Proposta di legge regionale n. 444 presentata il 30 aprile 2007
Tutela degli animali d'affezione.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La presente legge tutela tutti gli animali d'affezione che vivono stabilmente o temporaneamente sul territorio regionale ed in particolare previene e punisce il loro maltrattamento e il loro abbandono, stabilisce le norme minime a cui devono attenersi i loro detentori e le strutture pubbliche e private che a qualsiasi titolo li ospitano, assegna le competenze a enti e associazioni, recepisce ed attua la normativa nazionale e comunitaria in materia e in particolare la legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo).
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende per:
a) 
animali d'affezione: animali appartenenti a specie domestiche non selvatiche e non sinantropiche mantenuti esclusivamente per affetto e compagnia, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, con l'esclusione di qualsiasi sfruttamento di tipo economico ed in particolare il cane e il gatto indipendentemente dai loro luoghi di vita e dalla loro proprietà;
b) 
colonie feline: gruppi di gatti che vivono in stato di libertà con un preciso riferimento territoriale per l'alimentazione ed il riparo, indipendentemente dalla tipologia e dalla proprietà del luogo e dal numero di individui che le compongono;
c) 
strutture per il ricovero di animali d'affezione: sono tutte le strutture sia pubbliche sia private che ospitano animali d'affezione ritrovati randagi o ceduti dai proprietari;
d) 
canile sanitario: è la struttura per la prima accoglienza dei cani trovati vaganti; può essere indipendente o essere parte di una struttura di ricovero comprendente anche il rifugio;
e) 
rifugio: è la struttura di ricovero per i cani in arrivo dal canile sanitario, per cani ceduti da privati, per gatti o atri piccoli animali d'affezione in attesa di affidamento;
f) 
parchi gatto: sono luoghi all'aperto attrezzati e recintati per l'ospitalità di gatti.
Art. 3 
(Responsabilità e obblighi del detentore)
1. 
Chiunque detiene un animale d'affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere psico-fisico, provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie.
2. 
In particolare, in conformità con le norme contenute nella lettera A) dell'allegato alla presente legge, il detentore:
a) 
fornisce all'animale quantità adeguate d'acqua e di alimentazione corretta;
b) 
garantisce all'animale una dimora riparata e adeguata possibilità di movimento. Nel caso si rendessero necessarie, per esigenze di igiene, sanità o sicurezza, limitazioni della libertà, queste misure si attuano in modo che l'animale non abbia a subire sofferenze;
c) 
garantisce all'animale le cure sanitarie necessarie;
d) 
assicura la custodia e prende tutte le misure adeguate per evitare la fuga dell'animale;
e) 
provvede ad evitare la riproduzione dell'animale qualora non vi siano le condizioni idonee a garantire il benessere della prole e/o a affidarla in modo responsabile.
Art. 4 
(Competenze della Regione)
1. 
La Regione:
a) 
istituisce il Comitato tecnico regionale con compiti consultivi sulle materie inerenti la presente legge;
b) 
istituisce l'Albo delle associazioni che sul territorio regionale si occupano di animali d'affezione, previsto all'articolo 7;
c) 
istituisce il Comitato per la Pet therapy previsto all'articolo 15;
d) 
concorre al finanziamento della costruzione di nuove strutture di ricovero che abbiano superato il parere favorevole della Comitato tecnico regionale;
e) 
concorre al finanziamento di progetti migliorativi delle strutture esistenti;
f) 
raccoglie e aggiorna i dati della rete regionale delle strutture di ricovero;
g) 
promuove e finanzia campagne di sterilizzazione delle colonie feline;
h) 
promuove progetti di informazione ed educazione al corretto rapporto con gli animali d'affezione e contribuisce a progetti promossi dalle associazioni;
i) 
istituisce l'Albo degli operatori zoofili volontari.
Art. 5 
(Competenze dei comuni)
1. 
Il sindaco è responsabile del benessere degli animali che vivono sul territorio comunale e dell'osservanza delle leggi che li tutelano.
2. 
Ai comuni singoli o associati compete:
a) 
l'istituzione e il mantenimento in esercizio di un servizio pubblico per la cattura degli animali d'affezione vaganti senza dimora o riferimento e senza controllo o sorveglianza;
b) 
l'istituzione e il mantenimento di strutture per il ricovero degli animali catturati ai sensi della lettera a);
c) 
la realizzazione e l'aggiornamento del censimento delle colonie feline presenti sul territorio con la collaborazione delle associazioni animaliste al fine della predisposizione di programmi di tutela e di controllo delle nascite;
d) 
la spesa per gli interventi di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline e degli animali ospiti delle strutture di ricovero, attuati da veterinari liberi professionisti o da veterinari pubblici come previsto all'articolo 6, comma 3;
e) 
il controllo dell'iscrizione all'anagrafe canina dei cani presenti sul proprio territorio;
f) 
l'attività di vigilanza, prevenzione e accertamento, effettuata dal corpo di polizia locale, delle infrazioni previste dalla presente legge.
3. 
I comuni al di sopra dei 30.000 abitanti istituiscono un apposito ufficio per tutte le questioni inerenti gli animali, i comuni inferiori ai 30.000 abitanti devono comunque individuare nel loro organico personale di riferimento per tali questioni.
4. 
I comuni possono convenzionarsi con le associazioni di vigilanza zoofila per la vigilanza sulle norme di tutela degli animali.
Art. 6 
(Competenze delle A.S.L.)
1. 
Ai servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali (A.S.L.) sono affidate le funzioni e le attività sanitarie necessarie per garantire sul territorio regionale gli interventi previsti dalla presente legge ed in particolare:
a) 
la gestione sanitaria delle strutture di cui all'articolo 10;
b) 
la profilassi delle zoonosi e delle malattie trasmissibili agli animali ospiti di dette strutture;
c) 
l'organizzazione e gestione dei corsi di formazione e aggiornamento del personale addetto alle strutture di ricovero e ai servizi di recupero degli animali vaganti nonché dei corsi per il personale degli allevamenti e degli esercizi commerciali di cui agli articoli 12 e 13;
d) 
gli adempimenti concernenti l'identificazione dei cani ai sensi della legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 (Identificazione elettronica degli animali d'affezione e banca dati informatizzata);
e) 
