Proposta di legge regionale n. 442 presentata il 27 aprile 2007
Interventi a sostegno dell'informazione rediotelevisiva locale del Piemonte.
Primo firmatario

BUQUICCHIO ANDREA

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e dell'articolo 12 dello Statuto, promuove e sostiene l'attività delle emittenti radiotelevisive locale quale presupposto irrinunciabile della partecipazione democratica dei cittadini oltre che settore strategico dal punto di vista economico.
2. 
La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, prevede l'erogazione annuale di contributi alle emittenti televisive e radiofoniche che si impegnino nella divulgazione di informazioni di interesse regionale e, in particolare, nella realizzazione di trasmissioni di approfondimento politico.
3. 
I contributi di cui al comma 2 mirano a valorizzare le emittenti televisive e radiofoniche che perseguano altresì l'obiettivo di una programmazione di qualità ossia conforme ai principi deontologici fondamentali con speciale attenzione a quelli enunciati nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 luglio 1998 (Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica) nonché nella delibera n. 23/07/CSP dell'Autorità garante per le telecomunicazioni (Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche).
Art. 2 
(Beneficiari)
1. 
Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1 esclusivamente le emittenti radiotelevisive iscritte da almeno tre anni presso il tribunale del luogo in cui hanno sede legale e al registro degli operatori della comunicazione tenuto presso il Corecom ai sensi della legge regionale 7 gennaio 2001 n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Corecom), titolari di concessione o di autorizzazione rilasciata ai sensi dell' articolo 1, comma 1, della legge 20 marzo 2001, n. 66 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi), che nell'anno precedente a quello al quale si riferisce il bando di cui al comma 1, siano state ammesse con provvedimento adottato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680 (Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali), alle provvidenze di cui all' articolo 7 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva) ovvero abbiano ottenuto il parere favorevole all'ammissione stessa da parte della commissione per le provvidenze alle imprese di radiodiffusione televisiva di cui all' articolo 4 del d.P.R. n. 680 del 1996, come sostituito dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269 (Regolamento recante  modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, che disciplina l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali) operanti in Piemonte.
2. 
Si considera operante in Piemonte, ai sensi del comma 1, l'emittente la cui sede legale nonché la sede operativa principale di messa in onda del segnale radiotelevisivo sia ubicata nel territorio della Regione e che raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio regionale.
3. 
Costituisce altresì requisito di ammissibilità al contributo di cui al comma 1 l'adesione dell'emittente richiedente al «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari», approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002, di seguito denominato «Codice in materia di televendite» e al «Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV», approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002, di seguito denominato «Codice TV e minori».
4. 
Per beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiotelevisive locali devono aver effettuato da almeno tre anni servizi informativi e trasmettere quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali di rilevanza locale.
5. 
Le emittenti radiotelevisive di cui al comma 4 devono essere altresì impegnate nella trasmissione di informazioni attraverso telegiornali e radiogiornali autoprodotti a carattere locale, eventualmente abbinati a rassegne stampa relative ai periodici locali e alle pagine locali di quotidiani a diffusione sovraregionale, oltre che nella realizzazione e messa in onda di programmi di approfondimento politico con la partecipazione di amministratori e di eletti nelle amministrazioni del Piemonte, in Consiglio regionale e nel Parlamento nazionale ed europeo appartenenti a gruppi politici riconosciuti a livello regionale e nazionale.
6. 
Le emittenti radiotelevisive che presentano la domanda devono applicare ai propri dipendenti uno dei contratti collettivi nazionali per il settore imprese radiotelevisive private; tale contratto deve prevedere che i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato non possono contemporaneamente superare il 30% dei lavoratori in organico con contratto a tempo indeterminato in forza nell'impresa, fermo restando che per ciascuna delle due tipologie di contratto non si può superare il 20% dei lavoratori in organico (salvo le ipotesi di sostituzione dipendente personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, impegnato in attività di formazione nonché per l'avvio di nuovi progetti e attività col limite di dodici mesi) per poter assumere con contratto di inserimento o di apprendistato le imprese devono aver mantenuto in servizio rispettivamente almeno il 62% e il 65% (o 50%, se l'impresa ha meno di quindici dipendenti) dei lavoratori il cui contratto di inserimento o apprendistato sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti.
7. 
I soggetti che presentano per la prima volta domanda per ottenere il contributo previsto dall'articolo 1, comma 2, qualora gestiscano più di una attività, anche non radiotelevisiva, devono instaurare entro l'esercizio in corso un regime di separazione contabile e devono produrre uno schema di bilancio in cui risultino separate contabilmente le poste di entrata e di spesa afferenti all'attività dell'emittente televisiva e quelle inerenti ad altre attività; a partire dall'anno successivo i soggetti devono dichiarare di aver instaurato il regime di separazione contabile.
Art. 3 
(Cause di esclusione)
1. 
