti, di esporre materiali pubblicitari di singole imprese negli obitori o all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, siano esse convenzionate o non con enti pubblici.
6. 
I titolari e i dipendenti di imprese di onoranze funebri non debbono trattenersi negli uffici e nei locali degli ospedali e delle strutture sanitarie di cura e ricovero, se non per il tempo strettamente necessario alle incombenze relative ai funerali, e sono tenuti ad essere muniti di tesserino di riconoscimento.
7. 
Il personale adibito al servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura, nonché al servizio obitoriale, non può, per nessuna ragione, svolgere attività funebre.
8. 
Ogni forma di pubblicità riguardante l'attività funebre deve essere svolta nella massima discrezione, al fine di non urtare la sensibilità e garantire il massimo rispetto dell'intimo sentimento che le singole persone hanno nei confronti della morte. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve sempre corrispondere al vero e non deve trarre in inganno o tradire la buona fede in esso riposta dall'opinione pubblica.
9. 
I soggetti che esercitano l'attività funebre sono tenuti a esporre, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezziario di tutte le forniture e prestazioni rese, nonché l'informazione chiara e ben leggibile che tali prezzi non comprendono gli oneri a qualunque titolo dovuti ad enti pubblici necessariamente connessi con il servizio funebre prescelto dal cliente. Tale informazione deve risultare altresì con caratteri tipografici uguali o maggiori alle altre condizioni del contratto, nei moduli o formulari predisposti dall'impresa funebre per la conclusione dei contratti.
10. 
È fatto espresso divieto di dare luogo a forme pubblicitarie commerciali, su sedi stradali e luoghi pubblici, a una distanza inferiore a metri 250 dalle sedi ospedaliere, delle case di cura e delle strutture di ricovero per anziani pubbliche e private, nei pressi dei luoghi di culto e presso cimiteri. Il divieto non si estende alle insegne degli uffici operativi di imprese di onoranze funebri purché regolarmente aperti al pubblico.
11. 
È sospeso nell'esercizio dell'attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi e punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro, chiunque nell'espletare l'attività o il trasporto funebre:
a) 
ponga in essere comportamenti contrastanti con quanto previsto ai commi 5, 9 e 10, o comunque finalizzati a condizionare la libera scelta dei famigliari del defunto;
b) 
proponga direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni e vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività sensibile e correlata all'indicazione o al procacciamento di funerali;
c) 
stipuli contratti per lo svolgimento dei servizi funebri fuori dalla sede o dell'unità locale dell'impresa, fatto salvo per quanto previsto ai sensi dell'art. 5, comma 4;
d) 
chiunque procacci o faccia opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvalga di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funebri.
12. 
Nei casi più gravi e di recidiva, l'autore delle violazioni di cui al comma 11 è passibile di revoca dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività funebre.
13. 
Chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di servizi funerari con imprese non iscritte o cancellate dal registro delle imprese o la cui iscrizione è stata sospesa o comunque si avvalga delle prestazioni di queste per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso o per lo svolgimento di servizi funebri, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma variabile da euro 5.000,00 a 10.000,00 e, in caso di reiterazione, con la perdita dei requisiti per esercitare l'attività funebre.
14. 
La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei comuni e di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali, società e altre persone giuridiche che svolgono attività funebre, ai fini della tutela del dolente e della libera concorrenza.
15. 
Le gestioni del servizio mortuario in corso, non conformi a quanto disposto nei commi da 1 a 14, cessano alla scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore della legge.
Art. 7 
(Istituzione dell'osservatorio regionale)
1. 
È istituito presso il Consiglio regionale l'osservatorio regionale a tutela dei dolenti con il compito di:
a) 
svolgere controlli periodici sulla regolarità dell'esercizio dell'attività funebre da parte dei soggetti autorizzati;
b) 
effettuare i necessari accertamenti di comportamenti illeciti su segnalazione dei dolenti, degli incaricati di pubblici servizi e dei responsabili delle case di cura e riposo;
c) 
segnalare gli illeciti accertati all'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 6.