l'attività di vigilanza, prevenzione e accertamento delle infrazioni previste dalla presente legge fermo restando l'analoga competenza attribuita ad altri soggetti.
2. 
I presidi multizonali di profilassi e polizia veterinaria delle A.S.L. concorrono al recupero degli animali vaganti in casi di particolare complessità o rischio sanitario.
3. 
I veterinari delle A.S.L. attuano programmi di sterilizzazione di gatti delle colonie feline e degli animali ospiti delle strutture di ricovero. A tal fine possono essere utilizzati gli ambulatori delle A.S.L. o delle strutture di ricovero debitamente attrezzate e autorizzate. Il costo dei farmaci e del materiale utilizzato per tali interventi è a carico dei comuni, come previsto all'articolo 5, comma 2, lettera d).
Art. 7 
(Competenze delle associazioni)
1. 
Le associazioni del volontariato animalista (da ora in avanti associazioni) concorrono alla attuazione della presente legge con iniziative proprie e/o collaborando con le istituzioni ed in particolare:
a) 
le associazioni iscritte nei registri provinciali del volontariato possono gestire proprie strutture di ricovero o avere in gestione le strutture di ricovero pubbliche previste all'articolo 10;
b) 
le associazioni possono avere in gestione dai comuni le colonie feline presenti sul territorio;
c) 
possono promuovere programmi di educazione al corretto rapporto con gli animali d'affezione rivolti alle scuole ed alla popolazione in genere;
d) 
possono operare all'interno delle strutture di ricovero pubbliche e private, in collaborazione con le A.S.L. e il personale delle strutture stesse al fine di garantire il benessere degli animali, promuovere il loro affidamento e assicurarsi che questo abbia avuto buon esito;
e) 
le associazioni aventi un servizio di vigilanza zoofila possono stipulare convenzioni con i comuni al fine della vigilanza sulle norme di tutela degli animali;
f) 
contribuiscono alla formazione degli operatori zoofili volontari e delle guardie zoofile volontarie.
2. 
Possono iscriversi all'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali previsto all'articolo 4, comma 1, lettera b), le Associazioni che abbiano i seguenti requisiti:
a) 
che abbiano la protezione degli animali quale finalità statutaria unica o principale;
b) 
che operino nel settore con attività documentate e nel rispetto delle leggi vigenti da almeno 2 anni.
3. 
Non possono essere iscritte all'Albo regionale le associazioni che sostengono attività finalizzate o connesse all'uccisione di animali.
4. 
Le associazioni iscritte all'Albo potranno far parte del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 8.
Art. 8 
(Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali)
1. 
Con deliberazione della Giunta regionale è istituito, con funzioni consultive, il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali, composto da:
a) 
il responsabile del servizio veterinario regionale;
b) 
un medico veterinario per ogni A.S.L. del servizio veterinario pubblico;
c) 
un medico veterinario libero professionista designato dagli Ordini provinciali dei medici veterinari;
d) 
un medico del Servizio sanitario nazionale designato dagli Ordini provinciali dei medici;
e) 
un funzionario del servizio educazione ambientale e formazione dell'Assessorato all'ambiente;
f) 
tre rappresentanti delle associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 7, comma 2.
2. 
Il Comitato si riunisce almeno ogni sei mesi e in ogni caso su richiesta della maggioranza dei componenti.
3. 
Il Comitato è consultato in merito alla applicazione della presente legge e ai programmi di educazione e informazione regionali riguardanti gli animali.
Art. 9 
(Personale addetto alla cura degli animali d'affezione)
1. 
Il personale operante nelle strutture di ricovero sia pubbliche che private, sia esso dipendente da cooperative, associazioni o enti locali, nonché quello addetto al recupero degli animali vaganti deve essere adeguatamente e obbligatoriamente formato e aggiornato.
2. 
I corsi di formazione sono attivati a cadenza annuale dalle A.S.L. e devono essere di almeno venti ore e comprendere nozioni base di etologia, fisiologia, pronto soccorso veterinario, legislazione.
3. 
I corsi di aggiornamento sono attivati dalle A.S.L. con cadenza triennale, devono essere di almeno otto ore e sono rivolti al personale già in servizio che ha l'obbligo di frequentarli.
4. 
Ai corsi di cui ai precedenti commi possono partecipare anche i volontari delle associazioni che collaborano alla gestione delle strutture di ricovero, come previsto all'articolo 7, comma 1, lettera d).
Art. 10 
(Strutture per il ricovero degli animali d'affezione)
1. 
Le strutture per il ricovero degli animali d'affezione sono realizzate ed attrezzate in modo da assicurare il rispetto delle norme igieniche, l'espletamento di tutti gli adempimenti sanitari e per garantire il benessere degli animali ospitati nel rispetto delle loro caratteristiche fisiologiche ed etologiche.
2. 
Le strutture di ricovero per i cani hanno obbligatoriamente una zona di prima accoglienza detta "canile sanitario" per l'espletamento delle osservazioni sanitarie e della prima profilassi, un ambulatorio veterinario, una zona di degenza per animali ammalati e almeno un'area di sgambamento per il movimento libero dei cani.
3. 
Le strutture di ricovero per i gatti devono avere una zona interna riscaldata ed una zona esterna e garantire possibilità di soddisfare i comportamenti tipici della specie.
4. 
Sia le strutture di ricovero per cani sia quelle per gatti possono avere una zona, opportunamente separata, da adibire all'ospitalità di altre specie di piccoli animali d'affezione.
5. 
I criteri per la realizzazione e la gestione dei ricoveri dei precedenti commi sono fissati alle lettere B) e D) dell'allegato.
6. 
La Regione tramite il Comitato tecnico regionale valutati preliminarmente i progetti, con particolare riferimento al territorio servito, alla rispondenza degli impianti ai criteri stabiliti dall'allegato e all'efficienza del servizio previsto, eroga ai comuni ed alle associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 4 contributi per la realizzazione o il miglioramento dei ricoveri, avvalendosi anche dei finanziamenti previsti dalla legge 281/1991.
7. 
I comuni singoli o associati impossibilitati ad avere proprie strutture possono convenzionarsi con strutture di associazioni o di privati che abbiano requisiti specificati nell'allegato. È fatto obbligo per le strutture private convenzionate di avvalersi della collaborazione di associazioni del volontariato animalista.
Art. 11 
(Colonie feline)
1. 