Sono escluse dall'erogazione del contributo:
a) 
le emittenti che non risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali. Sono considerate in regola anche le imprese che abbiano concordato con gli istituti previdenziali la rateizzazione dei contributi arretrati e che abbiano assolto, alle scadenze previste, gli impegni assunti ovvero che abbiano ricorsi giurisdizionali pendenti in materia;
b) 
le emittenti assoggettate a procedura concorsuale fallimentare, ove non sia intervenuta autorizzazione all'esercizio provvisorio;
c) 
le emittenti non in regola con il pagamento del canone di concessione. Sono considerate in regola anche le emittenti che usufruiscano delle dilazioni di pagamento previste dalla legge o nei cui confronti siano intervenute pronunce giurisdizionali favorevoli ed esecutive in controversie relative al pagamento dei canoni di concessione, salvo il diritto di ripetizione dei contributi erogati a seguito di decisione sfavorevole all'emittente;
d) 
le emittenti che ai sensi dell' articolo 7, comma 5 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione), si impegnano a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione;
e) 
le emittenti nei cui confronti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia emesso, nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo, provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) in combinato disposto con l' articolo 51, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (Testo unico della radiotelevisione);
f) 
le emittenti le cui testate giornalistiche siano state colpite, nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo, da provvedimenti sanzionatori disposti dal Garante per la protezione dei dati personali;
g) 
le emittenti che dichiarino nella domanda di possedere un numero di dipendenti inferiore a quello previsto dall'articolo 6, comma 3, della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, approvativa del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri e successive modificazioni.
Art. 4 
(Riparto della somma stanziata: elementi di valutazione)
1. 
Il compito di accertare la effettiva sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 per beneficiare del contributo e di predisporre le graduatorie per la ripartizione dello stanziamento annuale tra le diverse emittenti locali, tenendo conto dei criteri guida per l'attribuzione dei punteggi di cui di cui ai commi 2, 3 e 4 nonché dei criteri specificati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 6, è svolto dal Comitato regionale per le comunicazioni.
2. 
La somma assegnata per ciascun anno è attribuita alle emittenti aventi titolo all'erogazione del contributo per un quinto in parti uguali e per quattro quinti in base ad una graduatoria predisposta in base ai seguenti criteri:
a) 
media dei fatturati realizzati nel triennio precedente. Ai fini della presente legge per fatturato si intendono i ricavi riferiti all'esercizio esclusivo dell'attività radio/televisiva di cui alla voce «ricavi delle vendite e delle prestazioni» risultante dal conto economico del bilancio di esercizio;
b) 
numero di unità di personale dipendente applicato allo svolgimento dell'attività radiotelevisiva, in riferimento all'attività svolta nell'anno precedente a quello in cui è erogato il contributo stesso, suddiviso, secondo il contratto di lavoro applicato, in:
1) 
contratto a tempo indeterminato;
2) 
contratto a tempo determinato;
3) 
contratto di inserimento e di apprendistato;
4) 
contratto a tempo parziale ovvero a tipologia di orario ridotto modulato flessibile;
5) 
giornalisti, iscritti ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), e successive modificazioni, così suddivisi:
a) 
giornalisti professionisti iscritti nell'Albo professionale;
b) 
giornalisti pubblicisti iscritti nell'Albo professionale;
c) 
praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro;
d) 
ampiezza della programmazione a carattere informativo e di approfondimento politico.
3. 
Nel caso in cui l'emittente operi in più regioni è presa in esame, ai fini dell'attribuzione del punteggio, la quota parte della media dei fatturati riferibili all'attività televisiva posta in essere in Piemonte e la quota parte del personale dipendente applicato allo svolgimento dell'attività televisiva in Piemonte.
4. 
I punteggi da attribuire a ciascuno degli elementi di cui al comma 2:
a) 
per la lettera a) del comma 2 il punteggio va attribuito in maniera proporzionale assegnando il punteggio massimo di punti 200 al fatturato più alto delle emittenti in graduatoria;
b) 
per la lettera b) del comma 2 si prendono in considerazione i contratti di lavoro stipulati anteriormente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per ottenere il contributo; il punteggio è rapportato al periodo di durata del contratto:
1) 
per ogni giornalista professionista punti 60;
2) 
per ogni giornalista pubblicista punti 45;
3) 
per ogni praticante giornalista professionista punti 45;
4) 
per ogni altro dipendente punti 30;
5) 
le unità di personale assunte con contratto di inserimento sono valutate nella misura del 50 per cento del punteggio ad esse relativo;
6) 
le unità di personale assunte con contratto di lavoro a tempo determinato e di apprendistato sono valutate nella misura del 20 per cento del punteggio ad esse relativo per ciascun anno di durata del contratto;
7) 
le unità di personale assunte con contratto a tempo parziale ovvero a tipologia di orario ridotto modulato flessibile sono valutate nella misura percentuale corrispondente alla quota di orario della prestazione effettivamente svolta, rapportata al contratto a tempo pieno;
c) 
le modalità di valutazione degli elementi di cui alla lettera c) del comma 2 nonché ogni altro elemento idoneo a specificare i requisiti per l'attribuzione del contributo e determinare il punteggio spettante alle emittenti concorrenti sono indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 6.
Art. 5 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 2007, è previsto uno stanziamento di 1.500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) 09001 (Bilanci e finanze Spese del Consiglio regionale Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, alla cui copertura si fa fronte con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
2. 
Per il biennio 2008-2009, agli oneri annui pari a 2.500.000,00 euro, in termini di competenza, iscritti nell'UPB 09001 del bilancio pluriennale 2007-2009 si provvede secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 6 
(Norme transitorie)
1. 
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato regionale per le comunicazioni, previa audizione del Consiglio regionale, adotta il regolamento di attuazione.
Art. 7 
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.