Art. 8 
(Trasporto funebre)
1. 
Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo del decesso all'obitorio, ai locali di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, agli spazi per il commiato, alle case funerarie, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le normative nazionali vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, previa identificazione della salma. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta e il suo collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.
2. 
L'addetto al trasporto di un cadavere riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio.
3. 
È escluso dalla nozione di trasporto di cadavere il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale incaricato dalla direzione sanitaria che a nessun titolo può essere collegato a soggetti esercenti l'attività funebre.
4. 
Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi sono rilasciate nel rispetto della normativa vigente.
5. 
I trasporti di salme, resti mortali o ceneri da o per l'estero sono autorizzati dal comune ove è avvenuto il decesso, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.
6. 
L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dall'ASL, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.
7. 
La vigilanza sui trasporti funebri spetta al comune, che si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.
8. 
L'estradizione dal paese di salme dirette all'estero è disciplinata dalla convenzione internazionale di Berlino. Per i paesi non aderenti si applicano le specifiche norme stabilite da leggi nazionali.
Art. 9 
(Cimiteri)
1. 
Spetta ai comuni, singoli o associati, la realizzazione di cimiteri e di crematori. Ciascun comune è tenuto a garantire sepoltura:
a) 
ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del comune, quale ne fosse la residenza;
b) 
ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso;
c) 
ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
d) 
alle parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
e) 
alle ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d).
2. 
Ogni comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1, e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente e cioè l'inumazione e la cremazione.
3. 
La gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre o attività marmorea o lapidea è d'obbligo la separazione societaria, come stabilita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).
4. 
L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale deve essere definita considerando:
a) 
la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;
b) 
l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2;
c) 
l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
d) 
il rispetto delle attività di culto dei dolenti.
5. 
La Regione, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), definisce con proprio regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) 
i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri, nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti;
b) 
le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi areati e non, delle sepolture private e delle strutture cimiteriali;
c) 
le caratteristiche e le modalità per la realizzazione di sepolture private fuori dai cimiteri;
d) 
l'ampiezza minima e massima delle aree di rispetto di cui al comma 4 e al comma 7, lettera b).
6. 
Il comune, su richiesta di privati o associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
7. 
Il comune può altresì autorizzare:
a) 
la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
b) 
la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da un'area di rispetto;
c) 
la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.
8. 
I comuni, definiscono:
a) 
l'assetto interno di ciascun cimitero;
b) 
i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento di terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione;
c) 
le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private;
d) 
l'ampiezza delle aree di rispetto di cui al comma 4 e al comma 7, lettera b).
9. 
Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 8 è richiesto il previo parere dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze.
10. 
La costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti è autorizzata dal comune, previo parere vincolante da parte dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dall'ASL.
Art. 10 
(Cremazione)
1. 
La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 2 e 19 della Costituzione, riconosce il diritto di ciascun individuo di disporre delle proprie spoglie mortali e intende valorizzare la scelta della cremazione per ragioni igienico-sanitarie e in quanto pratica funeraria di minor impatto sull'ambiente, salvaguardando la dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto a una corretta e adeguata informazione.
2. 
La cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione avvengono nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa statale e regionale.
Art. 11 
(Funerali civili, spazi per il commiato e case funerarie)
1. 
Per promuovere il rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona i comuni assicurano spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento delle onoranze funebri nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.
2. 
Al fine di consentire forme rituali di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato, la Regione promuove la realizzazione da parte dei comuni, anche in forma associata, di spazi per il commiato.
3. 
Per spazi per il commiato si intendono luoghi all'interno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili.
4. 
Gli spazi per il commiato devono prevedere il servizio di un cerimoniere adeguatamente formato.
5. 
Il Piano regionale di coordinamento di cui all'articolo 13 deve prevedere l'allestimento di spazi per il commiato per ogni nuovo cimitero e crematorio.
6. 
Gli spazi per il commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per la camera mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) e altri eventuali ulteriori requisiti definiti dalla Giunta regionale.
7. 
I soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre sono autorizzati a realizzare e gestire propri servizi denominati case funerarie, presso le quali, a richiesta dei congiunti, possono essere trasportate e custodite per il periodo di osservazione ed oltre, nonché esposte, previa autorizzazione del medico che certifica la morte, le salme di persone decedute presso abitazioni, strutture sanitarie, ospedaliere, istituti di ricovero o cura.
Art. 12 
(Formazione del personale)
1. 
La Regione definisce i requisiti formativi e i piani di formazione obbligatori del personale delle imprese che svolgono attività funebre, del personale dei cimiteri e dei crematori, dei cerimonieri degli spazi per il commiato. I corsi formativi sono svolti da soggetti pubblici e privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.
2. 
Coloro che al momento dell'entrata in vigore della legge non esercitano l'attività di impresa funebre come titolari o legali rappresentanti o soci da almeno cinque anni devono seguire un corso professionale con il relativo superamento di un esame di idoneità.
3. 
I requisiti formativi sono stabiliti dalla Regione Piemonte di concerto con le associazioni di categoria.
4. 
Ai fini del conseguimento dei requisiti formativi di cui al primo comma la Regione riconosce l'equivalenza dei corsi di formazione del personale svolti in altre Regioni.
Art. 13 
(Piano regionale di coordinamento)
1. 
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio, sulla base della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici della scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale e d'intesa con i comuni interessati, il Piano regionale di coordinamento, per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori da parte dei comuni, anche in forma associata.
2. 
Il Piano regionale di coordinamento definisce:
a) 
i requisiti e le caratteristiche per la costruzione dì nuovi cimiteri e crematori, nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti;
b) 
le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi areati e non, delle strutture cimiteriali e delle sepolture private;
c) 
le caratteristiche e le modalità per la realizzazione di sepolture in cappelle private fuori dai cimiteri;
d) 
l'ampiezza minima e massima dell'area cimiteriale e dell'area che contorna le cappelle private costruite fuori dal cimitero;
e) 
l'allestimento di spazi per il commiato per ogni nuovo cimitero e crematorio;
f) 
la costruzione e l'uso di aree e spazi per la tumulazione di animali d'affezione;
g) 
la necessaria dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori.
Art. 14 
(Provvedimenti regionali)
1. 
Nelle materie disciplinate dagli articoli 5, 6 e 8 la potestà regolamentare è riservata al Consiglio regionale. Il Consiglio regionale regolamenta anche:
a) 
i requisiti e le modalità per la realizzazione e gestione di case funerarie;
b) 
le strutture destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione dei cadaveri, cui i comuni devono fare riferimento e i criteri per la ripartizione dei relativi oneri.
2. 
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta disciplina con apposito regolamento:
a) 
gli adempimenti conseguenti al decesso e trattamenti sul cadavere;
b) 
il servizio cimiteriale, inumazione e tumulazione, sepolture private nei cimiteri, sepolture fuori dai cimiteri e soppressione dei cimiteri, di cui all'articolo 9;
c) 
l'uniformazione degli orari delle camere mortuarie per i dolenti e degli orari e delle modalità della consegna dei feretri;
d) 
i requisiti formativi di cui all'articolo 12;
e) 
la composizione e le modalità di funzionamento dell'osservatorio di cui all'articolo 7.
3. 
Con determinazione del Direttore regionale competente si definiscono:
a) 
le modalità ed i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi su salme destinate alla cremazione;
b) 
le modalità di tenuta dei registri cimiteriali.
Art. 15 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 2007, alla spesa complessiva stimata in 260.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, imputata nell'unità previsionale di base (UPB) 27991 (Sanità pubblica Direzione spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e così ripartita:
a) 
60.000,00 euro per oneri finalizzati a campagne informative; b) 150.000,00 euro per spese destinate alla formazione del personale; c) 50.000,00 euro per il funzionamento dell'Osservatorio regionale, si provvede con le risorse finanziarie iscritte nell'unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
2. 
Agli oneri stimati in 260.000,00 euro, in termini di competenza, nel biennio 2008-2009 e ripartiti nelle modalità indicate al comma 1, si provvede secondo quanto previsto dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).