I gatti che vivono liberi sul territorio sono tutelati contro ogni forma di maltrattamento.
2. 
I comuni, in collaborazione con le A.S.L. e con le associazioni, provvedono al censimento delle colonie feline, alla loro individuazione sulla mappa del territorio e a mettere in atto ogni azione volta alla tutela della colonia secondo le modalità specificate alla lettera C dell'allegato.
3. 
I gatti liberi devono essere sterilizzati. Gli interventi possono essere praticati dai veterinari delle A.S.L. secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, o da veterinari liberi professionisti appositamente convenzionati con il comune o le associazioni.
4. 
Le catture dei gatti liberi al fine della loro sterilizzazione e/o di altri interventi sanitari che si rendano necessari sono attuati esclusivamente da volontari delle associazioni o da altri soggetti qualificati incaricati dai comuni.
5. 
I comuni possono destinare appositi spazi all'aperto, opportunamente recintati ed attrezzati, per ospitare gatti. Tali spazi, detti "parco gatti", sono affidati in gestione alle associazioni.
Art. 12 
(Allevamenti)
1. 
Tutti gli allevamenti di animali da affezione devono avere i requisiti previsti alla lettera E dell'allegato. Il titolare e il personale che vi opera deve aver frequentato e superato un apposito corso organizzato dalle A.S.L. di almeno venti ore comprendenti le nozioni di base di etologia, fisiologia, pronto soccorso veterinario, legislazione con particolare approfondimento per la specie allevata.
2. 
Il titolare dell'allevamento e il personale che già esercitano hanno tempo un anno dall'approvazione della presente legge per adempiere a tale obbligo.
3. 
Tutti gli allevamenti devono avere un Registro di carico e scarico vidimato dall'A.S.L. di competenza in cui annotare ogni variazione quali: vendita, acquisto, nascita, morte degli animali allevati.
4. 
I cuccioli di cane e di gatto non possono essere venduti a un'età inferiore ai tre mesi. I cuccioli di cane devono essere provvisti di micro chip. Non possono essere venduti animali privi di copertura vaccinale.
5. 
Per "allevamento amatoriale" si intende un allevamento ove vi sia una sola fattrice.
Art. 13 
(Negozi)
1. 
I requisiti degli esercizi commerciali che vendono animali vivi sono previsti alla lettera F dell'Allegato.
2. 
Nel caso il negozio non venda esclusivamente animali, questi devono essere stabulati in locali appositi separati.
3. 
Il titolare di tali esercizi deve aver frequento e superato un corso di formazione di almeno otto ore. Gli esercenti già operativi hanno un anno di tempo dall'approvazione della presente legge per adempiere a tale obbligo.
4. 
Ogni negozio deve avere un Registro di carico e scarico vidimato dall'A.S.L. in cui annotare la provenienza, la destinazione degli animali ed ogni altra variazione.
5. 
La durata dell'esposizione in vetrina degli animali non deve superare la metà dell'orario di apertura; l'orario di esposizione deve essere visibile al pubblico anche esternamente mediante l'affissione di un apposito avviso.
Art. 14 
(Esposizioni, Fiere)
1. 
È vietata l'esposizione di femmine gravide, di cuccioli con meno di 4 mesi, di mamme allattanti con cuccioli.
2. 
Gli animali non possono essere esposti per più di tre ore consecutive. L'orario di inizio e di termine dell'esposizione deve essere annotato in un apposito registro visibile dal pubblico e dagli organi di controllo. Nei periodi in cui gli animali non sono esposti devono essere mantenuti in zone tranquille, non accessibili al pubblico, debitamente areate ed illuminate e non possono essere tenuti sui mezzi di trasporto.
3. 
Gli animali esposti non possono venire in contatto diretto con i visitatori.
4. 
I veterinari delle A.S.L. effettuano controlli sullo stato di benessere degli animali, l'idoneità e lo stato dei veicoli che li trasportano all'arrivo e alla partenza e garantiscono la loro presenza durante tutta la durata dell'esposizione.
5. 
Durante le esposizioni e le fiere non possono essere venduti animali.
Art. 15 
(Pet-therapy)
1. 
La Regione riconosce il valore terapeutico del rapporto intersoggettivo con gli animali e sostiene tutte le azioni idonee a permettere alle persone di poter godere della compagnia dei propri animali anche in particolari situazioni di disagio quali ricoveri in istituti, ospedali, carceri ecc.
2. 
La Regione, tramite i comuni e i servizi sociali domiciliari, promuove tutte le azioni necessarie per permettere alle persone con difficoltà di poter tenere con sé i propri animali nella propria abitazione avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni.
3. 
Tutti gli approcci fisico-riabilitativi, psicoterapeutici e pedagogico-educativi/rieducativi che prevedono il coinvolgimento attivo di animali devono essere obbligatoriamente gestiti da un medico veterinario in qualità di Direttore sanitario della struttura di ricovero degli animali o comunque responsabile a livello sanitario dell'animale per garantire sia l'idoneità psico-fisica degli animali coinvolti che il rispetto del loro continuo stato di benessere (insieme ad un professionista nel campo delle scienze umane o socio-sanitarie a seconda del taglio della struttura di Pet-therapy, quindi un medico, nelle strutture a intervento fisico-riabilitativo, uno psicoterapeuta, un neuropsichiatria o uno psichiatra nelle strutture ad intervento psicoterapeutico e un pedagogista o un esperto in scienze della formazione nelle strutture ad intervento pedagogico-riabilitativo) per garantire un intervento competente ed efficace nei confronti del polo umano della relazione. A queste possono anche essere aggiunte figure di supporto quali: educatori cinoifili, infermieri, fisioterapisti ed educatori professionali.
4. 
Le strutture dedicate esclusivamente alla Pet-therapy e i reparti di strutture dove si svolge Pet-Therapy oltre alla preventiva autorizzazione di un apposito Comitato regionale che dovrà valutare il rispetto delle condizioni di garanzia del benessere e della dignità degli animali durante e dopo il loro utilizzo, saranno soggette a controlli periodici affidati ai nuclei di guardie zoofile delle associazioni.
5. 
Il Comitato di cui al comma precedente sarà istituito dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'emanazione della presente legge e sarà composto da un veterinario esperto di comportamento animale, uno zooantropologo, un medico, uno psicologo, un pedagogista o esperto in scienze della formazione indicati dagli Ordini professionali o dall'Università, due rappresentanti delle associazioni indicati dalle associazioni iscritte all'Albo regionale di cui agli articolo 4 e 7.
