Proposta di legge regionale n. 440 presentata il 26 aprile 2007
Disposizioni sulle terapie complementari: Terapia del sorriso e pet therapy.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, con la presente legge intende promuovere la conoscenza lo studio e l'utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche, quali la terapia del sorriso o gelotologia e la terapia assistita dagli animali o pet therapy.
2. 
Ai fini della presente legge si intende per:
a) 
terapia del sorriso, gelotologia o clown terapia, la possibilità di utilizzare, attraverso l'opera di personale medico, non medico e di volontari appositamente formati, il sorriso e il pensiero positivo in funzione terapeutica, in modo da integrare le cure medico/farmacologiche;
b) 
pet therapy le attività e pratiche terapeutiche effettuate in affiancamento alle terapie di medicina tradizionale, con impiego di animali.
Art. 2 
(Formazione degli operatori)
1. 
Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Piemonte promuove la formazione professionale del personale medico e non medico, delle unità operative dipendente delle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale o con esso operanti in regime di convenzione, ovvero del personale delle organizzazioni del privato sociale e dei volontari delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato, di cui alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) e successive modificazioni e, provvede al rilascio dell'autorizzazione ai corsi e all'effettuazione dell'attività didattico formativa.
2. 
I corsi di formazione di cui al comma 1 sono organizzati e gestiti dalla Regione.
3. 
I programmi dei corsi di cui al comma 2 sono definiti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, d'intesa con le organizzazioni del privato sociale e quelle di volontariato, che abbiano una comprovata esperienza nel settore, gli ordini dei medici, degli psicologi e dei veterinari.
Art. 3 
(Modalità di applicazione)
1. 
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare definisce, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) 
le modalità per l'introduzione, a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 5, presso le strutture ospedaliere, dell'attività di gelotologia prioritariamente negli ambiti pediatrici, neurologici ed oncologici;
b) 
le caratteristiche degli spazi e degli arredi destinati all'attività di gelotologia;
c) 
l'ambito e le modalità di applicazione dell'utilizzo degli animali a fini terapeutici;
d) 
le procedure ed i protocolli per la progettazione, realizzazione e valutazione di programmi di studio e ricerca dell'utilizzo di animali a fini terapeutici.
Art. 4 
(Centro di studio e ricerca in materia di pet therapy)
1. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, predispone un progetto pilota per l'attivazione di un centro di studio e ricerca in materia di pet therapy presso un'azienda sanitaria locale o un'azienda ospedaliera del servizio sanitario regionale appositamente individuata.
2. 
Il Centro di studio e ricerca prevede:
a) 
la realizzazione di una struttura attrezzata all'accoglienza, durante il giorno, di bambini in situazione di disagio psicologico, vittime di maltrattamenti, abbandoni, abusi, o disagio fisico causato da handicap o da malattia e adulti con disabilità fisiche o psichiche, in cui il rapporto continuativo con animali attui un supporto terapeutico che produca benessere alla persona;
b) 
la costituzione di una équipe multidisciplinare, composta da figure professionali mediche e non mediche appartenenti a profili professionali del ruolo sanitario e che assume la responsabilità del progetto e ne monitora e documenta la sua attuazione.
Art. 5 
(Fase sperimentale)
1. 
La Giunta regionale, su proposta delle direttori generali delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, e sentita la competente Commissione consiliare, individua le strutture ospedaliere in cui introdurre, in via sperimentale, le attività di gelotologia e/o di pet therapy.
2. 
Terminata la fase di sperimentazione, di durata non inferiore a dodici mesi, i direttori generali delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, ove è stata introdotta l'attività di gelotologia e/o di pet therapy, presentano alla Giunta una relazione sull'andamento dell'attività con particolare riferimento ai risultati conseguiti e ai costi sostenuti.
3. 
Conclusa la fase di sperimentazione di cui ai commi 1 e 2, spetta alla Giunta regionale stabilire, sentita la Commissione consiliare competente e sulla base delle relazioni prodotte, se introdurre l'attività di gelotologia e/o di pet therapy presso le strutture ospedaliere del territorio della Regione Piemonte.
Art. 6 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 2007, è previsto uno stanziamento di 550.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) 28011 (Programmazione sanitaria Programmazione sanitaria Tit. I spese correnti) e uno stanziamento di 200.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) 28012 (Programmazione sanitaria Programmazione sanitaria Tit. II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, alla cui copertura si fa fronte con le risorse delle unità previsionali di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
2. 
Per il biennio 2008-2009, agli oneri annui pari a 750.000,00 euro, in termini di competenza, ripartiti come al comma 1 e iscritti nelle UPB 28011 e 28012 del bilancio pluriennale 2007-2009 si provvede secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 7 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.