Art. 16 
(Divieti)
1. 
È vietato abbandonare gli animali tutelati dalla presente legge.
2. 
È vietata la soppressione degli animali d'affezione salvo che in caso di malattia incurabile e che causi particolare sofferenza all'animale. In questi casi la soppressione deve essere eseguita esclusivamente ad opera di medici veterinari in modo eutanasico e preceduta da idoneo trattamento anestetico.
3. 
È vietata la vendita di qualsiasi animale d'affezione in mercati, fiere, mostre, esposizioni.
4. 
È vietato usare animali come premio o regalo per giochi, lotterie, sottoscrizioni, a scopo promozionale e per altre attività affini.
5. 
Sono vietate tutte le mutilazioni a scopo estetico, quali la caudectomia , la conchetomia e la onichectomia.
6. 
Sono vietati la vendita, l'uso e la detenzione dei collari ad impulsi elettrici.
7. 
È vietato vendere animali ai minori di anni 18.
8. 
È vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. È consentito limitatamente alle biciclette a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento, sforzo o al traino del mezzo di locomozione.
9. 
È vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e ne è vietata la vendita prima di 90 giorni.
10. 
È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli il cui bagagliaio non sia in collegamento con l'abitacolo.
11. 
È vietato, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti. È altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale di età inferiore ai 180 giorni. Gli animali non possono comunque essere soggetti attivi dell'accattonaggio. I cuccioli e gli animali di cui sopra saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e ricoverati presso la struttura di ospitalità di competenza.
Art. 17 
(Sanzioni)
1. 
Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, ai contravventori della presente legge si applicano le sanzioni ed i provvedimenti seguenti:
a) 
per la violazione delle norme di cui all'articolo 3 è applicata una sanzione da euro 500,00 a euro 2.000,00. Gli animali detenuti in condizioni non idonee sono posti sotto osservazione dal Sevizio veterinario della A.S.L. per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere e i costi relativi sono a carico del detentore dell'animale. In caso di recidiva le sanzioni sono triplicate e il proprietario è diffidato dal detenere altri animali;
b) 
per la violazione delle norme di cui agli articoli 13, 14 e 15 è applicata una sanzione da euro 1.000,00 a euro 5.000,00. In caso di recidiva viene sospesa l'attività da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni lavorativi;
c) 
per la violazione delle norme di cui all'articolo 16 sono applicate sanzioni da euro 1.000,00 a euro 8.000,00.
Art. 18 
(Vigilanza)
1. 
La vigilanza sull'osservanza della presente legge con l'accertamento delle violazioni relative è affidata:
a) 
al Servizio veterinario delle A.S.L.;
b) 
agli agenti dipendenti dagli enti locali;
c) 
agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato;
d) 
agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria;
e) 
alle guardie zoofile;
f) 
alle guardie ecologiche;
g) 
alle guardie ittiche e venatorie;
h) 
alle guardie giurate comunali, forestali e campestri.
2. 
Le associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente per la protezione degli animali possono richiedere al Prefetto la nomina di guardie zoofile ai sensi dell' articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate). I requisiti per la nomina a guardia particolare giurata zoofila sono quelli previsti dall'art. 138 del T.U.L.P.S. e l'avere frequentato un apposito corso di formazione.
3. 
I corsi di cui al comma 2 possono essere organizzati dalle associazioni protezionistiche e zoofile, dalle A.S.L., dagli enti locali e dalla Regione.
4. 
Al fine della vigilanza sulla presente legge e sulle altre leggi che tutelano gli animali, la Regione riconosce le guardie zoofile istituite ai sensi dell' articolo 6 della legge 189/2004.
5. 
Come previsto dall' articolo 6 della legge 189/2004 le guardie zoofile esercitano le funzioni di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale.
6. 
I Comuni e le A.S.L possono stipulare convenzioni per l'utilizzo delle guardie zoofile volontarie.
7. 
Gli operatori zoofili volontari iscritti all'Albo regionale che, in seguito a convenzioni assunte dalle loro associazioni, svolgono servizi per conto degli enti locali, nello svolgimento di tali funzioni assumono la qualifica di incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 359 codice penale.
Art. 19 
(Norma finanziaria)
1. 
Alla spesa corrente pari a 350.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, stanziata nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 27031 (Sanità pubblica Sanità animale igiene degli allevamenti Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 ripartita in 50.00,00 euro per l'istituzione del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 8 e del Comitato di cui all'articolo 15, in 100.000,00 euro per le campagne di sterilizzazione delle colonie feline e in 200.00,00 euro per l'attuazione di progetti di informazione ed educazione, si fa fronte con le risorse allocate nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
2. 
Agli oneri per la costruzione di nuove strutture di ricovero e per il miglioramento di quelle esistenti pari rispettivamente a 700.000,00 euro e 300.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dell'UPB 27032 (Sanità pubblica Sanità animale igiene degli allevamenti Tit. II spese di investimento) si fa fronte con la dotazione finanziaria della unità previsionale di base (UPB) 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
3. 
Per il biennio 2008-2009, agli oneri di cui ai commi 1 e 2, in termini di competenza, imputati nelle UPB 27031 e 27032 del bilancio pluriennale 2007-2009 si provvede secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
4. 
Gli eventuali introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 17, irrogate a seguito delle irregolarità riscontrate, costituiscono entrata regionale nell'UPB n. 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria Tit. III- categoria 7) del bilancio regionale per l'anno finanziario 2007.
Art. 20 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogati la legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e controllo degli animali d'affezione) e il decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 1993, n. 4359 (Regolamento recante criteri per l'attuazione della Legge regionale "Tutela e controllo degli animali d'affezione").

ALLEGATO A. 

 

A) Criteri per la detenzione di animali da affezione

Ogni animale deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.

Il nutrimento, fornito quotidianamente, deve essere, nella quantità e qualità, adeguato all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.

Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

Agli animali deve essere garantita una buona integrazione con il nucleo familiare.

 

In particolare

 

Cani

I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle intemperie e condizioni climatiche sfavorevoli. Le cucce devono essere poste sotto tettoie, balconi o altro in modo da essere protette.

È vietato detenere cani alla catena. Qualora per comprovati motivi si renda necessario, la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno 1,5 metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque (5) metri. La lunghezza della catena deve essere pari ad almeno due (2) volte l'altezza da terra del cavo aereo e comunque mai inferiore a cinque (5) metri.

La catena dovrà inoltre permettere al cane di raggiungere comodamente la cuccia e le ciotole di acqua e di cibo. La detenzione alla catena anche in questi casi deve comunque essere mantenuta per lo stretto tempo necessario e non in modo permanente.

 

Qualora i cani siano detenuti in spazi limitati quali recinti o box, questi devono avere un'area di almeno 15 metri quadrati: per ogni capo adulto, all'interno di detto spazio ogni cane deve disporre di un idoneo ricovero come previsto al comma 1 del presente articolo.

Il cane deve comunque avere una quotidiana possibilità di movimento al di fuori del recinto o box.

È vietato detenere i cani in luoghi non abitualmente abitati o frequentati quotidianamente per almeno mezza giornata.

È vietato detenere cani in modo permanente sui balconi e terrazze senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare.

Ai cani detenuti all'interno delle abitazioni, salvo particolari esigenze di salute dell'animale, devono essere quotidianamente garantite almeno tre uscite all'esterno.

 

Gatti

È vietato detenere gatti in modo permanente su balconi e terrazze senza possibilità di accesso all'interno, è altresì vietato detenerli in gabbie, trasportini o altri contenitori salvo particolari e momentanee esigenze.

I gatti che hanno libero accesso all'esterno devono essere sterilizzati.

 

Altri animali d'affezione

Ogni animale deve avere spazio, acqua e nutrimento consono alla sua specie.

È vietato detenere animali in garage, cantine, locali bui e umidi. È altresì vietato detenerli in contenitori che impediscano i movimenti o possano recare ferite agli animali stessi.

 

I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali ed avere la dimensione minima pari a otto (8) volte l'apertura alare del volatile.

Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua.

Per i pesci, la capienza minima del contenitore è di litri dieci (10) per un (1) pesce, aumentata di litri cinque (5) per ogni pesce aggiunto. È sempre vietata la detenzione di animali acquatici in contenitori di forma sferica

 

B) Criteri per l' istituzione e la gestione dei Servizi di cattura e custodia dei cani randagi

 

Cattura di cani vaganti

La cattura ordinaria dei cani vaganti o randagi deve essere effettuata esclusivamente da personale formato e adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato dai Comuni singoli o associati, con reperibilità costante.

La cattura deve avvenire nel rispetto del benessere dell'animale.

I cani catturati devono essere trasferiti al "canile sanitario".

Primi interventi dopo la cattura

Il cane ricoverato deve essere controllato per l'accertamento della presenza di tatuaggio o microchip e l'osservazione sanitaria, la registrazione segnaletica, gli opportuni interventi sanitari e di profilassi.

Trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria, che di norma ha la durata di dieci giorni, il cane può lasciare il canile sanitario.

Il cane può essere restituito immediatamente al proprietario anche prima della scadere del periodo di osservazione sanitaria, qualora questi sia stato identificato e ne faccia richiesta, il proprietario dovrà assicurarne la custodia in isolamento per dieci giorni presso il proprio domicilio"; durante tale periodo i veterinari ASL potranno compiere un controllo domiciliare.

Se il cane non risulta di proprietà verrà ospitato nel "rifugio" o dato in affidamento.

L'affidatario deve essere informato sulla presente normativa nonché sulle principali nozioni per tutelare la salute psico fisica del cane, l'affidatario deve dare garanzie di detenere il cane in modo appropriato e secondo la presente normativa.

Al cane affidato dev'essere correlato: il modulo di trasferimento di proprietà "Allegato 4" regionale, il certificato di iscrizione all'anagrafe canina e la scheda sanitaria riportante le vaccinazioni e gli interventi eseguiti nonché le verifiche sulla positività della filaria cardiopolmonare e sulla leishamniosi.

 

Strutture di ospitalità

Le strutture di ospitalità di proprietà dei Comuni singoli o associati possono essere gestite direttamente o essere date in gestione a associazioni di protezione animale o a cooperative, con preferenze alle cooperative sociali. In ogni caso deve essere assicurata la collaborazione di volontari nella gestione.

Le strutture di ospitalità hanno due zone, una di prima accoglienza detta "canile sanitario" ed una per l'ospitalità di cani in attesa di affidamento detta "rifugio".

I canili sanitari ed i rifugi possono anche essere strutture separate, in questo caso sarà cura delle ASL coordinare i servizi in modo che da garantire un'idonea copertura del territorio.

Ogni struttura deve avere un Responsabile sanitario.

Ogni sanitario deve disporre di:

box singoli, agevolmente lavabili e disinfettabili, in modo da garantire la massima igiene.

Ogni box dovrà avere una superficie coperta e ben coibentata o con cuccia ed un'area scoperta. L'area a disposizione del cane deve essere di almeno 4 mq.

Il canile deve essere dotato di efficiente approvvigionamento idrico e di un sistema di scarico degli effluenti e delle acque di lavaggio a norma.

I condotti fognari di scarico degli effluenti e delle acque di lavaggio, sufficientemente capaci e coperti da griglie a maglia larga, non dovranno raccogliere gli scarichi di altri box non sanitari e avranno inoltre una marcata pendenza e curve di largo raggio. È opportune inserire un ugello di lavaggio delle condutture a monte.

Il canile deve essere mantenuto nel rispetto di scrupolose norme di igiene.

La capacità massima del canile sanitario è di 30 capi.

Il canile deve disporre di;

a) un ambulatorio da adibirsi agli interventi sanitari necessari;

b) almeno di un locale riscaldato per degenze;

c) almeno di un locale riscaldato per cuccioli;

d) un magazzino per il cibo;

e) un magazzino per il materiale di pulizia e le attrezzature;

f) un locale per la preparazione del cibo (cucina);

g) un'area sufficientemente ampia per il movimento quotidiano libero dei cani;

h) servizi igienici e spogliatoio per il personale;

i) un locale ad uso ufficio.

Nel caso di strutture miste (sanitario e rifugio) i locali di cui alle lettere d),e),f),h,) e i) del precedente comma possono essere in comune.

I canili sanitari devono essere autorizzati ai sensi del vigente Regolamento di Polizia veterinaria.

Il responsabile della custodia degli animali deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico vidimato dall'ASL. Sul registro devono essere annotate: la data ed il luogo di cattura del cane, i dati segnaletici, il codice segnaletico (tatuaggio o micro chip), eventuali interventi veterinari, la data di passaggio al rifugio e di affidamento a privato.

Nei rifugi sono ospitati i cani in arrivo dai canili sanitari o. altri cani indicati dal Sindaco del Comune di riferimento.

Non possono essere introdotti soggetti catturati vaganti.

Ogni rifugi deve avere i seguenti requisiti di base:

capacità massima complessiva del singolo impianto: 150 capi.

I box dovranno avere una superficie coperta e debitamente coibentata o con cuccia ed un'area scoperta. L'area a disposizione di ogni cane deve essere di almeno 6 mq. .

Ogni box non può ospitare più di 4 cani o una femmina con cuccioli.

I box devono essere quotidianamente puliti.

Approvvigionamento idrico sufficiente.

Canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio.

I condotti fognari di scarico degli effluenti e delle acque di lavaggio saranno sufficientemente capaci e coperti da griglie a maglia larga e avranno inoltre una marcata pendenza e curve di largo raggio. È opportune inserire un ugello di lavaggio delle condutture a monte.

Ogni Rifugio deve disporre di

ambulatorio per interventi veterinari che potrà anche essere utilizzato per la sterilizzazione dei gatti delle colonie:

a) locale riscaldato per degenza;

c) locale riscaldato per i cuccioli;

d) un magazzino per il cibo;

e) un magazzino per il materiale di pulizia e le attrezzature;

f) almeno due aree per il movimento libero dei cani con fondo erboso e alberi;

g) locali amministrativi e per l'accoglienza del pubblico;

h) Servizi e spogliatoi per il personale ed i volontari.

I Rifugi devono essere autorizzati ai sensi del vigente Regolamento di Polizia veterinaria ed alla vigilanza veterinaria esercitata dai servizi veterinari dell'ASL mediante sopralluoghi almeno trimestrali.

Il responsabile della custodia degli animali deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico vidimato dall'ASL.

Sul registro devono essere annotate: la data di arrivo del cane e la sua provenienza, i dati segnaletici, il codice segnaletico (tatuaggio o micro chip), eventuali interventi veterinari, la data di affidamento, il nome con l'indirizzo completo di telefono e la residenza del cane se non coincide con quella del proprietario, la data di morte.

Le Associazioni per la protezione animale iscritte all'albo provinciale del volontariato possono avere Rifugi propri con i quali i Comuni singoli o associati possono convenzionarsi. Questi Rifugi devono avere gli stessi requisiti di quelli pubblici.

I Comuni possono fornire alle Associazioni che gestiscono Rifugi agevolazioni, servizi e contributi a condizione che l'Associazione operi con dimostrata efficacia per la custodia e l'affidamento degli animali.

L'eventuale custodia a pagamento di cani di proprietà si deve effettuare in reparti separati predisposti.

Il Comitato Tecnico Regionale entro sei mesi dal suo insediamento stilerà le linee guida per le convenzioni tra enti pubblici e Associazioni o privati per la gestione delle strutture di ospitalità, comprensive di indicazioni per le tariffe base.

 

C) Criteri per la gestione dei gatti liberi e delle colonie feline

 

I Comuni redigono, con la collaborazione delle Associazioni del volontariato animalista operanti sul territorio, un censimento delle colonie feline cittadine e una mappa della città ove segnalare la loro presenza. Tale individuazione è propedeutica alla pianificazione degli interventi di controllo delle colonie di animali e alla salvaguardia dei medesimi.

 

Le colonie feline possono essere affidate per la loro cura ad Associazioni dei volontariato animalista o a privati nominalmente riconosciuti.

 

Il Comune rilascia apposito tesserino di riconoscimento al tutore della colonia.

Gli animali devono essere nutriti nel rispetto dell'igiene dei luoghi.

È vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti e le attrezzature impiegate.

In caso di controversia, il Comune, d'accordo con la proprietà o amministrazione dello stabile, individua un' area all'interno dell'habitat della colonia da riservare alle operazioni ed al posizionamento dei ripari e delle attrezzature.

 

Gli animali delle colonie possono essere prelevati dal loro habitat unicamente per essere sterilizzati o sottoposti a cure veterinarie o qualora il loro stato di salute sia compromesso dalla vita in stato di libertà. Il loro prelievo deve essere effettuato esclusivamente dai volontari che li hanno in gestione o da persone da loro designate.

 

Al momento della autorizzazione edilizia il Comune deve comunicare ai soggetti che intendano eseguire lavori di edilizia sia pubblica che privata, l'eventuale presenza di colonie feline nella zona interessata; questi soggetti devono prevedere, prima dell'inizio dei lavori, un 'idonea collocazione temporanea e, in un secondo tempo, permanente per dette colonie coinvolte dall'apertura dei cantieri sentito il Comune ed in accordo con i volontari che hanno in affidamento la colonia.

Detta collocazione dovrà essere ubicata in una zona adiacente al cantiere ed in grado di ospitare temporaneamente la colonia interessata consentendo altresì ai volontari di continuare ad alimentarli ed accudirli. Al termine dei lavori la colonia sarà rimessa sul territorio d'origine in adeguato insediamento previsto e predisposto dai costruttori. Tutte le spese saranno a carico dell'impresa costruttrice.

 

I Comuni dovranno rendere noto il contenuto della normativa che tutela i gatti liberi compresa la presente legge a tutti i soggetti potenzialmente interessati quali: direzioni ospedaliere, scuole, amministratori condominiali, ecc.

Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline saranno apposti a cura del Comune, su richiesta degli affidatari della colonia appositi cartelli segnaletici della presenza della colonia e della normativa attinente.

 

I gatti liberi devono essere sterilizzati, gli interventi possono essere eseguiti dai veterinari delle ASL o da veterinari liberi professionisti convenzionati con il Comune o l'ASL stessa.

 

L'acquisto e l'uso di gabbie-trappola per la cattura di gatti é vietato a chiunque non sia espressamente incaricato da un'Associazione per la protezione degli animali, dall' ASL , dai veterinari liberi professionisti, dal Comune.

 

Parchi gatto

 

Il Comune può individuare aree verdi da adibire all'ospitalità di gatti liberi. Tali aree, dette Parco gatti sono affidate in gestione alle Associazioni. I Parchi gatto non devono essere ubicati in prossimità di strade dove non è possibile installare rallentatori del traffico in quanto costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o pronto intervento.

Devono essere idoneamente recintati, attrezzati con ricoveri per gli animali. Le spese per l'allestimento dei Parchi gatto sono a cario dei Comuni.

I Parchi gatto devono essere mantenuti puliti e curati.

 

D) Criteri per l'istituzione e la gestione di ricoveri per gatti

 

I ricoveri per i gatti sia pubblici sia privati devono avere i seguenti requisiti.

Ogni ricovero deve essere suddiviso in più reparti tra cui ci devono essere obbligatoriamente:

a) zona di prima accoglienza ed osservazione sanitaria;

b) zona degenze sanitarie;

c) zona cuccioli;

d) zona adulti;

e) zone separate tra loro per gatti affetti da malattie trasmissibili.

I reparti di cui alle lettere c), d) ed e) devono avere spazi sia al chiuso sia all'aperto.

Le zone all'aperto devono essere debitamente recintate anche nella parte superiore e contenere alberi e/o attrezzature per permettere ai gatti di espletare i comportamenti tipici della specie.

Tutte le zone al chiuso devono essere riscaldate, sufficientemente areate e luminose ed arricchite di attrezzature per l'espletamento dei comportamenti tipici della specie.

Ogni ricovero deve essere dotato di locale sanitario, magazzino per il deposito e la preparazione degli alimenti; magazzino per i materiali di pulizia e le attrezzature.

I gatti possono essere tenuti in gabbie solo temporaneamente e per comprovate necessità ed al fine di tutelare il loro benessere, in questo caso ogni singolo animale deve avere a disposizione uno spazio di almeno 1mq con un altezza di almeno 1m.

 

E) Requisiti per allevamenti, pensioni

 

Gli impianti gestiti da privati o da Enti a scopo di allevamento o pensione sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria, rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria favorevole dei Servizi veterinari e di igiene pubblica della ASL e sono soggetti a vigilanza veterinaria esercitata mediante sopralluoghi almeno bimensili.

 

Il responsabile dell'impianto deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico da cui risultino la data di introduzione o di nascita degli animali presenti, la generalità del proprietario per gli animali in pensione, il codice di iscrizione all'anagrafe canina , la scheda clinica dove sono riportate le vaccinazioni e anche gli eventuali interventi sanitari, la data e le generalità del nuovo proprietario con il numero di telefono e la specificazione della residenza del cane se diversa dall'abitazione del proprietario in caso di vendita dell'animale o la data di restituzione al proprietario per gli animali in pensione.

 

Gli impianti in cui si detengono cani devono avere i seguenti requisiti:

a) superficie minima per cane 4 mq;

b) numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o una femmina con relativa cucciolata;

c) pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili;

d) approvvigionamento idrico sufficiente;

e) canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio;

f) locale per interventi veterinari;

g) locale per deposito e preparazione alimenti;

h) magazzino per deposito materiali per pulizia e attrezzature;

i) Area all'aperto per il movimento libero dei cani.

 

Ai cani deve essere garantita quotidianamente la possibilità di movimento all'esterno dei box

 

.Gli impianti in cui si detengono gatti devono avere i seguenti requisiti:

- pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili;

- approvvigionamento idrico sufficiente;

- canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio;

- locale per interventi veterinari;

- locale per deposito e preparazione alimenti;

- magazzino per deposito materiali per pulizia e attrezzature;

- in caso di detenzione in gabbie i gatti devono poter usufruire di almeno 1mq con un altezza cm. 50 ciascuno ed al gatto deve essere garantito quotidianamente la possibilità di movimento fuori dalla gabbia.

 

Gli allevamenti di tipo amatoriale cioé con una sola fattrice, sia di cani che di gatti, sono esonerati dai requisiti sopraelencati, restano comunque soggetti a vigilanza veterinaria da parte dell'ASL ed alla tenuta del registro di carico e scarico.

 

F) Requisiti per negozi

 

1. Gli animali nei negozi devono essere stabulati in gabbie idonee alla specie, arricchite in modo da garantire un minimo di soddisfacimento dei comportamenti etologici e con spazio sufficiente a permettere all'animale di muoversi, assumere posizione idonea ad un corretto riposo, stare eretti.

2. Le voliere per uccelli devono avere dimensioni minime pari a cinque (5) volte l'apertura alare delle specie detenute

3. Ogni animale venduto, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10 gg a partire dal giorno della cessione.

 

Dev'essere garantita la possibilità giornaliera di movimento fuori dalla gabbia Le gabbie contenenti animali appartenenti a specie competitrici non possono essere affiancate e possibilmente devono essere poste in locali diversi.

I locali dove sono collocate le gabbie devono essere ben areati e illuminati anche in modo naturale.

Gli animali non possono venire in contatto diretto con i clienti.

L'esposizione in vetrina non può essere superiore a metà dell'orario di apertura. L'esercente affigge un apposito avviso visibile dall'esterno in cui vengono indicati gli orari di esposizione.

Il titolare dell'esercizio deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, vidimato dall'Asl dove dovranno essere riportate tutte le movimentazioni degli animali quali: arrivo, per i cani il numero di iscrizione all'anagrafe canina, vendita con i dati dell'acquirente, la residenza dell'animale se diversa dall'abitazione del proprietario, morte, destinazione finale.

I Veterinari pubblici compiono almeno un controllo annuale su tutti gli esercizi commerciali che vendono animali.